B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1360/2017
Sen t en z a d e l 2 8 g i u gno 2 01 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Contessina Theis,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
con i figli
C._______, nata il (…), alias
D._______, nata il (…),
E._______, nato il (…),
Eritrea,
tutti rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 13 febbraio 2017 / N (…).
D-1360/2017
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______ e la figlia C._______, cittadine eritree, hanno depositato una
domanda d'asilo in Svizzera il 22 ottobre 2016. In occasione dell'esercizio
del diritto di essere sentiti in vista dell'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi (RS 142.31), A._______ ha indicato di non voler tornare in Italia poi-
ché in tale Paese non avrebbero ottenuto l'assistenza di cui avrebbero
avuto bisogno (cfr. verbale d'audizione di A._______ del 27 ottobre 2016
[di seguito: verbale], pag. 10).
B.
Il 31 ottobre 2016 è nato E._______, figlio della richiedente.
C.
Con decisione del 13 febbraio 2017, notificata il 24 febbraio 2017 (cfr. ri-
sultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento
degli interessati verso l'Italia.
L'autorità di prime cure ha anzitutto stabilito sulla base del regolamento
(UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazio-
nale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo
o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU]
L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) che la com-
petenza per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento dei
richiedenti spetterebbe all'Italia. In tale Paese non sarebbero inoltre rico-
noscibili carenze sistemiche. Le dichiarazioni in merito alla mancata assi-
stenza di cui i richiedenti avrebbero avuto bisogno, da una parte non sa-
rebbero argomentate, mentre d'altra parte essi non avrebbero depositato
alcuna domanda d'asilo in Italia. Dappoi, la SEM ha osservato che per
quanto riguarda la necessità di ottenere delle garanzie concrete per il tra-
sferimento di un nucleo familiare in Italia, imposta dalla CorteEDU con sen-
tenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, le autorità
italiane il 13 febbraio 2017 avrebbe tardivamente accolto la richiesta sviz-
zera ed indicato che il trasferimento sarà eseguito a destinazione di
F._______. L'Italia sarebbe inoltre segnataria della Convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), della CEDU e della
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Pagina 3
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), e nulla per-
metterebbe di ritenere che le autorità italiane non rispetterebbero tali obbli-
ghi internazionali. Nel caso specifico inoltre, non sussisterebbero motivi
che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità prevista
all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. I problemi medici di cui soffre
C._______ – ossia la paralisi agli arti e la grave cerebropatia, associate a
problemi respiratori multifattoriali – pur non volendoli minimizzare, non ri-
sulterebbero essere di una gravità tale da dover rinunciare al trasferimento
in Italia in quanto costituente una violazione dell'art. 3 CEDU ed implicando
di conseguenza l'applicazione della clausola di sovranità. Per poter bene-
ficiare delle prestazioni previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'ac-
coglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L
180/96, di seguito: direttiva accoglienza) i richiedenti, una volta trasferiti,
sarebbero dunque tenuti ad inoltrare una domanda d'asilo in Italia. Tale
Paese disporrebbe invero di infrastruttura medica sufficiente e sarebbe te-
nuto a fornire le cure mediche necessarie in virtù dell'art. 19 direttiva acco-
glienza. Dappoi non vi sarebbero prove per ritenere che l'Italia rifiuterebbe
di fornire alla figlia le cure necessarie. La SEM ha in seguito rilevato che
solo la capacità di trasferimento sarebbe decisiva per il seguito della pro-
cedura Dublino. Di conseguenza, lo stato di salute di C._______ sarà preso
in considerazione al momento dell'organizzazione del trasferimento e le
autorità italiane saranno debitamente informate circa il suo stato di salute
ed i trattamenti medici necessari, per il che il trasferimento non violerebbe
l'art. 3 CEDU. Considerati gli atti all'incarto e le dichiarazioni dei richiedenti
nella fattispecie non esisterebbero motivi che giustificherebbero l'applica-
zione della clausola di sovranità (art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311])
da parte della Svizzera. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della
domanda d'asilo.
D.
Con ricorso del 3 marzo 2017 gli interessati sono insorti contro suddetta
decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) chiedendo l'accoglimento del ricorso e la restituzione degli atti di
causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e la conces-
sione di un termine di grazia per la produzione della pertinente documen-
tazione medica. Altresì hanno chiesto la concessione dell'effetto sospen-
sivo al ricorso, nonché hanno presentato una domanda di assistenza giu-
diziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e
del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili.
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Pagina 4
Richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti con-
testano in particolare che in ragione delle peculiari circostanze del caso di
specie, soprattutto delle condizioni di salute della primogenita, l'autorità di
prime cure avrebbe dovuto acquisire garanzie concrete ed individualizzate
circa la continuità della presa in carico dopo il trasferimento in Italia e circa
la possibilità di escludere effetti traumatici dovuti all'interruzione delle mi-
sure già in corso in Svizzera. In assenza di siffatte garanzie, l'autorità di
prime cure avrebbe dovuto rinunciare al rinvio dei ricorrenti dalla Svizzera
ed applicare la clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 Regolamento
Dublino III. A giudizio dei ricorrenti poi, la lista SPRAR di ottobre 2016 non
potrebbe più essere considerata una garanzia sufficiente in quanto il nu-
mero di posti disponibili non sarebbe più valido ed attuale. In seguito, gli
insorgenti osservano che nel corso dell'audizione il timore della ricorrente
di non avere accesso alle cure necessarie per la primogenita non sarebbe
stato ulteriormente approfondito. Pur essendo vero che essi non avrebbero
formalizzato una domanda d'asilo in Italia, ciò non potrebbe giustificare il
totale abbandono terapeutico di cui sarebbe stata vittima C._______. Le
sue patologie sarebbero infatti di tale evidenza e gravità che il bisogno di
una presa a carico medica risulterebbe evidente già a prima vista. Le sue
precarie condizioni di salute dovrebbero suggerire, quantomeno per motivi
umanitari, una diversa valutazione del caso. La bambina soffrirebbe infatti
di patologie importanti e proprio per far fronte alla sua eccezionale condi-
zione di fragilità sarebbe stato richiesto il collocamento presso l'istituto spe-
cializzato di G._______. Ella sarebbe stata inserita a partire dal
6 marzo 2017 in un gruppo educativo per attività diurne e sarebbero state
previste misure fisioterapiche per favorire in particolare l'alimentazione. Il
servizio sociale della Croce Rossa avrebbe inoltre attivato un'importante
rete di supporto in favore della bambina. Il proseguimento di tali misure di
cura e di accompagnamento speciali sarebbe fondamentale ed in
H._______ molto sarebbe già stato fatto per aiutarla ad intraprendere un
percorso di vita dignitoso. A giudizio degli insorgenti, considerata l'eccezio-
nale condizione di fragilità della primogenita e le garanzie concrete in me-
rito alla continuità di un'efficace presa a carico, eventuali lacune o interru-
zioni delle misure in corso rischierebbero di esporre la Svizzera ad una
possibile violazione dell'art. 3 CEDU. Inoltre, il grado ed il tempo di prepa-
razione necessari a garantire una presa a carico realmente efficace, fa-
rebbe presumere che sarebbe difficilmente realizzabile una continuità delle
cure in tempi e modalità realmente utili. Né le conseguenze dell'interru-
zione delle misure in corso né le conseguenze traumatiche di un nuovo ed
ennesimo cambiamento di vita in rapporto alla condizione di fragilità della
bambina sarebbero state esaminate nella decisione avversata. Tali aspetti
non potrebbero essere relegati alla sola fase esecutiva del trasferimento,
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Pagina 5
ma dovrebbero essere esaminati concretamente nella valutazione dell'ef-
fettiva liceità dell'esecuzione del rinvio.
A sostegno del gravame gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti
in copia:
– un certificato medico del Dr. I._______ del 27 gennaio 2017 (doc. 1);
– un rapporto del Pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale J._______, del
20 febbraio 2017 (doc. 2);
– un rapporto d'uscita del Servizio di pediatria dell'Ospedale J._______,
del 20 febbraio 2017 (doc. 3);
– una prescrizione di visita medica presso il Dr. K._______ il
9 marzo 2017 (doc. 4);
– un attestato della Fondazione L._______ del 28 febbraio 2017 (doc. 5);
– un rapporto della fisioterapista di C._______ del 28 febbraio 2017
(doc. 6);
– un rapporto infermieristico del 1° marzo 2017 (doc. 7);
– un rapporto della Croce Rossa Svizzera-Sezione del M._______ del
2 marzo 2017 (doc. 8).
E.
Il Tribunale con provvedimento del 7 marzo 2017 ha sospeso provvisoria-
mente l'esecuzione dell'allontanamento.
F.
Con decisione incidentale dell'8 marzo 2017 il Tribunale ha accordato l'ef-
fetto sospensivo al ricorso autorizzando gli insorgenti a soggiornare in Sviz-
zera fino a conclusione della procedura ed accolto nel contempo la do-
manda di assistenza giudiziaria. Altresì, ha trasmesso un esemplare del
ricorso e una copia dei relativi allegati alla SEM invitandola ad esprimersi.
G.
L'autorità di prime cure, con risposta al ricorso del 30 marzo 2017, ha pro-
posto la reiezione del gravame considerando che il ricorso non conterrebbe
nessun nuovo elemento suscettibile di modificare la sua decisione. Tuttavia
rileva che per quanto riguarda la questione della mancanza di garanzie in
merito alla presa in carico medica per la figlia C._______, il Regolamento
Dublino III non prevedrebbe delle verificazioni supplementari per assicu-
rare una presa in carico adeguata nello Stato membro in cui una persona
D-1360/2017
Pagina 6
sarà trasferita. Tuttavia, l'art. 32 par. 1 del suddetto regolamento prevede
la comunicazione di informazioni allo Stato membro competente in merito
ad eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire. Come già in-
dicato nel provvedimento querelato dunque, le autorità italiane saranno de-
bitamente informate prima del trasferimento in merito allo stato di salute
della famiglia. Il certificato sanitario che accompagnerà la comunicazione
verrà redatto prendendo in considerazione i bisogni a breve ed a lungo
termine della persona interessata. La SEM rileva inoltre che dal rapporto
medico del 20 febbraio 2017, nonostante gli innegabili problemi di salute
della bambina, le sue condizioni generali sarebbero buone e non assume-
rebbe abitualmente medicamenti. Inoltre, per ciò che riguarda la mancata
presa in carico immediatamente dopo lo sbarco avvenuto in Italia, le alle-
gazioni della ricorrente non sarebbero in alcun modo argomentate. Al con-
trario, nonostante la presenza illegale sul territorio italiano, le autorità
avrebbero loro fornito un alloggio prendendo in considerazione i problemi
di salute di C._______. Non si potrebbe neppure ritenere che essi sareb-
bero stati privati delle prestazioni previste dalla direttiva accoglienza dac-
ché non avrebbero depositato domanda d'asilo in Italia. A seguito del tra-
sferimento e del deposito di una domanda d'asilo in Italia, i ricorrenti po-
tranno beneficiare dell'assistenza sanitaria. Malgrado gli innegabili i pro-
blemi dell'Italia nella gestione dei richiedenti l'asilo, non sarebbe comunque
possibile concludere all'esistenza di una pratica di violazioni sistematiche
di tale direttiva. Non vi sarebbero infatti fondati motivi per ritenere la sussi-
stenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di
accoglienza dei richiedenti ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: Car-
taUE). Per ciò che riguarda le garanzie ottenute dall'Italia il 13 feb-
braio 2017 non vi sarebbero indizi per ritenere che non verranno rispettate.
Di conseguenza, l'esecuzione del trasferimento non costituirebbe una vio-
lazione dell'art. 3 CEDU e non sussisterebbe alcun obbligo di applicare la
clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.
Infine, i richiedenti potrebbero far valere l'eventuale violazione dei loro diritti
alle competenti autorità italiane.
H.
Con replica del 20 aprile 2017 gli insorgenti rilevano che per quanto ri-
guarda le carenze nell'accoglienza da parte dell'Italia – ritenute in alcun
modo argomentate dalla SEM – nell'audizione i timori della ricorrente in
riferimento all'accesso alle cure necessarie per la primogenita non sareb-
bero stati approfonditi con domande specifiche. D'altra parte sarebbe facil-
mente riconoscibile la condizione di salute eccezionalmente precaria della
bambina e la semplice messa a disposizione di un alloggio non parrebbe
D-1360/2017
Pagina 7
conforme alle esigenze minime imposte dal suo speciale bisogno di prote-
zione. In un caso come quello nella fattispecie ci si sarebbe aspettati già al
momento dello sbarco l'immediato intervento di un medico. Inoltre, la Con-
venzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107)
prescriverebbe obblighi specifici a carico degli Stati, obblighi che l'Italia non
parrebbe aver rispettato. Per quanto riguarda l'aggiornamento della lista
SPRAR gli insorgenti ricordano che con la sentenza Tarakhel, la CorteEDU
avrebbe richiesto una maggiore cautela nella riammissione di famiglie con
minori in Italia. A giudizio dei ricorrenti, la rinuncia anche a una lista di posti
disponibili attualmente esistenti e realmente conformi alle esigenze dei
bambini farebbe venir meno un elemento essenziale della procedura di
riammissione, poiché la stessa avverrebbe nell'incertezza delle effettive
condizioni di accoglienza. I ricorrenti ritengono dunque che la SEM avrebbe
dovuto e potuto effettuare un esame più approfondito delle circostanze, in
particolare nel quadro di un esame materiale dell'esistenza di motivi uma-
nitari per l'applicazione della clausola di sovranità.
I.
In sede di duplica la SEM, con osservazioni del 16 maggio 2017 trasmesse
agli insorgenti per conoscenza, rimanda innanzitutto ai considerandi della
decisione querelata ed alla risposta al ricorso sottolineando ad ogni modo
che, nonostante gli innegabili problemi di salute di C._______, quest'ultima
non necessiterebbe una presa in carico così specifica da non poter essere
garantita in Italia. L'autorità di prime cure ribadisce infatti che le autorità
italiane saranno debitamente informate del suo stato di salute tramite un
certificato sanitario nel quale saranno pure indicati gli eventuali trattamenti
medici necessari. La SEM, propone pertanto il respingimento del ricorso.
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
D-1360/2017
Pagina 8
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
2.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento.
2.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi-
duato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo,
la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa
o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in que-
stione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).
2.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di prote-
zione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una
procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la de-
terminazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è
applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Rego-
lamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova
applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-
terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si-
tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda
di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III;
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Pagina 9
DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7).
2.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossi-
bile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che
ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente
prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato
membro possa essere designato come competente. Qualora non sia pos-
sibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in
base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda
è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di deter-
minazione diventa lo Stato membro competente.
Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in
deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può
decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presen-
tata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame
non gli compete.
2.5 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III).
3.
Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato,
dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC»,
che i ricorrenti sono stati interpellati il 13 settembre 2016 a N._______ (Ita-
lia).
Di conseguenza, il 2 dicembre 2016 la SEM ha presentato alle autorità ita-
liane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Du-
blino III una richiesta di presa in carico degli interessati fondata sull'art. 13
par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto A26/7).
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Pagina 10
Queste autorità, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro
il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, hanno ta-
citamente riconosciuto la loro competenza nella trattazione della domanda
di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III).
Di conseguenza, la competenza dell'Italia, risulta di principio essere data
nella fattispecie.
4.
Quo alla procedura d'asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, mal-
grado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri pro-
blemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero ri-
scontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle con-
dizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle
cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]:
Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchen-
den und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Ita-
lien, agosto 2016), la situazione risulta diversa da quella ritenuta per la
Grecia (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del
21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Ita-
lia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novem-
bre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri con-
tro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33).
L'Italia è inoltre legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Con-
venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30),
oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS
0.142.301) e ne applica le disposizioni.
Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in partico-
lare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura
giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed eu-
ropeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
accoglienza).
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Pagina 11
Conseguentemente, visto tutto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3
par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso
di specie.
5.
5.1 I ricorrenti contestano anzitutto la questione delle garanzie, a loro dire,
insufficienti ottenute dalla SEM in vista del loro trasferimento verso l'Italia
giacché appartenenti ad un gruppo vulnerabile. In particolare, la lista dei
progetti SPRAR del 12 ottobre 2016 non sarebbe infatti più attuale.
5.2 Con tale argomento i ricorrenti si riferiscono implicitamente alla clau-
sola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettiva-
mente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto in-
terno svizzero la clausola di sovranità. L'applicazione della clausola di so-
vranità diventa obbligatoria qualora il trasferimento violi la CEDU o altre
norme di diritto internazionale alle quali la Svizzera è legata (cfr.
DTAF 2015/9 consid. 8).
La CorteEDU ha stabilito che la Svizzera non può procedere al trasferi-
mento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la
presa in carico adeguata e conforme all'età dei fanciulli ed alla preserva-
zione dell'unità della famiglia (cfr. Tarakhel contro Svizzera, §122). Il Tribu-
nale si è pronunciato sulla questione con sentenze di principio
DTAF 2015/4 e DTAF 2016/2 ed ha constatato che le garanzie fornite dalle
autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati con nome, età
e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto riferimento
(anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia riguardo a una
sistemazione conforme alle esigenze della famiglia – in particolare alle cir-
colari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del 15 febbraio 2016 –
sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e concrete e ciò
malgrado sia indicato unicamente l’aeroporto di destinazione e non l'allog-
gio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5, confermata dalla sentenza della CorteEDU
con decisione Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016,
30474/14, §34-35).
5.3
5.3.1 Orbene nel caso in disamina i ricorrenti sono stati riconosciuti dalle
autorità italiane, seppur unicamente in seguito all'accettazione tacita, come
nucleo familiare (cfr. atto A29/1). Nella comunicazione di riammissione del
13 febbraio 2017 sono state riportate inoltre le generalità precise degli
stessi come pure il grado di parentela e le loro date di nascita. Tale riam-
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Pagina 12
missione menziona esplicitamente che la famiglia sarà alloggiata confor-
memente alla circolare dell'8 giugno 2015. Infine è indicato che il nucleo
familiare si deve recare all'aeroporto di F._______ e presentarsi all'«Ufficio
di Polizia di Frontiera» (cfr. ibidem). Ai sensi della giurisprudenza sopraci-
tata, tali garanzie risultano dunque sufficientemente concrete ed individua-
lizzate.
5.3.2 Per quanto concerne la censura ricorsuale secondo cui la circolare
italiana del 12 ottobre 2016 sarebbe ormai datata e non conterebbe infor-
mazioni attuali circa la concreta disponibilità di posti, essa non può essere
seguita. Invero, dall'aggiornamento periodico delle liste dei progetti SPRAR
riservati alle famiglie si può dedurre che l'Italia è continuativamente impe-
gnata a provvedere alloggi consoni alle famiglie (cfr. tra le altre, sentenza
del TAF E-1324/2016 del 9 agosto 2016 consid. 7.2.1). D'altra parte, il Tri-
bunale osserva che le liste dei progetti SPRAR non contengono il numero
di posti disponibili, ma bensì si riferiscono al numero di progetti esistenti
nelle differenti regioni.
5.3.3 Ciò posto, il Tribunale ritiene che l'Italia abbia fornito sufficienti garan-
zie concrete ed individuali – di assicurare un alloggio adeguato all'età dei
bambini ed alla preservazione dell'unità della famiglia conformemente alla
sentenza Tarakhel – così da poter escludere una violazione dell’art. 3
CEDU.
6.
Proseguendo nell'analisi, il Tribunale ritiene che i ricorrenti non hanno di-
mostrato che l'Italia non sia intenzionata a prenderli in carico ed a portare
a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in viola-
zione della direttiva procedura e non hanno neppure apportato qualsivoglia
indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destina-
zione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque,
verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandoli in
un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seria-
mente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale
paese.
7.
Gli insorgenti fanno in seguito valere che i problemi di salute di C._______
sarebbero di una gravità tale che in caso di trasferimento, l'assenza di ga-
ranzie in merito alla continuità di un'efficace presa in carico della bambina
avrebbe come conseguenza l'interruzione delle misure e costituirebbe di
una violazione dell'art. 3 CEDU.
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7.1 La CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che
soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione
dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno
stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una
prospettiva prossima (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Bel-
gio del 13 dicembre 2016, 41738/10; N. contro Regno Unito del 27 maggio
2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
7.1.1 All'occorrenza, pur non volendo assolutamente minimizzare i gravi
problemi di salute di C._______, tale non risulta essere il caso. Malgrado
la bambina soffra di una paralisi agli arti e di una grave cerebropatia di
probabile origine anossico-ischemica perinatale, associata a problemi re-
spiratori multifattoriali, ella si trova comunque in condizioni generali buone
e non assume medicamenti. Inoltre, dal certificato medico del Dr. med.
I._______ (doc. 1) risultano estremamente importanti dei mezzi ausiliari, in
particolare una sedia a rotelle adattata con sostegno del tronco e del collo
per favorire e potenziare le sue potenzialità evolutive. Oltracciò, la bambina
è seguita da una fisioterapista per migliorare e potenziare la motricità (cfr.
doc. 7). Degli accorgimenti sono stati inoltre introdotti inoltre a livello dell'a-
limentazione.
7.1.2 In secondo luogo, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di
infrastrutture mediche sufficienti e l'Italia, in quanto Stato firmatario della
direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la ne-
cessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di
pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi
mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richie-
denti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, ap-
propriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva acco-
glienza).
7.1.3 A ciò va aggiunto che, come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella
decisione impugnata, i ricorrenti non hanno depositato domanda d'asilo in
Italia e non hanno neppure tentato di richiedere una protezione a tale Stato.
A differenza di quanto allegato, esse, pur non avendo depositato domanda
d'asilo, sono state portate in un alloggio umanitario a N._______ data la
malattia di C._______. Di conseguenza, non avendo richiesto protezione
all'Italia e neppure tentato di rivolgersi alle autorità per ottenere assistenza
medica e far valere i loro diritti, non può essere semplicemente imputato a
tali autorità di non aver fornito le cure mediche necessarie alla bambina.
D'altronde, l'attuazione di misure di accompagnamento e di sostegno non
è immediata, ma bensì può richiedere del tempo e delle valutazioni.
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7.1.4 Ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale violazione
dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione.
7.2 Infine, gli insorgenti possono quindi essere trasferiti in Italia poiché non
vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in que-
stione la loro situazione medica (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III
e decisione impugnata pag. 5) essendo infatti le autorità italiane già state
informate al momento della richiesta di presa in carico (cfr. atto A26/7) dei
problemi di salute di C._______. Inoltre, come già sottolineato dalla SEM
nel provvedimento impugnato (pag. 5) e nello scambio di scritti successivo
– e come da richiesta delle autorità italiane (cfr. atto A29/1) – al momento
del trasferimento lo Stato di destinazione verrà informato circa la situazione
medica di C._______ (con l'annessa documentazione) e le misure di ac-
compagnamento necessarie. Sarà così possibile, contrariamente a quanto
sostenuto dagli insorgenti in sede ricorsuale, una presa in carico adeguata
e celere della bambina pure in Italia.
7.3 In altre parole, essi non hanno fornito indizi seri suscettibili di compro-
vare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero
tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv.
tortura o all'interesse superiore di C._______, sancito dalla CDF in caso di
esecuzione del trasferimento in Italia. Pertanto, non è necessario l'otteni-
mento di garanzie concrete e come a giusto titolo rilevato dalla SEM, non
vi è un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1
Regolamento Dublino III.
8.
Infine, risulta necessario determinare la questione dell'esistenza di motivi
umanitari a norma dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. I ricorrenti ritengono che la
SEM avrebbe dovuto, per motivi umanitari entrare nel merito della do-
manda d'asilo.
8.1 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano
la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Re-
golamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento
della domanda (cfr. DTAF 2015/9). La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a
cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 7 seg.). Con l'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi, entrata in vi-
gore il 1° febbraio 2014, la cognizione del Tribunale si è ridotta ed esso può
e deve unicamente controllare se l'autorità inferiore ha esercitato il suo po-
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tere di apprezzamento in modo conforme alla legge (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 8). Ovvero il Tribunale deve valutare da una parte se la SEM ha fatto
uso di tale potere e dall'altra se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e traspa-
renti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1). Le considerazioni determinanti dell'au-
torità inferiore devono essere integrate nella motivazione della decisione
ed è dunque necessario che la SEM indichi in maniera esplicita per quale
ragione applica o meno la clausola di sovranità (cfr. ibidem). Qualora la
decisione sia sostenibile tenuto conto dell'interpretazione della nozione di
motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di
essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della
proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento
a quello della SEM (cfr. ibidem).
8.2 Il Tribunale constata anzitutto che nel caso in disamina l'autorità di
prime cure ha effettuato un esame materiale dell'esistenza di motivi uma-
nitari esercitando dunque di fatto il suo potere di apprezzamento.
In secondo luogo, la SEM ha indicato nel provvedimento querelato i motivi
che l'hanno indotta a rinunciare all'applicazione della clausola di sovranità
e ciò secondo criteri oggettivi e trasparenti. Essa ha infatti ritenuto che no-
nostante gli innegabili problemi di salute, C._______ non necessiterebbe
una presa in carico così specifica da non poter essere garantita in Italia.
Prima del trasferimento le autorità italiane saranno inoltre debitamente in-
formate sullo stato di salute tramite un certificato nel quale saranno indicati
gli eventuali trattamenti medici necessari.
8.3 Ritenute queste considerazioni, la SEM ha dunque analizzato l'esi-
stenza di motivi umanitari applicando dei criteri oggettivi e trasparenti, mal-
grado la preferenza degli interessati – data la particolarità della loro situa-
zione – per il trattamento della loro domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto,
il Tribunale non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'auto-
rità inferiore (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1) e non vi è dunque motivo di
applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento
Dublino III.
9.
Di conseguenza, vista l'inapplicabilità della clausola di sovranità da parte
della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo dei
ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento
Dublino III.
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È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della domanda
di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha
pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44
LAsi, posto che gli stessi non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in
Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo
di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un im-
pedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4
dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissocia-
bili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Du-
blino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti).
10.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della
SEM che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il
trasferimento degli interessati dalla Svizzera verso l'Italia confermata e le
conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata
ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per il completamento
dell'istruttoria respinte.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di
concessione dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale dell'8
marzo 2017, non vengono prelevate spese processuali.
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: