Corte IV
D-1401/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 marzo 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1401/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 4 febbraio
2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessata il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 10 e del 17 febbraio 2009,
la decisione dell'UFM del 4 marzo 2009, notificata all'interessata il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 4 marzo 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessata ha dichiarato di essere originaria di B._______ (Georgia),
dove avrebbe vissuto per [...] anni,
che successivamente avrebbe risieduto con il figlio e il marito - di
origine ossetina - a C._______ per [...] anni, e dall'[...] fino all'[...] 2008
a D._______ (sempre nella regione di C._______),
che, al momento dell'inizio della guerra, nell'agosto 2008, il marito
dell'interessata sarebbe andato in Ossezia, e avrebbe voluto portarvi
con la forza anche l'interessata, la quale invece si sarebbe rifiutata.
Dopo la partenza del marito, l'interessata avrebbe lasciato D._______
per andare a C._______ con il figlio, di cui tuttavia avrebbe perso le
traccie e che sarebbe partito anch'esso per la Ossezia,
che l'interessata sarebbe stata accusata e minacciata di essere una
traditrice, perché il marito sarebbe di origine ossetina e durante il
conflitto si sarebbe schierato con i membri della sua stessa etnia, così
come il figlio,
che l'interessata sarebbe fuggita a B._______ presso un'amica, la
quale l'avrebbe messa in contatto con un passatore. Con costui, il 13
gennaio 2009, l'interessata sarebbe partita in auto fino a raggiungere
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l'Ucraina. Da E._______, il 28 rispettivamente il 29 gennaio 2009,
sarebbe ripartita accompagnata da un altro passatore con un furgone.
Senza sapere quali Paesi avrebbe attraversato, e nascosta nel furgone
con il quale viaggiava, l'interessata sarebbe giunta in Svizzera all'inizio
del mese di febbraio,
che l'interessata non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 4 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che la richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che le sarebbe stato
oggettivamente impossibile consegnare un documento d'identità entro
le 48 ore. Le contaddizioni o gli aspetti poco chiari presenti nel suo
racconto in merito ai suoi documenti d'identità sarebbero dovuti alle
sue condizioni di salute, come avrebbe già spiegato nel corso della
prima audizione. L'autrice del gravame ha fatto valere inoltre che non
potrebbe più vivere in Georgia, dove la sua vita sarebbe in pericolo, in
quanto essa sarebbe minacciata dai georgiani solo perché avrebbe
sposato un uomo di origine ossetina, il quale l'avrebbe lasciata per
andare a combattere, portando con sé loro figlio, e il quale sarebbe
considerato un nemico in Georgia,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che - come rettamente ritenuto dall'UFM - l'insorgente ha fornito
versioni contraddittorie in merito alla sua carta d'identità, la quale essa
ha dichiarato inizialmente aver perso tanti anni fa (cfr. verbale
d'audizione del 10 febbraio 2009 pag. 5), per poi affermare invece di
averla lasciata al proprio domicilio di D._______ (cfr. verbale
d'audizione del 17 febbraio 2009 pag. 3),
che, a ciò aggiungasi che - riguardo al passaporto - se da un lato la
ricorrente ha affermato che il passatore ha avuto possesso del suo
documento per esibirlo ai controlli (cfr. verbale d'audizione del 10
febbraio 2009 pag. 9) dall'altro lato, tale dichiarazione è in
contraddizione con quanto reso dalla stessa, nel corso della seconda
audizione, secondo cui si è nascosta tra la merce ai controlli alle
frontiere sul tragitto da E._______ in Svizzera (cfr. verbale d'audizione
del 17 febbraio 2009 pag. 13). Il passatore, infatti, non avrebbe avuto
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motivo di trattenere il suo documento e rispettivamente essa non
avrebbe avuto ragione di dare il suo passaporto a costui, allorquando
se si è dovuta effettivamente nascondere tra le merci per passare i
controlli doganali, qualsivoglia esibizione del documento sarebbe stata
inutile,
che, inoltre l'evocata dichiarazione della ricorrente secondo cui si
sarebbe nascosta per passare i controlli alle frontiere (cfr. ibidem) è in
contrapposizione con quanto dichiarato dalla stessa in occasione della
prima audizione, quando ha affermato che il passatore aveva il suo
passaporto per esibirlo e che ha viaggiato a fianco dell'autista fino a
qualche ora prima di entrare in Svizzera, quando solo allora si è
nascosta (cfr. verbale d'audizione del 10 febbraio 2009 pag. 9),
che, nondimeno, è inverosimile, agli occhi del TAF, che la ricorrente è
entrata in Svizzera, viaggiando su un furgone, stando nascosta dietro
tra le merci e quindi senza documenti e senza subire controlli (cfr.
verbali d'audizione del 10 febbraio 2009 pag. 9 e 10 e del 17 febbraio
2009 pag. 13), allorquando i veicoli che trasportanto merci sono
sottoposti a rigorosi controlli e la merce alle tasse doganali,
che, v'è pertanto ragione di concludere che la ricorrente è potuta
entrare sul nostro territorio esclusivamente in possesso ed esibendo i
suoi documenti,
che, di conseguenza, non può essere ritenuta verosimile la semplice e
non corroborata dichiarazione secondo cui il suo passaporto sarebbe
stato trattenuto dal passatore che non glielo avrebbe ridato alla fine
del viaggio (cfr. verbale d'audizione del 10 febbraio 2009 pag. 5),
che, infine, non soccorre nemmeno l'autrice del gravame la semplice
allegazione ricorsuale secondo cui le sue dichiarazioni contraddittorie
e poco chiare in merito all'esibizione dei documenti d'identità
sarebbero giustificate dal suo stato di salute, senza che abbia dato
qualsivoglia valida motivazione o abbia voluto pronunciarsi in merito
alle stesse (cfr. ricorso pag. 2),
che, in siffatte circostanze, la ricorrente deve quindi sopportare le
conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità,
che, da quanto esposto, e meglio, considerata l'inverosimiglianza del
viaggio della ricorrente nelle circostanze sopradescritte e dell'asserita
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assenza di documenti d'identità, codesto Tribunale ha ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i documenti per i bisogni di
causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato della richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriata
dalla Georgia perché sarebbe minacciata dai georgiani, a causa
dell'origine ossetina del marito, il quale sarebbe andato a combattere
schierandosi con gli ossettini, portando con sé il figlio, e sarebbe
quindi considerato un nemico,
che, codesto Tribunale ritiene che la ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
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che, oltre a quanto evidenziato rettamente dall'UFM, basti ancora
rilevare che il motivo alla base della richiesta d'asilo della ricorrente,
ovvero il fatto che il marito sia di origine ossettina e di conseguenza
che sia andato a combattere - è totalmente vacillante e quindi
inverosimile. L'insorgente, infatti, ha dimostrato di non conoscere
alcunché sul popolo ossetino e sulle loro usanze (cfr. verbale del 17
febbraio 2009 pag. 9) malgrado suo marito - sposato tra l'altro nel [...]
(cfr. verbale d'audizione del 10 febbraio 2009 pag. 2) - fosse di questa
etnia ed avesse dei contatti con persone ossetine (cfr. verbale del 17
febbraio 2009 pag. 9),
che, in siffatte circostanze, i fatti resi dalla ricorrente in merito alle
relative minacce di cui sarebbe vittima a causa dell'origine ossetina del
marito non sarebbero stati effettivamente vissuti dalla stessa,
che, di conseguenza, codesto Tribunale ha ragione di concludere
all'inverosimiglianza del racconto reso dalla ricorrente e pertanto
all'assenza di qualsivoglia asserita persecuzione nei suoi confronti,
che, inoltre, gli addotti maltrattamenti da parte del marito o
rispettivamente da parte anche del figlio si limitano in mere
affermazioni di parte,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesima,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi ,
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato,
tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo
Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale. Inoltre, a fine novembre 2008, hanno
preso il via a Ginevra i secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia.
A tali colloqui hanno preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite,
Stati Uniti, UE e Organizzazzione per la Cooperazione e lo Sviluppo
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Economico, anche rappresentanti delle due regioni separatiste di
Abkhazia e Ossezia del Sud,
che, per di più, la ricorrente non ha dimostrato aver vissuto
personalmente i fatti resi in relazione al conflitto tra la Georgia e la
Russia, di cui peraltro non ha saputo fornire alcun dettaglio (cfr.
verbale d'audizione del 17 febbraio 2009 pag. 6). In merito, la stessa
ha dichiarato di non essere successo niente, senonché di aver sentito
dei rumori lontano (cfr. ibidem). Inoltre, nella seconda audizione, la
ricorrente non ha più fatto riferimento alcuno all'asserita distruzione
della sua casa di D._______ (cfr. verbale d'audizione del 10 febbraio
2009 pag. 7 e 8) di cui ha dichiarato in realtà non saperne più niente
ed della cui distruzione le è stato soltanto riferito (cfr. verbale
d'audizione del 17 febbraio 2009 pag. 14),
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che essa ha una formazione scolastica quale (...) ed ha altresì diverse
esperienze professionali, avendo lavorato quale (...), (...) e infine quale
(...) nel suo proprio negozio di generi alimentari (cfr. verbale
d'audizione del 10 febbraio 2009 pag. 3 e 6). D'altronde, in Patria ed in
particolare a B._______ - dove la ricorrente ha affermato esservi la
calma (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2009 pa. 14) - la stessa
può beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che, oltre ad
essere la sua città natale, in loco vi ha vissuto per ben [...] anni,
frequentando le scuole dell'obbligo e superiori, lavorandovi per tanti
anni, e vi risiede anche la sua amica presso la quale si è rifugiata
prima di espatriare (cfr. verbale d'audizione del 10 febbraio 2009 pag.
1-3),
che, d'altra parte, i problemi di salute di cui la ricorrente ha preteso
soffrire in occasione della seconda audizione quali disturbi legati alla
(...), giramenti di testa, rumori alle orecchie (cfr. verbale d'audizione
del 17 febbraio 2009 pag. 8) e di cui ne ha dato un semplice accenno
in sede di ricorso senza né specificarli né dare una spiegazione (cfr.
ricorso pag. 2) non possono essere ritenuti problemi medici suscettibili
d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla
problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che
ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza della ricorrente in Svizzera per motivi medici,
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...])
- F._______(in copia)
La giudice unica: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna
Data di spedizione:
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