Corte IV
D-1394/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 d i c e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
François Badoud, Walter Lang,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, nata il (...), Turchia,
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero (SOS),
Via Zurigo 17,
6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 gennaio 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1394/2008
Fatti:
A.
L'interessata, d'etnia curda, è nata a B._______ nel omonimo distretto,
nella provincia di C._______, in Turchia, ove avrebbe risieduto dalla
nascita fino al (...). In seguito avrebbe soggiornato a D._______, nella
provincia di E._______, fino al (...). Avrebbe quindi vissuto ad
F._______ per un totale di (...) mesi ed a G._______ per (...) giorni per
poi espatriare l'(...) raggiungendo la Svizzera in data (...) e presentan-
do domanda d'asilo il (...) (cfr. verbali d'audizione del 29 dicembre
2005, pagg. 1 e 6-7 come pure del 27 gennaio 2006, pag. 3).
Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di essere stata una simpatizzante, oppure membro del
Partito Democratico Popolare (Demokratik Halk Partisie [DEHAP]) e di
essere espatriata per il timore di subire ulteriori pressioni, pestaggi e
torture da parte delle autorità turche. Il (...), avrebbe partecipato ad
una manifestazione per Öcalan e sarebbe stata arrestata insieme ad
altri manifestanti e rilasciata il giorno dopo. In data (...), la polizia turca
l'avrebbe prelevata da casa e portata ad un posto di polizia dove sa-
rebbe stata trattenuta e torturata per (...) giorni. Il (...), avrebbe parteci-
pato ad un'altra manifestazione e sarebbe stata fermata per (...) o (…)
giorni. Durante questa detenzione avrebbe subito delle torture e mole-
stie sessuali da parte dei poliziotti che l'avrebbero minacciata di vio-
lentarla. Dopo la liberazione avrebbe iniziato una cura presso uno psi -
chiatra. In data (...), la richiedente avrebbe ricevuto una telefonata dal
suo avvocato che l'avrebbe informata di un ordine di arresto nei suoi
confronti, in quanto sarebbe stata condannata a (...) anni e mezzo di
prigione per aver fatto propaganda per il DEHAP durante una manife-
stazione.
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto i se-
guenti documenti:
• otto fotografie ritraenti la richiedente mentre manifesta per il
DEHAP;
• una fotocopia di un protocollo di una perquisizione di domicilio
del (...);
• un verbale di visita d'avvocato del (...);
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• una copia di un rapporto di un ospedale a D._______ del (...);
• una copia della sentenza dell'(...) Corte d'assise di E._______
del (...).
B.
Nell'ambito dell'audizione cantonale, l'interessata, come risulta dagli
atti (cfr. atto A12/21), è stata udita in presenza di un agente di polizia
di sesso maschile.
C.
Con decisione incidentale del 27 aprile 2007, l'Ufficio federale della
migrazione (UFM) ha invitato la richiedente ad esprimersi in merito alle
risultanze di un'analisi interna circa la sentenza dell'(...) Corte d'assise
di E._______ del (...) entro il 16 maggio 2007.
D.
Con scritto del 15 maggio 2007, l'interessata ha preso posizione di-
chiarando di essere in attesa dell'invio di ulteriore documentazione
che potrebbe in parte spiegare le discrepanze rilevate dall'UFM.
E.
Con scritto del 21 settembre 2007, la richiedente ha trasmesso
all'UFM i seguenti documenti:
• un atto d'accusa dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...);
• una sentenza dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...).
F.
Con decisione incidentale del 3 dicembre 2007, l'UFM ha invitato la ri -
chiedente ad esprimersi in merito alle risultanze di un'analisi interna
circa il suddetto atto d'accusa e relativa sentenza dell' (...) Corte d'assi-
se di E._______ entro il 14 dicembre 2007.
G.
Con scritto del 14 dicembre 2007, l'interessata ha preso posizione ed
ha allegato di non essere in grado di spiegare le divergenze emerse
dalla valutazione dei documenti consegnati.
H.
Con decisione del 29 gennaio 2008, l'UFM ha respinto la succitata do-
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manda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del-
l'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesi-
mo, siccome lecita, esigibile e possibile.
I.
In data 29 febbraio 2008, la richiedente ha inoltrato ricorso dinnanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la de-
cisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata,
il riconoscimento dello statuto di rifugiato nonché la concessione del -
l'asilo e, in via sussidiaria, il rinvio degli atti al l'autorità inferiore per un
nuovo esame come pure la concessione dell'ammissione provvisoria
congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali . Ha inoltre
chiesto la conferma dell'effetto sospensivo ed ha infine protestato spe-
se e ripetibili.
J.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 marzo 2008, ha comuni-
cato alla ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al ter-
mine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari, a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo
a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invi-
tato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 10 aprile 2008.
K.
Con risposta del 4 aprile 2008, l'UFM, ha proposto la reiezione del
gravame.
L.
Con decisione incidentale dell'11 aprile 2008, il Tribunale ha invitato la
ricorrente a presentare una replica entro il 28 aprile 2008.
M.
Il 28 aprile 2008, l'autore del gravame ha inoltrato l'atto di replica, alle -
gando una copia di una lettera dell'avvocato H._______, patrocinatore
del di lei fratello, I._______, del (...), indirizzata alla madre dell'insor-
gente.
N.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un in -
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi ), alla forma
e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridica-
mente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fede-
rale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
3.
3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni cir -
ca i motivi d'asilo dell'interessata come contraddittorie ed inverosimili
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per la concessione dell'asilo. In particolare, la richiedente si sarebbe
contraddetta circa le date in cui avrebbe subito i fermi. Inoltre, l'arresto
avvenuto a seguito della manifestazione in favore di Öcalan si sarebbe
svolto in circostanze e momenti diversi a seconda delle versioni. Peral -
tro, nel corso della terza audizione l'interessata avrebbe in un primo
tempo affermato che durante la detenzione avrebbe visto solo i poli -
ziotti e l'avvocato per poi allegare di essere stata visitata da un medi -
co. Per di più, in merito all'arresto avvenuto al suo domicilio, avrebbe
dichiarato dapprima di essere stata trattenuta per (...) giorni e di aver
visto un medico della polizia. In seguito avrebbe asserito di essere sta-
ta fermata per (...) giorni senza aver avuto la possibilità di vedere un
medico. Per quanto riguarda l'adesione al partito DEHAP, la richie-
dente avrebbe, da una parte indicato di essere simpatizzante di tale
partito e dall'altra di essere un membro. Si sarebbe poi contraddetta
anche in merito alle date e la durata delle prigionie di suo fratello
I._______ affermando in un primo tempo che sarebbe stato condanna-
to a (...) anni di carcere per poi dichiarare che sarebbe stato detenuto
per (...) mesi dall'inizio del (...). Quo ai documenti presentati, ossia l'at-
to d'accusa dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...), la condanna
dell'(...) Corte d'assise d'E._______ del (…) e la copia della sentenza
dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...), l'autorità inferiore è giun-
ta alla conclusione che presenterebbero numerosi indizi di falsificazio-
ne. Invitata ad esprimersi sulle conclusioni dell'analisi, l'interessata
avrebbe risposto di essere giunta in possesso di due dei documenti
analizzati unicamente dopo il suo arrivo in Svizzera e pertanto di non
aver nessun controllo su di essi, per il che non avrebbe fornito nessu-
na valida spiegazione concernente gli indizi di falsificazione rilevati.
Pertanto, non potrebbe essere riconosciuta all'interessata la qualità di
rifugiato, ragione per cui la sua domanda andrebbe respinta. Infine,
l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigi-
bile e possibile.
3.2 Nel gravame, l'insorgente ha segnalato che la seconda audizione
sarebbe stata svolta da un funzionario appartenente al sesso opposto,
facendo riferimento alla Giurisprudenza ed informazioni della Commis-
sione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 2 nonché
indicando una violazione dell'art. 6 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), chie-
dendo in tal modo l'annullamento della decisione impugnata. Inoltre,
ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le contrad -
dizioni rilevate dall'UFM circa le date dei vari fermi ed i fatti in merito a
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suo fratello I._______ sarebbero il frutto di equivoci o di confusioni.
Peraltro, non sarebbe rilevante ai fini del giudizio di verosimiglianza la
divergenza tra l'essere membro di HADEP o esserne simpatizzante.
Per quanto riguarda gli atti giudiziari turchi esibiti dalla ricorrente, ha
rimandato a quanto già asserito in sede d'audizione ed ha messo in
dubbio il fatto che le critiche mosse dall'UFM siano sufficienti a far rite-
nere inverosimili le allegazioni della ricorrente nella sua complessità.
Per il resto, ha allegato di aver fornito dichiarazioni precise, circostan-
ziate, coerenti e compatibili con la realtà come pure con l'esperienza
di vita. Infine, ha allegato che, a causa della situazione dei cittadini tur-
chi di etnia curda, su cui peserebbero le minacce e condanne di sim-
patia a favore di gruppi pro-curdi, non sarebbe esigibile il suo allonta-
namento verso la Turchia.
3.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della
sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.
3.4 Nella replica l'insorgente ha, in sostanza, confermato quanto già
osservato nell'atto ricorsuale ed ha presentato una lettera dell'avvoca-
to di suo fratello indirizzata a sua madre che inquadrerebbe il clima
politico che graviterebbe intorno all'intera famiglia della ricorrente. Infi -
ne, ha dichiarato che sarebbe esposta al rischio di persecuzione rifles -
sa, in quanto anche i suoi famigliari sarebbero affetti da persecuzioni
politiche.
4.
4.1 Giusta l'art. 17 cpv. 2 LAsi, il Consiglio federale emana disposizio-
ni complementari in merito alla procedura d'asilo, segnatamente per
tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori. In
applicazione dell'art. 6 OAsi 1, se esistono indizi concreti di persecu-
zione di natura sessuale il richiedente l'asilo è udito da una persona
del medesimo sesso. Secondo la prassi tuttora valida della Commis-
sione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), una persecuzione è
da qualificarsi di natura sessuale quando alla vittima è stata perpetrata
una violenza sessuale o quando è stato arrecato un pregiudizio alla
sua identità sessuale (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5a-b pagg. 16 e
segg.). L'art. 6 OAsi 1, che si applica in egual modo sia per donne che
per uomini, concretizza il diritto ad essere sentito ed è pertanto una di -
sposizione di protezione il cui scopo è, da una parte, quello di permet-
tere a richiedenti l'asilo di esporre le violazioni concretamente vissute
in maniera libera e senza pudore e, dall'altra, di garantire un giusto ac -
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certamento dei fatti. Tale norma non contempla unicamente il diritto del
richiedente l'asilo ad esigere un'audizione ad essa conforme, bensì
obbliga l'autorità ad esperire un'audizione con i citati criteri non appe-
na si manifestino indizi di persecuzione di natura sessuale. Pertanto, la
disposizione di cui all'art. 6 OAsi 1 va applicata di regola d'ufficio (cfr.
GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pagg. 19 e seg.; sentenze del Tribunale
amministrativo federale E-5321/2007 del 22 settembre 2010 consid.
3.1; D-7493/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 6.1 e D-7132/2009 del
27 gennaio 2010 consid. 9.1).
4.2 Nella fattispecie, durante l'audizione sommaria sui fatti la ricorren-
te ha fatto valere persecuzioni di natura sessuale (cfr. verbale d'audi-
zione del 29 dicembre 2005, pagg. 4-5). Vi è pertanto da concludere,
in ragione delle dichiarazioni rese dall'insorgente durante l'audizione
sommaria, che sussistevano sufficienti indizi concreti che sarebbero
dovuti essere intesi quali indizi concreti di persecuzione di natura ses-
suale e dare adito all'UFM di applicare l'art. 6 OAsi 1 come pure adot-
tare le dovute misure. Si rilevi che a tale conclusione sembra d'altron-
de essere giunta la polizia cantonale durante l'audizione cantonale in
occasione della quale ha istruito la ricorrente dichiarando che "Per
quanto riguarda le molestie/violenze sessuali che lei avrebbe subito, la
A.________ ha preso atto che se l'UFM in Berna lo riterrà opportuno
verrà sentita in altra sede alla sola presenza di donne" (cfr. verbale
d'audizione del 27 gennaio 2006, pag. 2). In seguito l'UFM ha svolto
una terza audizione in data 21 gennaio 2008 in presenza di sole don-
ne. Nonostante ciò, l'UFM ha ripreso varie affermazioni esposte dall'in-
sorgente in occasione dell'audizione cantonale per rilevarne delle con-
traddizioni e a motivare in tal modo la sua decisione (cfr. decisione del-
l'UFM del 29 gennaio 2008, pagg. 3-4).
Ciò posto, non vi è dubbio che in tali circostanze l'UFM era obbligato-
riamente (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pag. 19) tenuto ad applicare
l'art. 6 OAsi 1: in concreto, l'audizione cantonale, come avvenuta nel
caso in esame, si sarebbe giustificata unicamente in presenza di una
rinuncia esplicita della ricorrente a svolgere l'audizione in merito alle
persecuzioni di natura sessuale con un team di sole donne (cfr. sen-
tenze del Tribunale amministrativo federale E-5321/2007 del 22 set-
tembre 2010 consid. 3.2; E-5479/2009 dell'11 marzo 2009 consid. 3.1
e GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pag. 19). Come traspare dagli atti, però,
una tale rinuncia non è mai stata espressa dalla ricorrente. Inoltre, l'u-
ditore ha spiegato all'insorgente di dover osservare l'obbligo di colla-
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borare e quindi di raccontare in dettaglio i suoi motivi d'asilo (cfr. ver-
bale d'audizione del 27 gennaio 2006, pag. 2). In tal modo la ricorrente
è stata costretta ad esprimersi anche in merito alle molestie sessuali
(cfr. ibidem, pag. 9). Ora l'UFM ha effettuato una terza audizione in
presenza di sole donne, ma utilizzando quanto espresso dalla ricor-
rente nella seconda audizione per motivare la sua decisione del 29
gennaio 2008, non è stato in grado di svolgere un accertamento dei
fatti conforme alla succitata prassi e tanto meno di sanare la lacuna
procedurale. Non rispettando quanto previsto dall'art. 6 OAsi 1, l'UFM
ha in altre parole omesso di esporre all'insorgente i suoi diritti e le ha
impedito di potersi esprimere liberamente e senza timore né pudore
sulle molestie subite nell'audizione cantonale, violando così il suo dirit -
to di essere sentito e, pertanto, il diritto federale.
5.
I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola, effetto
riformatorio; in via eccezionale è previsto l'annullamento della deci -
sione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità inferiore
(art. 105 LAsi e art. 6 LAsi in relazione all'art. 61 cpv. 1 PA). Una deci-
sione riformatoria entra in linea di conto di principio quando la causa è
matura per il giudizio, vale a dire quando, in particolare, i fatti rilevanti
siano stati accertati in maniera corretta e completa. Come visto
poc'anzi, tale non è il caso nella fattispecie. Inoltre, il diritto di essere
sentito essendo di natura formale, una sua violazione implica, di prin -
cipio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente
dal fatto se la violazione abbia o meno avuto un influsso sul risultato a
cui è giunta l'autorità inferiore (cfr. GICRA 2004 n. 38 consid. 7.1). Inol -
tre, secondo GICRA 2003 n. 2, audizioni di richiedenti l'asilo che fanno
valere persecuzioni di natura sessuale non condotte da un team dello
stesso sesso del richiedente conducono, di norma, all'annullamento
della decisione impugnata. Di conseguenza, non spetta al Tribunale
procedere ad una nuova audizione della ricorrente con un team di sole
donne, tanto più che essa verrebbe privata di una via di ricorso.
6.
Da quanto esposto, discende che la decisione dell'UFM del 29 genna-
io 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore
affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.,
RS 101]), a completare l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisio-
ne rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione.
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Visto l'esito della procedura, il Tribunale si esime dall'esprimersi circa
le altre censure ricorsuali.
7.
7.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali
(art. 63 PA).
7.2 La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per
le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in
relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota par-
ticolareggiata, il Tribunale assegna le spese ripetibili d'ufficio in base
agli atti. Nel caso concreto, il Tribunale ritiene giudizioso aggiudicare
alla ricorrente CHF 600.−. L'UFM provvederà a versare tale somma al-
l'insorgente.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per il completamento dell'istrutto-
ria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM verserà alla ricorrente CHF 600.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno (allegato: incarto N [...], per corriere
interno; in copia)
- J._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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