Corte IV
D-1403/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Niger, alias B._______, Niger,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 febbraio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1403/2009
Fatti:
A.
L'8 giugno 2008, l'interessato – dichiaratosi minorenne ed originario di
C._______ (Niger) – ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 25 giugno 2008 e del 2 febbraio 2009), di essere
espatriato dopo la morte del padre nel (...) per paura di essere ucciso
dagli abitanti del suo villaggio. Come primo genito avrebbe, infatti,
dovuto prendere il posto del padre come “principe” dell'oracolo
“D._______” ed effettuare dei riti e dei sacrifici umani a beneficio
dell'oracolo. Sua madre avrebbe però deciso di sottrarlo a tale compito
e lo avrebbe aiutato ad espatriare. Con l'aiuto di un uomo bianco, si
sarebbe recato a E._______, dove avrebbe preso l'aereo per
F._______. Arrivato in Francia, avrebbe preso un treno diretto per la
Svizzera, dove sarebbe arrivato in data 8 giugno 2008.
B.
Il 24 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 4 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
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art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha sottolineato che il ricorrente non
ha consegnato alle autorità in materia d'asilo dei documenti d'identità
o di viaggio entro il termine previsto dalla legge. Inoltre, egli non
avrebbe addotto motivi scusabili per giustificare la mancata consegna
di tali documenti. Nell'ambito delle audizioni, l'insorgente avrebbe,
infatti, dichiarato di non essere mai stato in possesso di un documento
d'identità o di viaggio e di non essere in grado di contattare la madre
in Patria. L'autorità inferiore ha però sottolineato che le modalità di
viaggio asserite dal ricorrente, secondo cui avrebbe transitato dalla
Francia con l'aiuto di un passatore senza avere subito dei controlli
personali, sarebbero stereotipate e di conseguenza inverosimili al
punto tale che il fatto di non avere prodotto il passaporto utilizzato per
il viaggio sarebbe da ritenere come indizio che il ricorrente ha
dissimulato i documenti di viaggio per il beneficio della causa. Inoltre,
l'UFM ha constatato che le allegazioni riportate dal ricorrente in
riguardo ai motivi d'asilo sarebbero inconsistenti e non
comporterebbero indizi reali e concreti. Infine, l'UFM ha ritenuto
possibile per il ricorrente recarsi in un altro villaggio del proprio Paese,
ritenuto che i problemi addotti sarebbero circoscritti localmente, in
particolare al villaggio di C._______.
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5.
Nel gravame, il ricorrente ha ribadito di non essere in possesso di un
documento d'identità o di viaggio e di non avere né visto i documenti
utilizzati dal passatore, che lo avrebbe accompagnato in Europa, né
subito controlli alle frontiere. Di conseguenza, avrebbe presentato
motivi che giustificherebbero la mancata presentazione dei documenti
d'identità in modo tale che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda d'asilo. Inoltre, avrebbe presentato un racconto
coerente e dettagliato, rispondendo in modo preciso a tutte le
domande poste dal collaboratore dell'UFM. Di conseguenza, per la
necessità di svolgere ulteriori accertamenti per la determinazione della
qualità di rifugiato, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel
merito della sua domanda d'asilo. Infine, l'insorgente ha sottolineato di
essere minorenne e che sarebbe, dunque, stato necessario nominare
una persona di fiducia.
6.
6.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-
denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito
dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di
metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1).
6.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non
ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile
la dichiarata minore età. In particolare, nel corso dell'audizione del
25 giugno 2008 si è contraddetto sulla sua data di nascita, asserendo
in un primo momento di essere nato nel (...), per poi ribadire di essere
nato nel (...) (cfr. verbale d'audizione del 25 giugno 2008 pag. 5).
Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il (...), risulta un'età
ossea del ricorrente superiore ai 18 anni e nettamente maggiore
all'allegata età di 16 anni e 5 mesi. Per di più, non ha fornito valide
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giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di
viaggio ed è stato impreciso sulla sua biografia e sull'età dei propri
genitori (cfr. verbale d'audizione del 25 giugno 2008 pag. 4 e 5). Di
conseguenza e conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di
specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle
argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata
designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi
dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di
corroborare l'allegata minorità.
7.
7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli
studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2007/7 consid. 6).
7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
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nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8.
Il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato
documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM
l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua domanda
d'asilo, l'8 giugno 2008 (cfr. formulario agli atti A 3/1). Egli ha
dichiarato di non avere mai posseduto né la carta d'identità, né il
passaporto e di non avere modo di procurarseli, in quanto non
saprebbe dove e come contattare la madre (cfr. verbale d'audizione
del 2 febbraio 2009 pag. 3). Peraltro, egli ha dichiarato di avere
viaggiato in compagnia di una persona, senza conoscerne il nome e
senza essere al corrente del prezzo pagato per il viaggio. Inoltre,
avrebbe raggiunto la Svizzera viaggiando in aereo da E._______
(Niger) a F._______ (Francia), dove avrebbe trascorso un giorno,
prima di raggiungere Zurigo in treno. Non saprebbe, altresì, né
l'identità con la quale avrebbe viaggiato, né avrebbe subito controlli
passando le frontiere (cfr. ibidem pag. 6).
Questo Tribunale osserva che varcare il confine Schengen, come
avrebbe fatto il ricorrente, senza alcun documento d'identità o di
viaggio valido, costituisce al momento attuale un'impresa pressoché
impossibile. Oltre a ciò, vale rilevare che il ricorrente si è espresso in
modo molto vago ed evasivo nel merito al suo spostamento dal Niger
in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 10 e 11).
Non soccorrono, infatti, l'insorgente le dichiarazioni rese circa le
circostanze del suo viaggio di espatrio, secondo cui avrebbe viaggiato
senza documenti, senza sapere il prezzo del viaggio o il nome del
passatore. A tale proposito il ricorrente non è riuscito a fornire alcun
riferimento concreto, per esempio quanto all'aeroporto di partenza e di
arrivo, alla data ed alla durata del volo ed al copolinea del treno (cfr.
ibidem). Di conseguenza, e vista l'inconsistenza e l'inattendibilità
dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che
l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e v'è
dunque ragione di concludere che egli dissimuli i documenti d'identità
per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un
richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza,
non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
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quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007
del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
9.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che il ricorrente ha
dichiarato sostanzialmente di essere espatriato per il timore di essere
ucciso dagli abitanti del suo villaggio a causa del suo rifiuto di
subentrare al padre come “principe” dell'oracolo “D._______”. Come
rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, questo Tribunale osserva
che la vicenda raccontata dell'insorgente a sostegno della sua
domanda d'asilo è del tutto inverosimile, in particolare riguardo alle
asserite persecuzioni – di cui pretenderebbe essere vittima – da parte
degli abitanti del proprio villaggio. Il ricorrente si è, infatti, espresso in
modo vago e stereotipato sul compito di “principe” che avrebbe dovuto
assumere e sulla morte del padre avvenuta nel (...) del (...). I suoi
timori si basano, infatti, esclusivamente sul fatto che egli sarebbe il
primo genito (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 7) e che
quindi, rischierebbe di essere ucciso. Vale sottolineare, che il
ricorrente ha affermato di essere nato per servire l'oracolo e che resta,
dunque, incomprensibile come la madre abbia potuto decidere di farlo
espatriare al posto di fargli assumere tale compito (cfr. verbale
d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 7). Inoltre, questo Tribunale rileva
che il ricorrente ha dichiarato di non avere denunciato le asserite
persecuzioni alle autorità statali, preferendo rifugiarsi all'estero (cfr.
verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 10). Tale comportamento
risulta palesemente inverosimile e contro ogni logica di vita e non
spiega il perché il ricorrente non abbia deciso di recarsi in un altro
luogo in Patria (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 10),
invece di intraprendere un viaggio verso l'Europa. Per di più, non v'è
manifestamente motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere
in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Di
conseguenza, le generiche affermazioni del ricorrente sono da
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ritenersi come manifestamente carenti, inverosimili e quindi poco
credibili, come, peraltro, lo è anche il resto del suo racconto (cfr.
considerandi 6.2 e 8 del presente giudizio), al punto tale che non può
essere escluso che il resoconto sia stato consapevolmente costruito
ad arte per i bisogni della causa.
10.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. consid. 9 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si
giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi (v. consid. 13
del presente giudizio).
11.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
12.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 Oasi 1).
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha
rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20).
13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
13.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Niger possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
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Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
13.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che in Niger non vige attualmente una situazione di guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed
ha una certa esperienza professionale (come manovale nei cantieri
edili; cfr. verbale d'audizione del 25 giugno 2008 pag. 2). Egli non ha
altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da
giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA
2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per
l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine.
13.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
14.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 13 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
15.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
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semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
16.
Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali, è divenuta senta oggetto.
17.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Chiara Piras
Data di spedizione:
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