B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1323/2012
S e n t e n z a d e l 2 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Zoller, Contessina Theis;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…), ed i figli
B._______, nata il (…),
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…),
E._______, nata il (…),
F._______, nata il (…),
Iraq,
rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Riesame (decisione dell'UFM del 2 settembre 2011);
Ricorso per ritardata giustizia / denegata giustizia;
N […].
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Visti:
la prima domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera
il 12 luglio 2010;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
4 novembre 2010 di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31), con contestuale pronuncia del trasferimento degli interessati
verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la sca-
denza del termine di ricorso;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 22 novembre 2010
(D-7947/2010) che ha respinto il ricorso inoltrato dai ricorrenti contro sud-
detta decisione;
la seconda domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Sviz-
zera il 28 marzo 2011;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 10 maggio 2011
(D-2101/2011) che ha respinto il ricorso inoltrato dai ricorrenti contro la
decisione incidentale di ripartizione cantonale degli insorgenti;
la decisione dell'UFM del 2 settembre 2011 di non entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con contestuale
pronuncia del trasferimento degli interessati verso l'Italia, ordinando l'ese-
cuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 14 settembre 2011
(D-4974/2010) che ha respinto il ricorso inoltrato dai ricorrenti contro sud-
detta decisione;
l'istanza di riesame del 26 settembre 2011 (data d'entrata all'UFM:
27 settembre 2011) con richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'al-
lontanamento ed in allegato la perizia per accertamento di paternità bio-
logica del 15 settembre 2011;
la trasmissione del 21 ottobre 2011 dell'UFM dell'istanza di riesame del
26 settembre 2011 al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale), entrata al Tribunale il 24 ottobre 2011;
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lo scritto del 26 ottobre 2011 del Tribunale con il quale ha ritrasmesso
all'UFM l'istanza di riesame del 26 settembre 2011 affinché l'istanza infe-
riore si pronunci su tale istanza;
il trasferimento verso l'Italia dei ricorrenti avvenuto il 20 dicembre 2011;
il ricorso per denegata e ritardata giustizia del 7 marzo 2012 (cfr. timbro
del plico raccomandato; data d'entrata: 8 marzo 2012) con il quale i ricor-
renti hanno concluso al sollecito dell'UFM ad emanare senza indugio una
decisione almeno per quanto concerne la concessione dell'effetto so-
spensivo all'istanza di riesame del 26 settembre 2011;
la decisione incidentale del 13 marzo 2012 con la quale il Tribunale ha in-
vitato il rappresentante dei ricorrenti a giustificarsi entro il 21 marzo 2012
allegando una procura scritta attuale, rispettivamente a comunicare al
Tribunale il nuovo indirizzo dei ricorrenti, nonché presentare una dichiara-
zione sottoscritta dai ricorrenti stessi mediante la quale abbiano a mani-
festare la volontà alla continuazione della procedura di ricorso con com-
minatoria che qualora il termine dovesse scadere infruttuoso il ricorso sa-
rà dichiarato inammissibile;
lo scritto del 15 marzo 2012 dei ricorrenti con allegati la procura attuale e
la dichiarazione degli stessi conformemente alla decisione incidentale del
13 marzo 2012 e con il quale il rappresentante informa questo Tribunale
che "la ricorrente, unitamente ai cinque figli, risiede momentaneamente
presso il marito, nonché padre dei suoi figli, signor G._______ (N […]), in
(…)";
l'ordinanza del 19 marzo 2012 con la quale il Tribunale ha trasmesso co-
pie del ricorso del 7 marzo 2012 e dei relativi allegati all'UFM ed ha invita-
to quest'ultimo ad inoltrare una sua eventuale risposta entro un termine
fissato il 3 aprile 2012;
la richiesta di proroga accolta del termine per la risposta al ricorso del
2 aprile 2012 dell'UFM fino al 6 aprile 2012 per causa di malattia;
l'ulteriore richiesta di proroga del termine per la risposta al ricorso
dell'11 aprile 2012 da parte dell'UFM in quanto l'incarto N […] si sarebbe
trovato erroneamente a Chiasso e sarebbe stato rispedito a Berna per
competenza;
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la decisione incidentale del 18 aprile 2012 con la quale il Tribunale ha re-
spinto la richiesta di proroga dell'11 aprile 2012 ed ha pregato l'UFM di ri-
tornare immediatamente l'incarto N […] al Tribunale;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF salvo
se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato
abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF);
che, giusta l'art. 46a PA, può essere interposto ricorso se l'autorità adita
nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile;
che l'espressione "decisione impugnabile" precisa che il ricorso per de-
negata o ritardata giustizia non è ammissibile se la decisione negata o ri-
tardata non è impugnabile (cfr. Messaggio del Consiglio federale del
28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giu-
diziaria federale [FF 2001 3960]; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2008, n. 5.18, pag. 240);
che tale ricorso è presentato all'autorità di ricorso che sarebbe secondo
regola d'ordine competente per la decisione (cfr. FF 2001 3960);
che l'UFM rientra tra le autorità elencate all'art. 33 LTAF ed è l'istanza in-
feriore del Tribunale;
che, pertanto, codesto Tribunale è competente per giudicare il presente
ricorso (art. 105 LAsi);
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che l'atto che l'autorità si rifiuta o tarda ad emettere deve dunque, in prin-
cipio, essere una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e che inoltre è suscetti-
bile di ricorso davanti all'autorità adita dal ricorso per diniego di giustizia;
che, secondo la giurisprudenza e la dottrina, le decisioni su riesame pos-
sono, di principio, essere soggette a ricorso con procedura di ricorso or-
dinaria alla stregua della decisione originaria (cfr. Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 7 consid. 2a.aa);
che, giusta l'art. 107 cpv. 2 lett. a LAsi, la decisione circa le misure caute-
lari è una decisione incidentale impugnabile con ricorso distinto, nella mi-
sura in cui può causare un pregiudizio irreparabile (cfr. DTAF 2008/35
consid. 4.2.3);
che, pertanto, se date le circostanze, sia la decisione di riesame sia la
decisione incidentale circa le misure cautelari sono, di principio, impu-
gnabili;
che giusta l'art. 105 LAsi, i ricorrenti avrebbero avuto diritto di ricorrere
contro la non entrata in merito della domanda di riesame, contro il respin-
gimento di tale istanza, come pure, nella misura in cui possono causare
un pregiudizio irreparabile, contro il rifiuto delle misure cautelari giusta
l'art. 107 cpv. 2 lett. a LAsi;
che i ricorsi per denegata o ritardata giustizia sono accessori alla proce-
dura principale; che, pertanto il diritto di ricorrere si attiene alla corrispetti-
va legittimazione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
E-4499/2008 dell'8 settembre 2008 consid. 1.3);
che condizione di ammissibilità di un ricorso per denegata o ritardata giu-
stizia è che sia stata presentata una domanda per l'emanazione di una
decisione, che esista un diritto ad una decisione e che non sia già stata
emanata (cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.20, pag. 241);
che il diritto all'emanazione di una decisione presuppone la qualità di par-
te giusta gli art. 6 e 48 cpv. 1 PA (cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.2; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.22, pag. 242);
che, di conseguenza, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore (rispettivamente ha cercato di
parteciparvi), sarebbe particolarmente toccato dalla decisione impugnata
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e avrebbe un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA); che perciò potrebbe
vantare la qualità di parte alla procedura principale;
che circa la domanda di riesame, l'UFM è tenuta a pronunciare una deci-
sione impugnabile indipendentemente dall'esito – trattasi di non entrata
nel merito, respingimento oppure accoglimento – fuorché non si tratti di
un caso in cui l'UFM può esimersi d'esaminare un'istanza di riesame in-
sufficientemente motivata (cfr. GICRA 2003 n. 7 consid. 4) e d'emettere
una decisione formale (cfr. GICRA 2005 n. 5 consid. 4);
che non costituendo, in principio, la domanda di riesame un rimedio di di-
ritto (né ordinario, né straordinario), l'UFM è tenuto a trattarla nel quadro
di una "domanda di riesame qualificata", ossia quando una decisione non
è stata impugnata (o quando il ricorso contro di essa è stato dichiarato
inammissibile) e il richiedente invoca uno dei motivi di revisione previsti
dall'art. 66 PA, applicabile per analogia; oppure qualora le circostanze si
siano modificate in maniera considerevole dall'emissione della prima de-
cisione o, in caso di ricorso, dopo l'emanazione della sentenza (cfr. DTAF
2010/27 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata);
che in casu dalla domanda di riesame che allega la definizione del rap-
porto di filiazione sulla base della perizia del 15 settembre 2011, si pos-
sono evincere sufficienti motivi che non permettono a priori d'escludere
senz'altro ed in modo assoluto una domanda di riesame;
che, giusta l'art. 112 LAsi, l'uso di rimedi di diritto o di mezzi d'impugna-
zione straordinari non sospende l'esecuzione, salvo che l'autorità compe-
tente per il disbrigo non decida altrimenti;
che sulla rispettiva conclusione ricorsuale tendente all'ottenimento di mi-
sure cautelari l'autorità deve pronunciarsi imperativamente (cfr. DTAF
2008/35 consid. 4.1);
che, pertanto, circa la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'allon-
tanamento, l'UFM deve pronunciarsi sulle misure cautelari;
che, visto quanto sopra, i ricorrenti hanno il diritto all'emanazione di una
decisione;
che, in casu, l'UFM non si è a tuttora pronunciato;
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che i ricorrenti con scritto del 26 settembre 2011 (entrata all'UFM
27 settembre 2011) hanno inoltrato un'istanza di riesame della decisione
dell'UFM del 2 settembre 2011 alla medesima autorità con contestuale ri-
chiesta di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento;
che l'UFM ha trasmesso per incompetenza tale richiesta al Tribunale il
21 ottobre 2011, il quale ha, tramite scritto del 26 ottobre 2011, ritrasmes-
so la domanda di riesame all'UFM invitandolo a pronunciarsi sulla ricevi-
bilità ed eventualmente nel merito della domanda di riesame
(cfr. D-5841/2011);
che, di conseguenza, i ricorrenti hanno presentato una domanda per
l'emanazione di una decisione;
che, pertanto, gli insorgenti hanno il diritto di ricorrere giusta l'art. 48 PA;
che, giusta l'art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata o ritardata giustizia
può essere interposto in ogni tempo;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso, alla forma ed al contenuto
dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA);
che, qualora il Tribunale accolga il ricorso per denegata o ritardata giusti-
zia, rinvia la causa all'autorità inferiore con istruzioni vincolanti (art. 61
PA; cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.
cit., n. 5.25 e 5.30, pagg. 243 e 245);
che di seguito v'è da esaminare se l'inattività dell'UFM a partire dal mo-
mento della ritrasmissione della domanda di riesame da parte del Tribu-
nale può sfociare in una denegata o ritardata giustizia;
che il divieto d'incorrere in una denegata o ritardata giustizia discende
dall'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101);
che, giusta tale disposto, ogni persona ha diritto a che la propria causa
sia decisa entro un termine ragionevole; che questa garanzia costituzio-
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nale ricopre sia la procedura giudiziaria sia la procedura amministrativa
(cfr. DTF 130 I 131 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati);
che v'è denegata giustizia allorquando un'autorità si rifiuta di emanare
una decisione nonostante quest'ultima ne sia legalmente obbligata; che,
di norma, v'è luogo di constatare una denegata giustizia quando l'autorità
rimane de facto inattiva oppure quando all'interessato dà l'impressione di
non intendere dare seguito alla sua domanda (cfr. MARKUS MÜLLER, in:
Auer/Müller/Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren VwVG, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 46a PA, n. 4,
pag. 619 [qui di seguito: Kommentar VwVG]);
che, in casu, l'autorità inferiore ha dato a comprendere di volersi occupa-
re dell'istanza di riesame, chiedendo, per esempio, una proroga del ter-
mine per introdurre al Tribunale la risposta al ricorso;
che secondo la giurisprudenza e la dottrina, v'è ritardata giustizia ai sensi
della legge allorquando l'autorità si mostra propensa a pronunciare una
decisione, scadendo tuttavia il termine oggettivamente ragionevole se-
condo la natura della causa per l'evasione della richiesta dell'interessato;
che la ragionevolezza della durata di una procedura è da giudicare consi-
derando ogni singolo caso nelle sue specifiche circostanze; che, v'è dun-
que da prendere in considerazione segnatamente la complessità della
causa, la condotta dell'interessato e dell'autorità, la portata della procedu-
ra per l'interessato così come la portata nella fattispecie della decisione ri-
tardata (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2; MARKUS MÜLLER, Kommentar
VwVG, ad. art. 46a PA, n. 6, pag. 620; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.
cit., n. 5.28, pag. 244); che per esaminare la ragionevolezza della durata
di una procedura in materia d'asilo sono altresì da prendere in considera-
zione i termini procedurali in prima istanza giusta l'art. 37 LAsi;
che, avendo il Tribunale ritrasmesso in data 26 ottobre 2011 all'UFM
l'istanza di riesame con relativa domanda di misure supercautelari, è
quest'ultima a doversi fare carico della responsabilità della sua inattività;
che, dal ricorso degli insorgenti si constata che questi ultimi hanno solle-
citato più volte la decisione da parte dell'UFM quanto mento relativamen-
te alle misure cautelari;
che, infatti, con un primo scritto del 2 gennaio 2012 (entrato all'UFM il
3 gennaio 2012), i ricorrenti invitavano l'UFM a pronunciarsi sull'istanza di
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riesame o perlomeno sulla richiesta di misure cautelari, visto, tra l'altro, il
già avvenuto trasferimento dei ricorrenti verso l'Italia avvenuto il
20 dicembre 2012;
che, inoltre, con scritto del 20 gennaio 2012 (senza timbro d'entrata nel
dossier N), richiamando l'istanza di riesame del 26 settembre 2011 e lo
scritto del 2 gennaio 2012, i ricorrenti hanno chiesto delucidazioni sul cor-
so della procedura di riesame;
che v'è dunque da stabilire se la durata tra il deposito della domanda di
riesame con contestuale domanda delle concessione delle misure caute-
lari del 26 settembre 2011 e l'inoltro del ricorso per denegata e ritardata
giustizia del 7 marzo 2012 viola la garanzia costituzionale giusta l'art. 29
cpv. 1 Cost. del diritto di ognuno ad essere giudicato entro un termine ra-
gionevole;
che, oltre all'imperatività della pronuncia di una decisione incidentale volta
ad accogliere o a respingere le misure cautelari, l'applicazione
dell'art. 112 LAsi implica, per la sua natura, una certa celerità nella pro-
nuncia della decisione incidentale;
che, infatti, in applicazione dell'art. 112 LAsi, può essere sospesa l'esecu-
zione dell'allontanamento;
che, allorquando la decisione acquisisce forza di cosa giudicata, l'esecu-
zione dell'allontanamento avviene di norma immediatamente, soprattutto
nelle decisioni di non entrata nel merito per le procedure Dublino in cui
l'esecuzione dell'allontanamento è ordinata al più tardi il giorno seguente
la scadenza del termine di ricorso;
che vista l'immediatezza di tal esecuzione dell'allontanamento, si deve
pretendere dall'autorità, di conseguenza, una tempestiva pronuncia sulla
domanda che potrebbe sospendere la momentanea esecuzione;
che, pertanto, indipendentemente dall'esito nella fattispecie, e indipen-
dentemente dal fatto che i ricorrenti sono stati effettivamente allontanati
nonostante l'UFM non si fosse ancora espressa su tali misure cautelari,
bisogna dunque constatare che l'UFM avrebbe dovuto immediatamente
pronunciarsi sulla concessione o meno di tali misure cautelari vista la ce-
lerità, sicuramente nota all'UFM, degli allontanamenti nelle procedure
Dublino;
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che sia come sia, un periodo di più di cinque mesi per pronunciarsi sulle
misure cautelari è palesemente da considerare come un termine irragio-
nevole;
che il modo di procedere dell'UFM è pertanto da qualificare come ritarda-
ta giustizia giusta l'art. 46a PA;
che il ricorso per ritardata giustizia è accolto;
che all'UFM è ordinato di pronunciarsi senza ritardo sulle misure cautela-
ri;
che circa l'istanza di riesame l'UFM dovrà decidere in un termine ragione-
vole;
che gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per pronunciarsi secondo le
istruzioni vincolanti sopraelencate sulle domanda di riesame nella sua in-
tierezza del 26 settembre 2011;
che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA);
che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'in-
dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sop-
portato;
che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri-
vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla
base degli atti di causa in CHF 200.– (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché
art. 14 cpv. 2 TS-TAF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso per ritardata giustizia è accolto.
2.
All'UFM è ordinato di pronunciarsi senza ritardo sulle misure cautelari.
L'UFM deve, in un termine ragionevole, pronunciarsi sull'istanza di riesa-
me del 26 settembre 2011.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 200.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: