B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1393/2014
S e n t e n z a d e l 2 0 m a r z o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 marzo 2014 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 9 marzo 2014
in Svizzera;
i verbali d'audizione del 12 marzo 2014 (di seguito: verbale 1) e del
17 marzo 2014 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito:
UFM) del 17 marzo 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno
(cfr. atto A 10/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita,
esigibile e possibile;
il ricorso del 17 marzo 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 18 marzo 2014) con il quale l'insorgente ha chiesto l'annulla-
mento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità in-
feriore per un nuovo giudizio e, qualora non gli fosse concesso l'asilo, la
concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsua-
le tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese
processuali con protestate spese e ripetibili;
gli atti dell'UFM trasmessi via telefax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 18 marzo 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel me-
rito, l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se l'autorità
inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di
asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3 pag. 568);
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino nigeriano, nato e cresciuto a B._______ (Nigeria) nel
Kogi State e con ultimo domicilio a C._______ (Nigeria) di Abia State
(cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.);
che egli avrebbe lasciato la Nigeria il 6 gennaio 2014 poiché ivi non
avrebbe più un alloggio dove stare, in quanto il suo padre adottivo
sarebbe deceduto (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 2 seg. e 5);
che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, l'UFM ha ritenuto che
il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi,
non avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una prote-
zione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato l'allon-
tanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontana-
mento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che il suo padre adottivo, dal
quale avrebbe sempre vissuto, sarebbe deceduto per mano di un gruppo
non meglio specificato di musulmani; che pertanto egli temerebbe rap-
presaglie; che tale fatto non lo avrebbe indicato nel corso delle due audi-
zioni in quanto non gli avrebbero posto domande specifiche circa il de-
cesso del padre adottivo; che, altresì l'esecuzione dell'allontanamento sa-
rebbe inesigibile in quanto in Nigeria sarebbe senza alloggio, cure medi-
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che come pure esposto ad una vita inumana e degradante (cfr. ricorso,
pag. 2);
che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asi-
lo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che segnata-
mente questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è presentata
esclusivamente per motivi economici o medici;
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza
di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18
LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi
(qualità di rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento fissati dall'art. 83 cpv. 3 seg. della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), (cfr. DTAF 2011/8
consid. 4.2 pagg. 108 seg. e riferimenti ivi citati);
che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residen-
za, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, na-
zionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pre-
giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva, nel
senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona
a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le
difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la po-
vertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un
alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza
d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in
questione, può essere confrontata;
che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera prote-
zione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere espo-
sto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese d'origine,
a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, apparte-
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nenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche
(art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo
espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico,
ovvero all'assenza d'un alloggio (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2,
pagg. 2 e 5); che tale motivo, come manifestamente riconoscibile, non
rientra, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato
giusta l'art. 18 LAsi;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Nigeria possa essere confrontato al rischio reale ed imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105);
che, per di più, la situazione in Nigeria non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popo-
lazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi;
che non soccorrono il ricorrente le allegazioni fatte valere solamente in
sede di ricorso circa i suoi timori di subire dei pregiudizi da un gruppo non
meglio specificato di musulmani; che tale motivo non è mai stato presen-
tato in occasione delle audizioni; che, inoltre, il fatto che gli auditori non
abbiano posto domande precise relative al decesso del padre non giusti-
fica l'insorgente dall'omettere tale timore; che infatti avrebbe avuto altre
occasioni per esprimerlo: allorquando gli è stato chiesto se aveva potuto
dire tutto ciò che riteneva essenziale per la sua domanda d'asilo e che
cosa avrebbe temuto in caso di ritorno in Patria (cfr. verbale 2, pag. 5);
che, pertanto, tale allegazione oltre che tardiva è, a mente di questo Tri-
bunale, pretestuosa;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
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che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giu-
sta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del princi-
pio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente ricono-
sciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto inter-
nazionale assunti dalla Svizzera (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 18
consid. 14b lett. ee pagg. 186 seg. e riferimenti ivi citati);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, le autorità d'asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta-
no loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio
ed alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. DTAF
2010/41 consid. 8.3.5 pag. 590 e riferimenti ivi citati);
che egli è giovane ed ha frequentato complessivamente 12 anni di scuola
tra elementari, secondarie e superiori ed ha ottenuto il diploma scientifico
ed artistico (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 3); che, pertanto, si
può partire dal presupposto che abbia una buona rete sociale in patria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 pagg. 1002 seg., DTAF 2009/2
consid. 9.3.2 pag. 21);
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pa-
ese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: