B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1302/2017
Sen t en z a d e l 1 8 s e t t emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 27 gennaio 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessato, cittadino eritreo di etnia tigrina, è nato a B._______ nella (…)
di C._______. Egli è giunto illegalmente in Svizzera il (…) agosto 2015,
depositando una domanda d’asilo il giorno medesimo (cfr. atto A3, pag. 2
e segg.). Sentito sui motivi alla base della stessa, egli ha dichiarato di es-
sere stato espulso da scuola nel 2014 a causa delle frequenti assenze im-
putabili alle necessità di aiutare la madre nei campi. Dopo aver richiamato
tale evenienza, egli ha ricondotto la sua richiesta di protezione proprio alla
volontà di poter ricevere un’istruzione. Chiamato ad esprimersi circa l’even-
tualità di essere chiamato a svolgere il servizio nazionale, egli ha dichiarato
di non aver ricevuto personalmente alcuna convocazione, sebbene nel pe-
riodo antecedente all’espatrio avrebbe udito voci circa un possibile arruo-
lamento di coloro che avevano interrotto gli studi. L’interessato ha inoltre
riportato essere stato fermato in un’occasione nel mezzo della notte allor-
ché era intento a vendere del Kolkal, salvo poi venir rilasciato il mattino
seguente poiché minorenne. Da ultimo, il richiedente asilo ha addotto di
essere stato cercato dai militari al domicilio dopo l’espatrio (cfr. atto A18,
pag. 2 e segg.).
B.
Con decisione del 27 gennaio 2017, notificata al richiedente in data
30 gennaio 2017 (cfr. atto A22), la Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando con-
testualmente il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l’esecu-
zione siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 1° marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
2 marzo 2017) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via
principale egli ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la
concessione dell’asilo. In primo subordine ha chiesto la ritrasmissione degli
atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni. In via ancor più subor-
dinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. Altresì ha presen-
tato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, come esen-
zione delle spese processuali e del relativo anticipo.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applica-
zione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27 consid. 3.3).
3.
3.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inte-
gralmente inverosimile il racconto dell’interessato. A tal fine, la SEM ha an-
zitutto rilevato come le allegazioni rese da quest’ultimo rispetto ai contatti
avuti con le autorità si sarebbero rivelate contrastanti. Infatti egli avrebbe
omesso ogni riferimento alla questione nell’ambito della prima audizione
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alla quale è stato sottoposto, dichiarando di non essere mai stato imprigio-
nato né tantomeno di aver avuto problemi personali con le autorità. Oltrac-
ciò, le modalità con le quali egli avrebbe appreso di essere stato ricercato
al domicilio dalle autorità risulterebbero illogiche ed inconsistenti, avendo
egli asserito di non averne parlato con il fratello ma solo con la madre,
allorché il solo presente in tale occasione sarebbe stato proprio il fratello.
Ancora, ha proseguito l’autorità di prima istanza, il richiedente asilo non
avrebbe avuto alcun contatto fattivo con le autorità nell’ottica di un arruola-
mento. Su tali presupposti, egli non potrebbe avvalersi di un timore fondato
di essere esposto a seri pregiudizi a causa del suo espatrio illegale dal
paese d’origine. Pure irrilevanti risulterebbero le allegazioni dell’interessato
a proposito della sua volontà di studiare.
3.2 Con ricorso, l’insorgente contesta le valutazioni dell’autorità di prime
cure. Innanzitutto, circa la presunta contraddittorietà delle allegazioni sui
contatti con le autorità, egli rammenta il ridotto valore probatorio dell’audi-
zione sulle generalità. Il ricorrente è poi dell’opinione vi sarebbero stati mo-
tivi validi per omettere tali informazioni, dal momento che nella prima audi-
zione non gli sarebbero state poste domande dirette al riguardo. Nel corso
della successiva audizione, invece, grazie ad un quesito specifico, al ricor-
rente sarebbe tornato alla mente il fermo del 2014. Nella medesima occa-
sione, egli avrebbe inoltre affermato non si sarebbe trattato di un avveni-
mento importante, siccome sarebbe stato rilasciato già il mattino seguente.
Il fatto sarebbe tuttavia da ritenersi verosimile, stanti le indicazioni fornite
in occasione della seconda audizione. Del resto, quo alla visita dei militari
al suo domicilio, le sue dichiarazioni sarebbero da considerarsi logiche e
consistenti. Nel contesto socioculturale di appartenenza, sarebbe infatti più
importante discutere tali questioni con la madre che col fratello minore. Il
comportamento del ricorrente rivestirebbe pertanto una certa logica: parla
dapprima con la madre, che gli riferisce dell’episodio ed in seguito, quando
si intrattiene con il fratello, non sente più la necessità di chiarire gli aspetti
di tale vicenda e discute invece di altri ragazzi prelevati via dai militari, ar-
gomento che interessa anche quest’ultimo. Ancora, conclude il ricorrente,
la questione dell’espatrio illegale andrebbe ritenuta pertinente. In partico-
lare, vi sarebbe da considerare che proprio il fermo del 2014 e la visita dei
militari al domicilio lo avrebbero reso inviso alle autorità eritree.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
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sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
4.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettiva-
mente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto
è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure
se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 con-
sid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effet-
tuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudi-
zio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Dal canto suo, l’espatrio illegale
dall’Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi
supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle
autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017
[pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).
4.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.
5.1 Ora, appare indubbio che nella presente fattispecie, i presupposti per il
riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo non ri-
sultino adempiuti.
5.2 In primo luogo, va constatato che i motivi d’asilo inizialmente addotti
dall’interessato, ovvero le difficoltà di ordine socioeconomico e segnata-
mente la volontà di studiare, non sono pertinenti in materia d’asilo. La de-
finizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è
infatti esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di
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condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza,
quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-eco-
nomica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego
o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla man-
canza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel
paese in questione, può essere confrontata (cfr. tra le tante sentenza del
Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017).
5.3 Secondariamente, è d’uopo accertare che durante il suo soggiorno nel
paese d’origine il ricorrente non risulta essere entrato in contatto con le
autorità militari ai fini di un reclutamento. Egli, per sua stessa ammissione,
non ha ricevuto alcuna convocazione per il servizio nazionale né tanto-
meno ha fatto l’oggetto di una retata volta al reclutamento (cfr. atto A18,
pag. 9). Del resto, l’insorgente risulta aver interrotto gli studi all’ottava
classe. Orbene, in una recente sentenza in ambito di ammissibilità dell’ese-
cuzione dell’allontanamento il Tribunale ha tra le altre cose rilevato che il
reclutamento per il servizio nazionale avviene di norma nel corso dell’ultimo
anno della scuola secondaria, ovvero l’undicesimo (cfr. sentenza del Tribu-
nale D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata come sentenza di riferi-
mento, consid. 12.2 e riferimenti citati). Negli stessi termini, per quanto ve-
rosimile, anche il fermo avvenuto nel 2014 – episodio che preso singolar-
mente non raggiunge un’intensità tale da apparire pertinente in materia
d’asilo – non risulta essere stato motivato da una volontà di coscrizione e
si è inoltre risolto senza strascichi particolari tanto che il ricorrente stesso
lo definisce di poco conto (cfr. atto A18, pag. 9 – 10).
5.4 Non di meno, le sue asserzioni a proposito delle ricerche successive
all’espatrio non convincono il Tribunale. Le dichiarazioni al riguardo si
esauriscono in mere allegazioni di parte, per certi versi poco logiche e non
sono sorrette da alcun mezzo di prova. Innanzitutto, come già segnalato
dall’autorità di prima istanza, mal si comprende il motivo per il quale l’insor-
gente non ne abbia fatto parola con il fratello – nonostante sia stato proprio
quest’ultimo a vivere gli eventi in prima persona – disquisendo invece di
situazioni riguardanti terzi. Allo stesso modo, l’apparente disinteresse per
la questione da parte del ricorrente e la conseguente assenza di dettagli
nel suo narrato, mal si sposa con il fatto di aver ricevuto un’informazione
fondamentale rispetto ai suoi timori di venir arruolato.
5.5 Riassumendo, in assenza di elementi atti a provare o quantomeno a
rendere verosimile un contatto con le autorità militari finalizzato all’arruola-
mento, v’è luogo di partire dall’assunto che il ricorrente non possa avvalersi
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di alcun timore fondato di essere sanzionato per renitenza. Negli stessi ter-
mini, anche l’asserito espatrio illegale, vista la mancanza di circostanze
supplementari che lascino presupporre che l’insorgente sia malvisto dalle
autorità eritree, non risulta pertinente. Sul punto di questione del riconosci-
mento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo, la decisione
avversata merita dunque tutela.
6.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell’allontana-
mento, la decisione impugnata va confermata.
7.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste
condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione
degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova
consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente
deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedi-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
8.
8.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del
non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’allontanamento am-
missibile, esigibile e possibile.
8.2 Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto. A suo dire l’ese-
cuzione dell’allontanamento andrebbe considerata inammissibile. Vari or-
ganismi avrebbero infatti segnalato che l’Eritrea sarebbe da considerarsi
una paese autoritario ove regnerebbero arresti arbitrari, condanne extra-
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Pagina 8
giudiziarie e torture. Non di meno, nel caso in disamina l’esecuzione dell’al-
lontanamento non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile. Il padre
dell’interessato sarebbe infatti deceduto e solo la madre provvederebbe al
sostentamento della famiglia grazie ad una (…) ed all’(…). Non sarebbero
pertanto date le condizioni per un ritorno nel paese d’origine nella dignità
e nella sicurezza.
9.
9.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non è
ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere
resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GI-
CRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
9.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscito a dimostrare
l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre-
giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova
applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell’insorgente verso l’Eritrea è
dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi.
9.3 Resta ora da determinare se l’esecuzione dell’allontanamento sia com-
patibile con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento
del ricorrente nell’ambito del servizio nazionale eritreo. La problematica è
invero stata affrontata dal Tribunale nella recente giurisprudenza coordi-
nata del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. In tale sentenza, il
Tribunale è giunto alla conclusione che il servizio nazionale eritreo non
rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU
(cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Più avanti, è stata
esaminata anche la questione di sapere se tale circostanza potesse o
meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi
dell’art. 4 cpv. 2 CEDU. A tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il ser-
vizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera,
oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere consi-
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derato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determi-
nare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante viola-
zione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa
sola sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibilità. A mente del Tribu-
nale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere
sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi
esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l’esi-
stenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi
dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 con-
sid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire
dall’assunto che l’esecuzione dell’allontanamento non sia generalmente in-
compatibile con i disposti citati.
9.4 Ciò detto, le censure del ricorrente a proposito della diffusione di atti
contrari ai diritti umani in Eritrea non permettono di giungere ad una diversa
valutazione, posto ch’egli non ha nemmeno a tal riguardo reso plausibile
un rischio personale concreto e serio di essere esposto, nel suo Paese ad
un trattamento proibito. Perché i disposti trovino applicazione, è infatti ne-
cessario che l’interessato renda plausibile l’esistenza di un reale rischio
("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari (cfr. sentenza della
CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008,
37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti).
9.5 V’è dunque luogo di concludere anche nel presente caso quanto all’am-
missibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, e ciò anche in presenza di
un rischio imminente di arruolamento del ricorrente nel servizio nazionale.
10.
10.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra-
gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa-
zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me-
dica.
10.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”,
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifu-
giato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da si-
tuazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
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Pagina 10
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro,
le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità
d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di
mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale
esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-
7.7 con rinvii).
10.3 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come
sentenza di riferimento) il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a
proposito dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea.
Un’analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un docu-
mentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di
acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel
campo dell’istruzione. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è attual-
mente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016,
consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non
risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di consi-
derare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione
di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni
modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il
Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigibilità dell’ese-
cuzione dell’allontanamento con riguardo della singola fattispecie. In pre-
senza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere,
ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-
2311/2016 consid. 17.2).
10.4 Orbene, nel caso specifico il ricorrente è giovane ed in buona salute.
Egli dispone inoltre di una certa istruzione e può avvalersi di esperienza
lavorativa come (…) e (…). In patria, pur avendo perso il padre, l’insorgente
può vantare su di una solida rete famigliare con la quale intrattiene tuttora
buone relazioni. Tra i fattori favorevoli può inoltre essere annoverata la pre-
senza di famigliari all’estero che già hanno contribuito al finanziamento del
suo viaggio verso l’Europa. Non di meno, la stessa madre del ricorrente
risulta percepire una seppur modesta (…) e dispone di (…) di (…).
10.5 Il rientro dell’interessato nel suo paese d’origine è pertanto da consi-
derarsi pure ragionevolmente esigibile.
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Pagina 11
11.
Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all’art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta al ricorrente richiedere
alla competente rappresentanza del suo paese d’origine i documenti ne-
cessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid.
12).
12.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
13.
Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all’esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali
è divenuta priva di oggetto. Visto l’esito della procedura, le spese proces-
suali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricor-
rente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo
state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito
sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presuppo-
sto che il ricorrente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di
assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese
di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: