B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1337/2013
S e n t e n z a d e l 2 1 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (...),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nata il (...),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM 4 marzo 2013 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data
25 settembre 2010;
il documento che l'UFM ha rimesso alla ricorrente il giorno medesimo,
mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro
le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità
o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo;
i verbali di audizione del 7 ottobre 2010 (di seguito: verbale 1) e del
7 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 4 marzo 2013, notificata all'interessata il
7 marzo 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronun-
ciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso della ricorrente datato dell'11 marzo 2013 (timbro del plico rac-
comandato: 13 marzo 2013; data di entrata: 14 marzo 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) in data 15 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che quindi vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto la ricorrente, a distanza di più di due anni dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che ella ha dichiarato di non avere fatto niente per procurarseli poiché
non sarebbe in grado di trovarli; che ella ha spiegato di non avere contat-
tato il padre per farseli inviare perché è sicura che egli non li troverebbe e
non vuole creargli problemi (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg.
2 seg.); che tali argomentazioni risultano inattendibili;
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che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che visto che, come esposto in seguito, la richiedente, nella presente
procedura, si è avvalsa, tra l'altro, di persecuzioni di natura sessuale, va
preliminarmente considerato che giusta l'art. 6 ordinanza 1 dell'11 agosto
1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) in
relazione con l'art. 17 cpv. 2 LAsi, in presenza di indizi concreti di
persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di
provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura
sessuale, il richiedente l’asilo è udito da una persona del medesimo
sesso;
che nella fattispecie, durante l'audizione federale, sia la persona
incaricata di svolgere l'audizione che le altre persone presenti
(l'interprete, la rappresentante dell'opera assistenziale [ROA] e la persona
incaricata di redigere il verbale) erano di sesso femminile (cfr. verbale 2,
pagg. 1 seg.); che la disposizione citata è quindi stata rispettata; che in
merito all'audizione sulle generalità, il Tribunale constata che la persona
che ha svolto l'audizione, come pure l'interprete, erano di sesso
femminile, mentre per quanto concerne la persona incaricata di redigere il
verbale, dagli atti non è senz'altro ricavabile di che sesso sia, potendosi
comunque presumere con alta probabilità che fosse donna (cfr. verbale 1,
pagg. 1 e 9); che tuttavia, in linea con la GICRA 2003 n. 2, consid. 5, si
può non di meno ritenere questa questione, per quanto segue, di
secondaria importanza o comunque non atta ad influire sull'esito del
presente procedimento;
che la richiedente ha dichiarato di essere nata in Etiopia da madre etiope
e padre eritreo e di essere cresciuta in Etiopia; che ella avrebbe tuttavia
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unicamente la cittadinanza eritrea in quanto questa la si prenderebbe dal
padre (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 5); che l'interessata non avrebbe mai co-
nosciuto sua madre (cfr. verbale 2, pag. 3); che dapprima ella avrebbe
vissuto ad Addis Abeba assieme al padre e alla nonna paterna, anch'ella
eritrea (cfr. verbale 1, pag. 2); che in seguito il padre sarebbe tornato in
Eritrea e avrebbe affidato la richiedente ad un suo amico di nome
C._______, anch'egli residente ad Addis Abeba; che l'interessata avrebbe
quindi vissuto con C._______ e la sua famiglia; che tuttavia ella avrebbe
avuto dei problemi con la moglie e con il figlio di questo uomo (cfr. verba-
le 1, pagg. 2 e 5 e verbale 2, pagg. 3, 7 e 10); che non avendo la cittadi-
nanza etiope, ella sarebbe stata costretta a vivere sempre nascosta, sen-
za nessuna prospettiva; che quindi avrebbe deciso di lasciare il Paese
(cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 7);
che come rettamente ritenuto dall'UFM nella querelata decisione, questo
Tribunale ritiene che le dichiarazioni della ricorrente riguardo alle sue ori-
gini e a sostegno della sua domanda d'asilo siano manifestamente inve-
rosimili;
che infatti, alla luce delle dichiarazioni carenti, contraddittorie e illogiche,
non risulta plausibile l'asserzione della richiedente secondo cui sarebbe
scappata dall'Etiopia poiché in loco non avrebbe avuto uno statuto legale
e non avrebbe quindi potuto condurre una vita normale in quanto
obbligata a vivere di nascosto (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 7);
che infatti l'insorgente, dichiaratasi cittadina eritrea di etnia tigrina (cfr.
verbale 1, pagg. 1 e 3), non è stata in grado, come rettamente ritenuto
dall'UFM, di rispondere in maniera precisa e convincente a domande
semplici concernenti il Paese in questione e le sue usanze; che, seppure
ella abbia sostenuto di non avere mai vissuto in Eritrea (cfr. verbale 2,
pag. 3) ella ha dichiarato di avere vissuto, dalla nascita fino al 2000 (cfr.
verbale 1. pag. 2), oppure, a seconda delle dichiarazioni, fino al 2002 o
2003 (cfr. verbale 2, pag. 3), assieme al padre, il quale sarebbe cittadino
eritreo e di etnia tigrina, e alla nonna paterna, anch'ella eritrea (cfr.
verbale 1, pag. 2); che il Tribunale ritiene che tali dichiarazioni non siano
verosimili, altrimenti mal si capirebbe come mai, tra l'altro, ella non sappia
esprimersi in lingua tigrina (cfr. verbale 2, pag. 11); che alla domanda se il
padre non le avesse mai raccontato nulla sul suo luogo di origine, la
richiedente si è limitata a rispondere che egli le avrebbe raccontato che la
nonna avrebbe vissuto a D._______, luogo che si troverebbe in Eritrea,
senza tuttavia riuscire a fornire alcuna indicazione geografica più precisa
(cfr. verbale 2, pag. 4); che inoltre non convince la dichiarazione secondo
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cui il padre, con il quale avrebbe vissuto per almeno (...) anni, non le
avrebbe mai raccontato nulla su usi e costumi eritrei (cfr. verbale 2,
pag. 4); che invitata a citare delle tradizioni eritree, ella ha unicamente
fornito delle brevi indicazioni sui vestiti tradizionali, dichiarando di non
ricordare nient'altro circa ulteriori usanze eritree; che inoltre, invitata ad
indicare dei piatti tipici eritrei, ha saputo indicarne solo uno (cfr. verbale 2,
pag. 5); che per queste ragioni, il Tribunale non ritiene verosimile
l'asserita origine eritrea della richiedente (a questo riguardo cfr. anche
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia di asilo [GICRA] 2005 n. 8, consid. 3.2);
che inoltre il Tribunale constata che il racconto della richiedente è
contraddistinto da incongruenze nel suo insieme; che infatti, in un primo
tempo, ella ha dichiarato di avere vissuto presso C._______ e la sua
famiglia a partire dal settembre del 2000 (cfr. verbale 1, pag. 2), per poi
contraddirsi durante la seconda audizione affermando che il padre nel
2002 o nel 2003 dall'Etiopia sarebbe tornato in Eritrea, affidandola quindi
a C._______ (cfr. verbale 2, pag. 3); che inoltre ella si è contraddetta
nell'ambito delle dichiarazioni inerenti a una sua amica in Etiopia; che
infatti durante la prima audizione la richiedente ha dichiarato che questa
amica non poteva ospitarla in quanto anch'ella avrebbe dovuto vivere
nascosta (cfr. verbale 1, pag. 7), mentre in occasione della seconda
audizione ha dichiarato che, contrariamente a lei, la sua amica poteva
muoversi facilmente (cfr. verbale 2, pag. 9) e non avrebbe potuto ospitarla
in quanto a casa sua erano numerosi e non avrebbero avuto posto per la
richiedente (cfr. verbale 2, pag. 12);
che circa le violenze sessuali di cui sopra, il Tribunale constata che la ri-
chiedente ha fornito dichiarazioni incongruenti circa gli abusi che avrebbe
subito dal figlio di C._______; che a titolo di esempio, durante la prima
audizione la richiedente ha dichiarato di essere stata obbligata da questo
ragazzo ad avere rapporti sessuali per la prima volta dopo circa due anni
il suo arrivo in questa casa (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre durante l'audi-
zione federale ha dichiarato che dal momento della partenza di suo padre
in Eritrea, che corrisponde al momento in cui ella sarebbe stata affidata
ad C._______, a quando sarebbe stata per la prima volta violentata dal
figlio, sarebbero passati mesi e non anni (cfr. verbale 2, pag. 8); che per il
resto si rinvia alla decisione impugnata;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
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ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della de-
cisione impugnata;
che in limine, la censura del mancato esame LINGUA va deserta, rien-
trando nell'apprezzamento dell'autorità inferiore decidere quali mezzi di
prova o informazioni assumere per l'accertamento dei fatti;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
la ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'ese-
cuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia
questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di colla-
borare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con
l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale D-838/2011 del 21 novembre 2012, consid. 9.2);
che in casu la ricorrente, fornendo indicazioni manifestamente carenti e
inverosimili in merito alla sua cittadinanza, è incorsa nella violazione di ta-
le obbligo, ponendo le autorità nell'impossibilità di determinare con cer-
tezza il suo paese di origine, così come l'esistenza di ostacoli all'esecu-
zione dell'allontanamento;
che da quanto emerge dalle tavole processuali, il Tribunale parte dal pre-
supposto che la ricorrente possa essere di origine etiope; che tuttavia non
può essere escluso che ella possa essere originaria di un altro Paese;
che vista la violazione del dovere di collaborare e la socializzazione, av-
venuta in Etiopia, l'esecuzione dell'allontanamento viene esaminata verso
questo Paese;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è da considerarsi ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 3 LStr);
che il Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in
Etiopia sia in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione della ri-
corrente; che infatti tale Paese non conosce una situazione di guerra, di
guerra civile o di violenza generalizzata; che seppur irrisolta la problema-
tica circa il confine tra Eritrea ed Etiopia, a tuttora non vi è un conflitto nel-
la zona di confine tra i due Paesi (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3);
che circa la situazione personale dell'interessata, considerata la violazio-
ne dell'obbligo di collaborare di cui sopra, il Tribunale non dispone di ele-
menti sufficienti per stabile concretamente l'entità della rete sociale e fa-
miliare di cui l'interessata dispone in patria; che inoltre, tale violazione im-
pedisce al Tribunale di esaminare il concreto reinserimento sociale della
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ricorrente, per il che l'autorità giudicante si vede costretta ad esimersi
dall'effettuare un esame accurato di tali aspetti; che ciononostante, il Tri-
bunale parte dal principio che l'interessata si sia socializzata in Etiopia e
ritiene che ella vi disponga di una rete sociale visto che la sua lingua ma-
dre è l'amarico e visto che vi è stata scolarizzata (cfr. verbale 1, pag. 3);
che inoltre ella è giovane, scolarizzata e durante la sua permanenza in
Svizzera ha potuto consolidare ulteriormente la sua formazione, imparan-
do anche l'italiano (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 13); che infine
ella è da considerarsi in buona salute, non avendo preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammis-
sione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente è da rite-
nersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44
cpv. 2 LAsi);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti la ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dun-
que pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: