B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1403/2016
Sen t en z a d e l 1 7 ma r z o 20 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Gérald Bovier,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…) e la figlia
C._______, nata il (…),
Gambia,
rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone,
Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione della SEM del 23 febbraio 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino gambiano, ha depositato domanda d'asilo in
Svizzera il 30 ottobre 2015. Il 3 settembre 2015 e il 7 settembre 2015 lo
stesso aveva depositato domanda d'asilo in Italia (cfr. verbale di audizione
del 27 novembre 2015 di A._______ [di seguito: verbale/A._______],
pagg. 1 e 4).
In occasione del diritto di essere sentito in vista dell'applicazione
dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), l'interessato ha indicato di non
voler tornare in Italia in quanto ivi la moglie non avrebbe ricevuto le cure
mediche necessarie (cfr. verbale/A._______, pag. 7).
A.b La moglie B._______, cittadina gambiana, ha depositato domanda di
asilo in Svizzera il 30 ottobre 2015. Il 3 settembre 2015 e il
7 settembre 2015 la stessa aveva depositato domanda d'asilo in Italia
(cfr. verbale di audizione del 27 novembre 2015 di B._______ [di seguito:
verbale/B._______], pagg. 1 e 4).
In occasione del diritto di essere sentito in vista dell'applicazione
dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, l'interessata ha indicato di non voler tornare
in Italia in quanto ivi non si vivrebbe bene (cfr. verbale/B._______, pag. 7).
A.c Il (…) B._______ ha dato alla luce C._______.
B.
Con decisione del 23 febbraio 2016, notificata ai richiedenti in data
26 febbraio 2016 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della
migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito delle succitate
domande d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato
il trasferimento degli interessati verso l'Italia.
C.
In data 4 marzo 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
7 marzo 2016) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendo l'accoglimento del ricorso e la trasmissione degli atti all'autorità
inferiore per un completamento dell'istruttoria. Altresì hanno richiesto la
concessione dell'effetto sospensivo come pure dell'assistenza giudiziaria,
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nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del
relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili.
D.
Il 9 marzo 2016 l'incarto originale della SEM è entrato al Tribunale.
E.
Il Tribunale, con provvedimento del 9 marzo 2016, ha sospeso
provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105
LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2).
3.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21
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cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi
il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4.
Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo
cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento.
4.1. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III). Se in base a questo esame è individuato un altro
Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM
pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita,
di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione.
4.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso
di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non
viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro
competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e
giurisprudenza ivi citata).
Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al
capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato
come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento
verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso
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il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato
membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato
membro competente.
4.3. Lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è
tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III).
4.4. Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
anche se tale esame non gli compete.
5.
Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato,
dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC»,
che i ricorrenti hanno inoltrato domanda d'asilo in Italia a due riprese il
3 settembre 2015 e il 7 settembre 2015 (cfr. atti A4/1 e A9/1). Tale
circostanza è stata inoltre confermata dai ricorrenti stessi
(cfr. verbale/A._______, pag. 4 e verbale/B._______, pag. 4).
Il 21 dicembre 2015, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti,
giusta l'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III due richieste di ripresa
in carico (cfr. atti A26/7 e A28/7). Tuttavia queste autorità, non avendo
risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto all'art. 25
par. 1 Regolamento Dublino III, hanno tacitamente riconosciuto la propria
competenza nella trattazione delle domande d'asilo in questione (art. 25
par. 2 Regolamento Dublino III).
Avendo riconosciuto la propria competenza nella trattazione delle
domande d'asilo in questione e non avendo i ricorrenti contestato né di aver
depositato una domanda d'asilo in Italia, né che questo Stato sia
competente per trattare la loro domanda (cfr. verbale/A._______, pagg. 4
e 7 e verbale/B._______, pagg. 4 e 7), l'Italia è, in casu, competente. Si
rammenti dipoi che uno Stato membro al quale è stata presentata una
nuova domanda d'asilo non può più rimettere in discussione, riferendosi ai
criteri definiti al capo III del Regolamento Dublino III, la responsabilità di
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uno Stato membro sollecitato anteriormente che ha accettato una richiesta
di ripresa in carico (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2).
Di conseguenza la competenza dell'Italia è data.
6.
Quo alla procedura d'asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, il
Tribunale ha più volte ribadito che non vi sono fondati motivi di ritenere che
sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2
secondo comma Regolamento Dublino III). L'Italia è legata alla CartaUE e
firmataria della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo
aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le
disposizioni. La CorteEDU nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del
4 novembre 2014, 29217/12 § 114 ha peraltro espressamente indicato che
la situazione attuale dell'Italia non è comparabile alla situazione della
Grecia constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del
21 gennaio 2011, 30696/09.
Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della loro domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione
(cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del
29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione]
[GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]). Tali direttive abrogano e
sostituiscono le vecchie direttive 2005/85/CE (art. 53 direttiva procedura) e
2003/9/CE (art. 32 direttiva accoglienza) con effetto dal 21 luglio 2015; le
stesse possono essere invocate a partire da tale data dai singoli dinanzi ai
giudici nazionali nei confronti dello Stato, ove quest'ultimo non abbia
recepito nei termini tale direttiva nel diritto interno o non l'abbia recepita
correttamente (cfr. sentenza della CGUE del 24 novembre 2011 C-468/10
e C-469/10, ASNEF e FECEMD/Administración del Estado punto 51).
D-1403/2016
Pagina 7
Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3
par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso
di specie.
7.
7.1. I ricorrenti contestano esclusivamente la questione delle garanzie, a
loro dire, insufficienti ottenute dalla SEM in vista del loro trasferimento
verso l'Italia giacché appartenenti ad un gruppo vulnerabile. Con tale
argomento i ricorrenti si riferiscono implicitamente alla clausola di sovranità
di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali)
rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311),
disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di
sovranità. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo
giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora
giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il
trattamento della domanda (cfr. DTAF 2015/9).
7.2. Sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di persone
vulnerabili in Italia questo Tribunale si è pronunciato con DTAF 2015/4,
riprendendo quanto stabilito nella sentenza Tarakhel § 122, secondo cui la
Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non
ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata
conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia.
In assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un
rischio di violazione dell'art. 3 CEDU. Come ritenuto nella citata sentenza
del Tribunale, le garanzie individuali richieste dalla CorteEDU all'Italia circa
l'alloggio di minori conformemente ai diritti del fanciullo ed al rispetto
dell'unità della famiglia non è una questione inerente alle modalità di
trasferimento bensì costituisce un presupposto materiale di ammissibilità
dello stesso, in conformità al diritto internazionale. In quanto tale deve poter
essere sottoposta al controllo del Tribunale. L'autorità preposta al
trasferimento deve essere in possesso di garanzie individuali e concrete,
che facciano riferimento al nome ed all'età degli interessati; assumendosi
il compito di assicurarsi, presso le autorità italiane, che al loro arrivo in Italia
i richiedenti saranno accolti in strutture e condizioni adatte all'età dei
bambini e nel rispetto del principio dell'unità della famiglia. Garanzie
astratte e generali preliminari alla decisione della SEM, come pure
garanzie specifiche ed individuali al momento del trasferimento, non sono
né sufficienti, né ritenute conformi alla giurisprudenza sopracitata.
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7.3. Nella decisione impugnata la SEM ha indicato che sebbene l'Italia
abbia accettato la sua competenza tacitamente, il 13 gennaio 2016 le
autorità italiane avrebbero esplicitamente accettato la loro competenza,
avendo indentificato chiaramente gli interessati quali membri di una e unica
famiglia comprendente una bambina in tenera età e beneficiari di un
alloggio consono del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR). Infatti il 2 febbraio 2015, l'Italia avrebbe trasmesso agli Stati
membri una prima presa di posizione con la quale confermerebbe che ogni
nucleo famigliare con figli minorenni trasferito in Italia sarà alloggiato in
modo congiunto e in una struttura conforme all'età dei bambini. Dipoi il
Prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento delle libertà civili e
dell'immigrazione avrebbe, il 15 aprile 2015, indirizzato un messaggio
elettronico alla Commissione europea trasmettendo un elenco di progetti
territoriali d'accoglienza, aderente a SPRAR, in seno ai quali sarebbero
stati riservati dei posti di accoglienza ai nuclei famigliari con figli minorenni
trasferiti in Italia in applicazione del Regolamento Dublino III. Con circolare
dell'8 giugno 2015 l'elenco dei progetti SPRAR sarebbe stato trasmesso
agli Stati membri. Le autorità avrebbero precisato che i progetti SPRAR
sono interventi di "accoglienza integrata" continuativi nel tempo che, oltre
a vitto e alloggio, prevedono misure di informazione, accompagnamento,
assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali
e famigliari di inserimento socio economico, anche specifici per minori.
Inoltre con la sentenza D-4394/2015 del 27 luglio 2015, il Tribunale
avrebbe concluso che la lista SPRAR della suddetta circolare costituirebbe
già di per sé la garanzia che l'Italia assicurerà un alloggio consono alla
famiglia qui ricorrente nel rispetto dell'unità famigliare. Infine, in data
15 febbraio 2016 le autorità italiane avrebbero trasmesso a tutti gli Stati
membri una versione aggiornata della lista dei progetti SPRAR riservati alle
famiglie.
In conclusione la SEM ritiene avere ottenuto la garanzia individuale e
sufficientemente concreta che al momento del trasferimento degli
interessati in Italia, gli stessi saranno ospitati in una struttura conforme
all'età del figlio e nel rispetto dell'unità famigliare.
7.4. Nel loro ricorso gli insorgenti hanno lamentato la mancanza di garanzie
individuali e concrete. In primo luogo, l'autorità inferiore si fonderebbe sulle
circolari emesse dalle autorità italiane, le quali tuttavia secondo la Suprema
Corte di Cassazione italiana non sarebbero atti normativi, bensì strumenti
di comunicazione formale. I giudici della CorteEDU nella sentenza Tarakhel
§ 121 avrebbero già ritenuto a suo tempo insufficiente la rassicurazione
formulata dall'Italia circa l'accoglienza di famiglie nei progetti SPRAR.
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D'altro canto il Tribunale stesso nella sentenza D-5979/2015 (recte:
E-5979/2015) del 1° ottobre 2015 avrebbe concluso che le circolari e la
comunicazione del Prefetto non soddisfano le condizioni poste dalla
CorteEDU. Altresì la lista dei progetti SPRAR della circolare del
15 febbraio 2016 evidenzierebbe una drastica riduzione dei posti
disponibili. Nella fattispecie gli insorgenti sarebbero rinviati con volo diretto
a Milano Malpensa allorquando gli stessi sarebbero registrati a D._______,
nella Regione Lombardia. Difatti nella comunicazione del 13 gennaio 2016
le autorità italiane non fornirebbero alcuna indicazione sul luogo esatto in
cui i ricorrenti sarebbero eventualmente alloggiati, tenuto conto non di
meno che nella nuova lista dei progetti SPRAR non vi sarebbe alcun
alloggio previsto in tutta la Lombardia. Tale comunicazione sarebbe
dunque standardizzata e non corrisponderebbe alle prescrizioni della
CorteEDU. Pertanto la mancata individuazione concreta del centro di
accoglienza della famiglia interessata implicherebbe l'impossibilità
assoluta di una valutazione dell'adeguatezza delle condizioni
d'accoglienza nel caso concreto e quindi renderebbe conseguentemente
impossibile un accertamento preliminare soddisfacente dell'inesistenza di
un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU. La lista dei centri SPRAR
aggiornata nel febbraio 2016 – la quale corrisponderebbe all'esigenza di
potere disporre d'informazioni attuali a fronte del notevole tempo trascorso
dalla trasmissione della lista precedente – non costituirebbe una garanzia
sufficiente, bensì un fattore di ulteriore preoccupazione in ragione della
drastica riduzione dei posti disponibili. Nell'ipotesi che i posti riservati nella
lista aggiornata dei progetti SPRAR fossero effettivamente disponibili al
15 febbraio 2016 e nell'ipotesi che la distribuzione frammentata di tali posti
non leda l'effettiva possibilità di alloggiare nello stesso luogo le singole
famiglie senza separarle, occorrerebbe riconoscere che il numero di posti
è esiguo in rapporto al numero di riammissioni quotidiane verso l'Italia da
parte di tutti gli Stati membri. La circostanza, nella fattispecie, dell'assenza
nella lista aggiornata di un progetto SPRAR in Lombardia e la riammissione
dei ricorrenti tramite Milano Malpensa costituirebbe un ulteriore e decisivo
elemento che si opporrebbe al loro trasferimento in Italia.
Di conseguenza la SEM non avrebbe ottenuto garanzie individualizzate e
concrete sull'effettività delle condizioni di accoglienza dei ricorrenti in Italia.
8.
Sulla scorta dei considerandi che precedono, il Tribunale ritiene che la SEM
ha ottenuto dall'Italia garanzie individuali sufficienti da poter escludere un
rischio di violazione dell'art. 3 CEDU.
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Innanzitutto il Tribunale constata che i ricorrenti sono stati riconosciuti dalle
autorità italiane, seppur unicamente in seguito all'accettazione tacita, come
nucleo famigliare (cfr. atto A37/1). Nella comunicazione di riammissione
del 13 gennaio 2016 sono state riportate inoltre le generalità precise degli
stessi come pure il grado di parentela e le loro date di nascita. Tale
riammissione menziona esplicitamente che la famiglia sarà alloggiata
conformemente alla circolare dell'8 giugno 2015. Infine è indicato che il
nucleo famigliare si deve recare all'aeroporto Malpensa e presentarsi
all'Ufficio di Polizia di Frontiera (cfr. ibidem).
La circolare dell'8 giugno 2015 del Ministero dell'Interno (Dipartimento per
le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per
l'immigrazione e l'asilo, Unità Dublino) intitolata Dublin Regulation
Nr. 604/2013 Guarantees for vulnerable cases; familiy groups with minors
si riferisce espressamente ai centri di accoglienza SPRAR e ne allega una
lista dettagliata. Il Servizio centrale dello SPRAR è stato istituito dal
Ministero dell'Interno ed affidato con convenzione all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI). A sua volta ANCI, per l'attuazione
delle attività, si avvale del supporto della Fondazione Cittalia. La missione
del Servizio centrale è quello di ricoprire il suolo di coordinamento e
consulenza verso servizi speciali di accoglienza, attivati nell'ambito del
Sistema di protezione e dedicati alle persone appartenenti alle cosiddette
categorie più vulnerabili, quali minori non accompagnati, disabili anche
temporanei, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria,
specialistica e prolungata, anziani e vittime di torture e di violenze.
Nonostante il nucleo famigliare con minore a carico non rientri nelle
categorie vulnerabili testé elencate, il Tribunale non ha motivo di credere
che tali centri di accoglienza non siano adatti oppure in grado di accogliere
la famiglia nucleare con minore a carico.
La lista stilata degli alloggi dello SPRAR per famiglie Dublino
conformemente alla sentenza Tarakhel è di per sé già una fondamentale
garanzia da parte dell'Italia di garantire un alloggio consono al nucleo
famigliare con minore a carico. Il Tribunale non ha pertanto indizi concreti
per dubitare che l'Italia, nonostante l'importante flusso migratorio che
caratterizza il Paese, non sia in grado di accogliere la famiglia nucleare
garantendo un alloggio adeguato all'età del fanciullo ed alla preservazione
dell'unità della famiglia.
Altresì con la nuova circolare del 15 febbraio 2016 l'Italia ha trasmesso a
tutti gli Stati membri una versione aggiornata della lista dei progetti SPRAR
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riservati alle famiglie. Ciò dimostra che l'Italia è impegnata
continuativamente a provvedere alloggi consoni alle famiglie.
Pertanto l'allegazione ricorsuale secondo la quale la circolare, quale atto
giuridico, non sarebbe atto a garantire le garanzie sufficienti non trova
fondamento poiché è invece sufficiente stabilire che l'Italia, Stato di diritto,
si è impegnata e si impegna a garantire un alloggio consono alle famiglie
da accogliere giusta il Regolamento Dublino III. La menzione della
sentenza del TAF E-5979/2015 del 1° ottobre 2015 non soccorre gli
insorgenti poiché, contrariamente a quanto da loro indicato, la sentenza
non conclude che le circolari e la comunicazione del Prefetto non
soddisfano le condizioni poste dalla CorteEDU, bensì conclude all'assenza
di garanzie concrete ed individuali poiché l'Italia in quella fattispecie non
aveva fornito le garanzie individuali tramite la comunicazione di
riammissione. Nello stesso senso quindi l'ulteriore allegazione ricorsuale
secondo cui non vi sarebbero dei progetti SPRAR in Lombardia atti ad
accogliere gli insorgenti non implica un rischio di violazione dell'art. 3
CEDU poiché le autorità italiane potrebbero trovare un alloggio consono
pure al di fuori di tale Regione. Per le autorità svizzere d'asilo è sufficiente
escludere un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU: conoscere il nome del
centro SPRAR nel quale alloggeranno i ricorrenti non implica dunque un
rischio di violazione dell'art. 3 CEDU avendo l'Italia, nella presente
fattispecie, fornito sufficienti garanzie di garantire un alloggio adeguato
all'età della bambina ed alla preservazione dell'unità della famiglia
conformemente alla sentenza Tarakhel.
In sunto, avendo la SEM verificato che l'Italia ha a) riconosciuto, nella
comunicazione di riammissione, i ricorrenti come famiglia nucleare
indicandone le precise generalità e le date di nascita di ciascuno e b)
riservato degli alloggi in seno al progetto SPRAR consoni alla
preservazione dell'unità della famiglia come pure all'età del fanciullo, il
Tribunale parte dal principio che l'Italia ha fornito sufficienti garanzie
individuali così da poter escludere una violazione dell'art. 3 CEDU.
In conclusione non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
9.
Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della clausola di sovranità
da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda
d'asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a
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riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e
29 Regolamento Dublino III.
È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della domanda
di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha
pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44
LAsi, posto che gli stessi non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in
Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo
di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un
impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e
4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono
indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una
procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della
SEM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il
trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata: le conclusioni
ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno
respinte.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
10.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.
11.
Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il
9 marzo 2016 sono revocate.
12.
12.1. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto.
12.2. Ritenute infine le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
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Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le misure supercautelari pronunciate il 9 marzo 2016 sono revocate.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: