B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1347/2015
Sen t en z a d e l l ’ 8 l u g l i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Fulvio Haefeli,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
con i figli,
B._______, nata il (…),
C._______, nato il (…),
Eritrea
tutti patrocinati dal Sig. Rosario Mastrosimone,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 30 gennaio 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a L'interessata, è una donna di asserita etnia tigrina nata e cresciuta ad
D._______ (Etiopia). Dopo la morte per parto della madre, di origini etiopi,
e la deportazione del padre, originario dell’Eritrea, avvenuta quando la
stessa aveva 7 anni, la richiedente si sarebbe trasferita da sua zia a
E._______, laddove avrebbe ripetutamente subito violenze sessuali e mal-
trattamenti fisici dal marito di quest’ultima. A fronte di tale avvenimenti, ella
è dapprima fuggita per recarsi nel campo profughi di Maene ed è in seguito
espatriata via Sudan, raggiungendo poi la Svizzera e presentandovi do-
manda d’asilo, facente data al 31 agosto 2011.
A.b Il 13 settembre 2012, a procedura d’asilo in corso, l’interessata ha dato
alla luce una figlia, B._______. La stessa è stata inclusa nello statuto della
madre.
A.c Sentita sui motivi d’asilo il 18 febbraio 2014, la richiedente ha dichia-
rato di non avere alcun rapporto con la famiglia paterna in Eritrea e che i
suoi parenti in Etiopia consisterebbero nella summenzionata zia ed in al-
cuni altri membri della famiglia materna che risiederebbero in campagna e
con i quali ella non avrebbe tuttavia mai avuto alcun contatto (cfr. verbale
d'audizione sui motivi d'asilo del 18 febbario 2014 [di seguito: verbale ],
A19, pag. 3). Nella stessa occasione, l’interessata ha riferito che la sua
partenza dall’Etiopia sarebbe da ricondurre alla volontà di sottrarsi alle vio-
lenze subite. Per quanto rilevante, l’autore delle stesse, il quale lavore-
rebbe per il governo etiope in veste di autista, l’avrebbe inoltre minacciata
che nel caso in cui ella avesse raccontato quanto successo egli avrebbe
fatto quanto in suo potere per farla recludere in prigione o espellere
dall’Etiopia. Ad ogni modo la richiedente non avrebbe richiesto aiuto in Etio-
pia né tantomeno cercato di rientrare nel suo paese d’origine prediligendo
invece la via dell’espatrio e la ricerca di protezione in uno stato terzo (cfr.
verbale A19, pag. 8-10).
B.
Con decisione del 30 gennaio 2015 la Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata
domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'inte-
ressata e della figlia minorenne dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto
attualmente l'esecuzione dell'allontanamento verso il paese d’origine o di
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provenienza non ragionevolmente esigibile, ammettendo quindi provviso-
riamente la richiedente e sua figlia.
C.
In data 2 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3
marzo 2015) le interessate sono insorte contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l'accoglimento del gravame nel senso di una ritrasmissione degli atti
all’autorità inferiore per una nuova valutazione sul punto della sussistenza
della qualità di rifugiato. Nella stessa sede hanno presentato un’istanza di
concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versa-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse,
spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 17 marzo 2015, ha accolto la
domanda di assistenza giudiziaria, dispensando le ricorrenti dal versa-
mento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali.
Il 30 dicembre 2015 A._______ ha dato alla luce un secondo figlio,
C._______. Il 23 febbraio 2016 la SEM – annullando e rimpiazzando una
sua precedente decisione – ha esteso la decisione di rinvio ed ammissione
provvisoria oggetto della presente impugnativa anche a quest’ultimo. Il pa-
trocinatore delle ricorrenti ha quindi richiesto, in data 4 marzo 2016, che
anche C._______ venisse incluso nel contesto della procedura ricorsuale.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art.
6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribu-
nale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
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I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv.
1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il
Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 5 marzo 2015, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allonta-
namento.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
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pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele-
mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2011/50 consid. 3.1.1 e 2010/57 consid. 2.5).
Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'in-
teressato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché
della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o poli-
tico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future perse-
cuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi
oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato
di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50 consid.
3.1.1 e relativi riferimenti; 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul
piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e suffi-
cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro-
babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi-
cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che
potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. ibidem).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
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appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con
relativi riferimenti).
6.
Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che i motivi di asilo addotti
dall’allora interessata non siano di natura a condurre alla concessione della
qualità di rifugiato. Inoltre, sempre secondo la SEM, a fronte della palese
inadempienza alle condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di
rifugiato, non si sarebbe nemmeno reso necessario procedere ad un
esame della verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi. L’autorità di prime cure
ha infatti sottolineato che quest’ultima avrebbe dovuto rivolgersi al proprio
stato d’origine per ottenere la protezione contro gli atti operati dalla zia ma-
terna e da suo marito e limitati al solo territorio etiope.
I ricorrenti contestano tale posizione ritenendo errato il richiamo al principio
di sussidiarietà. Secondo il memoriale ricorsuale, considerata la situazione
attuale in Eritrea ed il fatto che la ricorrente non era in possesso di alcun
documento di detto paese, sarebbe stato impossibile ottenervi un’adeguata
protezione. La SEM avrebbe pertanto agito erroneamente escludendo
l’esame della verosimiglianza quanto all’esistenza della qualità di rifugiato.
7.
Come correttamente rilevato dall’autorità inferiore in sede di osservazioni,
nel corso della procedura di prima istanza la ricorrente ha dichiarato di es-
sere di nazionalità eritrea (Cfr. A4, p.1 e A19, p. 2). Il fatto non è peraltro
stato contestato nemmeno dagli insorgenti nei memoriali presentati al Tri-
bunale. Ora, ammesso che la qualità di rifugiato vada esaminata sotto
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l’aspetto del paese d’origine (UNHCR, Guide des procédure et critères à
appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention
de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20,
n. 90), va in primo luogo preso atto del fatto che nel corso di tutta la proce-
dura di prima istanza la ricorrente non abbia mai invocato alcun timore di
pregiudizio relativamente ad un suo ritorno in Eritrea, limitandosi invece ad
elencare dei fatti – pur tragici – che sarebbero tuttavia avvenuti in Etiopia.
In definitiva, va quindi preso atto del fatto che dall’incarto e dagli atti pro-
cessuali non emergono elementi validi dai quali si possa dedurre un rischio
di pregiudizi rilevanti in materia d’asilo in caso di ritorno nello stato d’ori-
gine.
Di conseguenza, non avendo conseguito provare o rendere verosimile il
rischio di subire delle persecuzioni in Eritrea, la qualità di rifugiato non può
essere riconosciuta.
8.
Attestata l’assenza di un rischio di persecuzioni nello stato d’origine, non
appare necessario nell’ambito dell’evasione del presente gravame affron-
tare la questione della sussidiarietà sostenuta dalla SEM ed avversata dai
ricorrenti. In un’ottica di esaustività, conformemente alla sussidiarietà della
protezione internazionale, non è rifugiato chi può ottenere in patria un'ap-
propriata protezione contro le persecuzioni non statali. Una siffatta prote-
zione può essere offerta dallo Stato o, a determinate condizioni, da entità
quasi-statali o, eventualmente, pure da organizzazioni internazionali. L'in-
teressato può essere ragionevolmente obbligato a chiedere la protezione
del suo Paese d'origine solo se essa è appropriata, ossia se è suscettibile
d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18). Secondo prassi, l'effettiva prote-
zione nel Paese d'origine non è data da un'effettiva garanzia di protezione
individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno stato
ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta si-
curezza ai propri cittadini. Occorre al contrario che vi sia a disposizione una
struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un pro-
cedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico
ottemperanti. Il ricorso a tale struttura di protezione interna deve essere,
da un lato, oggettivamente accessibile alla persona interessata (per esem-
pio, indipendentemente dal genere, dall'appartenenza etnica o religiosa) e,
dall'altro lato, tale ricorso deve essere ragionevolmente esigibile (condi-
zione non adempiuta nel caso in cui, per esempio, i bisognosi di protezione
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si espongono ad un ulteriore [o altro] concreto pericolo per aver sporto de-
nuncia penale) (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-
983/2014 del 13 maggio 2015, consid. 6).
Ora, nel caso che ci riguarda, a fronte degli avvenimenti descritti in prece-
denza, i quali sono stati perpetrati da un privato cittadino e non da entità
statali, l’interessata non ha nemmeno tentato di ottenere una protezione di
qualsiasi sorta né nel suo stato d’origine né in Etiopia (stato del quale è
verosimile che possieda anche la cittadinanza – oltre a quella eritrea da lei
asserita – vista l’origine etiope della madre), preferendo invece la via
dell’espatrio, che a suo dire era la sola praticabile. In tal senso, ci si po-
trebbe chiedere se anche la condizione cumulativa della sussidiarietà della
protezione internazionale sia da ritenersi come non adempiuta. In casu la
questione può quantomeno essere lasciata aperta, non essendo necessa-
ria all’evasione del gravame, ferma considerata l’inesistenza di validi ele-
menti dai quali si possa dedurre un rischio di pregiudizi rilevanti in materia
d’asilo in caso di ritorno nello stato d’origine.
9.
Ne consegue che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato
e della conseguente concessione dell’asilo, il ricorso non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
11.
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-
silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art.
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106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inade-
guata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett.
d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: