B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1379/2014
Sen t en z a d e l 1 7 f e bb r a i o 2 0 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nato il (…),
Repubblica Popolare di Cina,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione,
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM)
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 febbraio 2014 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
21 agosto 2013;
i verbali d'audizione del 10 settembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del
18 novembre 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM; ora Se-
greteria di Stato della migrazione, SEM) del 10 febbraio 2014, notificata al
richiedente il 12 febbraio 2014 (cfr. atto A23/1);
il ricorso del 14 marzo 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 17 marzo 2014);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-
33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv.1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale), possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
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dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere di etnia tibetana, di provenire dal villaggio di C._______ nel comune
di D._______ del distretto di E._______, prefettura Shigatse e di essere
quindi cittadino della Repubblica Popolare Cinese (cfr. verbale 1, pag. 3);
che sarebbe espatriato poiché dopo aver partecipato ad un'attività politica
contro il regime cinese, sarebbe ricercato dalla polizia cinese (cfr. ver-
bale 1, pag. 8; verbale 2, F57, pag. 6);
che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili le allega-
zioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, l'autorità
inferiore nutrendo dei dubbi circa la provenienza, la cittadinanza e le mo-
dalità d'espatrio asserite dal richiedente, ha ritenuto necessario richiedere
ad un esperto esterno di effettuare un test di valutazione delle sue effettive
conoscenze della vita quotidiana in Tibet (di seguito: esame LINGUA); che,
alla luce delle risultanze di tale esame, le probabilità che l'interessato sia
effettivamente stato socializzato e provenga dalla regione asserita appari-
rebbero quasi nulle; che, infatti, le dichiarazioni rilasciate dal richiedente in
merito alla sua vita da pastore e all'attività pastorizia sarebbero errate, in
particolare egli non avrebbe cognizione delle tecniche di mungitura e tosa-
tura delle pecore, né dei vari utilizzi dello yak caratteristici della regione del
Tibet; che, di una maniera generale, le informazioni che egli ha fornito sa-
rebbero tipiche di una persona estranea a tali attività; che, altresì, le sue
conoscenze geografiche della regione e delle strutture scolastiche presenti
sul territorio sarebbero vaghe; che, infine, il ricorrente possiederebbe delle
competenze molto povere della lingua cinese e ciò non sarebbe giustifica-
bile vista la forte influenza di questo idioma sulla lingua tibetana parlata
nella regione da egli indicata come sua regione di provenienza;
che, in secondo luogo, nella decisione contestata, l'UFM ritiene superficiali,
vaghe, poco circostanziate e stereotipate le dichiarazioni rilasciate dal ri-
chiedente circa gli avvenimenti che hanno portato al suo espatrio; che la
decisione di diventare attivista politico, improvvisamente e all'età di 37
anni, si scontrerebbe con la logica dell'agire considerando che fino a quel
momento egli avrebbe esclusivamente svolto l'attività di pastore e, a suo
dire, sarebbe sempre stato suo fratello a mantenere ogni contatto con il
mondo; che, a tal proposito, il richiedente avrebbe descritto le attività poli-
tiche alle quali avrebbe partecipato, in una maniera che l'autorità inferiore
ritiene essere tipica di chi tali attività non le ha mai svolte; che, in ultima
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analisi, anche la descrizione del suo viaggio verso la Svizzera e le relative
tempistiche non sarebbero realistiche;
che, basandosi sui risultati dell'esame LINGUA e sulle dichiarazioni dell'in-
teressato relative al suo luogo di provenienza, l'UFM è giunto alla conclu-
sione che il luogo di socializzazione del richiedente non sarebbe il Tibet,
bensì una comunità tibetana in esilio; che neppure dalla risposta al diritto
d'esprimersi in merito all'esame LINGUA non emergerebbe alcun argo-
mento o mezzo di prova suscettibile di modificare tali conclusioni; che, in
base alle sue dichiarazioni vaghe e poco circostanziate, l'UFM ha concluso
a che l'interessato non avrebbe nemmeno vissuto nella regione dichiarata
e perciò non sarebbe espatriato illegalmente dal Tibet e, di conseguenza,
dalla Repubblica Popolare Cinese; che pertanto egli non rientrerebbe nella
categoria di persone che, avendo lasciato illegalmente la Repubblica Po-
polare di Cina, al loro rientro potrebbero essere considerate sostenitrici del
Dalai Lama e perciò, in quanto oppositori separatisti, avrebbero motivo di
temere la carcerazione e maltrattamenti con una rilevanza ai fini dell'asilo,
come stabilito dal Tribunale nella DTAF 2009/29;
che, siccome il Tribunale ha ripetutamente constatato che l'inganno sulla
provenienza o sul luogo di socializzazione non presuppone per forza un
inganno anche sulla cittadinanza, l'autorità inferiore si è interrogata sepa-
ratamente circa la veridicità di quest'ultima; che, le dichiarazioni rilasciate
dal richiedente in tal senso, la mancata consegna di documenti d'identità e
i motivi addotti per giustificarla, come pure le dichiarazioni vaghe e con-
traddittorie circa le modalità di ottenimento di una carta d'identità non sa-
rebbero sufficienti a fugare ogni dubbio e a rendere verosimile la sua citta-
dinanza cinese; che pertanto, in casu, l'autorità inferiore considera la citta-
dinanza del richiedente come sconosciuta;
che le sue dichiarazioni non soddisferebbero i criteri dell'art. 7 LAsi e, di
conseguenza, l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato
del richiedente, ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allonta-
namento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso sic-
come lecita, esigibile e possibile; che, tuttavia in virtù della cittadinanza e
provenienza sconosciute, l'autorità inferiore ha escluso un rinvio verso la
Repubblica Popolare di Cina; che infine, l'allontanamento è ritenuto essere
possibile sul piano tecnico e pratico, potendo infatti il richiedente recarsi
alla competente rappresentanza del proprio Paese d'origine onde procu-
rarsi i documenti di viaggio necessari;
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che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'in-
verosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo, ribadendo inoltre di essere
cittadino cinese e di provenire dal Tibet; che, innanzitutto, il ricorrente du-
bita delle conoscenze concrete dello specialista incaricato di effettuare l'e-
same LINGUA circa l'asserita regione di provenienza e l'attività di pastore
nomade; che, in secondo luogo, l'insorgente ritiene illogico si possa con-
cludere all'inverosimiglianza della sua provenienza tibetana per il semplice
fatto che egli non conosca i metodi di mungitura e tosatura delle pecore
che sarebbero tradizionalmente utilizzati in quella particolare regione del
Tibet; che, infatti, egli avrebbe descritto la maniera in cui la sua famiglia
svolgerebbe tali attività e, per di più, metterebbe in dubbio l'esistenza di tali
pratiche standardizzate; che, circa le sue conoscenze della lingua cinese,
il ricorrente ha addotto che egli non padroneggerebbe tale idioma poiché
non sarebbe mai andato a scuola; che per quanto attiene la decisione im-
provvisa di partecipare ad attività politiche, questa sarebbe imputabile ad
un sentimento di opposizione alla repressione cinese che sarebbe scattato
nell'insorgente in un particolare momento della sua vita e non dovrebbe,
perciò, essere considerata come contraria alla logica dell'agire; che, in par-
ticolare, il ricorrente accusa l'autorità inferiore di non aver debitamente te-
nuto conto delle sue spiegazioni in merito a queste ultime due questioni;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento
della decisione dell'UFM del 10 febbraio 2014 ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo; che, in via subordi-
nata, ha chiesto di dichiarare non esigibile l'esecuzione del suo allontana-
mento dalla Svizzera nonché l'ammissione provvisoria ed ha altresì pre-
sentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a coper-
tura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera;
che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi);
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che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richie-
dente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione
logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono es-
sere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il
frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata,
delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al mi-
nimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici im-
pressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferi-
menti ivi citati);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che il ricorrente non abbia reso verosimile di essere stato socializ-
zato in Tibet né di provenire da questa stessa regione e, conseguente-
mente, di possedere la cittadinanza cinese, ciò che rende inequivocabil-
mente inconsistente il suo racconto sui motivi d'asilo;
che, preliminarmente, circa le competenze e l'idoneità dell'esaminatore
LINGUA, va specificato che queste sono provate sulla base delle sue qua-
lificazioni, la sua erudizione e le sue conoscenze linguistiche, geografiche,
culturali ed economiche della regione di provenienza del richiedente l'asilo;
che all'occorrenza, l'esaminatore è un collaboratore esterno dell'UFM, pro-
veniente dalla regione di Kahm (Tibet), dove è nato ed ha vissuto fino all'età
di ventisette anni ed è inoltre di lingua madre tibetana e cinese; che, nono-
stante il ricorrente asserisca di provenire dalla regione dell'Ü-Tsang, nel
caso in disamina gli elementi invocati si basano su attività e conoscenze
che possono essere comuni ad entrambe le regioni; che pertanto, non es-
sendoci elementi probatori contrari, ne discende che non vi è motivo alcuno
di dubitare dell'imparzialità, dell'oggettività e dell'attendibilità dell'esame
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LINGUA effettuato nella fattispecie;
che, in primo luogo, le descrizioni fornite dal ricorrente circa i metodi di
tosatura e mungitura delle pecore, gli utilizzi del pelo di yak e la vendita di
questo animale non corrispondono a quelli tradizionalmente in uso nella
regione del Tibet dalla quale egli sostiene di provenire; che, interrogato a
questo proposito egli si è giustificato, con estremo semplicismo, dicendo di
aver descritto la maniera in cui la sua famiglia svolgeva tali attività (cfr. ver-
bale 2, F89, pag. 9 e F91-92, pag. 10); che, inoltre, appare alquanto atipico
come una persona che si dichiara essere un pastore nomade (cfr. verbale
2, F85, pag. 9) e perciò svolgerebbe un'attività a stretto contatto con il ter-
ritorio, non conosca i corsi d'acqua presenti nei dintorni del villaggio di
C.________ (cfr. verbale 2, F86, pag. 9), le distanze che separano que-
st'ultimo dai villaggi limitrofi (cfr. verbale 2, F87, pag. 9) e nemmeno il si-
stema scolastico vigente in questa regione (cfr. verbale 2, F96, p.10); che,
in aggiunta, nonostante egli faccia valere che le seguenti lacune siano do-
vute al fatto che fosse suo fratello maggiore ad occuparsi delle relazioni
con il mondo esterno (cfr. verbale 2, F80, pag. 8), non si spiega come il
ricorrente, dopo aver vissuto nella Repubblica Popolare di Cina per 37
anni, non conosca il nome della valuta ivi utilizzata (cfr. verbale 2, F32-33,
pag. 4), il termine tibetano per indicare il sapone per lavare il corpo (cfr.
verbale 2, F94, p.10), il prezzo di un bene di prima necessità quale il tè (cfr.
verbale 2, F93, pag. 10) e, inoltre, possieda conoscenze soltanto molto
povere della lingua cinese (cfr. verbale 2, F79, pag.8 e F97, pag. 10); che,
in secondo luogo, il racconto del ricorrente in merito alle circostanze che
portarono al suo espatrio è superficiale e non sufficientemente motivato;
che, innanzitutto, la decisione di prendere parte per la prima volta all'età di
37 anni ad un'attività politica contro il regime cinese appare inverosimile,
non tanto per il carattere improvviso dell'avvenimento, ma piuttosto per la
descrizione vera e propria dei fatti accaduti, che si riduce ad una narrazione
impersonale e stereotipata, priva di qualsivoglia elemento emozionale (cfr.
verbale 2, F57, pag. 6); che inoltre, tale partecipazione appare quantomeno
singolare considerando che, nell'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente si
è dichiarato essere una persona che malvolentieri esce di casa (cfr. verbale
2, F97, pag. 10); che, altresì, la descrizione del suo viaggio di espatrio è
lacunosa e superficiale (cfr. verbale 1, pag. 7), l'insorgente non ha saputo
menzionare i nomi delle città in cui è atterrato e in cui ha fatto scalo durante
il suo viaggio verso l' Europa (cfr. verbale 1, pag. 7);
che, pertanto, appare inverosimile che egli sia effettivamente stato socia-
lizzato nella Repubblica Popolare di Cina e tanto meno che provenga da
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questo Paese; che perciò, come rettamente considerato dall'autorità infe-
riore, le conclusioni contenute nella DTAF 2009/29 consid. 6.2-6.6 non
sono nel caso di specie applicabili, ragione per cui non possono neppure
essere ritenuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga in relazione alla
Repubblica Popolare di Cina;
che, infine, il ricorrente non ha fornito alle autorità alcun documento d'iden-
tità atto a corroborare la sua ipotesi di essere cittadino cinese (cfr. verbale
1, pag. 5); che, in particolare, egli ha addotto, in maniera totalmente ste-
reotipata, di aver perso la sua carta d'identità durante il viaggio verso la
Svizzera (cfr. verbale 2, F50-52, pag. 5-6); che, sia come sia, non essendo
il ricorrente nemmeno a conoscenza delle modalità di rilascio e ottenimento
di un documento d'identità cinese (cfr. verbale 2, F44-45, pag. 5, F54,
pag.6, F81, pag. 8), non può essere ritenuto verosimile che egli sia effetti-
vamente cittadino cinese; che in virtù di quanto sopra, il ricorrente ha vio-
lato il suo obbligo di collaborare stabilito all'art. 8 LAsi, ponendo le autorità
nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese d'origine, non-
ché la sua identità; che, pertanto, appare irreprensibile la decisione dell'au-
torità inferiore di considerare la cittadinanza del ricorrente come scono-
sciuta; che, a questo proposito, la sentenza del Tribunale DTAF 2014/12 fa
una precisazione della giurisprudenza, segnatamente della Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2005 n. 1, e prevede che per le persone di etnia tibetana che dis-
simulano o nascondono la loro vera origine, si può presumere che non ci
siano persecuzioni rilevanti in materia d'asilo e che non ci siano impedi-
menti ad un allontanamento verso il loro luogo di soggiorno precedente (cfr.
DTAF 2014/12 consid. 5.10);
che in conclusione, dalla sua narrazione non sono emersi elementi che
giustifichino una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione; che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni,
si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
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avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37
consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, come indicato in precedenza, avendo l'insorgente violato l'obbligo di
collaborare previsto all'art. 8 LAsi, egli ha posto le autorità nell'impossibilità
di determinare con certezza il suo Paese d'origine, così come l'esistenza
di ostacoli all'allontanamento; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale
nonché della LAsi;
che, inoltre, dissimulando il vero Paese d'origine, il ricorrente ha reso im-
possibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo rispetti-
vamente ostacoli al suo reinserimento nell'effettivo Paese d'origine; che, in
aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi pro-
blemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'ese-
cuzione dell'allontanamento deve essere altresì considerata come ragio-
nevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che, in casu, essendo il ricorrente di etnia tibetana e non potendo essere
escluso che lo stesso possieda la nazionalità cinese, l'esecuzione dell'al-
lontanamento verso la Repubblica Popolare di Cina è, ai sensi dell'art. 45
cpv. 1 lett. d LAsi, esclusa;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
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derale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.─, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: