B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1407/2013
S e n t e n z a d e l 2 2 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 marzo 2013 / N [...].
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Visto
la prima domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in
data 18 ottobre 2009;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
9 novembre 2009 che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, passata in giudicato in
data 18 novembre 2009;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera
in data 19 febbraio 2013;
il verbale di audizione del 25 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1), non-
ché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) di medesima data (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 15 marzo 2013, notificata oralmente all'interes-
sato il medesimo giorno (cfr. Atto B20/1);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 15 marzo 2013 (cfr. timbro del plico rac-
comandato);
la copia dell'incarto parziale dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale in
data 18 marzo 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in
data 19 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
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48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichia-
rato di essere cittadino nigeriano nato a B._______ (Nigeria) e di avere
vissuto a C._______ (Nigeria) dal 2000 all'ottobre del (...), data del suo
espatrio (cfr. verbale 1, pag. 3-5);
che egli ha affermato di essere rimasto in Svizzera, una prima volta,
dall'ottobre del 2009 sino all'aprile del 2010; che, a seguito della decisio-
ne negativa in materia di asilo, avrebbe raggiunto l'Italia dove sarebbe ri-
masto ininterrottamente sino al suo recente ritorno in Svizzera (cfr. verba-
le 1, pag. 5); che egli ha, altresì, dichiarato di non avere nuovi motivi di
asilo rispetto a quelli già adotti nel corso della prima procedura di asilo
(cfr. verbale 1, pag. 8); che, tuttavia, sarebbe tornato in Svizzera in quan-
to in Italia non avrebbe né un lavoro, né un futuro (cfr. verbale 1, pag. 8);
che, nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito a ri-
guardo dell'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha espressa-
mente ribadito di non essere ritornato in Patria nel periodo intercorso tra
la prima domanda di asilo e la domanda di asilo in oggetto; che, inoltre, i
motivi per cui chiede asilo sono gli stessi già fatti valere nella prima do-
manda di asilo; che, infine, ha aggiunto che dovrebbe tornare nel Paese
di origine il prossimo dicembre in quanto potrebbe esserci una riconcilia-
zione a seguito di un incontro previsto per agosto 2013;
che, nella decisione del 5 marzo 2013, l'UFM ha considerato, da un lato,
che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti
addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare
la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione
provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronuncia-
to l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la relativa esecuzione
verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che la stessa ha, al-
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tresì, fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.– a
carico del richiedente;
che, nel ricorso, il ricorrente sostiene di essere rientrato in Nigeria dopo la
conclusione della prima procedura d'asilo e di avere riportato questa cir-
costanza nel corso delle audizioni; che, tuttavia, egli non sarebbe in gra-
do di spiegare perché l'evocato ritorno in Patria non risulti nei verbali; che,
quo ai motivi di asilo, in Nigeria la polizia lo avrebbe cercato a causa dei
problemi già fatti valere nel corso della prima domanda di'asilo; che, infi-
ne, la propria situazione personale sarebbe drammatica e la Nigeria sa-
rebbe in costante peggioramento, di modo che il suo allontanamento non
sarebbe esigibile; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annulla-
mento della decisione impugnata e l'esame nel merito della sua domanda
di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria;
che ha, altresì, chiesto l'esenzione dal versamento di un anticipo
equivalente alle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pen-
dente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenien-
za, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel
frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione dell'ammissione provvisoria;
che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la
crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 9 novembre 2009;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
manda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato in entrambe
le audizioni di non essere rientrato nel suo Paese di origine tra la conclu-
sione della prima domanda di asilo e l'attuale procedura, nonché di fare
valere i medesimi motivi già invocati nel corso della prima procedura
(cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2);
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazio-
ni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima con-
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sistenza; che, segnatamente, l'asserito ritorno in Patria è stato accennato
unicamente nel ricorso; che, tuttavia, tale circostanza è in netto contrasto
con quanto affermato nei verbali; che l'insorgente, apponendo la propria
firma in calce ai verbali, ha confermato la veridicità dei medesimi e la loro
fedefacenza alle dichiarazioni rilasciate; che, di conseguenza, l'evocato ri-
torno in Patria è inverosimile;
che, alla luce di quanto espresso, vi è, dunque, ragione di concludere che
non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motiva-
re la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2
p. 769 e i relativi riferimenti);
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motiva-
re la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione
provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tute-
la e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o espor-
re il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contra-
ri all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
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dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamen-
to è ammissibile;
che il ricorrente è giovane e vanta un'elevata formazione scolastica es-
sendo laureato in (...) (cfr. verbale 1, pag. 4); che egli ha esperienze pro-
fessionali di venditore (cfr. ibidem); che, in considerazione dell'inverosimi-
glianza delle proprie dichiarazioni, vi è motivo di credere che l'insorgente
disponga in Patria di una rete sociale più ampia di quella dichiarata; che il
ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla
problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici;
che, conseguentemente, l'allontanamento del ricorrente nel suo Paese
d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
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se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: