B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1300/2017
Sen t en z a d e l 2 1 g i u g no 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 3 febbraio 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che A._______ ha presentato in Svizzera l’8 dicem-
bre 2016 (cfr. atto A2/2; seconda domanda d’asilo, dopo la precedente del
12 novembre 2016, cfr. risultanze processuali),
il verbale dell’audizione sulle generalità del 22 dicembre 2016 (di seguito:
verbale 1; cfr. atto A9), dal quale si evince segnatamente che il richiedente
è stato interrogato in merito ai suoi dati personali ed ha dichiarato di non
conoscere la sua data di nascita effettiva, ma che nel mese (…) avrebbe
compiuto 16 anni, e quindi con il suo consenso è stata registrata quale data
di nascita il (…) (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 3),
il verbale dell’audizione sul diritto di essere sentito in merito all’applicazione
dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi del 28 dicembre 2016, in presenza della per-
sona di fiducia dell’interessato (cfr. atto A13),
il successivo verbale d’audizione sui motivi d’asilo del 26 gennaio 2017 (di
seguito: verbale 2, cfr. atto A19), con la partecipazione della persona di
fiducia del richiedente a quest’ultima,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 3 febbraio 2017, notificata lo stesso giorno (cfr. dichiarazioni di notifica
e di ricevuta, atti A23 e A24), con cui tale autorità non ha riconosciuto la
qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo e pro-
nunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il 31 marzo 2017, inca-
ricando il Cantone (…) dell’esecuzione dell’allontanamento,
il ricorso del 1° marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 2 marzo 2017) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale), con cui l’insorgente ha concluso a titolo principale all’an-
nullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell’asilo in
Svizzera; in subordine ha postulato la restituzione degli atti all’autorità in-
feriore per nuova valutazione; nonché a titolo eventuale alla sua ammis-
sione provvisoria in Svizzera; contestualmente l’insorgente ha presentato
una domanda di assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell’esenzione
dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, protestate
spese e ripetibili,
la decisione incidentale dell’11 luglio 2017, con la quale il Tribunale ha se-
gnatamente autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al ter-
mine della procedura e lo ha esentato dal versamento di un anticipo, a
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copertura delle presunte spese processuali, invitando contestualmente la
SEM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 26 luglio 2017,
la risposta al gravame del 17 luglio 2017 (cfr. atti processuali; data d’en-
trata: 19 luglio 2017) per il mezzo della quale la SEM ha in particolare evi-
denziato, circa l’esecuzione dell’allontanamento, di avere già tenuto conto
nella sua decisione dell’interesse superiore e dei diritti del fanciullo, così
come delle condizioni di allontanamento dell’insorgente in Svizzera, basan-
dosi per l’accertamento effettivo dell’esecuzione del rinvio sulle afferma-
zioni del richiedente, in quanto non vi sarebbero delle rappresentanze di-
plomatiche svizzere in Eritrea; per il resto riconfermandosi sostanzialmente
nelle tesi esposte nella decisione impugnata e chiedendo il respingimento
del ricorso,
la replica del 7 agosto 2017 (cfr. atti processuali; data d’entrata: 8 ago-
sto 2017) dell’insorgente, dove egli si riconferma essenzialmente nelle sue
allegazioni e conclusioni esposte nel memoriale ricorsuale, chiedendo l’ac-
coglimento del gravame,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF; che la SEM rientra tra
dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
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che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi
dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che a ragione l’insorgente solleva che l’esecuzione dell’allontanamento
non sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto la SEM non avrebbe ac-
certato in modo corretto e concreto, prima della pronuncia della decisione
ed in conformità sia con l’interesse superiore del fanciullo che con le con-
dizioni giurisprudenziali poste in materia, che il minorenne non accompa-
gnato venga riaccolto effettivamente dai genitori o da altri parenti nel caso
di un suo rientro nel Paese d’origine,
che tale censura deve essere esaminata preliminarmente, in quanto con-
durrebbe in genere alla cassazione della decisione avversata (cfr. DTAF
2012/21 consid. 5.1; sentenza del Tribunale E-4524/2017 del 5 otto-
bre 2017 con referenze citate),
che invero nella procedura d’asilo, così come nelle altre procedure di na-
tura amministrativa, si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che
l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e
completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con
l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), ovvero deve occuparsi del corretto
e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione
necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed
amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2015/10
consid. 3.2 con riferimenti citati),
che nel caso dell’esecuzione dell’allontanamento di minorenni ciò com-
porta per l’autorità inferiore l’obbligo di effettuare determinati chiarimenti in
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merito alla situazione personale dell’interessato alla luce dell’interesse su-
periore del fanciullo; pena un accertamento inesatto ed incompleto della
fattispecie (cfr. DTAF 2015/30 consid. 6.1 e 7.4 così come Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo
[GICRA] 2006 n. 24 consid. 6; GICRA 1998 n. 13 consid. 5e),
che i criteri applicabili per la determinazione dell’interesse superiore del
fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di
maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le
persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita,
impegno e capacità di presa a carico), oltre lo stato e le prospettive di svi-
luppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale, nonché le
possibilità e le difficoltà di reinserimento nel paese d’origine (cfr.
DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del Tri-
bunale E-4524/2017 del 5 ottobre 2017),
che altresì giusta l’art. 69 cpv. 4 LStr (RS 142.20) l’autorità competente,
prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, si
accerta che nello stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della
sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garanti-
scano la protezione,
che l’art. 69 cpv. 4 LStr è applicabile anche alla fattispecie, in quanto costi-
tuisce una norma generale valida per tutte le categorie di stranieri per i
quali un rinvio è stato pronunciato,
che tale disposizione è stata ripresa dall’art. 10 cifra 2 della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicem-
bre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri
al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea [GU] L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: di-
rettiva sul rimpatrio), in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2011 (cfr.
Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di
note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE
sul rimpatrio (Direttiva 2008/115/CE) (Sviluppo dell’acquis Schengen) e
concernente una modifica della legge federale sugli stranieri (Controllo di
confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’infor-
mazione MIDES) [FF 2009 7737, 7742 segg.]; cfr. tra le tante anche: sen-
tenze del Tribunale E-4524/2017 con riferimenti citati e E-6455/2016 del
14 novembre 2016),
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che trattandosi di un’obbligazione derivante dalla CDF e non di una que-
stione di opportunità, la SEM non può accontentarsi di affermare che l’ese-
cuzione dell’allontanamento sia esigibile poiché il minore può ritornare
nella sua famiglia o sulla base del fatto che nel suo paese d’origine o di
provenienza esistano delle istituzioni appropriate alle quali possa indiriz-
zarsi (cfr. GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2 e sentenza del Tribunale
E-4337/2016 del 5 settembre 2016 consid. 6.3.1 con referenze citate),
che anche un minore prossimo alla maggiore età deve potere almeno di-
sporre di un punto d’appoggio che comprenda il vitto e l’alloggio, per evitare
che il medesimo non si trovi abbandonato a sé stesso per quello che con-
cerne i suoi bisogni elementari (cfr. sentenza del Tribunale E-4337/2016
consid. 6.3.2 con referenza citata),
che nella presente disamina, pur non mettendo in dubbio la minore età
dell’insorgente, la SEM non ha tenuto conto della succitata giurisprudenza,
che infatti nella decisione avversata l’autorità di prime cure ha unicamente
constatato dalle dichiarazioni del ricorrente che egli sarebbe cresciuto in
un’abitazione composta da due locali e condivisa con i genitori, il fratello,
la sorella e la bisnonna, per la quale non sarebbe mai stato versato un
affitto; che la madre sarebbe proprietaria di un terreno agricolo che avrebbe
però dato in usufrutto a terzi, i quali condividerebbero con loro metà del
raccolto; che il padre dell’insorgente percepirebbe un salario di (…) Nakfa,
che sarebbero appena sufficienti a coprire il fabbisogno di due giorni; che
per il mantenimento della famiglia del richiedente, comprendente la madre,
un fratello, una sorella e la bisnonna, provvedevano alcuni parenti materni
che vivrebbero ad E._______, in F._______ ed in G._______; che pertanto
egli e la sua famiglia non avrebbero mai avuto difficoltà economiche,
che però l’autorità di prime cure non ha proceduto, già allo stadio dell’istru-
zione della causa, e quindi prima della pronuncia dell’esecuzione dell’al-
lontanamento dell’insorgente, visto anche il lungo tempo trascorso
dall’espatrio del medesimo, ad una verifica concreta, presso la famiglia
dell’interessato, della sua presa a carico effettiva da parte della stessa, op-
pure – ove non fosse possibile o si scontrasse con l’interesse superiore del
fanciullo – se egli possa essere collocato altrove (cfr. DTAF 2015/30 con-
sid. 7.3 e GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2.4; anche in tal senso: sentenza del
Tribunale E-4524/2017 del 5 ottobre 2017),
che la SEM non ha chiarito sufficientemente a chi verrebbe affidato l’insor-
gente in Eritrea in caso di esecuzione dell’allontanamento di quest’ultimo
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dal suolo elvetico e chi provvederebbe concretamente al suo sostenta-
mento (cfr. DTAF 2015/30 consid. 7.3 e GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2.4),
che oltracciò né l’identità né l’effettiva età del richiedente sono stati appurati
dall’autorità di prime cure con adeguati accertamenti o per mezzo di docu-
menti d’identità (passaporto o carta d’identità), in violazione dei criteri giu-
risprudenziali succitati (cfr. anche GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2.5),
che la sollevata mancata presenza in Eritrea di rappresentanze diplomati-
che svizzere da parte dell’autorità inferiore (cfr. risposta al ricorso del 17
luglio 2017, pag. 1), non può assurgere a motivazione per evitare alla
stessa autorità di adempiere i dovuti e completi accertamenti imposti dalla
giurisprudenza e dai dispositivi summenzionati nell’interesse superiore del
minorenne,
che alla luce di quanto summenzionato, si rileva che la SEM ha accertato
in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti,
che giusta l’art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale, quale autorità di ricorso, decide
la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità
inferiore; che una cassazione ed un rinvio della causa all’autorità inferiore
è in particolare indicato quando devono essere chiariti ulteriori fatti e deve
essere condotta un’istruzione completa (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5),
che in ragione dei summenzionati ed opportuni ulteriori chiarimenti della
fattispecie, risulta necessario che gli atti siano rinviati all’autorità di prime
cure per un complemento istruttorio in merito all’esigibilità dell’allontana-
mento del ricorrente e nuova decisione ai sensi dei considerandi, debita-
mente motivata (art. 61 cpv. 1 PA),
che inoltre la SEM, tenuto conto dei necessari chiarimenti che effettuerà
nella fattispecie, dovrà nuovamente decidere anche sulla qualità di rifugiato
e sulla concessione dell’asilo al ricorrente,
che alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto, la decisione impugnata
del 3 febbraio 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per
una completa e corretta istruzione della causa e nuova decisione ai sensi
dei considerandi,
che visto l’esito del gravame, non vengono riscosse spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA),
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che giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’in-
dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor-
tato; che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie
derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tri-
bunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata
delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di
tale nota; che in difetto di quest’ultima il Tribunale fissa l’indennità sulla
base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF),
che in specie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese
ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in
CHF 1’200.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 cpv. 1 TS-TAF, art. 9 TS-TAF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nella misura in cui contesta l’esecuzione dell’allontana-
mento pronunciata nella decisione della SEM del 3 febbraio 2017.
2.
La decisione della SEM del 3 febbraio 2017 è annullata e gli atti di causa
sono rinviati alla SEM per una completa e corretta istruzione della fattispe-
cie e pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1’200.– a titolo di
spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: