Corte IV
D-1418/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, nato il 21 ottobre 1980,
B._______, nato il 21 ottobre 1982,
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 8 marzo 2010/ N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1418/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Sviz-
zera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità in-
feriore) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il
quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48
ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o
di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo;
i verbali d'audizione del 10 febbraio e del 1° marzo 2010;
il rapporto medico del 24 febbraio 2010 (doc. A11/1);
la decisione dell'UFM del 8 marzo 2010, notificata all'interessato il me-
desimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso dell'8 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 9 marzo 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi per fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 9 marzo 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione del-
l'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stes-
sa;
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces-
sione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e art. 108 LAsi),
alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddi-
sfatti e che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti;
che nei citati limiti occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua;
che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino tunisino di etnia araba, nato e
cresciuto a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 10 febbraio 2010,
pagg.1 e 2);
che il richiedente ha allegato in una prima versione di aver lasciato la
Tunisia poiché desideroso di essere aiutato nelle cure ospedaliere che
necessiterebbe per i propri problemi di salute dovuti ad un incidente
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avvenuto cinque anni fa, e per timore di essere arrestato per aver per-
cosso con un bastone un funzionario pubblico (cfr. verbale d'audizione
del 10 febbraio 2010, pag. 7); che egli ha successivamente dichiarato
di essere espatriato dalla Tunisia per un "problema esclusivamente
economico" (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 9), ag-
giungendo di poter tranquillamente risolvere i propri problemi in Tuni-
sia, sia di salute che giudiziari (cfr. ibidem);
che il richiedente si sarebbe recato a D._______, ove avrebbe vissuto
per circa un mese, per poi partire per la Libia giungendo a E._______
alla fine di (...), da cui, dopo una decina di giorni, si sarebbe imbarcato
su una nave mercantile giungendo in Sicilia; che egli dalla Sicilia si sa-
rebbe recato a Milano, ove si sarebbe trattenuto per circa due settima-
ne, prima di andare a Como, ove sarebbe rimasto per quattro o cinque
mesi, per poi giungere infine in Svizzera in data (...) (cfr. verbale d'au-
dizione del 10 febbraio 2010, pagg. 7 e 8);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non avere avuto a disposizione un telefono per poter con-
tattare qualcuno in patria, e siccome egli non avrebbe previsto la pos-
sibilità di essere invitato ad una seconda audizione, non avrebbe più
pensato ai propri documenti (cfr. ricorso, pag. 2);
che egli considera dunque scusabili i motivi della mancata presenta-
zione di documenti;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
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sua domanda d'asilo; la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzio-
ne dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese pro-
cessuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che peraltro, egli si è limitato a dichiarare di aver ritenuto il termine di
48 ore per poter produrre dei documenti validi "molto ristretto" (cfr. ver-
bale d'audizione del 1 marzo 2010, pag. 2) visti i suoi problemi di salu-
te, ed inoltre di non essere stato in grado di contattare nessuno in pa-
tria poiché sprovvisto di telefono, ed infine di non aver previsto di do-
ver presenziare ad una seconda audizione (cfr. ibidem);
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che, a mente di questo Tribunale, come ritenuto dall'autorità inferiore,
quelle addotte dal ricorrente non possono essere ritenute valide ragio-
ni per non presentare tempestivamente i documenti di viaggio o d'i-
dentità ai sensi di legge;
che di seguito, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dapprima dichia-
rando di essersi imbarcato su una nave mercantile (cfr. verbale d'audi-
zione del 10 febbraio 2010, pag. 8), per poi dichiarare, durante la se-
conda audizione, ciò essere avvenuto su di un gommone (cfr. verbale
d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 3); che egli ha dichiarato di aver
preso un treno dalla Sicilia che l'avrebbe portato "in una specie di iso-
la" (cfr. ibidem) e che da lì avrebbe preso una nave che l'avrebbe por-
tato a Roma (cfr. ibidem);
che già, a tutt'oggi, varcare il confine Schengen senza subire alcun
controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, non è privo di
difficoltà;
che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiara-
zioni, questo Tribunale ha ragione di considerare che l'insorgente non
possa avere viaggiato nelle condizioni descritte per il che v'è regione
di ritenere che egli dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della
causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e som-
maria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti;
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
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dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato espressamente di essere espatriato dal-
la Tunisia per un "problema esclusivamente economico" (cfr. verbale
d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 9), ammettendo inoltre che egli
potrebbe tranquillamente risolvere i propri problemi in Tunisia, sia di
salute che giudiziari, e di essere "venuto in Svizzera per prendere tem-
po, magari trovare il modo di guadagnare dei soldi per poi tornare in
Tunisia" (cfr. ibidem);
che, in sunto, il TAF rileva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori
di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di
non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi) non rientrando i motivi esposti a sostegno della sua domanda
d'asilo nel quadro delle condizioni d'applicazione dell'art. 3 LAsi e per-
tanto rettamente ritenuti irrilevanti dall'autorità inferiore, ai sensi del-
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non si impone a questo Tri-
bunale la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordi-
na l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi);
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che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o
non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni
di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione
provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 Legge federale del 16 dicem-
bre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]);
che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Con-
federazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio na-
zionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane
possiede una buona formazione scolastica, in quanto ha frequentato le
elementari, le medie, il liceo ed una scuola professionale (cfr. verbale
d'audizione del 10 febbraio 2010, pag. 3), ed ha esperienza come re-
sponsabile del controllo qualità in una ditta tessile ed in una ditta di
mobili (cfr. ibidem); che, inoltre, dispone di una rete sociale a
C._______, infatti, oltre ad avervi trascorso tutta la vita, l'insorgente
fino all'espatrio vi ha abitato con i genitori, la sorella ed il fratello, i
quali vivono ancora in loco;
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che, quo ai problemi di salute addotti, a mente di questo Tribunale, non
v'è ragione di credere che, per stessa ammissione del ricorrente
(cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 9) e peraltro non ur-
genti (cfr. rapporto medico del 24 febbraio 2010), non possano ottene-
re le cure mediche necessarie nel suo paese d'origine, avendo egli, tra
l'altro già usufruito di dette cure (cfr. verbale d'audizione del 10 febbra-
io 2010, pag. 6; cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003
n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr) potendo
egli, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni documento in-
dispensabile al rimpatrio;
che, da quanto precede, ne discende che l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che ne discende che anche in materia d'allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
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che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
F._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______ (via
fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ri-
corrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- G._______ (via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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