Corte IV
D-1392/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 marzo 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1392/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 22 febbraio 2010 (di seguito: verbale 1) e del
4 marzo 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 4 marzo 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 5 marzo 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell'UFM pervenuto via fax a codesto Tribunale in data
8 marzo 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere d'etnia georgiana, originario di
B._______ (Georgia), dove ha vissuto dalla nascita sino al suo
espatrio,
che l'interessato sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine per il
timore di essere ucciso, dopo che (...) persone ignote, la notte del (...),
avrebbero tentato di rapinare lui e la sua famiglia; che, in tale
occasione, essi avrebbero ferito con un'arma da fuoco la madre
dell'interessato e avrebbero ucciso suo padre; che, uno dei rapinatori
sarebbe stato ucciso con una coltellata da parte del padre
dell'interessato, prima che quest'ultimo fosse ferito a morte; che, nel
frattempo, l'interessato avrebbe continuato a dormire senza sentire
nulla poiché ascoltava la musica nelle orecchie ed era ubriaco; che
egli sarebbe stato svegliato dai vicini, i quali avrebbero chiamato i
soccorsi, i quali avrebbero portato all'ospedale la madre ferita; che,
dopo il funerale del padre, pressoché dopo due settimane, i parenti
dell'aggressore, che sarebbe rimasto ucciso, avrebbero minacciato di
morte l'interessato e la madre, avrebbero sparato contro la loro casa,
nonché contro la lapide del padre e imbrattato con scritte i bordi della
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tomba; che, il (...), mentre l'interessato e la madre erano in visita da
parenti a C._______ (Georgia) la loro casa sarebbe stata bruciata;
che, la madre dell'interessato avrebbe denunciato tali fatti alla Polizia;
che essi sarebbero andati a vedere la casa bruciata a B._______ e poi
sarebbero tornati a C._______; che, temendo di essere ucciso dai
parenti dell'aggressore assassinato e dagli altri delinquenti,
l'interessato sarebbe allora espatriato il (...), mentre che la madre
sarebbe rimasta in patria perché voleva festeggiare l'anno della morte
del padre dell'interessato a B._______,
che, da B._______, l'interessato avrebbe raggiunto in autobus
D._______ (Grecia), da dove – dopo quattro giorni – la cugina di sua
madre l'avrebbe accompagnato in auto a E._______ (Grecia); che, gli
avrebbero preso un biglietto e il giorno stesso si sarebbe imbarcato sul
traghetto per F._______ (Italia); che, da questa città italiana, avrebbe
continuato il viaggio in treno fino a G._______ (Italia) e poi –
cambiando treno e passando per H._______ (Italia) – sarebbe arrivato
a I._______ (Svizzera),
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 4 marzo 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano
la mancata presentazione dei documenti d'identità, nonché sarebbero
necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di
rifugiato e all'esecuzione del suo allontanamento, ragione per cui,
l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
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domanda d'asilo; che, innanzitutto, egli ribadisce di non aver mai
posseduto un passaporto e che, essendo dovuto fuggire per i motivi
d'asilo indicati, egli non avrebbe potuto farsi rilasciare una nuova carta
d'identità, la quale era andata bruciata con la sua casa; che, inoltre,
l'insorgente fa valere che i suoi motivi d'asilo sarebbero validi e che le
contraddizioni ipotizzate dall'UFM non sarebbero tali da giustificare la
decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo; che egli
sottolinea di essere stato costretto a fuggire a causa delle
conseguenze della rapina che lui e la sua famiglia avrebbero subito,
sostenendo che anche lui avrebbe potuto essere ucciso dai rapinatori
e dai loro parenti,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permet-
tono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della
sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono docu-
menti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri
scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato
di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni
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del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7
consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata circa la carta d'identità del ricorrente che egli non
è stato in grado di procurarsi in duplicato, non soccorre al ricorrente
l'asserita giustificazione addotta in sede di procedura (cfr. verbale 1
pag. 4) e ribadita in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2) secondo cui
egli non avrebbe potuto procurarsi tale documento a causa dei
problemi avuti rispettivamente perché lo cercavano, allorquando egli
ha fatto valere di essere ricercato da terzi, ovvero dai parenti
dell'aggressore ucciso (cfr. verbale 1 pag. 4) e non ha avuto nessun
problema con le autorità del suo Paese (cfr. ibidem pag. 7), le quali
dunque, non avrebbero avuto alcun motivo per negargli il rilascio di un
siffatto documento se ne avesse fatto richiesta, nonché se avesse
denunciato l'asserita distruzione della carta d'identità durante
l'incendio della sua casa, se tale fosse stato effettivamente il caso,
che, inoltre, circa il suo passaporto, il ricorrente si è limitato ad
affermare in maniera del tutto stereotipata di non averlo mai
posseduto, senza dare tuttavia una motivazione plausibile a tale
circostanza (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D5 pag. 2), di modo che
risulta inverosimile che egli non abbia posseduto un tale documento,
che, in siffatte circostanze, egli non ha quindi effettuato seri e concreti
sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi
documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della
dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in
possesso di un documento d'identità e si limita a dissimularlo, non
intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari,
che, d'altronde, non può corrispondere alla realtà dei fatti che
l'interessato abbia viaggiato dapprima in autobus, poi in traghetto e
infine in treno, senza documenti e senza subire controlli alle frontiere
dei diversi Paesi attraversati o all'entrata dello spazio Schengen,
nascondendosi in particolare dietro gli ultimi sedili dell'autobus,
nonché al momento dell'imbarco, poiché accompagnato da un
passatore che avrebbe pagato USD (...).- e che avrebbe fatto tutto per
lui (cfr. verbale 1 pagg. 3 e 8-9, nonché verbale 2 D18-21 pag. 2); che,
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infatti, è assolutamente impossibile che il ricorrente abbia potuto
attraversare il confine Schengen in tali circostanze, come pure che
abbia potuto affrontare i severi controlli al momento dell'imbarco in
Grecia, senza un documento, allorquando tali controlli sono eseguiti
singolarmente per ogni persona sul relativo documento d'identità,
che, in aggiunta, egli ha reso dichiarazioni contraddittorie e vaghe
sulle circostanze in cui si sarebbe svolto tale viaggio d'espatrio, a titolo
d'esempio, sul luogo di partenza (cfr. verbale 1 pag. 8), sui contatti
intrattenuti dalla madre con la (...) in Grecia, rispettivamente sui
contatti tra quest'ultima e il passatore o l'autista (cfr. verbale 1 pag. 9 e
verbale 2 D13-16 pag. 2); che, infine, tra gli altri, il ricorrente non ha
saputo indicare alcun dettaglio circa il luogo in cui avrebbe
soggiornato ad D._______ dalla (...) di sua madre
(cfr. verbale 1 pag. 9),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-
mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta
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irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una
sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Georgia per il timore di essere ucciso dagli agressori da cui
avrebbe subito una rapina, nonché dai parenti di uno dei suddetti
aggressori che sarebbe stato ucciso da suo padre in occasione della
rapina subita,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in particolare, il ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie,
vaghe e illogiche su punti essenziali del suo racconto, che conducono
manifestamente all'inverosimiglianza dei motivi asilo addotti dal
ricorrente; che, a titolo d'esempio, è assolutamente contrario ad ogni
logica dell'agire e al corso ordinario delle cose che l'insorgente non
abbia udito nulla nel momento dell'evento alla base della sua domanda
d'asilo, ovvero la rapina dove suo padre sarebbe stato ucciso, sua
madre ferita e a partire dal quale sarebbero cominciate le asserite
minaccie nei suoi confronti (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D26
pag. 3-4, D79 pag. 8); che, la giustificazione secondo cui dormiva
rispettivamente ascoltava della musica ed era ubriaco, non può certo
essere ritenuta da codesto Tribunale (cfr. ibidem), allorquando egli si
trovava in casa sullo stesso piano dove sarebbero avvenuti i fatti (cfr.
verbale 2 D79 pag. 8) e considerato il rumore che provocano ben sei
spari (cfr. verbale 2 D42 pag. 5); che, peraltro, egli ha affermato di
essere stato semplicemente scosso un pochino per essere svegliato
dai vicini (cfr. verbale 2 D81 pag. 8),
che, inoltre, l'insorgente in sede di ricorso non ha contestato o
apportato alcun chiarimento a tutte quelle dichiarazioni contradditorie,
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vaghe e illogiche che lui ha reso in merito ai suoi motivi d'asilo e che
sono state rettamente rilevate dall'UFM nella decisione impugnata; che
il ricorrente, infatti, si è limitato a ribadire i fatti resi in corso di
procedura, sostenendo che suo padre sarebbe stato ucciso "[...]
verosimilmente per vendetta per la morte di quel rapinatore". [...]" e
anche lui sarebbe potuto essere ucciso da quei rapinatori e dai loro
parenti [...]" (cfr. ricorso pag. 2); che, da un lato, il ricorrente si limita a
mere ipotesi circa il motivo per il quale suo padre sarebbe stato
ucciso; che, d'altronde, tale motivo è in netta contraddizione con
quanto reso in precedenza secondo cui suo padre sarebbe stato
ucciso durante la rapina subita, senza dunque alcun legame circa
un'eventuale vendetta da parte dei parenti di quel rapinatore
(cfr. verbale 1 pagg. 5-7 e verbale 2 D26 e segg.); che, dall'altro lato,
l'insorgente si limita a mere congetture circa il fatto che lui stesso
possa essere ucciso da quei rapinatori o dai loro parenti (cfr. ricorso
pag. 2),
che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni che toccano
proprio i punti essenziali del racconto del ricorrente, v'è ragione di
concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal
medesimo, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi
inattendili e contraddittori del racconto reso,
che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non
possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come,
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha contestato né la pronuncia né
l'esecuzione dell'allontanamento ritenuta lecita, esigibile e possibile da
parte dell'UFM nella decisione impugnata; che, ciò nonostante, il
principio della massima d'ufficio vigente in procedura amministrativa e
in materia d'asilo, impone a codesto Tribunale di esaminare la
questione dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento
nei confronti dell'autore del gravame,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, dopo
l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea
(UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha una formazione scolastica di oltre dieci anni, nonché vanta
un'esperienza lavorativa nel commercio di cui si occupava la madre;
che, inoltre, egli dispone in patria – dove ha vissuto sin dalla nascita –
di un'importante rete familiare e sociale, dato che vivono ancora in
loco sua madre, parenti materni e paterni (cfr. verbale 1 pagg. 3 e 7;
verbale 2 D16 pag. 2), nonché amici e vicini (cfr. verbale 2 D73 pag 7);
che, inoltre, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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