B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1405/2013
S e n t e n z a d e l 2 6 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nato il (...),
Liberia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 marzo 2013 / N [...].
D-1405/2013
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
17 febbraio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo,
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 20 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
5 marzo 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 14 marzo 2013, notificata all'interessato oral-
mente il giorno stesso (cfr. act. A 12/1), con la quale detto Ufficio non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronun-
ciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 15 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 18 marzo 2013);
copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) via fax in data 18 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
D-1405/2013
Pagina 3
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
D-1405/2013
Pagina 4
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di più di un mese dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che egli ha dichiarato di non avere fatto nulla per procurarsi tali documen-
ti poiché non ne avrebbe (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 2); che
tali argomentazioni non risultano convincenti;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che il richiedente ha dichiarato di essere cittadino liberiano e di essere
nato in Liberia, dove avrebbe vissuto fino al 2000, anno in cui i suoi geni-
tori sarebbero deceduti durante la guerra; che a seguito di questo episo-
dio si sarebbe trasferito con suo zio, anch'egli liberiano, in Nigeria; che
nel (...) del 2012 lo zio sarebbe rimasto ucciso in un'esplosione; che inol-
tre all'interessato sarebbero state indirizzate delle minacce; che quindi a-
vrebbe lasciato la Nigeria (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 8 nonché verbale 2,
pagg. 4-7);
che come rettamente ritenuto dall'UFM nella querelata decisione, questo
Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo alle sue origini
e a sostegno della sua domanda d'asilo siano manifestamente inverosimi-
li;
che infatti, alla luce delle dichiarazioni carenti e illogiche, non risultano
plausibili le asserzioni del richiedente secondo cui disporrebbe della
cittadinanza liberiana e avrebbe vissuto in Liberia fino all'età di sei anni,
D-1405/2013
Pagina 5
per poi continuare a vivere in un contesto familiare liberiano abitando con
lo zio in Nigeria (cfr. verbale 2, pag. 3);
che infatti l'insorgente non è stato in grado, come rettamente ritenuto
nella decisione dell'UFM alla quale si rinvia, di rispondere in maniera
precisa e convincente a domande semplici concernenti il Paese in
questione e le sue usanze; che seppure, come anche rilevato dall'autorità
inferiore, egli abbia saputo fornire qualche indicazione sulla Liberia, come
ad esempio il prefisso internazionale telefonico, egli non è stato in grado
di fornire informazioni basilari; che ad esempio non ha descritto
correttamente la bandiera liberiana e non ha saputo dare alcuna risposta
alla domanda su come sia amministrativamente suddiviso il Paese (cfr.
verbale 1, pag. 7); che oltre a ciò, invitato a citarne usi e costumi, egli non
ha saputo dare alcuna risposta; che lo stesso è accaduto quando gli è
stato chiesto di citare qualche festività liberiana (cfr. verbale 2, pag. 8);
che inoltre il Tribunale ritiene che, avendo l'interessato dichiarato di
essere di etnia malinké e che lo zio parlerebbe la lingua malinké, mal si
capisce come mai egli non sappia esprimersi in tale lingua (cfr. verbale 1,
pag. 3 e verbale 2, pag. 8); che per queste ragioni, il Tribunale non ritiene
verosimile l'asserita origine liberiana del richiedente (a questo riguardo
cfr. anche Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 2005 n. 8, consid. 3.2);
che inoltre il Tribunale constata che il racconto del richiedente è
contraddistinto da incongruenze anche per quanto attiene alle asserite
minacce; che infatti, come già rilevato dall'autorità inferiore, durante la
prima audizione egli si è limitato ad allegare di essere stato minacciato
nel dicembre del 2012 da persone che gli avrebbero semplicemente detto
di tornare nel suo Paese (cfr. verbale 1, pag. 8); che tuttavia solamente in
occasione dell'audizione federale egli ha dichiarato che si sarebbe trattato
di minacce di morte; che inoltre, stando a quanto dichiarato in questa
seconda audizione, tali minacce sarebbero già iniziate nel marzo del
2012 (cfr. verbale 2, pagg. 6 seg.); che per il resto si rinvia ai
considerandi della decisione impugnata;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
dell'UFM;
D-1405/2013
Pagina 6
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
D-1405/2013
Pagina 7
che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'ese-
cuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia
questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di colla-
borare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con
l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale D-838/2011 del 21 novembre 2012, consid. 9.2);
che in casu il ricorrente, fornendo indicazioni manifestamente carenti e
inverosimili in merito alla sua cittadinanza, è incorso nella violazione di ta-
le obbligo, ponendo le autorità nell'impossibilità di determinare con cer-
tezza il suo Paese di origine, così come l'esistenza di ostacoli all'esecu-
zione dell'allontanamento;
che da quanto emerge dalle tavole processuali, il Tribunale parte dal pre-
supposto che il ricorrente possa essere di origine nigeriana; che tuttavia
non può essere escluso che egli possa essere originario di un altro Pae-
se; che vista la violazione del dovere di collaborare e la socializzazione,
avvenuta in Nigeria, l'esecuzione dell'allontanamento viene esaminata
verso questo Paese;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è da considerarsi ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 3 LStr);
che il Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in
Nigeria sia in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione del ri-
corrente; che infatti tale Paese non conosce una situazione di guerra, di
guerra civile o di violenza generalizzata;
che circa la situazione personale dell'interessato, considerata la
violazione dell'obbligo di collaborare di cui sopra, il Tribunale non dispone
di elementi sufficienti per stabile concretamente l'entità della rete sociale
e familiare di cui l'interessato possa disporre in patria; che inoltre, tale
violazione impedisce al Tribunale di esaminare il concreto reinserimento
sociale del ricorrente, per il che l'autorità giudicante si vede costretta ad
esimersi dall'effettuare un esame accurato di tali aspetti; che
ciononostante, il Tribunale parte dal principio che l'interessato si sia
socializzato in Nigeria visto che vi ha frequentato le scuole e vi ha
lavorato; che egli è giovane, scolarizzato e dispone di un'esperienza
professionale quale (...) (cfr. verbale 1, pag. 4); che inoltre egli è da
considerarsi in buona salute, non avendo preteso nel gravame di soffrire
D-1405/2013
Pagina 8
di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è da ritenersi
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dun-
que pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1405/2013
Pagina 9
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: