B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1349/2015
Sen t en z a d e l 1 7 ma r z o 20 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Kosovo,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 27 febbraio 2015 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data
9 febbraio 2015;
i verbali d'audizione del 16 febbraio 2015 (di seguito: verbale 1) e del
19 febbraio 2015 (di seguito: verbale 2);
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 27 febbraio 2015, notificata al ricorrente il medesimo giorno
(cfr. atto A19/1), con la quale detta Segreteria ha respinto la domanda
d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera,
rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita esigibile e
possibile;
il ricorso del 2 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 3 marzo 2015) con il quale l'insorgente ha concluso, in via
principale, all'annullamento della decisione della SEM e la concessione
dell'asilo e, in via subordinata, ha chiesto la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presunte spese processuali con protestate tasse, spese e ripetibili;
gli atti della SEM anticipati via telefax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 4 marzo 2015 e l'incarto originale pervenuto
al Tribunale il 6 marzo 2015;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino kosovaro di etnia ashkali, nato e cresciuto a B._______,
Kosovo (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.);
che sarebbe espatriato poiché, a partire dall'età di 10 o 11 anni, sarebbe
stato quotidianamente vittima di percosse, minacce ed insulti da parte di
albanesi (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pagg. 3 seg.); che,
inoltre, nel suo Paese d'origine egli non avrebbe da mangiare e non ci
sarebbe lavoro (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 3);
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni
(art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi);
che il richiedente è cittadino kosovaro; che il Consiglio federale ha inserito
il Kosovo nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a
cpv. 2 lett. a LAsi;
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno
fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di
rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in
particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate
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o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che nella querelata decisione la SEM ha considerato inverosimili le
dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in primo luogo,
non si spiegherebbe come egli non abbia mai denunciato i maltrattamenti
subiti quotidianamente e nemmeno abbia mai considerato la possibilità di
trasferirsi in un'altra località lontana dagli aggressori; che pertanto, il suo
comportamento risulterebbe essere incompatibile con l'esperienza
generale di vita o la logica dell'agire; che, in secondo luogo, le sue
allegazioni sarebbero contraddittorie poiché divergerebbero su punti
essenziali; che, in particolare, chiamato a descrivere nel dettaglio l'episodio
di violenza nel quale gli albanesi lo avrebbero minacciato con dei coltelli e
l'ultima aggressione subita prima del suo espatrio, egli avrebbe fornito, in
entrambi i casi, versioni incongruenti circa lo svolgersi dei fatti; che, infine,
l'autorità inferiore ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente
complessivamente vaghe, superficiali e stereotipate; che, infatti,
l'interessato non sarebbe stato in grado di descrivere in maniera attendibile
né gli artefici dell'ultima aggressione subita, né il luogo nel quale egli
sarebbe stato minacciato con armi da taglio;
che pertanto la SEM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato non
soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza
giusta l'art. 7 LAsi;
che inoltre, a mente dell'autorità inferiore, le asserzioni del ricorrente circa
l'assenza di lavoro in Kosovo e le conseguenti difficoltà economiche da egli
vissute nel suo Paese d'origine non sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo,
poiché non costituirebbero delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, di conseguenza, la SEM ha respinto la domanda d'asilo poiché le sue
dichiarazioni non risulterebbero verosimili e sarebbero inoltre irrilevanti in
materia d'asilo;
che nel ricorso egli ha contestato la presunzione di assenza di persecuzioni
in Kosovo ritenuta dal Consiglio federale; che, in particolare, questa
sarebbe smentita dalle dichiarazioni concrete, coerenti e dettagliate fornite
dall'insorgente circa le continue violenze, soprusi e minacce che egli
avrebbe subito in Patria; che il ricorrente ha evidenziato inoltre come non
avrebbe mai avuto alcuna possibilità di ottenere una protezione effettiva né
dalla comunità, né dalle autorità statali; che infatti, i suoi aggressori
avrebbero minacciato di ucciderlo qualora li avesse denunciati; che, invero
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avendo egli difficoltà a procurarsi anche solo i mezzi necessari alla
sopravvivenza, non avrebbe potuto fare nulla per difendersi; che, inoltre,
l'insorgente ha contestato l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo rilevata
dall'autorità inferiore; che, egli sostiene di aver indicato in maniera
coerente, dettagliata e plausibile le condizioni di fragilità in cui le persone
della sua comunità vivrebbero e le persecuzioni che gli stessi subirebbero;
che, d'altronde, le incongruenze individuate dalla SEM sarebbero per lo più
apparenti e spesso riferite ad aspetti di dettaglio;
che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene
che le dichiarazioni del ricorrente in corso di procedura sono inverosimili,
giacché vaghe, stereotipate e non corroborate da elementi consistenti; che
il ricorrente dichiara di essere stato vittima, regolarmente e dall'età di 10 o
11 anni, di angherie da parte di albanesi; che nel corso delle due audizioni,
l'autorità inferiore ha esplicitamente chiesto all'interessato di focalizzarsi
sull'esposizione di due episodi di violenza determinanti; che, in primo
luogo, egli è stato sollecitato ad esporre l'ultima aggressione subita prima
del suo espatrio; che vista la vicinanza temporale di tale avvenimento e
l'importanza rivestita da esso, in quanto fattore scatenante l'espatrio
stesso, mal si comprende come le sue dichiarazioni in merito siano concise
e prive di dettagli (cfr. verbale 2, D45-47, pag. 5); che, in secondo luogo, il
ricorrente è stato sollecitato a descrivere in maniera particolareggiata
l'aggressione durante la quale sarebbe stato pericolosamente minacciato
con dei coltelli; che nemmeno in questo caso il racconto da egli fornito
appare esauriente; che, infatti, il ricorrente si è contraddetto quo la
dinamica dei fatti (cfr. verbale 1, pag. 1 e verbale 2, D122, pag. 11), non
ricorda quando essi siano accaduti (cfr. verbale 2, D88-89, pag. 8) né dove,
e questo nonostante si tratti di luoghi da egli quotidianamente frequentati
(cfr. verbale 2, D90-95, pagg. 8 seg.);
che poiché le aggressioni non sarebbero sempre state perpetrate dallo
stesso gruppo di persone, si comprendono le difficoltà avute dal ricorrente
nel descrivere i suoi aguzzini (cfr. verbale 2, D34-35 e D37, pag. 4); che,
tuttavia, non si giustifica come mai egli nel descrivere le angherie subite si
limiti a dire, in maniera sbrigativa e vaga, di essere stato picchiato
(cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, D25, D45, pag. 5); che infine, chiestogli
se ricordasse un episodio particolare di un'aggressione subita egli ha
risposto, semplicemente, "no" (cfr. verbale 2, D113, pag. 10); che, ciò
appare decisamente singolare; che per il resto si rimanda a quanto
considerato dalla SEM nella decisione impugnata;
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che pur ammettendo che il ricorrente sia effettivamente stato vittima di
angherie, queste non appaiono essere di un'intensità tale da poter essere
qualificate come rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, come rettamente
ritenuto nella querelata decisione, un'irrilevanza dei motivi d'asilo è
riscontrata anche in altri punti del racconto del ricorrente; che, in
particolare, egli ha più volte ribadito che, in molteplici occasioni, le
aggressioni di cui sarebbe stato vittima erano perpetrate al fine di derubarlo
del guadagno della giornata (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg.; verbale 2, D33,
pag. 4 e D59, pag. 6); che inoltre, l'insorgente ha fatto valere che nel suo
Paese d'origine non vi sarebbe lavoro (cfr. verbale 1, pag.8; verbale 2, D25,
pag. 3, D110, pag. 10) e perciò egli avrebbe difficoltà a provvedere al suo
sostentamento (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D25, pag. 13, D110,
pag. 10); che, tuttavia, tali allegazioni di natura economica sono irrilevanti
ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infine, nemmeno il desiderio del ricorrente di
poter vivere in Svizzera poiché in questo Paese ci sarebbero libertà, pace
e legge (cfr. verbale 2, D153, pag. 13) non rappresenta una persecuzione
atta a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi) e
di conseguenza la concessione dell'asilo;
che nemmeno a livello ricorsuale il ricorrente non ha presentato argomenti
o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione;
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del
richiedente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi
dell'art. 7 LAsi e sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di
concessione dell'asilo; che quindi il ricorrente non è riuscito a dimostrare,
o perlomeno a rendere verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto
titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]);
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che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile
(cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Kosovo non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale e che l'esecuzione
dell'allontanamento verso questo Paese è in linea di massima
ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50);
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito il Kosovo nella
lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che tale presunzione non è stata inficiata dal ricorrente;
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli è
giovane ed ha trascorso tutta la sua esistenza in Kosovo dove, oltretutto,
si trovano anche i suoi genitori, fratelli, sorelle, zii ed una nonna
(cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D23, pag. 3); che, peraltro, essi vivono in
una casa di proprietà (cfr. verbale 2, D12, pag. 2); che in questo senso si
può partire dal presupposto che il ricorrente disponga di un ottima rete
sociale e famigliare in patria;
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che infine, i motivi di salute invocati dal ricorrente a sostegno della non
esigibilità del suo allontanamento, non sono di una gravità tale da
giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3;
2009/2 consid. 9.3.2); che nella fattispecie l'insorgente si dice affetto da
asma e, stando alle sue dichiarazioni, lo sarebbe anche sua madre
(cfr. verbale 1, pag. 10); che, come da lui stesso affermato, la madre
seguirebbe in Kosovo una terapia contro questa patologia (cfr. verbale 1,
pag. 10); che, in conclusione, in casu non emerge la necessità di una
permanenza in Svizzera dell'insorgente per motivi medici; che, peraltro,
egli potrà richiedere un aiuto al ritorno ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: