B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1400/2017
Sen t en z a d e l 2 5 ma r z o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Contessina Theis,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Iraq,
patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 3 febbraio 2017 / N (…).
D-1400/2017
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Fatti:
A.
A._______, cittadino iracheno di etnia araba e confessione sunnita con ul-
timo domicilio a Bagdad, è giunto in Svizzera il 31 ottobre del 2015, depo-
sitando poi la propria domanda d’asilo il 2 novembre seguente (cfr. atto A6,
pag. 2 e segg.).
Sentito sui motivi, l’interessato ha dichiarato ricercare protezione in Sviz-
zera in quanto avrebbe disertato dall’esercito iracheno, laddove era impie-
gato quale soldato su contratto venendo discriminato in quanto sunnita.
Egli ha ricondotto la sua diserzione al disgusto per le azioni delle milizie
sciite nell’ambito degli scontri con il sedicente “Stato Islamico”. In tale con-
testo il richiedente sarebbe stato chiamato a reprimere la popolazione civile
sunnita aprendo il fuoco su di essa. Le milizie sciite sostenute dall’Iran (in
particolare l’Organizzazione Badr; in arabo: نظمة ردب م) avrebbero inoltre se-
questrato dell’equipaggiamento dalle truppe regolari al fine di commettere
atti pregiudizievoli nei confronti dei civili in nome dell’esercito iracheno. Ol-
tre ad assistere all’impotenza dei suoi superiori nei confronti delle azioni
delle brigate al Badr, il richiedente, in occasione delle sue uscite di pattu-
glia, avrebbe visto persone innocenti morire senza che ciò fosse relaziona-
bile al sedicente “Stato Islamico”. Per questi motivi egli avrebbe approfittato
di un regolare congedo per disertare. Alla luce di ciò, il ricorrente teme che
nei suoi confronti sia già stata pronunciata una condanna in contumacia.
Egli ha a tal proposito riferito che susseguentemente al suo espatrio la po-
lizia si recherebbe regolarmente presso il suo domicilio a Baghdad.
A sostegno della sua domanda d’asilo, l’interessato ha versato agli atti il
certificato di cittadinanza iracheno, la sua carta d’identità ed una tessera di
incorporazione nell’esercito.
B.
Con decisione del 3 febbraio 2017, notificata al richiedente il 7 febbraio
2017 (cfr. atto A26), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo, mentre ha ritenuto attual-
mente non ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontanamento
dell’interessato verso l’Iraq, concedendogli conseguentemente l’ammis-
sione provvisoria.
C.
Il 6 marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 7 marzo
2017) l’interessato è insorto contro suddetta decisione con ricorso dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo
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l’accoglimento del gravame e la concessione dell’asilo. Subordinatamente
ha petito la trasmissione degli atti all’autorità inferiore per una nuova valu-
tazione in merito alla sussistenza della qualità di rifugiato. Altresì ha pre-
sentato istanza di esenzione dal versamento anticipato delle spese di giu-
dizio con protestate spese e ripetibili.
D.
Con decisione incidentale del 26 aprile 2017, il Tribunale ha esentato il ri-
corrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali invitando nel contempo l’autorità di prime cure a determinarsi
in merito al gravame.
E.
Il 10 maggio 2017 la SEM ha trasmesso al Tribunale le proprie osservazioni
proponendo la reiezione gravame.
F.
Il ricorrente si è espresso in replica con scritto del 20 maggio 2017.
G.
Con osservazioni complementari del 20 giugno 2017, la SEM ha preso po-
sizione circa le ulteriori argomentazioni del ricorrente.
H.
Il ricorrente si è quindi nuovamente determinato al riguardo con scritto del
21 luglio 2017.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell’art. 5 PA.
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Pagina 4
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimati ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 3 febbraio 2017 e non avendo egli
censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa
sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della
sua domanda d’asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato.
4.
4.1 Nella decisione avversata l’autorità di prime cure ha ritenuto che l’inte-
ressato non avrebbe reso verosimile che, a causa della diserzione, sa-
rebbe esposto a una sanzione sproporzionata da parte delle autorità ira-
chene. A mente della SEM, nonostante l’insorgente abbia preteso essere
discriminato nell’esercito iracheno in quanto sunnita, egli avrebbe altresì
dichiaro che lo stesso era composto sia da sunniti che da sciiti e che le sue
relazioni con i superiori militari fossero normali. Nel contempo, circa gli av-
venimenti svoltisi nella regione di Kirkuk, occorrerebbe constatare che il
ricorrente avrebbe sparato in aria invece che sulla popolazione come gli
era stato ordinato e che a seguito di tale insubordinazione avrebbe ricevuto
un semplice biasimo da parte dei suoi superiori, circostanza quest’ultima
che confermerebbe l’assenza di particolari discriminazioni nei suoi con-
fronti. A riprova di ciò, l’insorgente avrebbe del resto beneficiato di regolari
congedi posto che avrebbe approfittato proprio di una tale circostanza per
disertare. A sostegno della sua tesi l’autorità di prima istanza sottolinea
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infine che il richiedente avrebbe dichiarato di non aver mai svolto attività
politiche e di non avere avuto altri problemi con le autorità irachene.
4.2 Nel gravame viene avversata l’argomentazione dell’autorità di prime
cure. A mente del ricorrente l’intero ragionamento della SEM non sembre-
rebbe aver colto due elementi essenziali; nell’ordine la connessione tra la
diserzione e l’atteggiamento di complicità dei superiori gerarchici verso la
condotta dei miliziani sciiti e la conseguente pressione psichica da lui su-
bita. Detto altrimenti, iI ricorrente si sarebbe ritrovato a dover scegliere tra
rimanere neII’esercito ed essere complice delle violenze perpetrate ai
danni della popolazione civile sunnita della zona e la diserzione. Questa
seconda opzione, sulla quale sarebbe caduta la sua scelta, lo avrebbe
esposto non solo alle sanzioni previste dalla legge irachena, ma anche al
rischio di discriminazioni connesse alla sua confessione sunnita ed ai so-
spetti di cui possono fare oggetto gli appartenenti alla stessa nel contesto
del conflitto settario scatenato dall’ascesa dello “Stato Islamico”. Alla luce
di ciò, l’insorgente ritiene che la SEM non avrebbe tenuto debitamente
conto della realtà irachena attuale ed avrebbe sottovalutato le possibili di-
scriminazioni a danno dei sunniti, soprattutto se appartenenti a gruppi a
rischio. Nello stesso senso, l’autorità di prima istanza avrebbe a torto
omesso di esaminare sotto l’aspetto della rilevanza la situazione psicolo-
gica del ricorrente posto che quest’ultimo sarebbe stato costretto ad assi-
stere aII’uccisione di civili innocenti, colpevoli solo di essere – come Iui –
sunniti in una regione dominata dallo “Stato Islamico”. Infatti, nella sua po-
sizione di soldato arruolatosi per proteggere la popolazione civile, il ricor-
rente si sarebbe ritrovato discriminato perché sunnita, privato di prospettive
di promozione e costretto a dover indossare per anni la stessa uniforme.
Avrebbe dovuto assistere all’oppressione dei sunniti da parte dei miliziani
iraniani i quali agivano a nome dell’esercito regolare sottraendo nel con-
tempo materiale militare alle truppe regolari. Pertanto la diserzione del ri-
corrente sarebbe da ricondurre alla sua situazione di soldato a lungo di-
scriminato per la propria confessione e che già in passato aveva rifiutato di
eseguire ordini ritenuti ingiusti. Non stupirebbe dunque che il ricorrente
tema di essere assoggettato a un trattamento più duro di quello che colpi-
rebbe un soldato sciita nella stessa situazione, o un soldato in un qualsiasi
altro Paese. Non di meno, la posizione del ricorrente rischierebbe anche di
essere aggravata dal possibile palesarsi della sua appartenenza familiare-
tribale, in relazione ai vantaggi di cui gli appartenenti fruivano ai tempi di
Saddam Hussein. Andrebbe dunque concluso che la pressione psicologica
a cui il ricorrente sarebbe stato esposto e la conseguente diserzione costi-
tuirebbero una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e che
iI ricorrente si ritroverebbe ora a dover temere un trattamento implicante
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un serio pregiudizio a norma dell’art. 3 cpv. 2 LAsi. A tal riguardo, sarebbe
d’uopo constatare che dalla decisione avversata e dagli atti di causa, non
emergerebbero incongruenze o elementi che possano mettere in dubbio la
verosimiglianza delle sue allegazioni.
4.3 In sede di risposta la SEM ha preso posizione circa l’influsso dell’ap-
partenenza famigliare-tribale dell’interessato sollevata in sede ricorsuale.
Al riguardo l’autorità di prima istanza ha rilevato come il ricorrente non ab-
bia indicato che la sua tribù fosse la più favorita ma semplicemente che i
sunniti al tempo di Saddam Hussein sarebbero stati maggioritari ed in si-
curezza a Baghdad, situazione che si sarebbe poi invertita. Del resto, egli
avrebbe asserito che nessun membro della sua famiglia occupava posi-
zioni di rilievo durante il regime baathista. Non vi sarebbe dunque modo di
concludere che il richiedente rischi di essere esposto ad una sanzione
sproporzionata per aver disertato a causa della sua estrazione sociale.
4.4 Nella propria replica, il ricorrente ha esposto alcuni dati statistici circa
la sua tribù di appartenenza. Secondo tali informazioni, i membri del suo-
gruppo tribale avrebbero costituito sino al 20% del personale delle forze
armate ai tempi di Saddam Hussein. Successivamente alla caduta del re-
gime, gli stessi avrebbero inoltre avuto un ruolo importante nei movimenti
di protesta nei confronti del governo al-Maliki poi duramente repressi. Alla
luce di ciò e fermo considerato inoltre che in alcune aree dell’Iraq la tribù
del ricorrente sarebbe la principale esponente dell’islam sunnita, l’apparte-
nenza tribale e confessionale rischierebbe di esporre l’interessato ad un
aggravio delle persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi.
4.5 Nell’ambito della propria duplica, la SEM ha osservato che il ricorrente
avrebbe integrato l’esercito iracheno dal 13 agosto 2009 al 14 ottobre
2015. Egli non avrebbe inoltre dichiarato di aver partecipato a manifesta-
zioni e neppure di aver avuto problemi con le autorità o di aver fatto l’og-
getto di misure persecutorie a causa della sua appartenenza tribale. Le sue
considerazioni sarebbero pertanto ininfluenti
4.6 Con ulteriori osservazioni il ricorrente si è limitato a constatare che l’ap-
partenenza tribale dovrebbe comunque essere presa in considerazione
nella valutazione del rischio.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
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Pagina 7
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi,
chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la
sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità
la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono
inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo
poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in
modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.2 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono
esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per
aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurispru-
denza ha confermato che con l’adozione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi
sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d’asilo
con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d’origine rimane valida
(cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un’eventuale sanzione
per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in
materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso
quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno
dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare
consid. 5.9).
5.3 La rilevanza in materia d’asilo può parimenti essere riscontrata indipen-
dentemente dall’entità della pena, quando l’incorporazione nell’esercito
comporta l’esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la
partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo
di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coin-
cida con quella dell’interessato e che gli causi, per questo motivo, una si-
tuazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GI-
CRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, 1990, pag. 116; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critè-
res à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44).
D-1400/2017
Pagina 8
5.4 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di concludere che nell’Iraq cen-
trale ed in particolare a Baghdad viga attualmente una situazione di vio-
lenza interconfessionale generalizzata. Ciò non riguarda tuttavia sola-
mente i sunniti ma anche gli sciiti, a seconda del luogo di provenienza e
della composizione confessionale della popolazione. Non si può dunque
parlare di una persecuzione mirata nei confronti dei soli sunniti (cfr. DTAF
2008/12 e sentenza E-5271/2014 consid. 5). Il Tribunale si è anche deter-
minato in merito al rischio corso dai precedenti sostenitori del regime di
Saddam Hussein. In effetti, il processo di de-bathizzazione” della società
irachena, ad oggi tutt’ora in atto, è risultato a tratti violento. Ne consegue
che i partigiani baathisti, perlopiù appartenenti alla minoranza sunnita do-
minante durante il regime, possano incorrere il rischio di essere esposti ad
atti violenti per via del loro passato politico. Una persecuzione collettiva di
tale gruppo è stata però chiaramente esclusa (cfr. DTAF 2008/12 consid.
6.4.5; sentenza E-5271/2014 consid. 5.3.1).
6.
Sulla base di quanto precede, non vi è luogo di concludere che il ricorrente
sia stato esposto o abbia un fondato timore d’essere esposto in futuro a
pregiudizi rilevanti in materia d’asilo in caso di ritorno in patria.
6.1 Anzitutto, le traversie subite nell’ambito del suo impiego nell’esercito,
quandanche verosimili, non configurano gli estremi di un trattamento con-
trario ai disposti sopraelencati. Seppur non possa infatti essere escluso
che l’interessato, in quanto sunnita, possa aver fatto l’oggetto di disparità
di trattamento ed abbia avuto alcune difficoltà a farsi strada in determinate
unità dell’esercito (segnatamente laddove a maggioranza sciita), non vi è
modo di considerare tali circostanze quali atti rilevanti in materia d’asilo.
Del resto, secondo le sue stesse dichiarazioni, l’esercito iracheno sarebbe
composto sia da sciiti che da sunniti (cfr. atto A21, pag. 9). Ciò è confer-
mato anche dalle fonti disponibili, secondo le quali – pur essendo riscon-
trabile una significativa tendenza, soprattutto durante il periodo del governo
al-Maliki, ad una sovrarappresentazione sciita nei ruoli chiave e ad una
maggior facilità all’avanzamento dettata da un’idea di riequilibramento sus-
seguente ad una precedente situazione contraria – la presenza di soldati,
ufficiali e comandanti sunniti è comunque sempre stata una costante (cfr.
ANTHONY H. CORDESMAN, SAM KHAZAI, Shaping Iraq’s Security Forces,
12.06.2014, consultato il 28 agosto 2017 su /s3fspublic/legacy_files/files/publication/140612_Shaping_Iraq_
Security_Forces.pdf; FLORENCE GAUB, Carnegie Endowment for Interna-
tional Peace, An Unhappy Marriage: Civil-Military Relations in Post-Sad-
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Pagina 9
dam Iraq, 13.01.2016, consultato il 28 agosto 2017 su /2016/01/13/unhappy-marriage-civilmilitary-relations-in-postsadda
am-iraq-pub-61955, abgerufen am 01.09.2017 >). Per dipiù, il richiedente
ha dichiarato non aver inizialmente avuto particolari problemi con i suoi
superiori (cfr. atto A21, pag. 10). Ciò è confermato anche dal fatto che egli
avrebbe beneficiato di regolari congedi (cfr. atto A21, pag. 11). Ad ogni
buon conto, le circostanze di cui il ricorrente si è avvalso e meglio, il fatto
di aver avuto difficoltà a salire di grado e di aver dovuto indossare una
vecchia uniforme, paiono d’acchito irrilevanti in quanto non raggiungono un
grado d’intensità tale da configurare atti pregiudizievoli contrari al diritto
applicabile. Ciò a maggior ragione posto che l’insorgente si è arruolato su
base volontaria. Invero, come già esposto la sola appartenenza alla con-
fessione sunnita non permette di concludere quanto al rischio di una discri-
minazione rilevante in materia d’asilo. Allo stesso tempo né il ricorrente né
la sua famiglia può avvalersi di una precedente posizione sensibile quale
sostenitore del regime di Saddam Hussein. Pertanto, non vi è nemmeno
da riconoscere la persistenza di un rischio particolare derivante da un pre-
cedente sostegno al partito Baath. Su tali presupposti, anche l’estrazione
tribale del ricorrente pare ininfluente. Quandanche la tribù di appartenenza
possa aver goduto di alcuni vantaggi durante il regime, tale circostanza non
permetterebbe infatti di riconoscere ad essa sola una rilevanza in materia
d’asilo ai sensi della precitata giurisprudenza (cfr. atto A21, pag. 14; cfr.
con DTAF 2008/12 consid. 7.2.1-7.2.3).
6.2 Relativamente all’episodio che avrebbe visto il ricorrente ricevere l’or-
dine di aprire il fuoco sui civili, occorre rammentare che la rilevanza in ma-
teria d’asilo di un servizio di leva può effettivamente essere data allor-
quando l’incorporazione nell’esercito comporti ad essa sola la partecipa-
zione ad atti che vadano a creare una pressione psichica insopportabile.
Va tuttavia sottolineato che i rari casi di applicazione di tale scenario sono
limitati a situazioni di estrema gravità, laddove le persone interessate ven-
gono forzate a commettere ostilità contro i membri della propria comunità
o a compiere atti proibiti dal diritto internazionale, essendo nel contempo
minacciati nella propria integrità (si veda in particolare GICRA 2003 no. 8
consid. 6b, a riguardo di cittadini di Sarajevo di etnia serba integrati nel
neonato esercito bosniaco ed astretti a partecipare alle ostilità aventi quale
obbiettivo la conquista e l’epurazione etnica di un territorio o ancora SA-
MUEL WERENFELS, op. cit., p. 259, che fa riferimento alla prassi allor riguar-
dante i cittadini afgani obbligati a combattere sotto minaccia di fucilazione
contro i Mujaheddin dai filosovietici; si veda anche sentenza del Tribunale
D-5396/2015 del 29 luglio 2016, consid. 7.8 a proposito dei curdi chiamati
ad assolvere il servizio militare in Turchia). Ora, nel caso in disamina, il
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Pagina 10
ricorrente, che ha scelto la carriera militare di propria iniziativa, quandan-
che sia effettivamente stato chiamato a reprimere i manifestanti, non risulta
aver eseguito un tale ordine. Inoltre, le conseguenze di tale insubordina-
zione si sarebbero limitate ad un semplice biasimo da parte dei superiori
(cfr. atto A.21, pag. 4). Dipiù, tali avvenimenti, così come descritti dallo
stesso interessato, si sarebbero svolti nell’ambito di una circostanza parti-
colare e non sarebbero stati dettati dalle intenzioni dei suoi superiori diretti
ma piuttosto dal volere delle milizie sciite al quale i comandanti dell’esercito
regolare non sarebbero stati in posizione di sottrarsi. Su tali presupposti,
non vi è dunque modo di riconoscere in quanto accaduto un’evenienza ad
essa sola configurante una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi. La situa-
zione differisce infatti dagli esempi citati su vari aspetti, segnatamente a
causa del fatto che l’insorgente si è potuto esimere dal partecipare a tali
atti senza subire conseguenze.
6.3
6.3.1 Del resto, l’interessato non ha addotto né reso verosimile di essere
esposto al rischio di subire una sanzione aggravata o sproporzionatamente
severa per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi a causa della sua diserzione.
6.3.2 Contestualizzando la circostanza secondo le fonti disponibili, è facile
constatare come nell’ambito degli scontri con lo “Stato Islamico” svoltisi nel
2014, un gran numero di soldati e di ufficiali dell’esercito iracheno avrebbe
disertato, contribuendo alla disfatta di Mosul. Per cercare di arginare la
problematica, il governo iracheno, dopo aver inizialmente minimizzato l’ac-
caduto, ha preannunciato l’introduzione di pene severe per i disertori. No-
nostante i proclami in tal senso, i media hanno successivamente riferito
che la situazione si sarebbe risolta con una sorta di amnistia de facto det-
tata anzitutto dalla necessità di far capo a materiale umano altrimenti deci-
mato dalle diserzioni (cfr. sentenza del Tribunale E-5197/2015 del 23 ago-
sto 2016 consid. 5.3.6 e riferimenti citati).
6.3.3 Ora, occorre anzitutto rilevare come nel caso in esame non vi sia
evidenza alcuna agli atti quanto al fatto che nei confronti del ricorrente sia
stata avviata una procedura giudiziaria riguardante l’abbandono del servi-
zio. Ciò detto, viste le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 6.1
e 6.3.2), quandanche una tale procedura sia stata posta in essere, non vi
sarebbero comunque indizi che lascino presupporre che l’insorgente possa
fare l’oggetto di una sanzione più severa rispetto ad un’altra persona che
si trovi nella medesima situazione. Invero, l’interessato non ha addotto aver
avuto problemi concreti con le autorità del suo paese (cfr. atto A21, pag.
9). Per di più, egli risulta aver lasciato legalmente il proprio paese d’origine
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Pagina 11
munito di regolare passaporto senza che le autorità lo abbiano interdetto
(cfr. atto A6, pag. 12). Pertanto, quandanche venga effettivamente ema-
nata un’eventuale sanzione nei suoi confronti, ciò non configurerebbe ad
ogni modo una persecuzione rilevante in materia di asilo (cfr. situazioni
comparabili nelle recenti sentenze del Tribunale E-3169/2017 del 3 luglio
2017, D-5155/2016 del 9 novembre 2016; si veda anche la già citata sen-
tenza E-5179/2015 consid. 5.3.5 e 5.3.7 che nega la rilevanza in materia
d’asilo di una condanna a 15 anni di reclusione pronunciata in Iraq per di-
serzione e abbandono di materiale militare proprio nell’ambito degli eventi
summenzionati).
6.4 Le nefandezze compiute dalle milizie sciite attive nella guerra civile ira-
chena sono notorie ed ampiamente documentate. Tali entità risultano aver
tratto vantaggio dalla situazione di impunità e di insicurezza per compiere
il loro disegno criminoso spesso fortemente condizionato da questioni set-
tarie. Vi sono innegabili evidenze quanto a rapimenti, omicidi ed estorsioni
compiuti principalmente a danno della popolazione sunnita nell’ambito di
azioni di rappresaglia per il presunto sostegno di quest’ultima allo “Stato
Islamico”. In tale contesto, le forze di sicurezza regolari in rotta, si sono
rivelate totalmente incapaci di mantenere una situazione di legalità nella
regione. Non di meno, i rapporti parlano addirittura di complicità, o quanto-
meno di acquiescenza da parte delle truppe regolari nell’ambito di tali ac-
cadimenti (cfr. sentenza del Tribunale E-5271/2014 del 15 aprile 2015 con-
sid. 5.2 e riferimenti citati; si veda anche Amnesty International, Absolute
Impunity: Militia rule in Iraq, Ottobre 2014, pubblicazione n° MDE
14/015/2014). Occorre tuttavia constatare che ai sensi della giurispru-
denza, gli atti di violenza compiuti da tali entità, per quanto di indubbia gra-
vità, rientrano nell’ambito del clima di insicurezza e di violenza generaliz-
zata regnante nell’Iraq centrale e come tali non risultano pertinenti ai fini
della concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 6 e sentenze del
Tribunale E-5271 del 15 aprile 2015 e E-3169/2017 del 3 luglio 2017). In-
vero, anche nel caso di specie il ricorrente non risulta aver fatto valere una
persecuzione mirata nei suoi confronti, posto che il solo fatto di aver assi-
stito ad azioni deprecabili non si apparenta a dei pregiudizi protetti dai di-
sposti in concreto applicabili. Al contrario, le vicissitudini di ordine securita-
rio possono semmai essere prese in conto nell’ambito della valutazione
dell’esigibilità dell’allontanamento, come del resto avvenuto nel caso che
ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall’autorità di
prime cure.
7.
Alla luce di quanto precede il ricorso, destituito di fondamento, non merita
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tutela e la decisione impugnata va confermata. Ne discende che la SEM
con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del
suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto
o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
8.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: