Corte IV
D-1391/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con approvazione del Giudice Martin Zoller,
Cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 marzo 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1391/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 7 febbra-
io 2010 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 18 febbraio e del 5 marzo 2010;
la decisione dell'UFM del 5 marzo 2010, notificata all'interessato il me-
desimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 5 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 8 marzo 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
per fax in data 8 marzo 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 lett. a PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 51 e 52 PA) sono soddisfatti e che gli
altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 46 segg.
PA);
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che il gravame può ritenersi inequivocabilmente completo sia in fatto
che in diritto per il che la presente sentenza può essere resa decor-
rendo il termine ricorsuale;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua;
che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo, nato
ad B._______, e di aver avuto ultima residenza ad C._______, nel
D._______, fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010,
pagg. 1 e 2);
che il richiedente, di professione venditore di ortaggi, avrebbe lasciato
la Nigeria il (...) poiché ricercato dalle autorità locali e dai combattenti
mussulmani per aver ucciso delle persone, tra cui dei militari, durante
gli scontri intercorsi nella sua regione, tra mussulmani e cristiani, du-
rante il mese di (...); che egli avrebbe preso parte a detti scontri tra le
fila dei cristiani; che a seguito dei citati combattimenti, in data (...), il
padre e la sorella del richiedente sarebbero stati uccisi e la sua casa
bruciata;
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che il richiedente, sarebbe partito a piedi da C._______ la mattina del
(...) e, dopo aver camminato tutto il giorno, avrebbe incontrato una
donna cristiana che gli ha offerto un alloggio per la notte ed il mattino
seguente lo avrebbe trasportato per un tratto nel bagagliaio della sua
macchina per poi proseguire a bordo di un'altra vettura, con altre per-
sone, senza attraversare altri Stati, fino in Togo, dove sarebbe entrato
la mattina del (...) a bordo di un mezzo pubblico (cfr. verbale d'audizio-
ne del 18 febbraio 2010, pag. 6 e 7), che dopo alcuni giorni passati in
Togo, il 2 febbraio 2010 ha proseguito il viaggio per tre giorni, in auto,
con l'ausilio di un passatore, per poi percorrere un ulteriore e non me-
glio precisato tratto a piedi fino ad una stazione ferroviaria in Francia,
che di qui ha proseguito il viaggio in treno fino in Svizzera dove è giun-
to, a Chiasso, in data (...) (cfr. ibidem);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non possedere alcun documento d'identità poiché la sua
carta di identità, che peraltro sarebbe scaduta nel 2008 dopo un solo
anno di emissione, sarebbe andata distrutta (unitamente ad altri docu-
menti come ad es. l'attestato della scuola e la tesserina scolastica)
nell'incendio che ha devastato la propria abitazione e di non poter ri-
chiedere il rilascio di documenti alle autorità nigeriane in quanto que-
ste lo starebbero cercando; che, inoltre, l'insorgente ha riferito di non
possedere più alcun contatto in patria per riuscire a procurarsela ora,
ritenendo dunque di avere motivi scusabili e verosimili; che i suoi moti-
vi d'asilo oltre che veri sono anche verosimili; che, infine, ha contestato
l'esigibilità dell'allontanamento verso la Nigeria;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
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causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di
dispensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali;
che nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impu-
gnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le citate condizioni d'ammissibilità;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
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che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non mai
aver avuto un passaporto, e che la carta d'identità nazionale ottenuta
nel 2008 (e scaduta lo stesso anno) è andata distrutta nel rogo della
sua casa (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2010, pagg. 3 e 4);
che in merito alla distruzione della carta d'identità, il ricorrente ha in
un primo tempo affermato che essa sarebbe bruciata nel rogo della
casa in data 20 gennaio 2010 (cfr. verbale d'audizione del 18 febbra-
io 2010, pag. 4), salvo poi contraddirsi al momento della seconda audi-
zione dicendo che la casa è bruciata il 26 gennaio 2010 (cfr. verbale
d'audizione del 5 marzo 2010, pag. 6); che in sede di ricorso l'insor-
gente ha giustificato la confusione sulla cronologia degli eventi con la
cattiva comprensione dell'interprete (cfr. ricorso, pag. 2); che alla luce
di quanto emerge dai verbali di audizione del 18 febbraio 2010 rispetti-
vamente 5 marzo 2010, liberamente espressi e sottoscritti dall'insor-
gente medesimo, secondo cui, in entrambe le circostanze, egli ha
sempre capito bene quanto tradottogli, la motivazione postulata dal ri-
corrente al riguardo è priva di qualsiasi fondamento;
che, inoltre, egli dichiara di non avere più nessuno in patria al quale ri-
volgersi per ottenere i documenti necessari (cfr. verbale d'audizione
del 5 marzo 2010, pag. 2), contraddicendosi però quando afferma di
avere ancora dei parenti nel paese d'origine, e meglio la madre ed una
zia materna (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2010, pag. 3) e,
quando confrontato con tale contraddizione, egli avrebbe dichiarato
che una volta lasciata la Nigeria non ha avuto più notizie di sua madre
e non sa se è ancora viva o è stata uccisa (cfr. verbale d'audizione del
5 marzo 2010, pag. 3); che tale affermazione non può essere ritenuta
sufficiente posto che il ricorrente basa le proprie affermazioni su mere
supposizioni e che, sia come sia, egli non ha mai nemmeno tentato di
contattare la madre e/o la zia materna, le quali per propria ammissio-
ne, si trovano, ancora oggi, in Nigeria;
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato di
aver raggiunto il Togo direttamente dalla Nigeria senza passare da altri
Paesi (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2010, pag. 6); che parti-
to la mattina del (...) da C._______, dopo due giorni di viaggio, è giun-
to in Togo la mattina presto del (...) (cfr. ibidem); che nello stesso ver-
bale egli ha dichiarato dapprima di essere entrato in Togo con un tra-
sporto pubblico, salvo poi affermare poco oltre di esservi entrato in
auto (cfr. ibidem); che l'insorgente afferma di essere partito dal Togo e
di aver raggiunto la Francia in tre giorni di viaggio con l'auto, peraltro
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senza essere in grado di riferire circa la località esatta e senza specifi-
care null'altro o fornire dettagli che possano donare credibilità al pro-
prio racconto (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2010, pag. 7);
che, più in generale, il ricorrente afferma di aver raggiunto la Svizzera,
via Francia e partendo dalla Nigeria, per mezzo di auto e treno, per-
correndo alcuni tratti a piedi (cfr. verbale d'audizione del 18 febbra-
io 2010, pagg. 6 e 7); argomentazioni, queste, tutte assolutamente
inattendibili alle quali si aggiunge la dichiarazione, invero assai impro-
babile, del ricorrente secondo cui egli si sarebbe fatto pagare una par-
te del viaggio da una signora che ha incontrato lungo il percorso e che,
oltretutto, gli avrebbe dato un passaggio ed offerto un rifugio per la
notte (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2010, pag. 6); che, infine,
appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza
aver mai subito alcun tipo di controllo; che, a titolo abbondanziale ed a
prescindere dalle allegazioni palesemente fantasiose di cui sopra, var-
care il confine Schengen senza subire alcun controllo, costituisce al
momento attuale, un'impresa pressoché impossibile;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
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che, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e som-
maria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti;
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria poiché sarebbe ricercato dalle autorità e dai combattenti
mussulmani;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'au-
torità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della
sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo
molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il
proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli non è stato in grado di de-
scrivere il luogo nel quale avrebbe preso parte all'addestramento, oltre
a non saper quantificare, nemmeno indicativamente, il numero di per-
sone presenti al campo di addestramento rispettivamente il numero di
persone da lui uccise negli scontri (cfr. verbale d'audizione del 5 mar-
zo 2010, pag. 6);
che quanto precede risulta alquanto inverosimile e contrario alla comu-
ne esperienza, non essendosi egli, per esempio, neppure premurato di
scoprire se la madre fosse ancora in vita prima di lasciare il proprio
Paese, e ciò malgrado egli fosse tornato a casa e avesse trovato i ca-
daveri di suo padre e sua sorella;
che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato di sapere di essere ricer-
cato dalle autorità locali e dai combattenti mussulmani, avendolo sapu-
to da tale E._______, informatore del gruppo di combattenti cristiani
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del quale faceva parte, che tuttavia si è contraddetto sulla data in cui
lo avrebbe saputo dicendo in un primo tempo che gli è stato comunica-
to in data 27 gennaio 2010 (cfr. verbale d'audizione del 18 febbra-
io 2010, pag. 6) mentre in sede di seconda audizione ha dichiarato di
averlo saputo in data 28 gennaio 2010 (cfr. verbale d'audizione del
5 marzo 2010, pag. 10); che tali discordanti affermazioni non risultano
verosimili a codesto Tribunale;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret-
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulterio-
ri accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del-
l'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordi-
na l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi);
che se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o
non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni
di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione
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provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 Legge federale del 16 dicem-
bre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]);
che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Ni-
geria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio na-
zionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed
ha un'esperienza professionale quale venditore di ortaggi e possiede
una base scolastica, in quanto ha studiato fino al 2008 nel est della Ni-
geria; che, inoltre, si può partire dal presupposto che, essendosi tra-
sferito a C._______ nel 2008 dove dovrebbe vivere ancora la madre,
egli possa disporre di una rete sociale in loco; che l'insorgente non ha
nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla pro-
blematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esa-
me d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
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che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal pagamento dell'anticipo delle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
F._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento);
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______ (via
fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ri-
corrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale; con allegata copia del ricorso del 5 marzo
2010);
- G._______ (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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