B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1330/2015
Sen t en z a d e l 2 0 ma r z o 20 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Walter Lang,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…),
Sudan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 19 febbraio 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessato, dichiaratosi cittadino sudanese, di etnia araba e religione
musulmana, avrebbe vissuto dalla nascita fino all'età di quattro anni nel
campo profughi Wad Sherifey nei pressi di Cassala (Sudan) ed in seguito
ad Aweil, nella regione di Bahr Al Ghazal (dapprima Sudan e ora Sudan del
Sud), fino all'espatrio avvenuto nel 2010. Il 26 giugno 2012 egli è entrato
illegalmente in Svizzera ed ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale
d'audizione sulle generalità del 3 luglio 2012 [di seguito: verbale 1], pag. 3
segg.).
B.
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto i suoi famigliari, ap-
partenenti alla tribù degli Halanga, a Cassala sarebbero stati implicati in un
conflitto con la tribù Hadandawa. In una disputa per soldi, un membro degli
Hadandawa sarebbe rimasto ucciso. Questi si sarebbero dunque vendicati
uccidendo il cugino del richiedente. In un altro episodio, il padre avrebbe
poi inavvertitamente causato la morte di un giovane Hadandawa. Di con-
seguenza, temendo nuovamente la loro vendetta il padre avrebbe portato
l'interessato ad Awil. Ivi egli avrebbe avuto però problemi con le autorità, le
quali l'avrebbero picchiato e fratturato una gamba poiché sospettato di so-
stenere l'opposizione (cfr. verbale 1, pag. 8 seg.; verbale d'audizione sui
motivi d'asilo del 25 giugno 2014 [di seguito: verbale 2], Q50).
A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha fornito la copia del
certificato di valutazione dell'età.
C.
A seguito delle presunte lacune in merito alle conoscenze del Sudan del
Sud emerse nell'audizione sui motivi d'asilo del 25 giugno 2014 e al fine di
determinare la provenienza dell'interessato (in particolare la socializza-
zione), l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di
Stato della migrazione, SEM) ha ritenuto opportuno intraprendere delle mi-
sure istruttorie complementari ordinando una consulenza tecnica sulle co-
noscenze geografiche, culturali, economiche, politiche e linguistiche dell'in-
teressato (di seguito: esame-LINGUA). In data 17 settembre 2014 un
esperto ha dunque condotto con il richiedente un colloquio telefonico della
durata di 51 minuti ed ha in seguito redatto un rapporto concernente le sue
conoscenze del Sudan del Sud ed in particolare della regione di Aweil.
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Pagina 3
D.
Con scritto del 28 gennaio 2015, la SEM ha inviato al richiedente i risultati
dell'esame-LINGUA del 17 settembre 2014, nonché il percorso professio-
nale e le competenze dell'esperto, concedendogli il diritto di essere sentito
in merito.
E.
Il richiedente, con scritto del 10 febbraio 2015, ha trasmesso all'autorità in-
feriore le proprie osservazioni.
F.
Con decisione del 19 febbraio 2015, notificata il 23 febbraio 2015 (cfr.
atto A36/1), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato
contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile
e possibile.
G.
Con scritto del 26 febbraio 2015, trasmesso dall'autorità di prime cure al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), l'interessato ha
inoltrato alla SEM una lettera di doglianza relativa alla summenzionata de-
cisione.
H.
Con decisione incidentale del 6 marzo 2015, notificata il 13 marzo 2015
(cfr. risultanze processuali), il Tribunale ha invitato l'interessato a regolariz-
zare lo scritto tramite l'esposizione, in maniera chiara e comprensibile, dei
motivi e delle conclusioni entro un termine di sette giorni con comminatoria
d'irricevibilità del ricorso in caso d'inosservanza.
I.
In data 13 marzo 2015, il richiedente ha rilevato che lo scritto precedente
non costituiva un ricorso, bensì unicamente uno scritto di lamentele.
J.
Il 23 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
24 marzo 2015) l'interessato è insorto contro la decisione della SEM del
19 febbraio 2015 con ricorso dinanzi al Tribunale concludendo all'annulla-
mento della decisione, al riconoscimento della qualità di rifugiato, alla con-
cessione dell'asilo ed in subordine dell'ammissione provvisoria. Altresì, ha
presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa
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dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con prote-
state spese e ripetibili.
A sostegno del ricorso egli ha allegato l'originale del certificato di valuta-
zione dell'età consegnato all'autorità inferiore.
K.
Con decisione incidentale del 9 settembre 2015 il Tribunale ha respinto la
domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria ed ha invitato l'insor-
gente a versare, entro il 24 settembre 2015, un anticipo di CHF 600.– a
copertura delle presunte spese processuali.
L.
Con versamento del 24 settembre 2015 il ricorrente ha tempestivamente
pagato il suddetto anticipo.
M.
In data 1° ottobre 2015 il Tribunale ha invitato la SEM a presentare una
risposta al ricorso.
N.
Con osservazioni del 15 ottobre 2015 l'autorità di prime cure ha proposto
la reiezione del gravame considerando che non erano stati presentati fatti
o mezzi di prova nuovi che permettessero una modifica della decisione im-
pugnata.
O.
Con replica del 4 novembre 2015 il ricorrente si è pienamente riconfermato
nelle argomentazioni e nelle conclusioni già contenute nell'atto di ricorso.
P.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
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dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Dalle conclusioni dell'esame-LINGUA del 17 settembre 2014, tra-
smesse al richiedente con scritto del 28 gennaio 2015 risulterebbero lacu-
nose le sue conoscenze dell'asserita regione di socializzazione. Anzitutto,
l'interessato non sarebbe stato in grado di nominare delle personalità poli-
tiche, indicare una regione amministrativa del Sudan del Sud oppure citare
le due città più importanti del Paese o il nome di alcuni corsi d'acqua. In
seguito, egli avrebbe comparato il clima a quello europeo, ignorando per di
più l'inizio e la fine della stagione delle piogge. Oltracciò, l'interessato non
avrebbe dato delle risposte soddisfacenti né riguardo all'agricoltura del Su-
dan del Sud, né in merito ai cibi comunemente consumati. Egli avrebbe poi
correttamente indicato il nome della montagna più conosciuta in Sudan,
situandola tuttavia erroneamente nella sua regione. Risulterebbe inoltre
poco probabile il trasferimento da Cassala ad Aweil, fermo considerato che
la regione si trovava in una zona di conflitto, nonché la frequentazione di
una scuola coranica essendoci pochi musulmani nella regione. Infine,
dall'analisi linguistica non risulterebbero affinità morfologiche e lessicali
con il "Juba Arabic", parlato in Sudan del Sud, ma bensì con il "Sudanese
Colloquial Arabic" parlato in Sudan. Pertanto, egli è sarebbe sicuramente
stato socializzato in Sudan e probabilmente non ad Aweil.
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Pagina 6
3.2 Nelle osservazioni del 10 febbraio 2015 l'interessato ha contestato le
considerazioni della SEM ritenendo di aver indicato nel corso del colloquio
diverse personalità politiche appartenenti al Sudan del Sud e puntualiz-
zando che al momento del suo espatrio non era ancora stata dichiarata
l'indipendenza del Sudan del Sud. L'interessato ha in seguito rilevato che
non gli sarebbero state poste delle domande sulle regioni amministrative
del Sudan del Sud bensì domande unicamente sulle città, alle quali sa-
rebbe peraltro stato in grado di rispondere. Egli non ricorderebbe alcuna
domanda sui corsi d'acqua e ad ogni modo non avendo fatto grandi studi
non conoscerebbe i loro nomi pur essendo a conoscenza della loro esi-
stenza. Non avrebbe saputo indicare il nome di montagne perché dove vi-
veva non ve n'erano. Per quanto riguarda i gruppi tribali l'interessato
avrebbe fornito all'interprete più di un nome di tribù del nord del Sudan,
mentre nulla gli sarebbe stato chiesto a proposito dei gruppi del Sud. Quo
al clima avrebbe indicato che assomiglierebbe un poco a quello europeo
senza tuttavia indicare un'assoluta somiglianza. La sua incapacità di indi-
care l'inizio ed la fine della stagione delle piogge sarebbe poi dovuta alla
sua ignoranza in merito al nome dei mesi in lingua araba. Circa l'agricoltura
ed i cibi tipici, il richiedente si sarebbe limitato a riferire quanto conosceva.
Contrariamente a quanto ritenuto nell'esame-LINGUA, ad Aweil non vigeva
una situazione di conflitto ed il 40% degli abitanti sarebbe di religione mu-
sulmana, ragione per cui sarebbe altamente probabile e corrispondente
alla realtà che egli abbia frequentato una scuola coranica. Infine, il richie-
dente parlerebbe poi la medesima lingua parlata in Sudan del Sud.
3.3 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell'in-
teressato circa la sua socializzazione inverosimili. Anzitutto, egli avrebbe
allegato soltanto una copia del certificato di valutazione dell'età per provare
la sua identità e non saprebbe dove si trova la sua carta d'identità, ciò che
sarebbe sorprendente vista l'importanza di tale documento. Non sarebbe
poi credibile che il ricorrente non abbia potuto rivolgersi a nessun membro
della famiglia per farsi spedire questa documento. Secondariamente, l'e-
same-LINGUA avrebbe evidenziato che egli sarebbe stato socializzato in
Sudan e molto probabilmente non ad Aweil. Di conseguenza, la sua alle-
gazione secondo la quale vi avrebbe vissuto non corrisponderebbe alla
realtà.
Per questo, i motivi d'asilo riguardanti Aweil sarebbero pure sprovvisti di
fondamento. Oltracciò, le allegazioni sarebbero inconsistenti, in particolare
quelle attinenti ai problemi tribali, agli oppositori politici che si sarebbero
regolarmente recati dallo zio ed infine quelle attinenti alle persone armate
che avrebbero fatto irruzione in casa sua.
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La SEM ha dunque respinto la domanda d'asilo dell'interessato.
Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente con-
testa la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo.
Egli rileva innanzitutto che la decisione impugnata sarebbe essenzialmente
fondata sull'esame-LINGUA. La SEM tuttavia, non avrebbe preso in consi-
derazione le osservazioni del ricorrente ed in particolare non avrebbe indi-
cato per quale motivo le stesse non sarebbero in grado di modificare i ri-
sultati dell'analisi. Su questo punto, il querelato provvedimento non sa-
rebbe dunque sufficientemente motivato. Infine, la decisione sarebbe ba-
sata su un accertamento incorretto dei fatti rilevanti poiché il certificato di
valutazione dell'età attesterebbe la sua nascita ad Aweil.
4.
4.1 A titolo preliminare, per ciò che è della lingua della decisione impu-
gnata, il Tribunale rileva che giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, le decisioni e le
decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del
luogo di residenza del richiedente. Ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LAsi eccezio-
nalmente a SEM può derogare alla disposizione del capoverso 2 se: il ri-
chiedente l'asilo o il suo rappresentante legale para un'altra lingua ufficiale
(lett. a); in considerazione del numero di domande presentate o della situa-
zione a libello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un di-
sbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b); il richiedente l'asilo è
sentito direttamente in un centro di registrazione e di procedura ed è asse-
gnato a un Cantone con un'altra lingua ufficiale (lett. c).
Nel caso in disamina, la decisione impugnata è stata resa in francese, men-
tre il richiedente l'asilo è stato attribuito al cantone F._______, cantone di
lingua italiana.
La SEM non ha indicato nella decisione impugnata il motivo per doversi
scostare dal principio generale di cui all'art. 16 cpv. 2 LAsi e dalle tavole
processuali non si evince che il ricorrente disponga di conoscenze della
lingua francese. A ciò si aggiunge poi il fatto che l'insorgente non è rappre-
sentato e che la decisione è stata notificata per mezzo della posta, per il
che può essere escluso che l'autorità inferiore abbia proceduto alla tradu-
zione orale della decisione in una lingua comprensibile al ricorrente.
Ciò detto, va comunque rilevato che l'interessato è insorto dinanzi al Tribu-
nale e dal contenuto dall'atto ricorsuale nonché dagli scambi di scritti suc-
cessivi, si può dedurre che egli abbia sufficientemente compreso il provve-
dimento impugnato – avendo egli puntualmente contestato le motivazioni
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Pagina 8
della SEM – ed abbia potuto difendersi adeguatamente. Inoltre, l'insor-
gente non ha censurato in sede ricorsuale l'erroneità della lingua della de-
cisione impugnata.
Nel caso in disamina pertanto, non si giustifica la cassazione del giudizio
litigioso per il semplice fatto che sia stato redatto in lingua francese (cfr.
DTAF 2013/23 consid. 5; Giurisprudenza ed informazioni della Commis-
sione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 29 consid. 11.2
pag. 196), ma che ciò non significa che la SEM abbia tutta la latitudine di
prendere le sue decisioni in una lingua che non sia quella stabilita dalla
regola primaria giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi.
4.2 Per quanto attiene alla lingua del presente procedimento, ai sensi
dell'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento
può svolgersi in tale lingua.
Nella fattispecie, malgrado la decisione impugnata sia stata resa in fran-
cese, il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana. Pertanto, la presente sen-
tenza può essere redatta in italiano, ciò che appare a maggior ragione giu-
stificato dal fatto che la decisione querelata avrebbe dovuto essere notifi-
cata in italiano (cfr. supra consid. 4.1).
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
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Pagina 9
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
6.
Nel caso che ci occupa, il Tribunale ritiene le allegazioni dell'insorgente
inerenti alla sua socializzazione in Sudan del Sud ed ai suoi motivi d'asilo
inverosimili.
6.1 In primo luogo, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, il ricor-
rente non ha reso verosimile di essere stato socializzato ad Aweil, in Sudan
del Sud.
L'insorgente ha affermato di essere nato ad Aweil, nella regione di Bahr Al
Ghazal, territorio appartenente al Sudan del Sud con l'avvenuta indipen-
denza nel 2011, e di avervi vissuto dall'età di quattro o cinque anni fino a
fine 2010 (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, Q46).
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6.1.1 Tuttavia, le conoscenze del ricorrente circa le infrastrutture della città
non corrispondono a quelle che ci si potrebbe attendere da una persona
che vi ha vissuto per dieci anni. A titolo d'esempio, alla richiesta di menzio-
nare i mezzi di trasporto presenti ad Aweil l'interessato ha nominato unica-
mente le automobili e gli asini (cfr. verbale 2, Q40), omettendo di indicare
il treno e l'aereo. La città dispone infatti di un aeroporto ed è attraversata
dalla linea ferroviaria Babanousa (Sudan) – Wau (anche Wāw, Sudan del
Sud), costruita tra il 1959 e il 1962 e nuovamente messa in funzione nel
2010 dopo le operazioni di sminamento condotte dopo la fine della seconda
guerra civile sudanese (cfr. BBC News, South Sudan gets back on track,
10 aprile 2010, , consul-
tato il 26.01.2017). Dappoi, egli ha erroneamente indicato Juba quale loca-
lità importante più vicina ad Aweil. Juba – capitale del Sudan del Sud – si
trova difatti a più di 850 km di distanza, mentre Wau, seconda città dello
Stato con una popolazione di 136'000 abitanti, dista poco meno di 150 km
(, consultato il 27.01.2016).
6.1.2 A ciò si aggiungono poi i risultati dell'esame-LINGUA del 17 settem-
bre 2014, il quale, benché non costituisca una perizia, può definirsi una
consulenza tecnica di parte che può essere sussunta a mezzo di prova ai
sensi dell'art. 12 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/12 consid. 4.1.2). Ove le quali-
fiche, l'obbiettività, la neutralità dell'esperto nonché la coerenza siano date,
il Tribunale le attribuisce un alto valore probatorio (cfr. DTAF 2014/12 con-
sid. 4.2.1 e relativi riferimenti).
Nel caso in disamina, l'analisi summenzionata ha chiaramente evidenziato
le lacune dell'interessato concernenti le conoscenze del Sudan del Sud, in
particolare circa la politica, le suddivisioni amministrative, la geografia di
città, fiumi e montagne, le tribù implicate nel conflitto, l'agricoltura ed i cibi
tipici della regione. Tali lacune hanno quindi indotto l'esperto a concludere
che il ricorrente è stato sicuramente socializzato in Sudan e molto proba-
bilmente non ad Aweil.
Le osservazioni dell'insorgente del 10 febbraio 2015 nonché le argomen-
tazioni ricorsuali non permettono allo scrivente Tribunale di distanziarsi dai
risultati dell'analisi né di giustificare un'altra valutazione. Da una parte va
effettivamente rilevato che una fuga da Cassala ad Aweil risulta plausibile
come addotto dall'interessato. Invero, nel corso della guerra civile, diverse
città fortificate, inclusa Aweil, risultavano attrattive da persone in fuga da
raid e da carestie (cfr. Martina Santschi, Encountering and 'capturing'
hakuma: Negotiating statehood and authority in Northern Bahr el-Ghazal
State, South Sudan, 2016). D'altra parte però, per il resto il ricorrente non
D-1330/2015
Pagina 11
ha addotto argomenti convincenti, limitandosi ad indicare di non ricordare
determinate domande oppure cercando di relativizzare le risposte date. A
titolo d'esempio, l'aver comparato il clima di Aweil con il clima europeo de-
nota delle gravi lacune in merito alle conoscenze dell'asserita città. Il clima
della regione di Aweil infatti, non ha nulla a che vedere con il clima europeo,
ma bensì risulta essere tropicale/semi-tropicale e pertanto caratterizzato
dalla stagione delle piogge, ciò che ha come conseguenza l'aumento con-
siderevole della popolazione città con l'arrivo degli abitanti della piana in
fuga dalle inondazioni (cfr. Flammarion, Dictionnaire de géopolitique, 1993,
Soudan). In questo senso, non giova neppure al ricorrente il fatto di indi-
care di non conoscere il nome dei mesi in arabo per giustificare la sua
ignoranza circa l'inizio e la fine delle piogge. Infine, risulta anche poco plau-
sibile che egli non abbia saputo perlomeno citare il nome di almeno uno
dei due fiumi confluenti nelle vicinanze di Aweil (a titolo d'esempio il fiume
Lol dista meno di 10 km: cfr. vers-in-south-sudan/ >, consultato il 26.01.2017; coordinate 8°51'59.0"N
27°29'54.7"E ).
Ora, visto quanto sopra e non essendoci agli atti elementi probatori con-
trari, ne discende che non vi è motivo alcuno di dubitare dell'imparzialità,
dell'oggettività e dell'attendibilità dell'esame-LINGUA effettuato nella fatti-
specie.
6.1.3 Infine, il Tribunale rileva che l'insorgente non ha ossequiato il suo do-
vere di collaborare, in effetti, a tuttora non ha prodotto alcun documento
d'identità ufficiale oppure un altro mezzo di prova atto a sostenere le sue
allegazioni ed ha oltretutto fornito dichiarazioni contraddittorie in merito.
Circa la carta d'identità, l'interessato ha dapprima dichiarato di non averla
mai avuta giacché quest'ultima verrebbe rilasciata soltanto dopo il servizio
di leva (cfr. verbale 1, pag. 6). Ciò non corrisponde tuttavia a quanto dichia-
rato in seguito, ovvero di non aver preso con sé il documento al momento
dell'espatrio e di non sapere se la stessa si trovi dal padre o dalla madre
(cfr. verbale 2, Q3-Q4).
Per quanto attiene al certificato di valutazione dell'età, va anzitutto osser-
vato che esso non è stato rilasciato da un'autorità ufficiale bensì dall'ospe-
dale di al Shurta. In secondo luogo, l'insorgente ha dichiarato di non essere
presente al momento del rilascio allorché il certificato lo menziona quale
richiedente. Oltracciò, la data di nascita indicata non corrisponde alla data
di nascita dichiarata dall'interessato. Infine, quand'anche si dovesse am-
mettere l'autenticità del documento, contrariamente a quanto dichiarato dal
D-1330/2015
Pagina 12
ricorrente in sede ricorsuale, esso non attesterebbe comunque in alcun
modo la sua nascita ad Aweil, rispettivamente che sia stato socializzato in
questa città, giacché tali informazioni non vi figurano.
6.1.4 Di conseguenza, posto che il ricorrente non ha consegnato alcun do-
cumento d'identità e che le dichiarazioni circa la sua socializzazione e cit-
tadinanza sono contraddittorie e contrarie alle conoscenze in possesso del
Tribunale, ne consegue che vi sono sufficienti elementi per dubitare dell'o-
rigine sud-sudanese dello stesso. Pertanto lo scrivente Tribunale ha ra-
gione di concludere che il ricorrente sia stato socializzato all'infuori del Su-
dan del Sud e che abbia violato il suo obbligo di collaborare stabilito
all'art. 8 LAsi, ponendo così le autorità nell'impossibilità di determinare con
certezza il suo Paese di origine, nonché la sua identità.
6.2 In secondo luogo, si rileva che l'inverosimiglianza della socializzazione
del ricorrente ad Aweil rende, già solo per questo motivo, le sue allegazioni
determinanti in materia di asilo inequivocabilmente inconsistenti. Per di più,
le stesse si esauriscono in affermazioni contraddittorie ed imprecise non
adempiendo pertanto alle condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi.
Risultano segnatamente divergenti le dichiarazioni dell'insorgente in merito
al conflitto tribale a Cassala in seguito al quale egli si sarebbe trasferito ad
Aweil. In un primo tempo, il ricorrente ha affermato che le due tribù impli-
cate erano gli Halanga – a cui lui appartiene – e gli Hadandawa (cfr. ver-
bale 1, pag. 8), per contro in un secondo tempo ha dichiarato che erano le
tribù Hadandawa – a cui lui appartiene – ed i Tigré (cfr. verbale 2, Q53-
Q54).
Altresì contraddittorie risultano poi le allegazioni circa l'episodio di violenza
subito ad Aweil: il ricorrente ha dichiarato che nel cortile di casa vi erano
quattro ragazzi e che egli era entrato con il suo asino contemporaneamente
alla polizia la quale aveva iniziato a picchiare tutti, fratturandogli così una
gamba (cfr. verbale 1, pag. 9). In seguito ha invece allegato che un gruppo
armato era entrato in casa dello zio alla ricerca di oppositori e aveva pic-
chiato tutti coloro che si trovavano all'interno, ovvero lo zio, i suoi figli e altri
quattro parenti, dando pure fuoco alla casa (cfr. verbale 2, Q102 segg.).
Messo di fronte all'incongruenza, egli ha confermato quanto detto nel corso
della prima audizione, ripetendo di essere entrato all'interno con l'asino e
di essere stato in seguito percosso (cfr. verbale 2, Q135). Alla luce di ciò, il
Tribunale rileva che le contraddizioni non risultano pertanto dissipate dalla
spiegazione dell'insorgente, ma bensì rafforzate dal fatto stesso che nel
corso della prima audizione egli ha indicato chiaramente di essere entrato
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nel cortile e non in casa, così come ha indicato un'identità diversa delle
persone presenti.
Infine, non collimanti risultano pure essere le dichiarazioni in merito alle
cure ospedaliere ricevute a seguito della frattura alla gamba. Il ricorrente
ha dapprima affermato che la madre era venuta a prenderlo ad Aweil e
l'aveva portato in un'altra provincia, segnatamente ad al-Ubayyid – capitale
dello stato del Kordofan settentrionale (Sudan) – per curarlo (cfr. verbale 1,
pag. 9), per poi invece dichiarare in un secondo tempo che la madre l'aveva
portato all'ospedale a Khartoum dove era rimasto ricoverato per un mese
(cfr. verbale 2, Q146-Q150, Q156).
Pertanto, ritenute le summenzionate divergenze su punti importanti del rac-
conto e non avendo il ricorrente presentato in sede ricorsuale argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione, va concluso che le dichiarazioni inerenti ai mo-
tivi d'asilo dell'insorgente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza
giusta l'art. 7 LAsi.
6.3 Di conseguenza, visto tutto quanto precede, il ricorso in materia di con-
cessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confer-
mata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr.
DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
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condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
8.2 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato ammissibile, ragio-
nevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Il princi-
pio di respingimento non sarebbe infatti applicabile nella fattispecie e d'al-
tronde, avendo l'insorgente violato il suo obbligo di collaborare, non sa-
rebbe compito delle autorità ricercare eventuali ostacoli all'esecuzione del
suo rinvio verso un Paese africano ipotetico.
L'insorgente contesta tale posizione. Egli non avrebbe infatti più notizie dei
genitori dopo l'espatrio e non avrebbe altri parenti nel suo Paese, pertanto
l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile e
gli andrebbe concessa l'ammissione provvisoria.
8.3 Innanzitutto, malgrado l'insorgente abbia violato il suo obbligo di colla-
borare (cfr. supra consid. 6.1) – ponendo così le autorità nell'impossibilità
di determinare con certezza il suo Paese di origine così come l'esistenza
di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento – il Tribunale parte dal pre-
supposto che il ricorrente possa essere di origine sudanese, essendo egli
stato probabilmente socializzato in tale Paese (cfr. ibidem). Pertanto, l'ese-
cuzione dell'allontanamento viene qui di seguito esaminata verso il Sudan,
senza tuttavia poter escludere che l'insorgente provenga o sia originario di
un altro Paese.
8.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è
ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento, bensì anche altri impegni di diritto
internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero
possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trat-
tamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile
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l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid.
14b lett. ee).
Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esi-
stenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiu-
dizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova
applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell'insorgente verso il Sudan è
dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circo-
stanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio perso-
nale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese
d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1
Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU con-
tro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale
rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli
(sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 feb-
braio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Sudan è ammissibile ai sensi
delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
8.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ov-
vero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato,
poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni
di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei
confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pe-
ricolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le
cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, con-
dannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale
indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del
loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà
socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione,
in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di forma-
zione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al
pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni
singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella
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quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da
esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e rela-
tivi riferimenti).
Si tratta, dunque, di esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragio-
nevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attual-
mente in Sudan da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro.
8.5.1 Innanzitutto, dalle conoscenze di questo Tribunale, all'infuori della re-
gione del Darfur, la situazione in Sudan non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popola-
zione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. DTAF 2013/5).
8.5.2 In secondo luogo, neppure dalla sua situazione personale emergono
indizi che permettano di ritenere che egli sarà concretamente in pericolo in
caso di ritorno in Sudan. Invero, egli è giovane, dispone di esperienza pro-
fessionale quale lustrascarpe e trasportatore di persone (cfr. verbale 1,
pag. 4) e di una buona rete sociale, ritenuto che a Khartoum risiede la fa-
miglia della nonna paterna (cfr. verbale 2, Q50). Inoltre, le autorità di asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano
loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e
alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41 con-
sid. 8.3.5 e relativi riferimenti).
Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
8.5.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in re-
lazione all'art. 44 LAsi).
8.6 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, po-
trà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
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8.7 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di con-
seguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità infe-
riore va confermata.
9.
La SEM, con la decisione impugnata, non ha pertanto violato il diritto fede-
rale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accer-
tato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106
cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di
CHF 600.– versato il 24 settembre 2015.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull'anticipo spese versato il 24 settembre 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: