Corte IV
D-1395/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, nato l'8 luglio 1985, alias,
B._______, nato l'8 luglio 1985, Georgia,
Ufficio federale della migrazione,
c/o Centro di registrazione e di procedura,
Via Motta 1b,
6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 marzo 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1395/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 8 febbra-
io 2010 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione dell'interessato del 19 febbraio 2010 e del 3 mar-
zo 2010;
la decisione dell'UFM del 3 marzo 2010, notificata al richiedente il me-
desimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 5 marzo 2010 ed i relativi allegati (cfr. timbro del plico rac-
comandato, data d'entrata 8 marzo 2010);
la copia degli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo fede-
rale (TAF) tramite fax in data 8 marzo 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione del-
l'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stes-
sa;
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces-
sione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e art. 108 LAsi),
alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddi-
sfatti e che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti;
che nei citati limiti occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua;
che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino giorgiano, nato a C._______,
nella regione dell'D._______, dove avrebbe vissuto dalla nascita fino al
24 o 25 dicembre 2009 (cfr. verbali d'audizione del 19 febbraio 2010,
pagg. 1-2 e del 3 marzo 2010, pag. 6);
che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine per il timore
di essere arrestato da un corpo di polizia denominato “E._______” o
“F._______” per aver filmato la demolizione, tramite cariche esplosive,
- a suo dire organizzata dal governo - di un monumento a C._______ il
19 dicembre 2009 che avrebbe causato molte vittime; che, inoltre, sa-
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rebbe espatriato per sottrarsi ai suoi creditori, i quali l'avrebbero pic-
chiato (cfr. verbali d'audizione del 19 febbraio 2010, pagg. 5-6 e del
3 marzo 2010, pagg. 5 e 9);
che il richiedente sarebbe fuggito da C._______ il 24 o il 25 dicem-
bre 2009 e si sarebbe recato a G._______ dove sarebbe rimasto per
otto giorni a casa della madre di un suo amico; che, in seguito, sareb-
be espatriato, oppure avrebbe soggiornato a H._______ per circa un
mese e sarebbe poi espatriato in un autobus - nascosto tra i bagagli -
attraversando il confine con la Turchia in un luogo a lui sconosciuto;
che, dopo un viaggio di due giorni e mezzo, sarebbe arrivato in Grecia,
a I._______, oppure in un luogo a lui ignoto dove sarebbe rimasto per
un giorno; che avrebbe poi raggiunto l'Italia a J._______ a bordo di
una nave; che avrebbe quindi preso un treno per K._______ da dove
ne avrebbe preso un altro per giungere in Svizzera il giorno successi-
vo in data 8 febbraio 2010 (cfr. verbali d'audizione del 19 febbra-
io 2010, pagg. 2, 7 e 8 nonché del 3 marzo 2010, pagg. 3 e 5);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi-
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di contestare la decisione dell'UFM, in quanto il suo passa-
porto gli sarebbe stato trattenuto dal passatore e non avrebbe quindi
modo per recuperarlo, mentre la carta d'identità sarebbe rimasta a
casa sua a C._______; che, in tale ambito, ha affermato che sua non-
na non sarebbe in grado di fargliela pervenire essendo lei anziana e
casa sua chiusa; che, inoltre, avrebbe perso l'agenda con i numeri di
telefono in Grecia, ragione per cui non sarebbe in grado di contattare
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nessuno; che ciò non gli sarebbe neppure possibile tramite internet, in
quanto non avrebbe trovato un luogo d'accesso fino alla data in cui ha
redatto il ricorso; che, peraltro, ha ribadito i suoi motivi d'asilo presen-
tati già in sede d'audizione e vi ha aggiunto un link di un sito internet -
dove avrebbe depositato il suo filmato -, e tre articoli di giornale a ri-
prova delle sue affermazioni circa la suddetta demolizione (cfr. ricorso,
pagg. 2-3);
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzi-
one dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun do-
cumento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri -
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na-
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr.
DTAF 2007/7, consid. 6);
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che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che, inoltre, si è semplicemente limitato a dichiarare di non essere in
grado di farsi spedire la carta d'identità, in quanto non avrebbe ac-
cesso ad internet, perché sua nonna sarebbe troppo anziana e casa
sua sarebbe chiusa e che avrebbe perso la sua agenda con i numeri
telefonici in Grecia (cfr. verbale d'audizione del 3 marzo 2010, pag. 2 e
ricorso, pag. 2);
che, a mente di questo Tribunale, quelle addotte dal ricorrente non
possono essere ritenute valide ragioni per non presentare tempestiva-
mente i documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge;
che, oltre a ciò, interrogato sul suo itinerario, egli ha dichiarato di esse-
re espatriato legalmente munito del suo passaporto; che, nonostante
ciò, egli ha affermato di essersi nascosto tra i bagagli di un autobus,
cosa che non risulta essere un modo d'agire logico anche se il passa-
tore avesse realmente preso il suo passaporto (cfr. verbali d'audizione
del 19 febbraio 2010, pag. 7 e del 3 marzo 2010, pagg. 3-4); che, inol-
tre, si è contraddetto sul luogo in cui si sarebbe fermato in Grecia, indi-
cando nella prima audizione I._______ per poi, nella seconda audizio-
ne, dichiarare di non sapere in quale località sarebbe sceso dall'auto-
bus (cfr. verbali d'audizione del 19 febbraio 2010, pag. 7 e del 3 mar-
zo 2010, pag. 4); che, peraltro, non ha saputo dove avrebbe attraversa-
to il confine con la Turchia (cfr. verbale d'audizione del 3 marzo 2010,
pag. 3); che, infine, ha dapprima allegato di aver avuto il suo ultimo do-
micilio in patria a G._______ per poi asserire di aver soggiornato a
H._______ prima dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 19 febbra-
io 2010, pagg. 2 e 7);
che già, a tutt'oggi, varcare il confine Schengen senza subire alcun
controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, non è privo di
difficoltà (cfr. ibidem, pag. 7);
che, per di più, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione
circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del
suo viaggio (cfr. ricorso);
che vista l'inverosimiglianza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichia-
razioni, questo Tribunale ha ragione di considerare che l'insorgente
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non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte per il che v'è re-
gione di ritenere che egli dissimuli i documenti d'identità per i bisogni
della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e som-
maria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti;
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Georgia per il timore di esser ucciso da parte di terzi;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, basti rilevare, che per quanto riguarda il filmato su internet, que-
st'ultimo - contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente - non è
stato pubblicato un giorno dopo la demolizione del monumento, bensì
due giorni dopo, ossia in data 21 dicembre 2009 (cfr. verbali d'audizio-
ne del 19 febbraio 2010, pag. 5 e del 3 marzo 2010, pag. 5); che, inol-
tre, non ha saputo dimostrare che l'utente di nome “L._______”, raffi-
gurato sul sito internet fornito tramite link nel suo ricorso, sia proprio
l'insorgente; che, per di più, il nome del filmato non è “M._______” -
come allegato dall'autore del gravame -, ma “N._______” (cfr. verbale
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d'audizione del 19 febbraio 2010, pag. 5); che, oltre a ciò, si è contrad-
detto circa le vittime che avrebbe visto indicando dapprima di aver vi-
sto una donna e suo figlio, per poi passare alla versione di una madre
e sua figlia (cfr. verbali d'audizione del 19 febbraio 2010, pag. 5 non-
ché del 3 marzo 2010, pagg. 5 e 8); che poteva sbagliare tale fatto non
avendo l'insorgente dichiarato di aver filmato egli stesso quanto acca-
duto il 19 dicembre 2009; che, inoltre, il ricorrente, oltre a ribadire i
suoi motivi d'asilo ed a presentare i succitati mezzi di prova, non ha
contestato le contraddizioni rilevate dall'UFM in merito a quanto dichia-
rato dallo stesso in sede d'audizione; che, premesso ciò, codesto Tri-
bunale non può che concludere che quanto allegato, ossia la demoli-
zione del monumento e le conseguenze per l'insorgente, è inverosimi-
le;
che, per quanto concerne il motivo d'asilo legato ai suoi creditori, v'è
modo di rilevare che il racconto addotto è palesemente irrilevante in
materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, trattandosi di persecuzioni da
parte di terzi; che, in tale ambito, non v'è motivo di ritenere che egli
non possa ricevere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appro-
priata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei
suoi confronti;
che, di conseguenza, a mente di questo Tribunale, i motivi d'asilo evo-
cati sono - per quanto riguarda la faccenda dei creditori - irrilevanti e
sono altresì stati rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità infe-
riore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte-
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi-
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio-
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è am-
missibile;
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Georgia non appare
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio na-
zionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed
ha un'esperienza professionale quale operaio edile; che, inoltre, dispo-
ne di una rete sociale intatta in patria, segnatamente sua nonna e gli
amici della sua defunta madre, i quali si sarebbero sempre presi cura
del ricorrente (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010,
pagg. 2-3);
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che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, peraltro, da un esame d'uffi-
cio degli atti di causa non emerge la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici;
che, anche da questo punto di vista, l'esecuzione dell'allontanamento
del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, sulla base di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sempli-
ficata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura del-
le presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termi-
ne di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
O._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di O._______ (via
fax, per l'incarto N 537 296, con preghiera di notificare la sentenza
al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribuna-
le amministrativo federale)
- P._______ (via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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