B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1338/2013
S e n t e n z a d e l 2 0 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Robert Galliker;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Stato sconosciuto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 marzo 2013 / N [...].
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Visto
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
15 dicembre 2012;
il verbale di audizione del 9 gennaio 2013 (di seguito: verbale 1) in cui è
stato sentito in merito ai propri motivi d'asilo;
la perizia a seguito dell'esame (LINGUA) a cui è stato sottoposto il richie-
dente del 26 febbraio 2013;
il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b
della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) sulla base del
della succitata perizia (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
13 marzo 2013, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno
(cfr. avviso di notifica e di ricevuta; atto A 28/1), mediante la quale detto
Ufficio non è entrato nel merito della suddetta domanda ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi ed ha ordinato l'allontanamento del richie-
dente dalla Svizzera, come pure l'esecuzione dell'allontanamento mede-
simo;
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 marzo 2013;
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrati-
vo federale (di seguito: il Tribunale) in data 14 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non
può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che pre-
suppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, al momento della sua entrata in Svizzera e nell'ambito dell'audizione
sommaria, l'interessato ha declinato le generalità di A._______, nato il
(...), originario della Liberia; che sarebbe nato a B._______ (Liberia) e a-
vrebbe vissuto a C._______ (Liberia); che sarebbe figlio unico e non a-
vrebbe mai conosciuto il padre; che la madre sarebbe deceduta nel 2008;
che, in merito ai motivi di asilo, sarebbe stato sequestrato da un gruppo di
omosessuali che lo avrebbero costretto ad avere rapporti sessuali con lo-
ro; che sarebbe riuscito a fuggire da questi uomini i quali gli avrebbero
tuttavia sparato al petto; che, infine, sarebbe stato trovato e curato da un
uomo che lo avrebbe aiutato a lasciare il Paese;
che, nell'ambito del diritto di essere sentito sull'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'interessato ha ribadito la propria cittadinan-
za liberiana, negando in ogni modo quanto contestatogli dall'UFM sulla
base delle risultanze dell'esame LINGUA;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che il richiedente ha in-
gannato le autorità svizzere in materia di asilo sulla propria identità; che,
infatti, l'esame "LINGUA" stabilirebbe con certezza che il ricorrente non
avrebbe compiuto la propria socializzazione in Liberia; che, inoltre, nel
corso del diritto di essere sentito, l'insorgente non avrebbe fornito alcuna
spiegazione atta ad invalidare la succitata perizia "LINGUA";
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pro-
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nunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa ese-
cuzione siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente sostiene che, in occasione del diritto di essere
sentito del 5 marzo 2013, avrebbe fornito tutte le spiegazioni del caso
fugando i dubbi circa la propria provenienza; che, oltretutto, non sarebbe
stato considerato il fatto che egli sarebbe totalmente analfabeta e non
disporrebbe delle conoscenze culturali per rispondere alle domande
postegli; che, in caso di allontanamento verso la Liberia, si ritroverebbe in
un Paese fortemente destabilizzato, privo di casa, lavoro, legami sociali e
in condizioni di salute precarie; che in conclusione l'insorgente ha chiesto,
l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'UFM per
una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di
esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali
con protesta di spese e ripetibili;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e
tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi
di prova;
che, giusta l'art. 1a lett. a dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 2009 sull'asilo
relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]), per identità s'inten-
de cognome, nome, cittadinanza, etnia, data di nascita, luogo di nascita e
sesso (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 27 consid. 5e/cc pag. 210);
che l'art. 32 al. 2 lett. b LAsi implica che incombe alle autorità svizzere in
materia di asilo di apportare la prova dell'inganno nei loro confronti
(cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 2 pag. 176, GICRA 1996 n. 32 consid. 3a
pag. 303);
che l'esame LINGUA va ricompreso nel mezzo di prova dell'informazione
giusta l'art. 12 lett. c PA (GICRA 2003 n. 14); che la sua valutazione sog-
giace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo
idoneo a dimostrare l'inganno sull'identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b
LAsi (GICRA 1999 n. 19 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la
pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'a-
silo;
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che, nel caso di specie, la perizia "LINGUA" a cui è stato sottoposto
l'insorgente è giunta alla conclusione che questi non ha chiaramente
avuto la propria socializzazione in Liberia; che, a titolo di esempio, il egli
non ha saputo indicare elementi principali di C._______, città in cui ha
affermato di avere vissuto, quali le moschee, il mare ed il mercato, mentre
ha citato luoghi inesistenti come "Green Hills Avenue"; che, anche
l'inglese parlato dal ricorrente si differenzia in maniera sostanziale da
quello usato in Liberia;
che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il ricorrente non ha
fornito alcuna valida spiegazione in merito alle lacuna rilevate dall'esame
"LINGUA"; che, infatti, egli si è limitato a ribadire di essere cittadino
liberiano; che anche l'argomentazione ricorsuale secondo cui andrebbe
considerato l'asserito analfabetismo è priva di fondamento; che infatti, da
un lato, dalla stessa perizia, sulla base delle capacità linguistiche del
ricorrente, si evince che egli ha conseguito un'estesa educazione
scolastica, dall'altro lato, la conoscenza dell'esistenza di moschee o del
mare nella città in cui avrebbe vissuto per anni non presuppongono un
elevato grado di cultura;
che, pertanto, l'UFM ha chiaramente apportato la prova dell'inganno della
propria identità da parte del ricorrente;
che, in virtù di quanto precede, ne discende che l’UFM ha rettamente
considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una deci-
sione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per
inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a OAsi 1;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
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che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'esse-
re esaminata d'ufficio; che tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo
dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag.
262), trattandosi di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c
PA;
che, come illustrato in precedenza, nel caso in esame le affermazioni del
ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti
ed inverosimili, per il che egli ha segnatamente violato l'obbligo di collabo-
rare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio no-
ta, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare con cer-
tezza il suo Paese d'origine, così come l'esistenza di ostacoli all'allonta-
namento;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il
suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero Paese d'origine, il ri-
corrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di
minacciarlo nello stesso;
che, gli evocati problemi di salute, non sono tali da giustificare la perma-
nenza in Svizzera del ricorrente per motivi medici; che, infatti, dagli atti si
evince che l'insorgente è stato visitato tre volte da medici i quali hanno
sempre diagnosticato "casi bagatella" (cfr. A21/1, A22/1, 23/2); che, per-
tanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'ori-
gine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allonta-
namento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
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ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: