B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1376/2018
Sen t en z a d e l 3 0 g e nn a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della Giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea, alias
A._______, nata il (…),
Sudan, alias
B._______, nata il (…),
Eritrea
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM dell’8 febbraio 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il
(…) settembre 2015 (cfr. atto A1 e atto A5, in particolare p.to 5.03, pag. 8),
i verbali di audizione della richiedente rispettivamente del 23 settem-
bre 2015 (di seguito: verbale 1, cfr. atto A5) e del 20 giugno 2017 (di se-
guito: verbale 2, cfr. atto A16),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
dell’8 febbraio 2018, notificata al più presto il 9 febbraio 2018 (cfr. avviso di
ricevimento, atto A20/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata do-
manda d’asilo e pronunciato l’allontanamento della richiedente dalla Sviz-
zera, ritenendo attualmente non ragionevolmente esigibile l’esecuzione
dello stesso verso l’Eritrea, con contestuale ammissione provvisoria,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 6 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
7 marzo 2018), con cui l’insorgente ha postulato l’annullamento della deci-
sione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine ha
chiesto la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova
decisione; contestualmente, ha presentato una domanda di assistenza giu-
diziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali
e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato co-
stituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
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che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente occorre rilevare che essendo la ricorrente stata posta
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento nella decisione impugnata, e non avendo in specie la
stessa censurato la pronuncia dell’allontanamento da parte dell’autorità in-
feriore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la
questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione
dell’asilo,
che nel corso dell’audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di
essere cittadina eritrea, di etnia (…), nata e cresciuta sino all’età di (…)
anni in tale Paese; che poi si sarebbe trasferita in C._______ fino al (…)
(cfr. verbale 1, pag. 3 segg.); che sarebbe in seguito stata espulsa con il
marito dall’C._______, rientrando in Eritrea e più precisamente ad
D._______, dove avrebbe vissuto sino al (…) (cfr. verbale 1, pag. 3 e
pag. 5); che dipoi avrebbe abitato in E._______ sino a metà anno (…) ri-
spettivamente in F._______, sino al dodicesimo mese del (…) (cfr. verbale
1, p.to 1.17.05, pag. 5 e p.to 2.05, pag. 6); che il (…) del 2007 sarebbe
stata arrestata con la sorella dalle autorità (…) e rimpatriata in Eritrea, dove
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avrebbe trascorso un anno in detenzione ed in seguito un ulteriore anno in
un campo di addestramento ad G._______, lavorando come cuoca (cfr.
verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 5); che il marito sarebbe pure stato arrestato
ed incarcerato dal (…) mese del 2007 in Eritrea, senza tuttavia che la ri-
chiedente sapesse dove si trovava (cfr. verbale 1, pag. 4); che infine dopo
un’esplosione nel campo d’addestramento, ella sarebbe espatriata defini-
tivamente per recarsi in E._______, rimanendovi sino all’ottavo mese del
2015, data in cui avrebbe intrapreso il viaggio verso l’Europa (cfr. verbale
1, p.to 1.17.05, pag. 5 e p.to 5.02, pag. 7 seg.),
che sentita sui motivi d’asilo ella ha affermato di essere espatriata poiché
stanca della vita che conduceva e non desiderosa di rientrare in Eritrea per
vivere con la madre; ch’ella ha inoltre aggiunto essere stata incarcerata sia
in F._______ che in Eritrea (cfr. verbale 2, D142-D145, pag. 13); che il pe-
riodo di incarcerazione in quest’ultimo Paese sarebbe durato tre mesi (cfr.
verbale 2, D123 segg., pag. 11 seg.), durante i quali avrebbe subito degli
interrogatori e dei maltrattamenti (cfr. verbale 2, D126 segg., pag. 11 e
D167 segg., pag. 15); che infine la richiedente ha asserito di temere di ve-
nire uccisa in caso di rientro nel suo Paese d’origine a causa della sua fuga
dal campo di addestramento di G._______ (cfr. verbale 2, D213 seg.,
pag. 19),
che nella decisione querelata, la SEM ha considerato le allegazioni con-
cernenti i motivi d’asilo della richiedente come inverosimili ai sensi
dell’art. 7 LAsi; che le stesse sarebbero contraddittorie ed inconsistenti,
che segnatamente, l’autorità di prime cure ha ritenuto che l’interessata
avrebbe fornito delle versioni notevolmente incongruenti nell’audizione
sulle generalità rispetto all’audizione sui motivi in merito al periodo tra-
scorso tra il rimpatrio coatto dall’F._______ ed il suo espatrio definitivo dal
Paese d’origine; che anche le sue dichiarazioni circa l’incarcerazione a
G._______ sarebbero vaghe e non corrisponderebbero a quelle di una per-
sona che avrebbe realmente vissuto tale evento; che oltracciò pure il rac-
conto dell’insorgente in merito all’evasione ed all’espatrio dall’Eritrea, risul-
terebbe superficiale e stereotipato,
che tali allegazioni non risulterebbero plausibili e pertanto non soddisfereb-
bero le condizioni poste all’art. 7 LAsi; che invero la richiedente sarebbe
espatriata per altri motivi ed altre circostanze rispetto a quanto dichiarato,
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che infine, secondo l’autorità di prime cure, il timore di dover subire delle
persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo in caso di rientro nel suo Paese
d’origine non sussisterebbe,
che invero l’interessata non sarebbe mai stata convocata per adempiere il
servizio militare, né risulterebbe renitente alla leva; che quindi non vi sa-
rebbe per lei il pericolo di dover subire delle sanzioni rilevanti ai sensi
dell’asilo da parte delle autorità eritree per renitenza o diserzione; che viep-
più pure potrebbe essere escluso che in futuro la richiedente venga chia-
mata a svolgere il servizio di leva, vista la sua età avanzata,
che oltracciò, anche il dichiarato espatrio illegale non soddisferebbe da
solo i criteri di rilevanza ex art. 3 LAsi; che non vi sarebbero difatti ulteriori
elementi agli atti che farebbero apparire la richiedente come persona invisa
alle autorità eritree, dato che gli eventi legati al successivo ritorno in Eritrea
nel 2007 sarebbero inverosimili,
che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura,
l’insorgente censura dapprima la decisione impugnata poiché nella stessa
non sarebbero stati considerati tutti i suoi motivi d’asilo; che questi ultimi
sarebbero trattati soltanto parzialmente ed in modo discordante rispetto a
quanto da lei esposto nei verbali d’audizione; che segnatamente ella rileva
essere rientrata in Eritrea nel 2007 e non nel 2017, come riportato nella
decisione querelata,
che circa la contraddizione rilevata dalla SEM in merito alla durata dell’in-
carcerazione nonché al periodo trascorso nel suo Paese d’origine prima
dell’espatrio definitivo, la ricorrente conferma poi la versione rilasciata nel
corso dell’audizione sui motivi, ovvero che ella sarebbe stata incarcerata
per tre mesi ed avrebbe lavorato quale cuoca soltanto nel periodo di pri-
gionia riuscendo in seguito ad evadere,
che inoltre le sue dichiarazioni in merito al periodo trascorso in carcere
come pure alla sua successiva evasione ed all’espatrio dall’Eritrea, sareb-
bero sufficientemente dettagliate, coerenti e plausibili; che invero, a mente
dell’insorgente, le eventuali contraddizioni presenti nel verbale sulle gene-
ralità andrebbero relativizzate, tenendo conto delle difficoltà riscontrate con
l’interprete durante tale audizione e della natura concisa di quest’ultima,
che infine l’incarcerazione subita e le accuse contro il marito, soddisfereb-
bero pure i criteri di rilevanza ex art. 3 LAsi,
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che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori-
gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi-
zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi-
sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della con-
dizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi),
che a tenore dell’art. 7 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifu-
giato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità pre-
ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
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dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti),
che come rettamente ritenuto dall’autorità di prime cure nel provvedimento
impugnato, le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in corso di proce-
dura, non adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi
né di rilevanza giusta l’art. 3 LAsi,
che in primo luogo l’insorgente non ha reso verosimili i suoi motivi d’asilo,
in quanto le sue dichiarazioni risultano contraddittorie, spesso inconsistenti
e stereotipate,
che a titolo esemplificativo, circa l’asserito periodo di detenzione in Eritrea,
l’insorgente ha reso delle versioni contrastanti in merito alla durata della
prigionia ed alle modalità della stessa,
che invero nel corso della prima audizione ella ha dichiarato di aver tra-
scorso un anno di carcere a seguito del quale sarebbe stata scarcerata,
espletando durante un ulteriore anno la mansione di cuoca nel medesimo
luogo (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 5),
che invece, durante la seconda audizione, ella ha inspiegabilmente modi-
ficato tale precedente versione, sostenendo di essere stata incarcerata per
un totale di tre mesi, di cui l’ultimo mese e mezzo trascorso preparando i
pasti (cfr. verbale 2, D167 segg., pag. 15 segg. e D129, pag. 11),
che posta difronte a tali incoerenze, ella ha unicamente negato di aver tra-
scorso in prigione due anni (cfr. verbale 2, D207 segg., pag. 18 seg.),
senza dare alcuna spiegazione convincente relativa alle medesime,
che queste contraddizioni, al contrario di quanto allegato nel ricorso, non
possono essere il frutto di incomprensioni scaturite nel corso della prima
audizione; che invero d’un canto ella ha sottoscritto il verbale della prima
audizione e d’altro canto ha reso delle dichiarazioni molto precise circa le
coordinate temporali inerenti la sua detenzione, ciò che non rende plausi-
bile una tale motivazione,
che quo alla fuga dalla prigione, le circostanze dichiarate dall’insorgente
non risultano maggiormente coerenti,
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che difatti la concatenazione degli eventi narrati nel corso dell’audizione
sui motivi d’asilo diverge significativamente; che se dapprima ella ha invero
asserito che mentre stava servendo la cena a dei prigionieri presenti sa-
rebbe riuscita a fuggire dopo lo scoppio di un incendio (cfr. verbale 2, D128,
pag. 11), poco dopo ha modificato tale versione, dichiarando che allo scop-
pio dell’incendio ella si sarebbe invece trovata nella cucina della prigione e
che non essendo presente nessuno in quel momento sarebbe fuggita (cfr.
verbale 2, D186 segg., pag. 17),
che inoltre anche i fatti addotti dall’insorgente circa l’espatrio definitivo
dall’Eritrea, sia relativi alla collocazione che al mezzo con il quale avrebbe
raggiunto il confine, risultano del tutto incompatibili,
che invero la richiedente ha in un primo momento asserito di aver attraver-
sato il confine dalla campagna, non passando in alcuna località (cfr. verbale
1, p.to 5.01, pag. 7); che tuttavia, nell’ambito della successiva audizione
ella ha inspiegabilmente riferito che sarebbe partita da H._______ con un
camion attraversando invece la città di I._______ (cfr. verbale 2, D191
segg., pag. 17),
che per di più, la narrazione delle giornate trascorse in carcere da parte
della ricorrente, appaiono in più punti laconiche e superficiali,
che difatti ella, a parte alcuni dettagli di poca importanza, si è dimostrata
molto elusiva nel descrivere le sue giornate in carcere, riferendo unica-
mente di essere stata interrogata in un ufficio e che per il resto del tempo
sarebbe rimasta nella sua cella, uscendo soltanto per espletare i suoi biso-
gni (cfr. verbale 2, D164 segg., pag. 15 seg.); che segnatamente non è
stata in grado di spiegare in modo dettagliato la strada che avrebbe per-
corso quotidianamente tre volte al giorno per recarsi dalla sua cella sotter-
ranea alla cucina, malgrado i reiterati quesiti in merito posti dall’auditore
(cfr. verbale 2, D172 segg., pag. 15 seg.),
che l’insorgente non è neppure riuscita a descrivere la prigione di
G._______ in modo credibile, a parte la sua cella sotterranea, limitandosi
unicamente a riferire quanto avrebbe sentito dire (cfr. verbale 2, D175 seg.,
pag. 16),
che la spiegazione fornita dall’insorgente circa il fatto che lei sarebbe uscita
di prigione soltanto per recarsi alla cucina e per espletare i suoi bisogni (cfr.
verbale 2, D176, pag. 16), non risulta convincente per motivare tale ca-
renza di elementi concreti nella sua descrizione,
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che invero ci si attenderebbe da una persona che ha trascorso un unico
periodo di reclusione nella sua vita ed in condizioni difficili, un resoconto
degli eventi successole in modo maggiormente fruito, sostanziato e detta-
gliato,
che altresì l’interessata non descrive in modo credibile neppure il percorso
che avrebbe adempiuto durante la fuga dalla prigione, fornendo una narra-
zione superficiale e stereotipata della concatenazione degli eventi e dei
luoghi dove avrebbe soggiornato (cfr. verbale 2, D132 segg., pag. 12 e
D188 segg., pag. 17),
che in definitiva, vista l’inverosimiglianza delle allegazioni su tali aspetti, si
può partire dal presupposto che l’insorgente non sia stata mai detenuta né
sia mai fuggita dal carcere di G._______,
che a titolo abbondanziale, circa le supposte accuse rivolte al marito (cfr.
ricorso, pag. 4), l’insorgente non presenta alcun elemento concreto atto a
sostanziare le sue asserzioni ed a rendere verosimili i suoi motivi d’asilo in
relazione al comportamento e/o alla detenzione del marito; che pertanto
tali eventi non risultano in alcun modo decisivi ai fini del riconoscimento
dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo,
che proseguendo nell’analisi, circa le sue non meglio precisate difficoltà a
trascorrere ulteriormente la vita nel suo Paese d’origine (la stanchezza do-
vuta al lavoro, il fatto che ella non voglia più ritornare a vivere presso la
[…]; cfr. verbale 2, D145, pag. 13), quand’anche fossero ritenute verosimili,
le stesse non risultano rilevanti in materia d’asilo,
che invero tali circostanze non rientrano nella definizione esaustiva dei mo-
tivi d’asilo espressi all’art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. tra le tante: sentenze del TAF
D-5460/2016 del 10 aprile 2018 consid. 5.3, D-2960/2017 del
27 giugno 2017, D-4593/2015 del 16 settembre 2015; cfr. anche POSSE-
OUSMANE/PROGIN-THEUERKAUF in Code annoté de droit des migrations,
Vol. IV: Loi sur l’asile (LAsi), Cesla Amarelle, Minh Son Nguyen (ed.), 2015,
pag. 24, n. 2.5 ad art. 3 LAsi con referenze citate),
che anche il suo presunto arresto e successiva dichiarata incarcerazione
in F._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 5; verbale 2, D113 segg.,
pag. 10 seg. e D145, pag. 13), non sono rilevanti in materia d’asilo,
che in quanto riferiti ad uno Stato terzo di cui ella non detiene la cittadi-
nanza (cfr. verbale 1, pag. 3), tali motivi non risultano infatti pertinenti (cfr.
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UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole
1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90),
che infine, per quanto riguarda il timore di subire delle persecuzioni future
a causa del solo espatrio illegale dal suo Paese d’origine, si rileva che,
secondo una sentenza di riferimento D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, il
Tribunale, dopo analisi delle attuali informazioni sul Paese, ha esaminato
la questione della rilevanza in materia d’asilo dell’espatrio illegale dall’Eri-
trea e stabilito che quest’ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con
una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rile-
vanti in materia d’asilo,
che un rischio accresciuto di subire una sanzione rilevante ai fini dell’asilo,
può essere riconosciuto soltanto in presenza di elementi supplementari
che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree
(cfr. sentenza del TAF D-7898/2015 consid. 5.1),
che nel caso in disamina, data la mancanza di verosimiglianza e di rile-
vanza delle dichiarazioni della ricorrente circa i suoi motivi d’asilo, suddetti
elementi supplementari non sono riconoscibili,
che non vi è dunque un rischio accresciuto per l’insorgente di subire una
sanzione rilevante ai sensi dell’asilo in caso di ritorno in patria,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali prive di probabilità di esito favo-
revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: