B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1322/2011
S e n t e n z a d e l 2 8 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
Eritrea,
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero (SOS),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 24 gennaio 2011 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessata, di etnia tigrina e originaria di C._______ (Eritrea), ha pre-
sentato domanda di asilo il 12 agosto 2010. Interrogata sui motivi d'asilo,
ella ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo, (cfr. verbali
d'audizione del 25 agosto 2010 [di seguito: verbale 1] e del
6 settembre 2010 [di seguito: verbale 2]), di essere espatriata per sfuggi-
re a un membro del regime, tale D._______, il quale voleva costringerla a
sposarlo.
La ricorrente, rimasta vedova dopo la morte di suo marito avvenuta nel
2004, ha infatti dichiarato che, due anni prima del suo espatrio,
D._______, rappresentante dell'amministrazione comunale e incaricato
dei controlli dei commercianti, ha iniziato a infastidirla chiedendo che l'in-
teressata lo sposasse. Siccome l'interessata non voleva saperne di lui,
questo ha fatto in modo che la ricorrente avesse dei problemi a vendere
la sua merce, in particolare accusandola di contrabbando e confiscando
detta merce (cfr. verbale 2, pag. 7).
L'interessata, in data non precisata, avrebbe inoltre subito un tentativo di
stupro da parte dell'uomo in questione e in seguito, nel mese di febbraio
2010, sarebbe stata arrestata e messa in prigione per un mese, o secon-
do un'altra versione per due settimane, perché accusata di contrabbando
(cfr. verbale 2, pag. 11).
Dopo essere stata liberata, la ricorrente ha deciso di espatriare in data
3 marzo 2010 per il Sudan, dove vi ha soggiornato per quattro mesi. Il
12 agosto 2010 l'interessata è entrata in Svizzera.
A sostegno della sua domanda di asilo, la richiedente ha depositato i se-
guenti documenti:
– copia del certificato medico riguardante la liberazione del servizio
militare per gravidanza del 7 luglio 1997;
– copia del certificato di morte del marito del 12 gennaio 2006.
B.
Con decisione del 24 gennaio 2011 (notificata alla ricorrente
il 26 gennaio 2011), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM)
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ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni dell'interessata concernenti i pro-
blemi con D._______. Le ha riconosciuto la qualità di rifugiato in quanto
ella ha lasciato illegalmente l'Eritrea ed è in età di prestare servizio milita-
re obbligatorio. Non è stato concesso l'asilo all'interessata in quanto dive-
nuta rifugiata soltanto con la partenza dal Paese d'origine.
C.
In data 25 febbraio 2011 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata:
28 febbraio 2011), l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via princi-
pale, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugna-
ta, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo e,
in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore
per un nuovo esame delle allegazioni. Ella ha altresì presentato una do-
manda d'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 2 marzo 2011, ha invitato l'UFM
a presentare una risposta al ricorso.
E.
Con risposta del 21 marzo 2011, trasmessa alla ricorrente per conoscen-
za, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
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L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv.1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti.
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata l'insorgente po-
sta al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del
24 gennaio 2011, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere
esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asi-
lo.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono
rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
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pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tene-
re conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile
(art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle
obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa in-
terpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in
contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il
giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione
complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni
decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'appros-
simazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro in-
discutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1, GICRA 1995 n. 23).
5.
5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha ritenuto inverosimili le
dichiarazioni dell'interessata concernenti i problemi con D._______. In
particolare la richiedente non sarebbe stata in grado di raccontare in
modo dettagliato gli incontri avvenuti con l'uomo e in che modo questo
l'avrebbe infastidita e quasi stuprata. Anche le dichiarazioni
dell'interessata concernenti il suo arresto poco tempo prima dell'espatrio
e il motivo di questo arresto sarebbero rimaste generali. La ricorrente non
sarebbe stata in grado di rispondere alle domande in maniera concreta e
dettagliata e inoltre si sarebbe contraddetta sulla durata della detenzione
affermando dapprima, nel corso dell'audizione del 25 agosto 2010, di
essere stata un mese in prigione, in seguito, nel corso dell'audizione del
6 settembre 2010, affermando di essere stata in prigione per due
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settimane. Pertanto, i motivi d'asilo presentati dall'interessata non
sarebbero adeguati a reggere l'esame della verosimiglianza giusta
l'art. 7 LAsi. L'autorità inferiore ha poi concluso che sarebbero fondati i
timori della richiedente di essere esposta a seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi una volta rientrata in Eritrea, in quanto avrebbe lasciato il
suo Paese in età di prestare servizio militare obbligatorio e in quanto, in
siffatti casi, le autorità eritree presumerebbero di principio un
atteggiamento ostile al governo punendo assai severamente le persone
interessate. Non ha invece concesso l'asilo all'interessata la quale
sarebbe divenuta rifugiata ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza
dal Paese d'origine per il che i motivi d'asilo andrebbero considerati quali
motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). Di conseguenza,
l'interessata è stata esclusa dalla concessione dell'asilo, le è stato
concesso lo statuto di rifugiato ed è stata ammessa provvisoriamente.
5.2. Con il ricorso la ricorrente sostiene di aver addotto sufficienti
elementi; le sue dichiarazioni infatti, per quanto concise, sarebbero
comunque da ritenersi dettagliate, nel senso che dalle stesse sarebbe
possibile ricavare quelle informazioni che renderebbero credibile e
dunque verosimile il suo racconto. L'UFM per contro, nella decisione
impugnata, non avrebbe giudicato la verosimiglianza valutando
complessivamente ma fondandosi su dichiarazioni prese singolarmente.
Nell'evenienza, per quanto concerne la contraddizione riguardante la
durata dell'incarcerazione, l'interessata indica nell'atto ricorsuale di aver
già fornito la sua spiegazione al momento dell'audizione sui motivi di
asilo, si sarebbe quindi trattato di un probabile errore di traduzione
durante la prima audizione.
6.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-
riore nella decisione impugnata, le dichiarazioni rese dall'insorgente si
esauriscono in generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corrobo-
rate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate
nel provvedimento litigioso. L'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento del-
la sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro
inverosimiglianza.
A titolo di esempio, il resoconto della ricorrente concernente i diversi atti
di confisca subiti è rimasto generico; alla domanda di descrivere detta-
gliatamente come è stata tormentata la prima volta, ella non ha saputo ri-
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spondere in modo preciso ma si è limitata a ripetere che D._______ ha
cercato di impedirle di fare il suo lavoro (cfr. verbale 2, pag. 8).
Anche per quanto concerne il tentativo di stupro, le indicazioni date sono
sostanzialmente vaghe, oltre a non ricordarsi quando ciò sia avvenuto, il
racconto manca di quegli elementi concreti che permettono di giungere al
convincimento che ciò sia effettivamente avvenuto. Pure le dichiarazioni
secondo le quali l'interessata si sarebbe trovata da sola in casa al mo-
mento del tentato stupro non sono convincenti in quanto ella ha dato indi-
cazioni contraddittorie e poco credibili: ella, per esempio, ha dapprima di-
chiarato che i figli erano a scuola, subito dopo ha affermato che la più
giovane giocava all'aperto per poi affermare che erano due i figli che gio-
cavano all'aperto (cfr. verbale 2, pag. 9); inoltre anche il fatto che la sorel-
la, ventiseienne, vada ancora a scuola e che, alla domanda come ciò sia
possibile, la ricorrente non ha saputo rispondere (cfr. verbale 2, pag. 10),
contribuisce a rendere il resoconto ancora meno verosimile.
Per quanto concerne l'arresto e la detenzione che l'interessata afferma
aver subito nel mese di febbraio appena prima di lasciare il Paese, come
ha rettamente rilevato l'UFM, il resoconto non è particolarmente dettaglia-
to e la ricorrente si è contraddetta sulla durata della detenzione. La ricor-
rente afferma essersi trattato di un problema di traduzione durante la pri-
ma audizione (cfr. verbale 2, pag. 13). Codesto Tribunale ritiene innanzi-
tutto inverosimile che nel caso presente si sia trattato di un errore; infatti
alla domanda quando l'interessata è stata incarcerata per un mese, l'inte-
ressata avrebbe dovuto far notare l'errore incorso, ovvero che non era
stata incarcerata per un mese, invece si è limitata a rispondere alla do-
manda posta (cfr. verbale 2, pag. 5). L'argomento perde poi di consisten-
za avendo comunque confermato, apponendovi la sua firma, i verbali di
audizione (cfr. sulla questione tra le altre, sentenze del Tribunale ammini-
strativo federale D-2627/2010 del 21 aprile 2010, D-2026/2009 del
6 aprile 2009).
Sulla base di quanto precede, codesto Tribunale ritiene quindi che l'auto-
rità inferiore ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente
non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
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L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, sulla questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
9.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzio-
ne dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese proces-
suali è divenuta senza oggetto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La domanda di esenzione dal
pagamento delle spese processuali è respinta.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: