Corte IV
D-1370/2007
vav/pom/bet
{T 0/2}
Sentenza del 15 marzo 2007
Composizione: Giudici Valenti, Galliker e Bovier
Cancelliere Poretti
A._______, _______, Nigeria, _______,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 19 febbraio 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 29 dicembre 2006, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, in sostanza (cfr. verbali d'audizione del 25 gennaio e 9 febbraio
2007), d'essere espatriato perché sarebbe ricercato dalle autorità statali e da terze
persone. Nel mese d'ottobre del 2006, sarebbe stato assunto per trasportare delle
persone ad B._______. In seguito, avrebbe appreso che i suoi passeggeri, che lo
avrebbero anche minacciato di morte se non avesse partecipato all'operazione,
avrebbero voluto incendiare [...]. Sarebbe dunque stato costretto a collaborare al
citato atto. Le autorità sarebbero risalite alla sua identità grazie alla testimonianza
di una guardia presente sui luoghi che avrebbe preso nota della targa del suo
veicolo. Pure gli autori del menzionato incendio doloso lo cercherebbero, non per
arrestarlo come la polizia, ma per ucciderlo alfine d'eliminare uno scomodo
testimone. Avrebbe quindi deciso d'espatriare, ciò che avrebbe fatto per via aerea.
B. Il 19 febbraio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai
sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 21 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della
domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda di dispensa dal versamento
dell'anticipo sulle presumibili spese processuali.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre
2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della
citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato
alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile
di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'allegazione giusta la
quale avrebbe lasciato il Paese in aereo utilizzando un passaporto recante ignote
generalità e non comportante la sua fotografia non convincerebbe. L'UFM ha
inoltre ritenuto che il ricorrente non ha la qualità di rifugiato ai sensi degli art. 3 e 7
3LAsi. Non sarebbe credibile che abbia partecipato all'evocato reato a viso
scoperto, senza prendere alcuna precauzione per quanto attiene all'identificazione
sua e del suo veicolo. Avrebbe pure rilasciato dichiarazioni divergenti in merito alla
conoscenza, da parte della polizia, del numero degli autori del citato assalto.
Infine, da quanto risulta dagli atti di causa non sarebbero necessari degli ulteriori
chiarimenti per la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento.
5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'aver chiesto ad un prete d'inviargli la carta
d'identità e che dunque l'UFM avrebbe dovuto attendere "un tempo ragionevole"
prima di pronunciare una decisione di non entrata nel merito, in modo da
permettergli di presentare il menzionato documento d'identità. Inoltre, il suo
racconto sarebbe preciso, dettagliato e privo di contraddizioni rilevanti. Sarebbe
dunque necessario provvedere ad ulteriori accertamenti.
6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett.
b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-
mento (lett. c).
6.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di
viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin
dal 29 dicembre 2006. Bisogna altresì convenire con l’autorità inferiore che egli
non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti documenti.
Non v’è, infatti, ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti
tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non
avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare che ha dichiarato che in
patria vivono ancora dei suoi parenti, oltre al menzionato prete, e che vi si trovano
dei suoi documenti. Non risulta però dalle carte processuali che l'insorgente abbia
agito con la dovuta sollecitudine per procurarsi i necessari documenti. Peraltro, e
come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, non è credibile che il
ricorrente abbia potuto lasciare il Paese per via aerea con un passaporto non
comportante la sua fotografia e senza conoscere il nome ed il cognome apposti sul
passaporto medesimo. Peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva motivi validi
per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in
procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata
nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. [...], non corroborate
da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni
4indicate nel provvedimento litigioso e cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3
LTF, in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Certo, nel gravame il ricorrente
sostiene d'aver reso delle dichiarazioni precise, dettagliate e prive di contraddizioni
rilevanti. Sennonché tale generica allegazione è priva di qualsivoglia fondamento,
fermo restando che l'insorgente non ha neppure cercato di spiegare in sede di
ricorso le ragioni per cui l'apprezzamento dei fatti da parte dell'UFM sarebbe
errato. Peraltro, non può assolutamente essere creduto che dei terzi abbiano
costretto il ricorrente a prendere parte ad un reato da loro ideato se avessero
avuto paura che egli li potesse denunciare. Inoltre, la partecipazione ad un reato di
diritto comune non costituisce palesemente, di per sé, una circostanza suscettibile
di giustificare un'entrata nel merito di una domanda d'asilo. Di conseguenza, e allo
stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto
inconsistenti le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi.
6.3
6.3.1 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v.
considerando 6.2 del presente giudizio), non emerge una necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
6.3.2 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che
l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv.
3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
6.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.3.2). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti.
6.3.4 Premesso ciò, quanto ad ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che in Nigeria non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è
giovane, celibe e ha dell’esperienza professionale. Peraltro, non emerge dagli atti
che egli soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia
dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In
siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
5presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria.
6.3.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, usando della necessaria
diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6.3.6 Infine, l'insorgente non ha indicato in cosa dovrebbero consistere gli accertamenti
richiesti a pagina due del gravame e perché non avrebbe potuto fornire di moto
proprio eventuali ulteriori elementi utili ai fini del giudizio.
7. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e che la decisione
impugnata va confermata.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 6.3.
10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto ai sensi dei considerandi.
3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______)
- al C._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Marco Poretti
Data di spedizione: