Corte IV
D-1317/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, dichiaratosi B._______,
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1317/2009
Fatti:
A.
Il 23 gennaio 2009, l'interessato ha depositato una domanda d’asilo in
Svizzera. Nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale
d'audizione del 2 e del 25 febbraio 2009) egli si è presentato sotto
altre generalità ed ha dichiarato d'essere cittadino palestinese, nato a
C._______, dove avrebbe vissuto fino all'età di (...) anni. L'interessato
- accompagnato da un amico di famiglia - si sarebbe trasferito
dapprima in Tunisia, dove vi sarebbe rimasto per (...) rispettivamente
(...) anni, ed in seguito in Libia per (...) anno. L'interessato sarebbe poi
ritornato in Tunisia per qualche anno, prima di partire nel 2002 in Italia,
dove avrebbe vissuto illegalmente fino al 2008. Dall'Italia, transitando
per la Francia, l'interessato sarebbe giunto in Svizzera il 25
rispettivamente il 26 dicembre 2008.
B.
Il 6 febbraio 2009 - tramite colloquio telefonico - è stata effettuata
un'analisi LINGUA, sulle risultanze della quale due esaminatori si sono
pronunciati entrambi con un rapporto (perizia) LINGUA (cfr. agli atti A
11/12 e 12/12). Nel rapporto LINGUA del [...], l'esaminatore (cognito,
in particolare, della lingua araba e dei relativi dialetti, così come della
regione della Palestina e dei contesti palestiniani, nonché del Libano e
della Libia), ha indicato che dall'analisi emerge che l'interessato si
esprime nella variante magrebina della lingua araba, che corrisponde
alla parlata tipica della Tunisia, malgrado sono rimasti nella sua parlata
alcuni tratti della variante palestinese dell'arabo. Inoltre, l'interessato,
non è stato sostanzialmente in grado di dimostrare di avere delle
conoscenze geografiche di C._______ e della Palestina, nonché circa
la situazione politica e culturale in questo Paese. Egli ha, per contro,
comprovato di avere maggiori conoscenze sul Maghreb. L'esaminatore
ha quindi escluso senza equivoci che il luogo di socializzazione
primario dell'interessato sia C._______ o un contesto palestinese,
bensì, ha determinato con certezza che si tratta della regione del
Maghreb, e molto verosimilmente della Tunisa. Le risultanze di questo
esame LINGUA e le conclusioni del relativo rapporto sono state
sostanzialmente confermate nell'altro rapporto LINGUA del [...] 2009
del secondo esaminatore altrettanto cognito, in particolare della lingua
araba e dei relativi dialetti, così come della regione della Tunisia e
delle zone frontiere dell'Algeria e della Libia. Quest'ultimo ha, inoltre,
potuto concludere con certezza che il luogo di socializzazzione
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dell'interessato è la Tunisia, di cui il medesimo ha dimostrato avere
delle buone conoscenze, avuto riguardo alla geografia, alla politica e
alla cultura di questo Paese, nonché circa la moneta in uso e la
descrizione della carta d'identità.
C.
Il 25 febbraio 2009, l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere
sentito sulle risultanze del citato rapporto, più precisamente in merito
all'inganno sulla sua identità.
D.
Il 2 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione
dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine - la Tunisia -
siccome lecita, esigibile e possibile.
E.
Il medesimo giorno, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, e in via
sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato un'istanza d'esenzione dal versamento dell'anticipo
a copertura delle presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
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2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che, in virtù delle
risultanze dei rapporti sull'esame LINGUA, il ricorrente ha ingannato le
autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Secondo il primo rapporto sull'esame
LINGUA, sarebbe escluso con certezza che la socializzazione del
richiedente sarebbe stata compiuta in un ambiente palestinese,
mentre che dal secondo rapporto sull'esame LINGUA, emergerebbe
con altrettanta certezza che il medesimo sarebbe di origine tunisina. In
effetti, nonostante quest'ultimo abbia sostenuto di essere nato e di
aver vissuto fino all'età di (...) anni a C._______, il richiedente non
avrebbe saputo indicare - tra gli altri - né un gioco abituale tra i
bambini a C._______, né i piatti tipici palestinesi, come pure non
avrebbe dimostrato di conoscere i momenti più importanti della storia
della Palestina e dell'occupazione israeliana. Per di più, per poter
vivere nel Maghreb - come avrebbe fatto il richiedente - occorre avere
dei documenti palestinesi, di cui invece il medesimo avrebbe ignorato
l'esistenza. L'UFM ha inoltre sottolineato che il richiedente sarebbe
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stato trovato in possesso di documentazione bancaria italiana a nome
di un'altra persona con generalità diverse, ma cittadino tunisino, ciò
che lascia presagire che si tratta del medesimo e che confermerebbe
le conclusioni degli esperti. L'autorità inferiore ha, altresì, rilevato che
nell'ambito dell'audizione concernente il diritto di essere sentito sulle
risultanze dei citati rapporti, il richiedente non avrebbe avanzato alcun
argomento atto ad invalidare il risultato delle perizie, ed avrebbe infine
dichiarato di non temere nulla in caso di rientro in Tunisia. Pertanto,
l'UFM ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione
dell'allontanamento dell'interessato verso il suo vero Paese d'origine.
5.
Nel gravame, il ricorrente ha ammesso d'essere cittadino tunisino ed
ha rivelato le sue vere generalità, allegando di aver fornito inizialmente
una falsa identità per paura di essere rimandato in Tunisia, e spinto dai
suggerimenti di altri giovani. L'insorgente ha addotto che avrebbe
rifiutato di rispondere alla convocazione per il servizio militare che
avrebbe ricevuto quando stava per compiere (...) anni, in quanto il
servizio militare sarebbe durato tre anni ed avrebbe lasciato la sua
famiglia nella disperazione, essendo l'unico che lavorava. Avrebbe poi
lasciato la Tunisia per giungere in Europa nella speranza di trovare un
lavoro migliore per aiutare la sua famiglia ed - essendo sfuggito al
servizio militare - in caso di rientro in Patria, rischierebbe di essere
arrestato e messo in detenzione.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria
identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o
da altri mezzi di prova.
6.1 Questo Tribunale osserva che l’esame LINGUA va sussunto al
mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso
soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un
mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32
cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e,
dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel
merito di una domanda d’asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un
inganno sull’identità solo allorquando l’esame LINGUA consenta
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d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal
Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4).
6.2 Il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo
svolgimento dell’esame LINGUA, segnatamente alla prospettazione
del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al
riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del
TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile
di sanatoria in sede di ricorso. Orbene, dato che l'insorgente in sede
ricorsuale ha ammesso di essere effettivamente cittadino tunisino ed
ha presentato la sua vera identità, la quale - come aveva rettamente
supposto l'UFM - si è rivelata corrispondere a quella indicata sui
documenti bancari trovati in suo possesso, codesto Tribunale ritiene
che non v'è motivo di soffermarsi sugli elementi esaminati nei rapporti
LINGUA, così come sulle risultanze degli stessi che già hanno
condotto gli esaminatori a dichiarare rispettivamente con certezza che
il luogo di socializzazione del ricorrente non è la Palestina, bensì la
Tunisia. In tale contesto - ed in particolare alla luce del comportamento
del ricorrente il quale solo in sede ricorsuale e dopo aver ricevuto la
decisione negativa dell'UFM ha ammesso la sua vera identità - non si
giustifica pertanto la generica, nonché inverosimile argomentazione
secondo cui egli non avrebbe fornito inizialmente la sua vera identità,
in quanto così gli sarebbe stato suggerito e poiché avrebbe avuto
paura di essere rimandato in Tunisia (cfr. ricorso pag. 2).
7.
Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle
emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i
presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito
ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta
l'art. 1 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).
8.
Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni
e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
9.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
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Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1).
9.1 Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il
suo effettivo Paese d'origine - la Tunisia- possa violare l'art. 25 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del “divieto di respingimento”. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete
ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli;
spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità
preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso
concreto, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere
che il ricorrente sarebbe esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale
ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3
Conv. tortura.
9.3 Nella fattispecie, infatti, le allegazioni del ricorrente sono
totalmente inconsistenti, poiché s'esauriscono in generiche
affermazioni di parte, nonché in mere congetture circa l'eventualità di
essere esposto in Patria a pregiudizi in relazione all'art. 3 CEDU. Basti
rilevare che il ricorrente, in sede di ricorso, si è semplicemente limitato
ad addurre di essere esposto al rischio - in caso di rientro nel suo
Paese d'origine - di essere arrestato ed incarcerato per aver disertato
il servizio militare in Tunisia, senza tuttavia allegare quali sarebbero i
gravi pregiudizi a cui andrebbe incontro (pag. 2). Ora, il rischio addotto
dal ricorrente non è corroborato da alcun elemento di prova e non
trova alcun fondamento. È infatti inverosimile che il ricorrente avrebbe
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disertato il servizio militare ritenuto che, allorquando ha affermato di
aver ricevuto la convocazione per il servizio militare ovvero quando
stava per compiere (...) anni (cfr. ricorso pag. 2) e quindi verso la fine
del 2002/ inizio 2003, egli si trovava già in Italia (cfr. verbale
d'audizione del 2 febbraio 2008 pag. 3). Inoltre, nel corso della prima
audizione del 2 febbraio 2009, l'insorgente ha dichiarato di aver
lasciato la Tunisia, in quanto "ho sentito dire che in Europa ci si trova
meglio" (pag. 6) e, nella seconda audizione del 25 febbraio 2009, ha
affermato esplicitamente di non temere nulla in caso di rientro in
Tunisia (pag. 2). In siffatte circostanze, vi è pertanto ragione di
concludere all'inverosimiglianza dell'asserita diserzione dal servizio
militare, nonché all'inesistenza per l'insorgente del pericolo
d'esposizione a seri pregiudizi in Patria, in relazione all'art. 3 CEDU.
9.4 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata,
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.
10.
Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti
in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo
allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr).
10.1 ll TAF osserva che in Tunisia - Paese confermato sia dai rapporti
LINGUA sia dal ricorrente stesso come quello d'origine - non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale.
10.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, questo
Tribunale constata che egli è giovane, celibe ed ha acquisito una certa
esperienza professionale negli anni (cfr. verbale d'audizione del 2
febbraio 2009 pag. 3). Il medesimo non ha altresì preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale in Patria.
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10.3
Ritenuto che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali
emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, che ostano
alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, il
ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di questione.
11.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
12.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate ai considerandi 11, 12 e 13 del presente
giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e
relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è
divenuta senza oggetto.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- D._______ (in copia)
La giudice unica: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna
Data di spedizione:
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