Corte IV
D-1369/2007
vav/egl/
{T 0/2}
Sentenza del 13 marzo 2007
Composizione: Giudici Valenti, Lang e Schmid
Cancelliere Egloff
A._______, Nigeria,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 21 febbraio 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 30 dicembre 2006, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione
del 25 gennaio e del 7 febbraio 2007), d'essere espatriato perché ricercato dalla
polizia per essere stato presente, in qualità di guardia del corpo di B._______, allo
scontro avvenuto nel mese di C._______ fra i sostenitori di quest'ultimo e quelli di
un altro candidato del medesimo partito alla carica di D._______, scontro durante
il quale vi sarebbero stati diversi morti. Successivamente, sarebbe stato ucciso
pure il candidato avversario. Nel mese di E._______, sarebbe poi stato arrestato
B._______ di cui avrebbe dovuto garantire la sicurezza. Avrebbe temuto d'essere
arrestato pure lui, ragione per cui si sarebbe nascosto nella casa di suo padre.
Tuttavia, ritenuto che in tale luogo sarebbe stato cercato dalla polizia, dagli uomini
del candidato avversario nonché dall'impresa di sicurezza presso la quale avrebbe
lavorato, avrebbe deciso d'espatriare. Avrebbe lasciato il Paese in aereo da
F._______. Avrebbe viaggiato con un documento che non avrebbe mai avuto in
mano, ma comportante una foto di un'altra persona.
B. Il 21 febbraio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai
sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 21 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della
domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento
di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art.
31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre
2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della
citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
34. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto
motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di
viaggio o d'identità. In particolare, egli non avrebbe intrapreso tutto quanto
possibile alfine di procurarsi un siffatto documento. L'UFM ha inoltre ritenuto che il
ricorrente non ha manifestamente fornito elementi sufficienti ad accertare la sua
qualità di rifugiato ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi. In particolare, le allegazioni
decisive rese dal medesimo si esaurirebbero in imprecise e divergenti affermazioni
di parte, segnatamente in merito alla data in cui avrebbe avuto luogo lo scontro tra
i sostenitori degli opposti candidati (in data indeterminata oppure il [...]), al fatto
d'aver segnalato - o meno - alla polizia il decesso di un suo collega durante lo
scontro stesso, alle modalità in cui avrebbe appreso dell'arresto del B._______ di
cui avrebbe dovuto garantire la sicurezza (per radio o per avervi assistito) nonché
alla data e alle persone che si sarebbero recate a casa di suo padre per cercarlo
(quattro sconosciuti alla fine di E._______, oppure un numero imprecisato di
poliziotti nel G._______). Peraltro, interrogato in merito alle divergenze rilevate,
l'insorgente non ha fornito alcuna valida spiegazione al riguardo, limitandosi a
confermare l'una o l'altra versione, rispettivamente affermando d'aver dimenticato
tante cose. Infine, da quanto risulta dagli atti di causa non sarebbero necessari
degli ulteriori chiarimenti per la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento.
5. Nel ricorso, l'insorgente fa valere che la legge prevede che si debba entrare nel
merito di una domanda d'asilo in particolare se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. Tale condizione sarebbe
adempita nella presente fattispecie. Peraltro, non avrebbe mai posseduto né un
passaporto né una carta d'identità, non essendo importante nel suo Paese
d'origine di detenere tali documenti. In Nigeria si sarebbe legittimato con la tessera
del lavoro (con la sua foto e le sue generalità), documento che avrebbe voluto
consegnare in procedura di prima istanza, ma che non sarebbe stato accettato.
Osserva che se per la legge svizzera la tessera di lavoro non può essere
considerata un documento d'identità, vi figurano comunque elementi che l'UFM
avrebbe potuto verificare. Sostiene, infine, d'aver raccontato i suoi problemi in
modo preciso, dettagliato e senza incorrere in contraddizioni rilevanti, ragione per
cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda
d'asilo.
6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett.
b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allonta-
namento (lett. c).
6.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di
viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin
4dal 30 dicembre 2006. Peraltro, dagli atti di causa messi a disposizione del TAF
dall'UFM non risulta che l'insorgente abbia mai effettivamente mostrato o prodotto
dinanzi all'autorità inferiore l'originale della tessera di lavoro (v. verbali d'audizione
del 25 gennaio 2007 pag. 4 e del 7 febbraio 2007 pag. 7 e 8), tanto meno che
detta autorità abbia rifiutato d'inserire tale documento nel fascicolo di causa
(alcuna osservazione è stata fatta al riguardo neppure dal rappresentante
dell'istituzione di soccorso presente all'audizione del 7 febbraio 2007). La tessera
di lavoro del ricorrente non è stata esibita, né in originale né in copia, neppure
dinanzi al TAF. Bisogna peraltro convenire con l’autorità inferiore che il ricorrente
non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di documenti di
viaggio o d'identità. Non v’è, infatti, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse
effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili
documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole, ove solo
si pensi alla presenza in patria di parenti prossimi. Peraltro, si osserva che se un
richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo
d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a
presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999
n. 16).
6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto a sostegno della sua
domanda d'asilo o del suo ricorso argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle
allegazioni decisive presentate. Giova rilevare che quest'ultime s'esauriscono in
mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per i motivi di cui al provvedimento litigioso
riassunti nel presente giudizio e cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in
relazione all'art. 6 LAsi ed all'art. 4 PA). Di conseguenza, e allo stato attuale degli
atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto inconsistenti le
allegazioni dei ricorrenti per quanto attiene alla qualità di rifugiato giusta gli art. 3 e
7 LAsi (art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi).
6.3
6.3.1 Ritenuta l'inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v.
considerando 6.2 del presente giudizio), non emergono neppure elementi da cui
dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della
qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
6.3.2 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28
luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al
rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
5trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
6.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.3.2). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
6.3.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il
ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza professionale. Non emerge altresì
dagli atti di causa che il ricorrente soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare
alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA
2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento
sociale in Nigeria. Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che il
ricorrente ha dichiarato che in Nigeria vivono ancora sia la madre che sua sorella.
6.3.5 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Infine, usando della
necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al
rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7. Da quanto esposto discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 6.3.
10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
613. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
7Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è senza oggetto.
3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- a H._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Lorenzo Egloff
Data di spedizione: