B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1393/2017
Sen t en z a d e l 1 0 ma r z o 20 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
con la moglie
B._______, nata il (…),
ed i figli
C._______, nata il (…),
D._______, nato il (…),
E._______, nato il (…),
Albania,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 23 febbraio 2017 / N (…).
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Visto:
la seconda domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato per iscritto
in Svizzera in data 26 luglio 2016,
i verbali d'audizione del 17 gennaio 2017 di A._______ (di seguito: ver-
bale 1) e di B._______ (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 23 febbraio 2017, notificata ai ricorrenti il 24 febbraio 2017 (cfr. risul-
tanze processuali), con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo
senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato
l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'al-
lontanamento siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che
il Consiglio federale ha designato l'Albania come Stato esente da persecu-
zioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
il ricorso del 3 marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'en-
trata: 7 marzo 2017) contro la suddetta decisione, con il quale i ricorrenti
hanno concluso secondo il senso alla concessione dell'asilo in Svizzera
rispettivamente dell'ammissione provvisoria; in subordine, hanno chiesto la
concessione di un termine di tre mesi per organizzare la loro partenza
verso un paese extracomunitario,
l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale l'8 marzo 2017,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi),
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 PA) e sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro
di essa,
che giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, il termine di ricorso contro le decisioni giu-
sta l'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di
cinque giorni lavorativi,
che detto termine è stato osservato,
che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52
PA) sono pure soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti),
che i richiedenti hanno dichiarato di essere cittadini albanesi di etnia Rom
e di aver lasciato il loro Paese d'origine a causa della difficoltà a trovare un
alloggio ed a provvedere al sostentamento della famiglia (cfr. verbale 1,
F36; verbale 2, F25 segg.),
che A._______ allega pure delle discriminazioni nei confronti della comu-
nità Rom in Albania (cfr. verbale 1, F55-F56),
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che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi),
che nel caso di specie, i richiedenti sono cittadini albanesi,
che il Consiglio federale ha inserito l'Albania nel novero dei paesi esenti da
persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Coun-
tries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014);
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese
di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi),
che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile
la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi) e la qualità di rifugiato è resa
verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi),
che sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti,
sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si
basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7
cpv. 3 LAsi),
che nella querelata decisione la SEM ha considerato irrilevanti in materia
d'asilo le allegazioni degli interessati,
che invero, situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche,
economiche o sociali di carattere generale in uno Stato non costituirebbero
una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che i problemi legati all'assenza di un alloggio e all'insufficienza di reddito
necessario per sopperire al sostentamento, sarebbero riferiti alla situa-
zione economica e sociale generalmente precaria prevalente nel Paese
d'origine,
che malgrado la situazione economica e generale in Albania sia problema-
tica, essa riguarderebbe in egual misura tutti i cittadini albanesi ed i motivi
ad essa connessa sarebbero dunque irrilevanti ai fini dell'asilo,
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che per quanto riguarda le persecuzioni inflitte da terzi sarebbero pertinenti
in materia d'asilo qualora lo Stato si rifiutasse o non fosse in grado di offrire
una protezione,
che la situazione socio-economica generale dei Rom e le condizioni di vita
in Albania sarebbero effettivamente difficili,
che tuttavia non vi sarebbero indizi né per ritenere una discriminazione si-
stematica nei confronti della comunità Rom, né per ritenere che le autorità
albanesi non entrerebbero nel merito delle denunce sporte dai Rom,
che gli attacchi da parte di terzi potrebbero dunque essere oggetto di de-
nunce presso le autorità di sicurezza albanesi e lo Stato, entro le proprie
possibilità, avrebbe volontà e capacità di protezione anche nei riguardi di
persone appartenenti a minoranze,
che i richiedenti, avendo omesso di sporgere denuncia alle autorità per gli
attacchi allegati e non avendo ricorso alle vie legali, non avrebbero esaurito
i mezzi previsti dalla legge per far valere i loro diritti,
che pertanto, non sarebbe legittimo accusare le autorità albanesi dell'even-
tuale impunità di determinati reati,
che inoltre, per quanto riguarda l'aiuto per l'ottenimento di un alloggio, i
richiedenti sarebbero liberi di fare di più per ottenere dalle autorità locali un
sostegno; che in particolare, essi avrebbero potuto rivolgersi a delle orga-
nizzazioni non governative attive in Albania a favore della comunità Rom,
che infine, a fronte della situazione politica in Albania, il Consiglio federale
avrebbe peraltro deciso di dichiarare l'Albania uno Stato sicuro (safe coun-
try) ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
che pertanto, la SEM ha ritenuto che le allegazioni degli interessati non
soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di
rifugiato previste dall'art. 3 LAsi ed ha respinto la loro domanda d'asilo,
che nel ricorso gli insorgenti rilevano che in Albania i Rom sarebbero di-
scriminati, soggetti a violenza e soprusi e non avrebbero alcuna possibilità
di lavorare o di ricevere degli aiuti sociali,
che i ricorrenti non hanno presentato argomenti o prove suscettibili di giu-
stificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata deci-
sione,
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che come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene
che le dichiarazioni dei ricorrenti riguardo i loro motivi d'asilo siano manife-
stamente irrilevanti,
che la nozione di persecuzione presuppone infatti un pregiudizio ad opera
di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pre-
giudizi indipendenti dall'agire umano come ad esempio le difficoltà derivanti
da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita pre-
carie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti), dalla
disorganizzazione o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analo-
ghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata;
che di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla
situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di
persecuzione, non soddisfano tali condizioni,
che pertanto, i problemi degli insorgenti legati alla difficoltà ad ottenere un
alloggio ed a provvedere al sostentamento della famiglia non costituiscono
una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi poiché inerenti alla situazione
economica generale in Albania,
che per quanto riguarda le discriminazioni nei confronti dei Rom ed in par-
ticolare gli attacchi di cui è stato vittima l'insorgente, va anzitutto da una
parte rilevato che essi non raggiugono un'intensità tale da poter essere
considerati rilevanti in materia d'asilo,
che egli è stato alcune volte insultato ed in un episodio è pure stato schiaf-
feggiato mentre vendeva degli abiti (cfr. verbale 1, F55-F56),
che d'altra parte, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella
decisione impugnata, i ricorrenti avrebbero avuto la possibilità di rivolgersi
alle autorità albanesi per denunciare tali discriminazioni, rispettivamente
per ottenere protezione,
che la semplice allegazione dell'interessato secondo cui non si sarebbe
rivolto alle autorità poiché le stesse sarebbero corrotte non potrebbe giu-
stificare la sua indolenza,
che inoltre, gli insorgenti non hanno dimostrato che lo Stato non fosse in
grado o non avesse la volontà di proteggerli contro le discriminazioni; che
per quanto riguarda la possibilità di ottenere protezione dalle autorità alba-
nesi, per evitare ulteriori ripetizioni, si rinvia alle considerazioni dell'autorità
inferiore,
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che infine, anche per quanto riguarda la richiesta di aiuti sociali, gli insor-
genti si sono rivolti una sola volta ad un ufficio senza neppure inoltrare una
richiesta scritta (cfr. verbale 1, F49-F50, F52),
che essi non hanno nemmeno tentato di rivolgersi a delle organizzazioni
caritative attive in favore della comunità Rom (cfr. verbale 1, F51),
che pertanto, data la sussidiarietà della protezione internazionale e non
avendo gli insorgenti fatto tutto ciò che era loro possibile per far valere i
loro diritti, tali discriminazioni non sono rilevanti in materia d'asilo,
che di conseguenza, visto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM ha
respinto la loro domanda d'asilo,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, te-
nendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]);
che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2),
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-
spone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che per invalsa prassi del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor-
rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un osta-
colo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e
relativi riferimenti),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato l'esecuzione dell'al-
lontanamento come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
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che non essendo stata loro riconosciuta la qualità di rifugiato, il principio di
non respingimento contemplato dall'art. 5 cpv. 1 LAsi non sarebbe applica-
bile,
che inoltre, non sussisterebbero indizi per ritenere un rischio per i richie-
denti di essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3
CEDU,
che né la situazione politica vigente in Albania, né altri motivi individuali si
opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento,
che in Albania vivrebbero molti parenti i quali potrebbero in un primo tempo
sostenere i richiedenti ed eventualmente accoglierli,
che inoltre, la SEM rinvia alle considerazioni suesposte riguardanti la pos-
sibilità di sollecitare l'aiuto di diverse organizzazioni sul posto,
che infine, i richiedenti avrebbero raccolto diverse esperienze professionali
che potrebbero essere loro d'aiuto nel costruire una nuova base esisten-
ziale, per il che sarebbero riuniti i presupposti per la creazione di una base
finanziaria sufficiente al ritorno in Albania,
che in sede ricorsuale gli insorgenti chiedono di poter rimanere in Svizzera
avendo oltretutto un datore di lavoro svizzero che assumerebbe subito
A._______,
che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è am-
missibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'o-
rigine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di
diritto internazionale pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, quest'ultimi non pos-
sono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5
cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazio-
nale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che nel caso di specie non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di
un rischio personale, concreto e serio («real risk») per gli insorgenti di es-
sere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine ad un trat-
tamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la
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tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di-
cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi,
che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ra-
gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa-
zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me-
dica,
che la situazione vigente in Albania non risulta caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popola-
zione nell'integralità del territorio nazionale,
che oltretutto, il Consiglio federale ha inserito l'Albania nella lista dei «Safe
Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a
questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a
cpv. 3 LAsi,
che quo alla situazione personale degli insorgenti, va rilevato che essi sono
giovani e dispongono di esperienze lavorative in patria quali venditori di
capi d'abbigliamento; che l'insorgente ha pure esperienza quale operaio
agricolo; che per quanto attiene alle relazioni sociali in patria, i ricorrenti
dispongono di una rete sociale soddisfacente sulla quale poter contare per
costruirvi una nuova base esistenziale, ritenuto che vi vivono i genitori, due
zie e uno zio dell'interessato oltre ai genitori, due fratelli e due sorelle della
ricorrente (cfr. verbale 1, F11-F18; verbale 2, F9 segg.),
che inoltre, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, in caso di
necessità essi potranno sollecitare un aiuto sociale da parte delle autorità
o da parte di diverse organizzazioni attive in Albania in favore dei Rom,
che il fatto che il ricorrente verrebbe subito assunto da un datore di lavoro
svizzero non risulta rilevante,
che i ricorrenti non hanno poi preteso nel gravame di soffrire di gravi pro-
blemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza
che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza
in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2),
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che per le ragioni sopraindicate, l'esecuzione dell'allontanamento è nella
fattispecie ragionevolmente esigibile,
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione la querelata decisione va confermata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che per quanto attiene alla conclusione ricorsuale tendente all'ottenimento
di un termine di tre mesi per l'organizzazione della partenza verso un paese
extracomunitario, il Tribunale rileva che essa si riferisce alle modalità dell'e-
secuzione dell'allontanamento,
che nell'ambito di un ricorso in materia d'asilo, l'oggetto suscettibile di es-
sere impugnato non può essere esteso alla questione delle modalità dell'e-
secuzione dell'allontanamento,
che tali modalità saranno ulteriormente stabilite dalle competenti autorità
cantonali,
che pertanto, la conclusione ricorsuale è inammissibile,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
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che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: