B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-135/2017
Sen t en z a d e l 1 8 g e nn a i o 2 0 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico),
con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nato il (…),
Guinea Equatoriale
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 8 dicembre 2016 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 24
ottobre 2014,
i verbali d'audizione del 31 ottobre 2014 (relativo alla prima procedura
d’asilo; di seguito: verbale 1) e del 6 giugno 2016 (relativo alla seconda
procedura d’asilo; di seguito: verbale 2),
il diritto di essere sentito concesso al ricorrente relativamente alla sua as-
serita origine equatoguineana (di seguito: scritto del 16 novembre 2016),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
dell’8 dicembre 2016, notificata al richiedente il 9 dicembre 2016, con la
quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo, pronunciando contestual-
mente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone
l’esecuzione,
il ricorso del 9 gennaio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 10 gennaio 2017), per mezzo del quale l'insorgente ha chiesto l’an-
nullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in sviz-
zera o alternativamente il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per
nuova decisione; in subordine egli ha inoltre concluso alla concessione
dell'ammissione provvisoria depositando nel contempo una richiesta volta
all’esenzione dal pagamento anticipato delle spese processuali,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA),
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, sono decisi dal giudice in qualità di
giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
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LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso delle audizioni, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino
equatoguineano, di etnia Nguso, con ultimo domicilio nello stato di Ogun,
in Nigeria (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.),
che avrebbe lasciato il paese d’origine con la famiglia a pochi mesi d’età,
nel 1995, per recarsi dapprima in Mali, trasferendosi poi in Ghana ed infine
in Nigeria (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 5, verbale 2, pagg. 10 e seg.),
che in particolare, il padre del ricorrente risulterebbe persona non grata
dall’attuale presidente della Guinea Equatoriale, il quale avrebbe ordinato
alla famiglia del ricorrente di lasciare il paese,
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili le dichia-
razioni dell'interessato circa la sua asserita cittadinanza equatoguineana e
circa i suoi motivi d'asilo,
che innanzitutto, per quanto attiene alla cittadinanza, al suo arrivo in Sviz-
zera egli non avrebbe prodotto alcun documento d’identità o di viaggio,
avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie e non sarebbe inoltre stato in
grado di fornire alcuna asserzione concludente relativamente agli usi e co-
stumi del paese,
che pure le spiegazioni da lui fornite in occasione dell’esercizio del diritto
di essere sentito non sarebbero convincenti,
che di conseguenza anche i motivi d’asilo adotti, circoscritti al territorio
equatoguineano, andrebbero ritenuti inverosimili, tanto più che le dichiara-
zioni in oggetto non poggerebbero su alcun elemento degno di credibilità,
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che infine, quo ai problemi riscontrati in Nigeria, indipendentemente dalla
loro pertinenza, andrebbe parimenti considerato che le allegazioni a tal
proposito non risulterebbero credibili,
che nelle proprie conclusioni ricorsuali l’insorgente contesta la posizione
dell’autorità inferiore; che in particolare egli ritiene che le peculiarità lingui-
stiche e la carenza di nozioni sul paese d’origine sarebbero da imputarsi al
fatto ch’egli sarebbe espatriato in tenerissima età e che le allegazioni con-
siderate inverosimili dalla SEM andrebbero invece considerate concrete,
dettagliate e coerenti,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che
sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
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introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti),
che ai sensi dell’art. 8 LAsi, il richiedente asilo è tenuto a collaborare all'ac-
certamento dei fatti; che egli deve in particolare dichiarare le sue generalità
e consegnare i documenti di viaggio e d'identità,
che la prova della cittadinanza di un richiedente asilo, in quanto compo-
nente dell’identità, soggiace all’apprezzamento della verosimiglianza se-
condo i criteri di cui all’art. 7 LAsi (cfr. GICRA 2005 n°8 consid. 3),
che nel caso che ci occupa, l’asserita cittadinanza equatoguineana pare
poter essere messa in discussione,
che in primo luogo, il ricorrente non ha infatti prodotto alcun documento
che permetta di stabilire con certezza la sua provenienza,
che inoltre, egli non ha saputo addurre, né in sede di procedura d’asilo né
tantomeno nel presente gravame, alcun ulteriore elemento che dia modo
al Tribunale di riconsiderare la summenzionata posizione dell’autorità di
prima istanza,
che nonostante le peculiarità del caso, traspare infatti dagli atti che egli
risulti privo di qualsivoglia nozione in merito all’asserita regione d’origine e
che non possa inoltre vantare alcuna specificità linguistica e/o culturale ri-
conoscibile in grado di ricondurlo alla Guinea Equatoriale,
che su tale punto i criteri di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi non pos-
sono dunque essere considerati ossequiati, ragione per cui i motivi d’asilo
invocati e circoscritti al territorio della Guinea Equatoriale debbono a loro
volta essere ritenuti privi di credibilità,
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che ad ogni modo, quandanche si voglia fare astrazione di quanto precede,
questi ultimi risulterebbero comunque inverosimili in quanto insufficiente-
mente circostanziati, contraddittori e vaghi,
che il ricorrente si è infatti limitato ad asserire che il presidente della Guinea
Equatoriale avrebbe intimato alla sua famiglia di lasciare il paese senza
tuttavia essere in grado di fornire ulteriori dettagli al proposito, allorché ol-
tretutto nella precedente audizione egli aveva indicato che la sua famiglia
non avrebbe avuto riscontrato alcun problema in tale paese e che non era
a conoscenza delle ragione del loro espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 8-9 e
verbale 2, pagg. 9-10),
che infine, i motivi addotti e riferiti alla Nigeria, a prescindere dalla loro rile-
vanza in materia d’asilo, paiono a loro volta del tutto privi di credibilità in
quanto lacunari e contraddittori; che nell’audizione sui motivi d’asilo egli si
è infatti limitato ad asserire che avrebbe lasciato il paese su consiglio
dell’amico C._______, allorché egli sarebbe stato minacciato a causa di un
debito mentre nella precedente occasione aveva annesso esplicitamente
di essersene andato senza motivi particolari (cfr. verbale 1, pag. 9 e ver-
bale 2, pag. 10),
che visto quanto sopra, il Tribunale ritiene le allegazioni inerenti ai motivi
d'asilo dell'insorgente inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, per il che, il ri-
corso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione
dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impu-
gnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione
all'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
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RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio-
nale pubblico della Svizzera,
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che, infine, non debbono risultare impedimenti neppure sotto il profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all'art. 44 LAsi),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che in particolare, l’autorità di prime cure ha rilevato che avendo il richie-
dente reso dichiarazioni inverosimili in merito alla propria cittadinanza, non
sarebbe conseguentemente stato possibile determinare il paese d’origine
di quest’ultimo e gli eventuali ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento,
che in sede ricorsuale l’insorgente contesta in subordine pure tale conclu-
sione richiedendo un’analisi alla luce della sua cittadinanza equatogui-
neana, analisi ch’egli sostiene dovrebbe concludere all’illiceità e all’inesigi-
bilità dell’allontanamento,
che in primo luogo, avendo il Tribunale a sua volta confermato l’inverosi-
miglianza delle dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua cittadinanza,
il ricorso andrebbe respinto già solo per questo motivo anche sul punto di
questione dell’esecuzione dell’allontanamento, non essendo in casu pos-
sibile verificare la presenza di eventuali ostacoli al rinvio verso un paese
imprecisato,
che ad ogni modo, quo all’ammissibilità dell’allontanamento, va ammesso
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa al respingimento della domanda d'asilo dell'insorgente, que-
st'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento e non
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v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, con-
creto di esposizione ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU
o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105),
che quanto all’esigibilità, quandanche si voglia considerare che il ricorrente
sia effettivamente un cittadino equatoguineano, occorre parimenti rilevare
che tale paese non si trova attualmente in una situazione di guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che infatti le eventuali difficoltà consecutive ad una situazione di crisi socio-
economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un im-
piego o un alloggio, reddito insufficiente, assenza di prospettive per il fu-
turo) oppure dovute alla disorganizzazione, alla mancanza d'infrastrutture
o a problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può
essere confrontata, non sono infatti determinanti in materia d'esecuzione
dell'allontanamento (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 con-
sid. 10.1 e 10.2.5),
che infine, sempre nell’ipotesi in cui l’invocata cittadinanza equatoguineana
corrisponda a verità, il ricorrente, con la dovuta diligenza, potrà procurarsi
i necessari documenti necessari al rimpatrio, di modo che l’esecuzione
dell’allontanamento andrebbe anche considerata possibile,
che in virtù di quanto enunciato, anche tali conclusioni ricorsuali non meri-
tano dunque accoglimento,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
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nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: