B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1336/2018, D-1338/2018
Sen t en z a d e l 2 1 no vemb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Constance Leisinger, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…), con le figlie
B._______, nata il (…),
C._______, nata il (…),
Sri Lanka
tutte patrocinate dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo famigliare (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisioni della SEM del 30 gennaio 2018 / N (…)
D-1336/2018, D-1338/2018
Pagina 2
Visto:
la decisione dell’Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di
stato della migrazione, SEM) del 16 dicembre 2014, che riconosceva la
qualità di rifugiato e concedeva l’asilo in Svizzera al marito, rispettivamente
padre, delle interessate, D._______ (cfr. atto B17),
l’autorizzazione d’entrata a scopo di ricongiungimento famigliare rilasciata
dalla SEM in favore delle interessate il 24 aprile 2015 e le successive do-
mande d’asilo, registrate il 27 ottobre 2015,
i verbali di audizione di A._______ del 29 ottobre 2015 e del 12 gennaio
2016,
i verbali di audizione di B._______ del 29 ottobre 2015 e del 12 gennaio
2016,
i verbali di interrogatorio (amministrativo) della Polizia Cantonale del 6 ot-
tobre 2017,
le separate decisioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) del 30 gennaio 2018 (notificate il 1° febbraio 2018) riguardanti da
una parte A._______ e C._______ e dall’altra B._______, nel frattempo
divenuta maggiorennte, con cui tale autorità ha respinto le succitate do-
mande d’asilo ammettendo tuttavia provvisoriamente le interessate in Sviz-
zera per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento,
i ricorsi da una parte di A._______ e C._______ e dall’altra di B._______,
per mezzo dei quali le citate persone hanno richiesto, secondo il senso,
l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo sulla
base dell’art. 51 LAsi, e la contestuale concessione dell’assistenza giudi-
ziaria come esenzione dal versamento delle spese processuali e del rela-
tivo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
D-1336/2018, D-1338/2018
Pagina 3
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA),
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quan-
danche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola
procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH
/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2.ed.,
n° 3.17),
che in specie, stante l’adempimento del summenzionato presupposto, ri-
sulta giudizioso congiungere le procedure,
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nelle querelate decisioni, la SEM non ha, tra le altre cose, ritenuto in
specie adempiuti i presupposti per la concessione dell’asilo famigliare alle
interessate; che a mente dell’autorità di prime cure, il marito, rispettiva-
mente padre, delle richiedenti asilo, non vivrebbe in comunità famigliare
con loro, per il che, non vi sarebbe modo di applicare l’art. 51 cpv. 1 LAsi,
che nei gravami, le ricorrenti avversano la valutazione dell’autorità di prima
istanza; che le interessate sarebbero invero giunte in Svizzera grazie ad
un’autorizzazione d’entrata rilasciata in base all’art. 51 cpv. 4 LAsi; che sa-
rebbe inoltre incontestato che A._______ risulterebbe ancora sposata con
D._______ e che il legame di figliazione di quest’ultimo con le figlie non
sarebbe in discussione; che pure indubbia sarebbe la separazione a causa
della fuga ed il successivo ricongiungimento in Svizzera al fine di ricostruire
D-1336/2018, D-1338/2018
Pagina 4
la vita famigliare; che secondo una consolidata giurisprudenza, prose-
guono le insorgenti, scopo dell’art. 51 LAsi sarebbe quello di permettere di
regolare in modo uniforme lo statuto del nucleo familiare quale esistente
nel Paese d’origine; che tale concetto riposerebbe sulla presunzione se-
condo la quale, i famigliari del rifugiato che hanno vissuto con lui nel paese
d’origine, abbiano a loro volta sofferto la persecuzione che gli ha garantito
il riconoscimento dello statuto, rispettivamente abbiano rischiato di essere
esposti a detti atti pregiudizievoli; che su tali presupposti, le condizioni per
l’asilo familiare sarebbero in specie senz’altro state soddisfatte sia al mo-
mento della fuga dallo Sri Lanka del marito della ricorrente che a quello
della concessione dell’asilo; che le stesse sarebbero invero sussistite al
tempo del rilascio dell’autorizzazione d’entrata ed anche contestualmente
all’ingresso effettivo in Svizzera delle ricorrenti ed alla presentazione della
domanda d’asilo; che la comunità familiare sarebbe quindi andata in crisi
dopo l’arrivo in Svizzera, senza peraltro comportare una separazione le-
gale; che iI ragionamento dell’autorità di prime cure, che di fatto avrebbe
fatto decadere il riconoscimento dell’asilo sulla base di fatti posteriori all’ar-
rivo in Svizzera, non sarebbe condivisibile; che le circostanze particolari di
cui
all’art. 51 cpv. 1 LAsi non parrebbero suscettibili di essere integrate da una
separazione di fatto posteriore; che questa non inciderebbe infatti sulla
realtà esistente al momento della presentazione della domanda d’asilo, né
inficerebbe la succitata presunzione; che una tale soluzione si imporrebbe
anche sulla base dell’esigenza di evitare il rischio di conseguenze para-
dossali e inique: basti pensare che, se l’autorità di prime cure avesse
emesso la decisione in tempi meno lunghi, le ricorrenti si sarebbero viste
riconoscere asilo a norma dell’art. 51 LAsi perché all’epoca la vita familiare
sarebbe stata ancora in essere; che negli stessi termini, occorrerebbe fare
riferimento anche alle tante coppie di esuli ricostituite in Svizzera proprio
grazie ad autorizzazioni d’entrata rilasciate in base all’art. 51 LAsi e alla
frequenza tutt’altro che rara di separazioni senza alcuna incidenza sullo
statuto di protezione,
che le argomentazioni esposte nei rispettivi ricorsi non meritano tutela,
che giusta l’art. 51 cpv. 1 LAsi, i coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni
sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l’asilo, sempre che non vi si
oppongano circostanze particolari; che secondo la giurisprudenza la con-
cessione dell’asilo per motivi famigliari presuppone, da una parte che il ri-
fugiato già insediato in Svizzera abbia ottenuto asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi
e dall’altra che i membri della famiglia siano da lui stati separati in seguito
alla fuga; che si necessità inoltre che il rifugiato, prima della fuga, abbia
D-1336/2018, D-1338/2018
Pagina 5
vissuto in comunione famigliare con coloro che aspirano alla concessione
dell’asilo sulla base di un ricongiungimento famigliare, ovvero che la fami-
glia abbia formato un entità dal punto di vista sociale ed economico e che
sia esistito, tra i membri della stessa, un rapporto di dipendenza reciproco;
che occorre altresì che la fuga del rifugiato abbia messo in pericolo o di-
strutto la comunione famigliare, cosa che implica altresì l’impossibilità di
formare una nuova comunione famigliare (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.1,
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 8, 2006 n. 7, 2001 n. 24, 2000 n. 27, 2000
n. 11, 1994 n. 8, 1994 n. 7, sentenza del Tribunale E-459/2017 del 22 mag-
gio 2017, consid. 2.2).
che in specie, le suddette condizioni paiono di principio adempiute; che le
ricorrenti risultano infatti aver costituito una comunione famigliare coerente
con D._______,
che ciò è del resto confermato dalla previa concessione di un’autorizza-
zione d’entrata a scopo di ricongiungimento famigliare ex art. 51 cpv. 4
LAsi alle ricorrenti,
che tuttavia, quali circostanze particolari che si oppongono al riconosci-
mento dell’asilo famigliare, occorre annoverare i casi nei quali i legami fa-
migliari risultano dissolti successivamente all’entrata in Svizzera e sia rico-
noscibile l’assenza di volontà, da parte dei membri della parentela, di rico-
struire la comunione famigliare; che tale casistica riguarda in particolare i
casi nei quali il/la coniuge ed i figli comuni intendono beneficiare, a titolo
derivato, dell’asilo concesso al famigliare con il quale sono state interrotte
le relazioni segnatamente a causa del disinteressamento verso la propria
famiglia per via della nascita di un nuova relazione con un terzo; che non
risulta invece decisivo se ciò sia avvenuto a causa dell’agire del beneficia-
rio dell’asilo o per via dello stesso comportamento di colui che richiede di
essere integrato nello statuto di quest’ultimo (cfr. DTAF 2012/32 consid.
5.1, GICRA 2002 Nr. 40 consid. 4b, sentenze del Tribunale D-6855/2013
del 1° settembre 2014 consid. 7.2.2 e E-3342/2018 del 5 luglio 2018 con-
sid. 6),
che è proprio ciò che osta in specie all’applicazione dell’art. 51 cpv. 1 LAsi,
che come si evince dagli atti di causa, successivamente all’entrata in Sviz-
zera di moglie e figlie, D._______ si è totalmente disinteressato di loro e
risulta aver intrapreso, sin dal 2016, una relazione con un’altra donna, con
la quale convive ora stabilmente; che interpellato al riguardo, quest’ultimo
D-1336/2018, D-1338/2018
Pagina 6
non si è inoltre detto contrario ad un rimpatrio delle ricorrenti nel paese
d’origine e non ha espresso la volontà di tornare in comunione famigliare
con loro; che dal canto suo A._______, pur auspicando un ritorno del ma-
rito, ha confermato che quest’ultimo, dopo l’incontro con la nuova compa-
gna, non si sarebbe “più fatto sentire né vedere” (cfr. atto D16),
che su tali presupposti, la SEM ha a giusto titolo omesso di integrare le
ricorrenti nello statuto originario del marito rispettivamente padre,
che neppure si intravede in specie un rischio di conseguenze paradossali
ed inique; che infatti, al momento del rilascio l’autorizzazione d’entrata a
scopo di ricongiungimento famigliare, le condizioni di cui all’art. 51 cpv. 1
LAsi risultavano soddisfatte, cosa che non si può invece dire per la situa-
zione attuale, mutata a causa della successiva interruzione della relazione
tra D._______ e le ricorrenti,
che le decisioni dell’autorità di prime cure vanno dunque confermate ed i
ricorsi respinti,
che avendo il Tribunale statuito nel merito dei ricorsi, le domande di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali sono divenute senza oggetto,
che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, sono respinte (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1336/2018, D-1338/2018
Pagina 7
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
I ricorsi sono respinti.
2.
Le domande d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, sono respinte.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico delle ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: