Corte IV
D-1393/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione di Bendicht Tellenbach, giudice;
cancelliere Carlo Monti;
A._______,
alias B._______,
alias C._______,
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 febbraio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1393/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz-
zera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità in-
feriore) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il
quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le
48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità
o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e
in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua doman-
da d'asilo;
l'esame osseo della radiografia alla mano a cui il richiedente è stato
sottoposto in data (...) ed il relativo rapporto (cfr. doc. [...] agli atti);
i verbali d'audizione del 14 dicembre 2009 e del 5 gennaio 2010;
la presa di posizione del richiedente in merito all'esame osseo conse-
gnata nel verbale d'audizione del 14 dicembre 2009;
la carta d'identità depositata presso l'UFM il (...);
la presa di posizione del richiedente in merito al rapporto d'analisi sul
proprio documento d'identità in data 11 gennaio 2010;
la decisione dell'UFM del 25 febbraio 2010, notificata all'interessato il
1° marzo 2010 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 5 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 8 marzo 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 9 marzo 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
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che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi),
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 lett. a PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi
contro di essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 51 e 52 PA) sono soddisfatti e che gli
altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 46 segg.
PA),
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua,
che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere minorenne e cittadino iracheno di etnia
curda, nato a Duhok, e sarebbe stato domiciliato a D._______, Duhok,
dal 2005 fino all'espatrio (cfr. verbale d'audizione del
14 dicembre 2009, pagg. 1 e 2),
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che il richiedente, avrebbe lasciato l'Iraq il (...) temendo di essere
ucciso da una famiglia di E._______, la quale avrebbe assassinato
suo padre nel (...), sparato allo zio nel (...) (cfr. verbale d'audizione del
14 dicembre 2009, pagg. 5 e 6) ed accoltellato l'interessato nel (...),
che il richiedente sarebbe partito in automobile da D._______ giun-
gendo a F._______ e avrebbe varcato il confine con la Turchia a piedi,
sarebbe giunto in taxi ad Istanbul qualche ora dopo, per poi nascon-
dersi a bordo di un TIR che l'avrebbe portato illegalmente a Milano, da
dove avrebbe poi preso il treno per giungere in Svizzera il 3 dicembre
2009,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, ed ha, infine, ritenuto com-
provata la maggiore età del richiedente in base all'esame osseo del
3 dicembre 2009;
che l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi del-
l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'in-
teressato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq
siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, che la carta d'identità da lui depositata è originale, ottenuta
regolarmente e richiesta da lui stesso (cfr. ricorso, pag. 2),
che egli avrebbe dunque fatto il possibile per consegnare i propri do-
cumenti d'identità,
che circa le risultanze dell'esame osseo il ricorrente non ha allegato
nulla in proposito,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assi-
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stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spe-
se processuali e del relativo anticipo,
che è innanzitutto d'uopo esaminare se l'UFM abbia correttamente ri-
tenuto comprovata la maggiore età del ricorrente,
che, peraltro, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente d'asilo mi-
norenne e non accompagnato, viene nominata una persona di fiducia
per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massi-
mo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al rag-
giungimento della maggiore età,
che, secondo consolidata prassi di questo Tribunale, la designazione
di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione oggetti-
va da parte del richiedente d'asilo dell'allegata minore età, perlomeno
nel senso della probabilità preponderante, assumendosi egli, in caso
di mancata dimostrazione, le conseguenze di tale mancanza (cfr. Giu-
risprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, pag. 208 segg.; GICRA
2001 n. 22, con riferimenti),
che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere
all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1; cfr.
anche GICRA 2001 n. 23),
che, in casu, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili
di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che segnata-
mente - come rettamente rilevato dall'autorità inferiore - egli non è sta-
to in grado di comprovarla con documenti d'identità; che, d'altronde,
non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni se-
condo le quali egli non saprebbe commentare il risultato dell'esame
osseo ma che ammetterebbe di essere stato un po' insicuro nel fornire
alcune date (cfr. verbale d'audizione del 14 dicembre 2009, pag. 7),
che, inoltre, egli ha reso dichiarazioni inattendibili circa la sua biografia
indicando, ad esempio, di avere iniziato le scuole elementari all'età di
sei anni, senza però riuscire ad indicarne l'anno, e di essere stato ac-
coltellato nel (...), allegando di avere avuto a quel tempo quindici anni,
per poi correggersi dopo una riflessione e dichiarando di averne inve-
ce avuti quattordici (cfr. ibidem, pag. 6),
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che, nel caso concreto, l'insorgente non è stato in grado di dimostrare
l'asserita minore età,
che, in siffatto contesto, aggiungasi altresì che dall'esame radiologico
effettuato il (...) ([...]) risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18
anni, in contraddizione con la dichiarata età di 16 anni e dieci mesi
(cfr. verbale d'audizione del 14 dicembre 2009, pag. 1),
che, pertanto, conto tenuto delle circostanze sopra evocate del caso di
specie, unitamente all'inconsistenza degli argomenti ricorsuali presen-
tati dal ricorrente (cfr. ricorso, pag. 2) ed all'inesistenza di qualsivoglia
mezzo di prova, v'è ragione di concludere alla maggiore età del ricor-
rente e di confermare la mancata designazione al ricorrente di una
persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto egli non è
stato in grado di corroborare l'allegata minorità;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda,
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente d'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative,
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6),
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che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre tre mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che peraltro, sulla base delle risultanze di un'analisi interna dell'UFM
alla quale è stato sottoposto il documento, l'autorità inferiore reputa
che esso sia falso in quanto, tra l'altro, è stato evidenziato che il nume-
ro di serie della carta d'identità non è conforme all'originale, che le
modalità di stampa non sono corrette, e che, oltre a ciò, il timbro non è
consono né posto correttamente sulla carta,
che con l'audizione del 11 gennaio 2010 è stata data al ricorrente oc-
casione per potersi esprimere su tali risultanze,
che in tale evenienza egli si è semplicemente limitato a dichiarare che
la carta d'identità depositata sarebbe autentica, senza però fornire
spiegazioni su quanto esposto nello scritto di riassunto al rapporto del-
l'UFM,
che questo Tribunale da parte sua, non ha elementi per cui doversi
scostare dalle risultanze di tale analisi,
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato di
non essere mai stato controllato durante l'intero tragitto fino a Milano,
dove sarebbe sceso dal TIR recandosi alla stazione centrale per pren-
dere un treno, e che l'unico controllo che avrebbe subito sarebbe stato
un semplice controllo del biglietto per la Svizzera (cfr. verbale d'audi-
zione del 14 dicembre 2009, pagg. 7 e 8); che egli non è riuscito a for-
nire informazioni sui luoghi attraversati, senza specificare nulla o forni-
re dettagli che possano conferire credibilità al proprio racconto, che
appare quindi vago ed impreciso; che occorre osservare, inoltre, quan-
to appaia inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza aver mai
subito alcun tipo di controllo, ed inoltre che, a prescindere dalle al-
legazioni palesemente inverosimili di cui sopra, vale sottolineare che
varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come il ricor-
rente ha dichiarato di aver fatto, costituisce al momento attuale, un'im-
presa pressoché impossibile,
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio,
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che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e som-
maria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti,
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dall'Iraq per timore di essere ucciso da una famiglia della località di
E._______,
che il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori
di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di
non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv.
2 lett. a LAsi),
che basti rilevare innanzitutto che l'insorgente si è espresso in modo
vago e succinto sugli eventi che l'avrebbero indotto ad abbandonare il
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proprio paese; che, a titolo d'esempio, egli ha dichiarato di temere di
venire ucciso da una famiglia della località di E._______, senza però
essere stato in grado di fornire neppure un solo nominativo dei membri
di detta famiglia (cfr. verbali d'audizione del 14 dicembre 2009, pag. 5
e del 5 gennaio 2010, pag. 3); che egli ha allegato che suo padre sa-
rebbe stato ucciso nel (...), ma non saprebbe da chi, affermando che
saprebbe solo che "sono stati quelli della famiglia di E._______"
(cfr. verbale d'audizione del 5 gennaio 2010, pag. 3); che egli avrebbe
affermato che lo zio sarebbe espatriato nel (...) dopo che membri di
detta famiglia gli avrebbero sparato (cfr. verbale d'audizione del 14 di-
cembre 2009, pag. 5), per poi affermare che gli sarebbe espatriato per
paura e senza dire nulla e allegando: "nel (...) è partito, non so perché"
(cfr. verbale d'audizione del 5 gennaio 2010, pag. 4); che il ricorrente
ha esplicitamente allegato di essere stato minacciato una volta nel (...)
o nel (...), e che sarebbe poi stato accoltellato nel (...) (cfr. verbale
d'audizione del 14 dicembre 2009, pag. 6) per poi contraddirsi subito
dopo, dichiarando di essere stato accoltellato nel (...) o (...); che, quan-
do confrontato con tale contraddizione, egli ha ribadito che nel (...) o
(...) avrebbe subito delle minacce da un ragazzo che l'avrebbe accol-
tellato, ammettendo che nel (...) non gli sarebbe accaduto nulla (cfr.
verbale d'audizione del 14 dicembre 2009, pag. 6); che queste allega-
zioni sono fra loro contraddittorie ed inverosimili, e si rende necessario
anche osservare che dal presunto accoltellamento alla data d'espatrio
sarebbero trascorsi oltre due anni, durante i quali il ricorrente non
avrebbe più avuto alcun contatto con la famiglia di E._______ (cfr. ver-
bale d'audizione del 5 gennaio 2010, pag. 6) né avrebbe avuto motivo
di temere un'ulteriore rappresaglia; che, quanto ai fatti addotti dall'au-
tore del gravame negli anni dal (...) a (...), egli non è riuscito a corrobo-
rare alcun nesso temporale tra i fatti vissuti ed il suo espatrio nel (...),
considerando altresì che detti fatti risalirebbero al (...), ovvero ad un in-
tervallo, come detto, di oltre due anni; che ciò risulterebbe contrario
alla comune esperienza di vita ed alquanto improbabile, poiché se egli
avesse davvero temuto per la propria vita non avrebbe atteso un così
lungo periodo per fuggire;
che non v'è nemmeno motivo di ritenere che il ricorrente non possa ot-
tenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente solleci-
tate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittim-
o da parte di terzi nei suoi confronti, tanto più che l'insorgente ha di-
chiarato di non avere mai avuto concretamente alcun problema con le
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autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 5 genna-
io 2010, pag. 6),
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret-
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulterio-
ri accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del-
l'insorgente medesimo,
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordi-
na l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),
che se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o
non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni
di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione
provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 Legge federale del 16 dicem-
bre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]),
che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Con-
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federazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile,
che in merito alla sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già avuto
modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Do-
huk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di vio-
lenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnata-
mente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al
resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è miglio-
re rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibi-
le, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e gio-
vani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regio-
ne o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale,
segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i
partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8),
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha
frequentato le scuole elementari ed un anno di medie, ed ha lavorato
come meccanico per qualche tempo (cfr. verbale d'audizione del 14 di-
cembre 2009, pag. 2); che, inoltre, dispone di una rete sociale in loco,
infatti la madre vive a Duhok, mentre la sorella ed il fratello risiedono
tutt'ora a D._______ con la nonna; che l'insorgente non ha nemmeno
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr),
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura del-
le presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto e la doman-
da d'assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] e copia del
ricorso del 25 febbraio 2010 (per corriere interno; in copia)
- G._______
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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