B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1427/2018
Sen t en z a d e l 2 8 no vemb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Constance Leisinger, Walter Lang,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…),
con il figlio
D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinati dall’avv. Immacolata Iglio Rezzonico, avvocato,
Studio Legale Iglio Rezzonico,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento (ricorso contro una decisione di riesame);
decisione della SEM del 29 gennaio 2018 / N (…).
D-1427/2018
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Fatti:
A.
A.a Il (…) agosto 2017 A._______ ed il figlio D._______ hanno presentato
in Svizzera una domanda d’asilo, dopo aver soggiornato per alcuni mesi in
Italia a seguito dell’ottenimento di un visto valido dal (…) aprile 2017 al
(…) luglio 2017 rilasciato dall’ F._______ ad G._______ per far curare
D._______ in Italia (cfr. atto A12/15, p.to 2.05, pag. 6; atto A10/2).
A.b In occasione dell’esercizio del diritto di essere sentiti in merito alla
competenza dell’Italia per il trattamento della loro domanda d’asilo,
A._______, ha indicato di non volervi fare ritorno, poiché nel precitato
Paese vi avrebbero già soggiornato per (…) mesi durante i quali al figlio
non avrebbero prestato le cure mediche adeguate (cfr. verbale d’audizione
di A._______ del 28 agosto 2017 [di seguito: verbale], p.to 8.01, pag. 11).
Segnatamente, l’interessato sarebbe stato visitato da ultimo, presso l’ospe-
dale (…) di H._______ (cfr. verbale, p.to 8.02, pag. 11).
B.
Con decisione del 9 novembre 2017, la Segreteria di Stato della migra-
zione (di seguito: SEM), fondandosi sull’art. 31a cpv.1 lett. b LAsi, non è
entrata nel merito della domanda d’asilo succitata, ed ha pronunciato l’al-
lontanamento (recte: trasferimento) degli interessati verso l’Italia, consta-
tando altresì l’assenza di effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
La SEM ha in primo luogo ritenuto l’Italia competente per lo svolgimento
della procedura di asilo e di allontanamento dei ricorrenti fondandosi sul
regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III).
In secondo luogo l’autorità inferiore non ha riconosciuto la sussistenza di
carenze sistemiche in tale Paese ed inoltre le autorità italiane avrebbero
fornito garanzie sufficienti per la corretta presa a carico degli interessati
secondo la vigente giurisprudenza in materia. Pertanto, a mente
dell’istanza inferiore, si può partire dal presupposto che gli insorgenti, in
caso di trasferimento in Italia, non saranno esposti ad una violazione delle
disposizioni di diritto internazionale, segnatamente dell’art. 3 cpv. 2 Rego-
lamento Dublino III e dell’art. 3 CEDU. In seguito la SEM ha ritenuto non vi
fossero motivi che giustifichino l’applicazione delle clausole discrezionali
D-1427/2018
Pagina 3
previste all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità) e
all’art. 29 cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali
(OAsi 1, RS 142.311). Invero le problematiche valetudinarie di cui soffre
D._______ – derivanti da una diagnosi di (…) – potranno essere curate in
Italia. In tale situazione, a mente dell’autorità inferiore, sarebbe unicamente
decisiva la possibilità di trasferimento del minore in Italia, il cui stato di sa-
lute sarebbe stato adeguatamente preso in considerazione al momento
dell’organizzazione del trasferimento in tale Paese, informando prima dello
stesso le autorità italiane in relazione al suo stato valetudinario e alle even-
tuali cure a lui necessitanti.
C.
Il 5 dicembre 2017 i richiedenti hanno inoltrato ricorso al Tribunale ammi-
nistrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata deci-
sione della SEM, postulando l’annullamento della decisione impugnata ed
a titolo principale che gli atti siano rinviati all’autorità di prime cure per l’ot-
tenimento di garanzie concrete ed individuali da parte dell’Italia che i ricor-
renti saranno ospitati in strutture adeguate; a titolo subordinato hanno con-
cluso all’applicazione della clausola di sovranità da parte della SEM non-
ché hanno presentato una domanda di sospensione dell’esecuzione
dell’allontanamento quale misura cautelare urgente ex art. 56 PA, la con-
cessione dell’effetto sospensivo al ricorso, altresì presentando istanza di
assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento dell’anti-
cipo delle presumibili spese processuali, con protesta di spese e ripetibili.
D.
Con sentenza D-6879/2017 dell’11 dicembre 2017, il Tribunale ha respinto
il ricorso avverso la decisione della SEM del 9 novembre 2017, revocando
pure le misure supercautelari pronunciate il 6 dicembre 2017.
Nella precitata sentenza, il Tribunale ha segnatamente rilevato che, poiché
in Italia non vi sarebbero fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei ri-
chiedenti, non sussisterebbe neppure il rischio di un trattamento inumano
o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE per gli insorgenti e che, con-
seguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase del Regolamento
Dublino III non si giustificherebbe nella fattispecie. Inoltre, il Tribunale ha
constatato che le garanzie offerte dalle autorità italiane nel caso di specie,
sarebbero sufficientemente concrete ed individuali, in conformità con la
giurisprudenza della CorteEDU pertinente (cfr. sentenza Tarakhel contro
Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; Jihana Ali e altri contro
Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33) e del Tribunale (cfr.
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sentenza di principio DTAF 2015/4 e DTAF 2016/2), così da poter esclu-
dere la violazione dell’art. 3 CEDU. Proseguendo nell’analisi, il Tribunale
ha stabilito che lo stato di salute di D._______, non costituirebbe un osta-
colo al trasferimento dei ricorrenti in Italia. Invero egli, una volta posta la
diagnosi definitiva ed instaurata una terapia efficace (cfr. pag. 9 della sen-
tenza), potrà continuare la terapia prescritta in tale Stato di destinazione,
disponendo in particolare quest’ultimo di infrastrutture mediche sufficienti
ed essendo l’Italia firmataria della direttiva 2013/33/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’acco-
glienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva acco-
glienza). Una volta stabilita la diagnosi definitiva ed instaurata una terapia
efficace, non vi sarebbero pertanto, a mente del Tribunale, ostacoli al tra-
sferimento dei ricorrenti in Italia. Infine, alla luce delle insorgenze di causa,
il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse motivo di applicare la clausola di
sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, in quanto non vi sareb-
bero elementi che provino che l’autorità di prime cure abbia esercitato in
maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento.
E.
Per mezzo di uno scritto datato 10 gennaio 2018, A._______ ed il figlio
D._______ hanno presentato un’istanza di riesame avverso la decisione
del 9 novembre 2017 della SEM, chiedendo a titolo principale l’annulla-
mento della decisione impugnata e di svolgere la procedura d’asilo in Sviz-
zera, nonché quale provvedimento cautelare una richiesta della sospen-
sione dell’allontanamento previsto per l’indomani.
Essi hanno domandato la riconsiderazione del loro caso in primo luogo
poiché il sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti asilo in Italia, sa-
rebbe attualmente deficitario. Invero, l’Italia, starebbe segnatamente conti-
nuando a richiedere il sostegno e l’intervento dell’Unione europea per la
pressione migratoria che starebbe affrontando in questi ultimi anni.
L’M._______, sarebbe dovuta intervenire in Italia ed in I._______ proprio a
motivo della continua pressione dei flussi migratori in tali Stati, negli ultimi
tre anni. Inoltre le direttive citate nella decisione avversata non sarebbero
attuate concretamente in Italia; il sistema d’accoglienza degli SPRAR sa-
rebbe un totale insuccesso, nonché l’elenco dei centri SPRAR pubblicato
dall’Italia, non sarebbe aggiornato e pertanto non rappresenterebbe una
garanzia sufficiente per una giusta accoglienza. Pertanto, vi sarebbero
delle carenze sistemiche nel sistema d’accoglienza e di procedura d’asilo
in Italia, tali da non permettere l’allontanamento degli interessati in tale
Paese. In secondo luogo, il rispetto dell’unità familiare dei richiedenti, sa-
rebbe dovuto essere valutato con maggiore accuratezza. Invero, nel caso
D-1427/2018
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specifico, la sola indicazione dell’aeroporto di J._______ non sarebbe una
garanzia sufficiente di accoglienza adeguata degli interessati, in particolare
per la situazione concreta della famiglia in questione e visto il completo
fallimento del sistema degli SPRAR nel Paese interessato. Nella fattispecie
occorrerebbe difatti verificare concretamente l’accoglienza per D._______,
non solo in riferimento alla sua età, ma in particolare tenendo in conside-
razione le sue esigenze mediche. Gli interessati sostengono dappoi che
l’autorità di prime cure, nell’apprezzamento della clausola di sovranità ex
art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III e della clausola umanitaria se-
condo l’art. 29 cpv. 3 OAsi 1, non avrebbe tenuto in particolare conto
dell’interesse superiore del minore a continuare le cure in Svizzera, senza
interruzioni e con gli specialisti che lo avrebbero preso sino ad oggi in ca-
rico, onde evitare situazioni invalidanti che potrebbe comportare la man-
cata presa in carico adeguata. Ciò risulterebbe dai certificati medici già
prodotti nella precedente procedura, dal certificato medico della Dr.ssa
med. K._______ del (…) novembre 2017 nonché dalla lettera d’uscita
dell’L._______ del (…) dicembre 2017. Infine l’applicazione di tali clausole
sarebbe dovuta essere analizzata anche alla luce del principio di solidarietà
tra gli Stati membri del Regolamento Dublino III, ciò che la SEM non
avrebbe ottemperato nel caso concreto. A sostegno delle loro allegazioni
gli interessati hanno fornito:
– una copia del Comunicato stampa della “Partecipazione della Svizzera
all’ M._______” del N._______ del (…) marzo 2016 (doc. 1);
– un articolo intitolato “Immigrazione: il sistema fallimentare dell’acco-
glienza in Italia” del 1° febbraio 2017 (doc. 2);
– una copia del certificato medico della Dr.ssa med. K._______ del (…) no-
vembre 2017 (doc. 3);
– un articolo inerente il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR) in Italia intitolato “Migranti, accoglienza nei Comuni (Sprar): “il
progetto migliore per l’integrazione”, ma lo sceglie 1 Comune su 8. E solo
al Sud” del 12 novembre 2017 (doc. 4);
– una copia della lettera d’uscita dell’L._______ del (…) dicembre 2017
(doc. 5).
F.
Con decisione incidentale del 10 gennaio 2018, la SEM ha respinto la ri-
chiesta di sospensione dell’allontanamento degli interessati ed ha invitato
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gli stessi a versare, entro il 25 gennaio 2018, un anticipo di CHF 600.–, con
comminatoria di non entrare nel merito della domanda di riesame in caso
d’inosservanza.
G.
Per il tramite di uno scritto del 18 gennaio 2018 l’autorità inferiore, in rispo-
sta allo scritto della rappresentante legale degli interessati del 17 gen-
naio 2018 (cfr. atto B5/4), ha in particolare sottolineato che il volo previsto
per i richiedenti l’(…) gennaio 2018 sarebbe stato annullato, in quanto
mancavano delle informazioni inerenti lo stato di salute di D._______ che
dovevano essere trasmesse alle autorità italiane (cfr. atto B6/2).
H.
Con decisione del 29 gennaio 2018, notificata il 6 febbraio 2018 (cfr. risul-
tanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda di rie-
same ed ha confermato la crescita in giudicato e l’esecutività della deci-
sione del 9 novembre 2017, statuendo nel contempo circa l’assenza di ef-
fetto sospensivo di un eventuale ricorso e fissando un emolumento di
CHF 600.–, tenendo conto dell’anticipo spese di pari importo già versato
dagli interessati.
In particolare, l’autorità inferiore ha ritenuto che non vi sarebbero motivi
nella domanda di riesame suscettibili di rimettere in questione la decisione
del 9 novembre 2017, in quanto sia in tale decisione che nella sentenza
del Tribunale dell’11 dicembre 2017, si sarebbe già concluso che la proce-
dura d’asilo in Italia non risulterebbe viziata e che le garanzie fornite da
questo Stato sarebbero nel caso concreto sufficienti ed atte ad escludere
una violazione dell’art. 3 CEDU. Inoltre, la SEM ha constatato che la docu-
mentazione allegata alla domanda di riesame non attesterebbe di un peg-
gioramento dello stato di salute di D._______, atto a modificare la deci-
sione del 9 novembre 2017 e la sentenza del Tribunale successiva, e che
come indicato in quest’ultima una volta che la diagnosi definitiva ed una
terapia efficace saranno poste, non vi sarebbero ulteriori ostacoli al trasfe-
rimento dei richiedenti in Italia. Invero, per quanto concerne l’accesso alle
cure in Italia, nessun elemento nuovo sarebbe stato allegato dagli insor-
genti e sia l’autorità inferiore che il Tribunale si sarebbero già pronunciati
al riguardo. Circa la documentazione prodotta dagli interessati, inerente il
sistema di accoglienza dei richiedenti l’asilo nonché il messaggio del
N._______, la SEM ha rilevato non essere pertinente, in quanto non vi sa-
rebbe alcun riferimento al caso di specie. Di conseguenza, l’applicazione
della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III non
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Pagina 7
sarebbe nella fattispecie giustificata. La SEM ha inoltre nuovamente sotto-
lineato che, al momento del trasferimento, tutte le informazioni relative
all’accompagnamento di D._______ saranno comunicate alle autorità ita-
liane per facilitarne una presa in carico adeguata. Pertanto, non vi sareb-
bero motivi atti ad annullare la decisione del 9 novembre 2017.
I.
L’8 marzo 2018 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata: 9 marzo 2018)
gli interessati sono insorti con ricorso al Tribunale, postulando in via pre-
giudiziale, la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso ed in via princi-
pale, l’accoglimento del gravame, l’annullamento della decisione impu-
gnata e di conseguenza la trasmissione degli atti alla SEM per il prosieguo
della procedura d’asilo. Essi hanno altresì richiesto la concessione dell’as-
sistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio nella persona
dell’avv. Immacolata Iglio Rezzonico anche per la procedura dinnanzi
all’autorità inferiore. In tale contesto, essi hanno pure impugnato la deci-
sione incidentale del 10 gennaio 2018 della SEM, in quanto poneva a loro
carico un emolumento di CHF 600.–, chiedendone l’esonero. Hanno infine
protestato spese e ripetibili.
Richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti hanno segna-
tamente rilevato che alcuni dei documenti allegati alla loro richiesta di rie-
same, sosterrebbero le loro tesi circa le carenze sistemiche del sistema
d’accoglienza e di procedura in Italia, che starebbe collassando anche con
il sistema SPRAR, le quali liste non sarebbero comunque aggiornate. Inol-
tre, quest’ultimo sistema d’accoglienza non sarebbe immediato e quindi
non si potrebbe in particolare garantire una presa in carico medica subita-
nea per gli interessati. Nel caso concreto, non vi sarebbero dipoi delle ga-
ranzie d’accoglienza sufficienti, in quanto l’Italia, non avendo risposto alla
richiesta di competenza di trattare la domanda d’asilo da parte della Sviz-
zera e non conoscendo pertanto la reale situazione della famiglia in og-
getto, non potrebbe fornire alcuna garanzia concreta in merito. Il fatto di
conoscere soltanto l’aeroporto d’arrivo, a mente dei ricorrenti, non permet-
terebbe di verificare dove la famiglia sarà effettivamente accolta dal mo-
mento che nella provincia di J._______ vi sarebbero diversi centri, molti dei
quali già oggetto di report negativi. Pertanto non vi sarebbe alcuna certezza
che almeno gli standard minimi di presa in carico definiti dal sistema Du-
blino relativi all’accoglienza degli interessati siano rispettati. Di conse-
guenza, non sarebbe corretto affermare come asserito dalla SEM, che gli
insorgenti non correrebbero il rischio di essere sottoposti a trattamenti inu-
mani in violazione dell’art. 3 CEDU in caso di un loro trasferimento in Italia.
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Più nello specifico, i ricorrenti hanno affermato che gli standard minimi su
cui si baserebbe il sistema Dublino non sarebbero sufficienti per la cura
della malattia di D._______. Invero, dai certificati medici prodotti si desu-
merebbe che, anche interrompere le cure e gli accertamenti che ancora
dovrebbero essere eseguiti per comprendere il reale stato di salute e la
diagnosi del minore, non ancora definitiva, comporterebbe dei seri danni
alla sua salute. Ciò in quanto l’insorgente, per le problematiche valetudina-
rie di cui soffre, necessiterebbe di una gestione ospedaliera e la terapia
dovrebbe essere continuativa, onde evitare l’aggravamento della sua inva-
lidità e la conseguente sostanziale diminuzione della sua qualità di vita.
Pertanto, il fatto di non verificare concretamente quale sarà la sorte del
bambino pregiudicato nella sua salute, lederebbe il suo interesse supe-
riore. Visto tutto quanto sopra, andrebbe quindi applicata la clausola uma-
nitaria prevista dal Regolamento Dublino III e dall’art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
A sostegno delle loro allegazioni, i ricorrenti hanno prodotto:
– un articolo intitolato “(…)” del (…) (doc. 6);
– una copia del certificato medico dell’L._______ del (…) febbraio 2018
(doc. 7);
– una copia del certificato medico del Dr. med. O._______ del
(…) marzo 2018 (doc. 8);
– una copia del certificato medico della Dr.ssa med. K._______ del
(…) marzo 2018 (doc. 9).
J.
Con decisione incidentale del 13 marzo 2018 il Tribunale ha anzitutto con-
cesso l’effetto sospensivo al ricorso ed ha pertanto autorizzato i ricorrenti
a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. In secondo
luogo ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, a
condizione che fosse dimostrata con un’attestazione d’indigenza entro il
28 marzo 2018, oppure dal versamento, entro il medesimo termine, di un
anticipo di CHF 1'500.– a copertura delle presunte spese processuali. Ha
infine deciso che in merito alla richiesta di concessione di gratuito patroci-
nio ex art. 65 cpv. 2 PA, si sarebbe pronunciato nel proseguo di procedura.
K.
Il 26 marzo 2018 i ricorrenti hanno ottemperato alla richiesta del Tribunale,
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Pagina 9
trasmettendo una dichiarazione della P._______ in merito alla loro situa-
zione finanziaria, chiedendo di concedere una proroga del termine per pro-
durre il certificato di ammissione all’assistenza giudiziaria. Pertanto, con
decisione incidentale del 27 marzo 2018 il Tribunale, constatando in parti-
colare che un documento attestante che il ricorrente dipende dall’assi-
stenza sociale, è per prassi in genere sufficiente per provare la sua indi-
genza, ha confermato l’accoglimento dell’istanza di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del re-
lativo anticipo ex art. 63 cpv. 4 e art. 65 cpv. 1 PA.
L.
L’11 maggio 2018 (cfr. atti processuali) la Q._______ ha trasmesso al Tri-
bunale un certificato medico del (…) maggio 2018 dell’L._______ relativo
alla degenza di D._______ dal (…) maggio 2018 al (…) maggio 2018
(doc. 10).
M.
Con risposta al ricorso del 25 maggio 2018, la SEM ha rilevato che i docu-
menti prodotti dagli insorgenti inerenti le problematiche valetudinarie di
D._______, non conterrebbero alcun nuovo elemento atto a modificare la
decisione impugnata. L’autorità inferiore ha inoltre denotato che, i recenti
dolori insorti, risulterebbero dall’inosservanza delle prescrizioni del medico.
Pertanto ha ribadito che, una volta posta la diagnosi definitiva ed instaurata
una terapia efficace, non vi sarebbero ostacoli al trasferimento del minore
in Italia. Inoltre per quanto attiene lo stato di salute di D._______, come già
indicato nella decisione avversata, sarà preso in considerazione al mo-
mento dell’organizzazione del suo trasferimento in Italia, in particolare in-
formando le competenti autorità italiane dello stato di salute del medesimo
e dei trattamenti medici necessari, per il tramite di un certificato sanitario
con i pertinenti documenti medici acclusi. Le autorità italiane saranno
quindi informate prontamente della specificità del caso e della necessità di
garantire un’immediata presa in carico di D._______. Per quanto attiene
invece le garanzie fornite dalle autorità italiane, conformemente alla giuri-
sprudenza, esse sarebbero sufficientemente individualizzate e concrete,
poiché avrebbero riconosciuto i ricorrenti quale comunità familiare ed indi-
cato le loro generalità, riferendosi tra l’altro alle garanzie generali per le
famiglie. Infine l’autorità inferiore ha ricordato che, dopo il trasferimento,
sarà compito della ricorrente presentare una domanda d’asilo in Italia, per
poter beneficiare delle prestazioni previste dalla direttiva accoglienza, non-
ché potrà eventualmente indirizzarsi alle autorità italiane competenti od alle
autorità giudiziarie sovranazionali o internazionali, per far valere i suoi di-
ritti.
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Pagina 10
N.
I ricorrenti, con replica del 14 giugno 2018, hanno dapprima censurato le
osservazioni di risposta della SEM, in quanto non terrebbero conto dell’in-
teresse superiore del minore ad essere preso in carico in una situazione di
vulnerabilità di salute e non andrebbero pertanto prese in considerazione.
Inoltre, dalle osservazioni della SEM, si denoterebbe che i rapporti medici
presentati dai ricorrenti non sarebbero stati letti attentamente, in quanto il
dolore manifestato da D._______ durante l’ultimo ricovero sarebbe relativo
alla lesione sulla (…) della (…), mentre gli altri dolori costanti, che sareb-
bero dovuti alla diagnosi di (…), potrebbero soltanto essere alleviati dall’as-
sunzione regolare della terapia prescritta. Tali dolori non sarebbero quindi
occasionati, come presupposto dall’autorità inferiore, dall’inosservanza
delle prescrizioni mediche. Infine risulterebbe contraddittorio e lesivo
dell’interesse superiore del minore e del suo diritto di essere curato ade-
guatamente, d’un canto di fornire da parte delle autorità svizzere le infor-
mazioni mediche del caso e di decidere dove il minore dovrà essere tra-
sferito, e dall’altro di non verificare fattivamente la presa in carico medica
e le conseguenze dovute al trasferimento dei ricorrenti.
O.
La SEM, con duplica del 23 luglio 2018, si è essenzialmente riconfermata
nei motivi e nelle conclusioni della decisione querelata e nelle sue osser-
vazioni successive. Ha tuttavia ribadito che le autorità italiane saranno in-
formate dello stato di salute di D._______ onde garantire una presa in ca-
rico adatta alla situazione. Pertanto l’interesse superiore del minore ad es-
sere preso in carico in una situazione di vulnerabilità sarebbe stato consi-
derato. In aggiunta, D._______ soggiornerebbe da meno di un anno in
Svizzera e quindi non vi sarebbe un attaccamento particolare, ed inoltre
non verrà separato dalla madre. Infine la SEM ha ricordato che l’Italia in
data (…) novembre 2017 ha fornito delle garanzie concrete per la comunità
familiare, precisando che il trasferimento dovrà avere luogo a J._______ e
confermando che verranno accolti conformemente alla circolare dell’8 giu-
gno 2015 – la quale reitera le garanzie generali per le famiglie e precisa
che si tratta di interventi di accoglienza integrata continuativi nel tempo,
che prevedono anche misure specifiche d’informazione, accompagna-
mento, assistenza ed orientamento per i minori.
P.
Con osservazioni del 9 agosto 2018 i ricorrenti si sono riconfermati essen-
zialmente nelle precedenti allegazioni e conclusioni. A supporto del fatto
che il sistema di accoglienza in Italia tramite gli SPRAR sarebbe fallimen-
D-1427/2018
Pagina 11
tare e che i centri di prima accoglienza (CAS) sarebbero in aumento, pro-
prio perché il sistema italiano sarebbe al collasso, hanno allegato ulteriore
documentazione che attesterebbe di tale situazione, e meglio:
– un articolo intitolato “Ecco i punti critici dell’accoglienza migranti”
dell’11 gennaio 2018 (doc. 11);
– un articolo intitolato “I dati sui migranti in Italia, una volta per tutte” del
12 giugno 2018 (doc. 12).
Q.
Con ordinanza del 17 agosto 2018, il Tribunale ha inviato per conoscenza
alla SEM le osservazioni e la documentazione allegata succitate, conce-
dendole un termine sino al 3 settembre 2018 per inoltrare eventuali osser-
vazioni. Altresì, entro lo stesso termine – termine prorogato in seguito fino
al 30 settembre 2018 (cfr. risultanze processuali) – ha invitato i ricorrenti a
produrre un rapporto medico di decorso successivo al (…) maggio 2018 in
merito allo stato di salute di D._______, segnatamente circa la possibilità
di eseguire/proseguire le cure del medesimo in Italia.
R.
La SEM, con osservazioni del 20 agosto 2018 si è dapprima riconfermata
nelle motivazioni e conclusioni presenti nella decisione impugnata, come
pure nelle sue osservazioni successive. Ha in seguito aggiunto che, circa
l’insussistenza di carenze sistemiche in Italia, sarebbe risaputo che la pres-
sione migratoria nel precitato Paese sarebbe nettamente diminuita nel
corso dell’anno 2018. Dipoi, gli articoli forniti dagli insorgenti con lo scritto
del 9 agosto 2018, non sarebbero pertinenti per il caso in esame, in quanto
si riferirebbero a situazioni generali e non attesterebbero comunque di al-
cuna carenza sistemica nel sistema di accoglienza delle famiglie in Italia.
S.
Con osservazioni del 26 settembre 2018, i ricorrenti hanno ottemperato
alla richiesta del Tribunale di produrre un certificato di decorso (cfr. certifi-
cato medico del 25 settembre 2018 della Dr.ssa med. K._______; di se-
guito: doc. 13), ribadendo nuovamente che in Italia sarebbe notorio che
una presa in carico adeguata allo stato di salute di D._______ non avver-
rebbe in realtà, in quanto l’accesso agli SPRAR, ove effettivamente pre-
senti, avverrebbe soltanto in un secondo momento, prima di essere transi-
tati dai CAS, dove l’assistenza sanitaria non sarebbe garantita. Inoltre con
la politica del nuovo governo italiano, non si potrebbe ritenere che in caso
di un trasferimento del minore, egli verrà immediatamente preso in carico
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Pagina 12
dal profilo sanitario. Infine, D._______ vivrebbe dal (…) agosto 2017 in
Svizzera, dove avrebbe trovato cure, amici, accesso alla scuola e spensie-
ratezza, tutti diritti che sarebbero sanciti dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Non permettere al minore di
continuare tale suo percorso di vita, lederebbe a mente dei ricorrenti, gra-
vemente i suoi diritti fondamentali. Pertanto non si comprenderebbe come
nella specificità e vulnerabilità della fattispecie, la SEM non applichi la clau-
sola di sovranità.
T.
L’autorità inferiore, con osservazioni finali dell’11 ottobre 2018 (inviate per
conoscenza agli insorgenti con ordinanza del 17 ottobre 2018; cfr. risul-
tanze processuali), si è dapprima riconfermata nelle motivazioni e conclu-
sioni esposte nella decisione avversata come pure nelle prese di posizione
successive. In seguito, ha sottolineato che il certificato medico del 25 set-
tembre 2018 non presenterebbe alcun nuovo elemento, essendo che la
terapia è stata stabilita e che tale trattamento sarebbe ugualmente dispo-
nibile in Italia. Circa lo stato di salute di D._______ e la necessità di una
sua immediata presa in carico al momento del suo arrivo nel precitato
Paese, anche con il recente cambiamento di governo, non vi sarebbe alcun
elemento dimostrativo del fatto che l’Italia non rispetterebbe i suoi obblighi
internazionali e rifiuterebbe le cure mediche necessarie a D._______ in
applicazione della direttiva accoglienza. Oltracciò, a titolo suppletivo e
come già rimarcato nella decisione querelata, l’autorità inferiore ha ricor-
dato che l’insorgente avrebbe già beneficiato di cure in Italia, malgrado non
fosse richiedente l’asilo. Per quanto attiene l’interesse superiore del bam-
bino, un trasferimento verso l’Italia non sarebbe contrario al medesimo, in
quanto malgrado lo stato di salute di D._______, lo stesso non sarebbe
così grave da impedire un suo trasferimento verso l’Italia, posto che il trat-
tamento necessario e le strutture mediche sarebbero ivi disponibili. Mal-
grado i ricorrenti sarebbero presenti da poco più di un anno in Svizzera,
D._______ avrebbe un inizio di socializzazione unicamente tramite la
scuola, (…). Infine, l’esame dell’insieme degli elementi del caso di specie,
in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, non permetterebbe di
riconoscere un caso umanitario e non si giustificherebbe l’applicazione
della clausola di sovranità.
U.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, saranno ripresi nei
considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
D-1427/2018
Pagina 13
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costitui-
sce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
L’autorità di prime cure ha trattato la richiesta del 10 gennaio 2018 degli
insorgenti quale istanza di riesame ai sensi dell’art. 111b cpv. 1 LAsi.
3.1
3.1.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un’autorità am-
ministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza
di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente
dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l’hanno dedotto
dall’art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle
decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 con-
sid. 2.1 con riferimenti citati; EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER in: Ame-
relle/Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, Volume IV: Loi sur
D-1427/2018
Pagina 14
l’asile [LAsi] ad art. 111b LAsi, pag. 859). La domanda di riesame è prevista
dalla legislazione in materia d’asilo a partire dalla modifica della LAsi del
14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Se-
condo la giurisprudenza, un’autorità non è tenuta a trattare una tale richie-
sta che nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisca una “do-
manda di riconsiderazione qualificata”, ovvero quando una decisione non
è stata oggetto di ricorso (o che il ricorso avverso la stessa era stato di-
chiarato irricevibile) e che il ricorrente invochi uno dei motivi di revisione
previsti dall’art. 66 PA, applicabile per analogia – in particolare dei fatti
nuovi e importanti o dei mezzi di prova nuovi e rilevanti che non erano po-
tuti essere invocati nella procedura ordinaria – oppure quando costituisce
una “domanda di adattamento”, vale a dire nel caso in cui l’interessato si
prevalga di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto)
dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente
corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con
ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1; EMILIA ANTONIONI
LUFTENSTEINER, op. cit., no. da 7 a 12, pag. 860 segg.). Inoltre, una do-
manda di riesame può essere pure fondata su un mezzo di prova nuovo,
posteriore ad una sentenza materiale del Tribunale, allorché tale mezzo di
prova – che sarebbe irricevibile come motivo di revisione in applicazione
dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF in fine – è rilevante ai sensi dell’art. 66 cpv. 2
lett. a PA, applicato per analogia, nel senso che sarebbe atto a stabilire un
fatto allegato anteriormente, durante la procedura ordinaria, e rimasto non
stabilito (cfr. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, op. cit., no. 10, pag. 861;
DTAF 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3).
3.1.2 Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per
analogia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere importanti e
decisivi, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie
alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso
in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i
mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi rilevanti
che giustifichino la revisione (in questo caso: il riesame), oppure dei fatti
già noti nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto es-
sere provati, a discapito del ricorrente (DTF 127 V 353 consid. 5b; cfr. an-
che: sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.1;
EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, op. cit., no. 12, pag. 861 seg.). Se i
nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti allegati anterior-
mente, il richiedente dovrà pure dimostrare che non poteva invocare gli
stessi nella procedura precedente. Una prova deve essere considerata
concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giu-
dice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
D-1427/2018
Pagina 15
procedura principale. E’ decisiva la circostanza che il mezzo di prova non
serva soltanto all’apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli
stessi (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b). Risultano dunque esclusi i mezzi di
prova che avrebbero già potuto essere presentati nell’ambito della deci-
sione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e
relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione
svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e re-
lativi riferimenti). In conclusione, una domanda di riesame non può quindi
servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministra-
tive cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di
ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati).
3.1.3 Allorché l’autorità di prima istanza non è entrata nel merito di una
domanda di riesame, il richiedente può semplicemente ricorrere allegando
che l’autorità ha negato a torto l’esistenza delle condizioni richieste per ob-
bligarla a giudicare nel merito della domanda, e l’autorità di ricorso, se ac-
coglierà il gravame, non potrà che invitare quest’ultima ad esaminare la
domanda nel merito. L’oggetto del litigio è difatti definito dai punti del di-
spositivo della decisione avversata (“l’oggetto della contestazione”)
espressamente impugnati dal ricorrente. Le conclusioni dell’insorgente non
potranno pertanto estendersi oltre “l’oggetto della contestazione”, e quelle
che ne oltrepassano lo stesso, in particolare le questioni di merito della
causa nel caso di una decisione di inammissibilità, non saranno ricevibili.
Un’eccezione pare giustificata quando l’autorità inferiore, senza attenersi
rigorosamente alle condizioni di ammissibilità, ha chiaramente indicato che
nell’ipotesi in cui sarebbe entrata in materia, la domanda di riesame sa-
rebbe stata respinta (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1.3 con riferimenti ivi ci-
tati).
3.1.4 Giusta l’art. 111b cpv. 1 LAsi la domanda di riesame dev’essere indi-
rizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di rie-
same. Tale termine risulta in specie rispettato.
3.2
3.2.1 Con domanda di riesame del 10 gennaio 2018 gli interessati hanno
richiesto alla SEM di riconsiderare la decisione del 9 novembre 2017, in
particolare per le carenze sistemiche presenti nell’accoglienza e nella pro-
cedura in Italia e la mancanza di una verifica concreta nella fattispecie
dell’accoglienza in tale Paese, soprattutto viste le esigenze mediche di
D._______. Essi richiedono segnatamente l’applicazione della clausola di
sovranità e di permettere, per motivi umanitari – in ragione in particolare
dello stato di salute di D._______, che se non adeguatamente preso in
D-1427/2018
Pagina 16
carico potrebbe comportare a lungo termine delle situazioni invalidanti,
tanto da richiedere la sua continuazione delle cure in Svizzera con gli spe-
cialisti che già lo assistono, e quindi implicitamente all’impossibilità di tra-
sferire il bambino – ai richiedenti di svolgere la procedura d’asilo in Sviz-
zera.
3.2.2 Avendo gli interessati domandato l’adattamento di una decisione –
inizialmente corretta – in seguito ad una modifica ulteriore dei fatti, è a ra-
gione che l’autorità inferiore ha trattato l’istanza quale domanda di riesame
(cfr. per la distinzione tra riesame e domanda multipla nelle procedure Du-
blino DTAF 2017 VI/5 consid. 4.3 e 4.3.1; cfr. anche nello stesso senso:
sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 3.4).
3.2.3 Tuttavia, malgrado il dispositivo della decisione della SEM del
29 gennaio 2018 indichi la non entrata nel merito della domanda di rie-
same, appare chiaramente, alla lettura dei motivi della decisione, che l’au-
torità inferiore non si è pronunciata soltanto sulla base di condizioni di rice-
vibilità della domanda, ma è di fatto entrata in materia della domanda e l’ha
respinta con degli argomenti materiali, in particolare sul mancato peggio-
ramento dello stato di salute di D._______ con riferimento alla documen-
tazione medica prodotta dai ricorrenti, al sistema di accoglienza in Italia,
ed al fatto che al momento del trasferimento del bambino, tutte le informa-
zioni necessarie alla sua presa in carico adeguata, sarebbero state comu-
nicate alle autorità italiane, escludendo in tal senso l’applicazione della
clausola di sovranità ex art. 17 Regolamento Dublino III (cfr. nello stesso
senso anche DTAF 2010/27 consid.2.2.1).
3.2.4 Nei considerandi seguenti, il Tribunale esaminerà quindi se i motivi
per i quali la SEM ha respinto l’istanza di riesame dei ricorrenti sono fondati
e determinerà se vi siano fatti nuovi e rilevanti tali da giustificare la riconsi-
derazione della decisione della SEM del 9 novembre 2017.
4.
Per quanto attiene l’asserita esistenza di carenze sistemiche nel sistema
di accoglienza e di procedura dei richiedenti asilo in Italia, si rileva che gli
interessati non apportano alcun nuovo elemento atto a stabilire un cambia-
mento di circostanze avvenuto dopo la fine della prima procedura, che
possa far giungere il Tribunale ad altra conclusione. Invero, d’un canto, al-
cuni dei documenti prodotti (cfr. doc. 1, doc. 2 e doc. 6) dai ricorrenti, sono
risalenti a prima della decisione dell’autorità inferiore del 9 novembre 2017
ed avrebbero dunque dovuto e potuto essere presentati nel contesto del
ricorso avverso tale decisione. D’altro canto, si osserva che le condizioni
D-1427/2018
Pagina 17
di accoglienza in Italia sono già state tenute debitamente in considerazione
ed analizzate nell’ambito della procedura pregressa (cfr. sentenza del Tri-
bunale D-6879/2017 pag. 5 seg.), e che la nuova documentazione prodotta
a sostegno delle carenze del sistema di accoglienza in Italia (cfr. doc. 4,
doc. 11 e doc. 12), non risulta atta a modificare tale convincimento. Difatti,
malgrado i medesimi documenti segnalino alcuni punti critici dell’acco-
glienza dei migranti in Italia, le difficoltà a cui è confrontato tale Paese nella
sua capacità di accoglienza e di gestione dei migranti, è notorio. Pertanto,
anche se il dispositivo d’accoglienza e di assistenza sociale soffre di ca-
renze, non si può però giungere alla conclusione che esisterebbe manife-
stamente in Italia, anche a seguito dell’instaurazione del nuovo governo,
delle carenze sistemiche essenziali in materia d’accoglienza, analoghe a
quelle che la CorteEDU ha constatato per la Grecia (cfr. sentenza della
CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12,
§114). In effetti, nella sua sentenza A. S. contro Svizzera del 30 giu-
gno 2015 (39350/13, §36) e nelle sue sentenze A.M.E. contro Paesi Bassi
del 13 gennaio 2015 (51428/10) e Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia
del 4 ottobre 2016 (30474/14, §33), la CorteEDU ha ricordato che, come
aveva deciso nella sua sentenza Tarakhel, le strutture e la situazione ge-
nerale inerente le disposizioni prese per l’accoglienza dei richiedenti l’asilo
in Italia non possono essere degli ostacoli ostativi al trasferimento di ogni
richiedente l’asilo verso tale Paese. Di conseguenza, in assenza di una
pratica attuale avverata in Italia di violazione sistematica delle norme mi-
nime dell’Unione europea concernenti la procedura d’asilo e le condizioni
di accoglimento dei richiedenti l’asilo, non vi è dunque ragione di applicare
l’art. 3 par. 2 secondo comma del Regolamento Dublino III alla fattispecie
(cfr. anche DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4 e fra le altre: sentenza del Tribunale
D-5522/2018 del 5 ottobre 2018).
5.
5.1 Ciò detto, la presunzione secondo la quale l’Italia rispetti, in particolare
l’art. 3 CEDU, può essere validamente rovesciata in presenza di motivi seri
e concreti che permettano di sostenere che il richiedente, oggetto della mi-
sura di trasferimento, corra il rischio reale di subire dei trattamenti contrari
a tale disposizione.
5.1.1 Nella loro domanda di riesame del 10 gennaio 2018 e nel seguente
ricorso, i ricorrenti si sono avvalsi delle medesime censure già presentate
nel ricorso contro la decisione della SEM del 9 novembre 2017, circa la
concretezza delle garanzie fornite dalle autorità italiane e l’aggiornamento
delle liste dei progetti SPRAR. Come già rimarcato nella sentenza D-
D-1427/2018
Pagina 18
6879/2017 pag. 7 seg., le garanzie fornite dall’Italia in specie, risultano suf-
ficientemente individualizzate e concrete, in linea con la giurisprudenza del
Tribunale e della CorteEDU. Invero, per il trasferimento di un nucleo fami-
liare la CorteEDU ha previsto la necessità di ottenere delle garanzie indivi-
duali inerenti sia l’unità della famiglia, sia anche l’accoglimento del nucleo
familiare in strutture ed in condizioni adatte all’età dei bambini, alfine di
assicurarsi, ritenuta la situazione generale in Italia, che i richiedenti non
siano privati di un alloggio o siano alloggiati in strutture sovrappopolate in
condizioni di promiscuità, insalubrità e violenza (cfr. sentenza Tarakhel con-
tro Svizzera §120). La stessa autorità ha poi precisato, in una susseguente
decisione riguardante il contenuto delle garanzie, che le medesime sono
da considerarsi sufficientemente individualizzate e concrete qualora i ri-
chiedenti vengano indicati con nome, età e comunità familiare (“nucleo fa-
miliare”) e venga fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali
rilasciate dall’Italia e ciò malgrado sia indicato unicamente l’aeroporto di
destinazione e non l’alloggio (cfr. sentenza Jihana Ali e altri contro Svizzera
e Italia §34-35). Tale giurisprudenza ha dunque confermato la prassi stabi-
lita dal Tribunale nelle DTAF 2015/4 e 2016/2 consid. 5 (cfr. anche sen-
tenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.2).
5.1.2 A mente dei ricorrenti, tali garanzie non sarebbero però nella fattispe-
cie sufficienti per la cura della malattia di D._______, in quanto egli neces-
siterebbe di una presa in carico continua ed una diagnosi definitiva ancora
non esisterebbe, essendo tra l’altro ancora previsti degli accertamenti in
merito, come attesterebbero i diversi certificati medici prodotti (doc. 3, doc.
5, doc. 7-10, doc. 13). Secondo gli interessati, in Italia, non vi sarebbe una
presa in carico medica immediata del minore, in quanto tale Paese non
avrebbe potuto dare garanzie su uno stato di salute ed una situazione fa-
miliare sconosciuti ed inoltre non si conoscerebbe la struttura finale d’ac-
coglienza dei ricorrenti. Pertanto essi ritengono che la SEM avrebbe dovuto
applicare la clausola di sovranità.
5.1.2.1 Il Tribunale rileva in primo luogo che, per quanto attiene lo stato di
salute di D._______, come rettamente denotato dall’autorità inferiore nelle
sue osservazioni dell’11 ottobre 2018 ed a differenza di quanto sostenuto
dai ricorrenti, la diagnosi è stata posta e la terapia medicamentosa stabilita.
Invero dai certificati medici prodotti risulta che egli ha quale diagnosi pri-
maria una (…), con l’insorgenza di (…) e la presenza di (…) che possono
provocare ripetuti ed intensi dolori ed una gestione anche ospedaliera. Inol-
tre quali ulteriori diagnosi soffre di: (…) (cfr. in particolare doc. 7-10 e doc.
13). Dal certificato medico del 25 settembre 2018 (doc. 13) si desume inol-
D-1427/2018
Pagina 19
tre che nell’ultimo anno l’evoluzione dello stato di salute del ricorrente sa-
rebbe stabile e che la terapia (…) introdotta nel marzo 2018 avrebbe per-
messo di ridurre la componente infiammatoria a carico delle (…) che man-
tengono un decorso tutt’ora fluttuante. Nello stesso certificato si attesta
pure della terapia medicamentosa dettagliata che lo stesso assume, con-
fermando che la stessa può essere eseguita anche in Italia. Tuttavia, la
Dr.ssa K._______ in tale certificato osserva in particolare che: “La nostra
preoccupazione è che venga assicurato un tempestivo e stretto follow-up
medico per garantire al nostro paziente una presa a carico adeguata della
sua problematica complessa di salute, al fine di minimizzare le possibili
complicanze che sono comunque già evidenti. In particolare ci troviamo di
fronte a limitazioni funzionali importanti, dolori frequenti, ulcerazioni della
(…)” (cfr. doc. 13). Sarebbe pertanto necessario, secondo il suo medico
curante, conoscere la destinazione dell’interessato in Italia per poter tra-
sferire il suo dossier medico e prendere contatto direttamente con il perso-
nale medico (cfr. doc. 13). In merito il Tribunale, constata che la possibilità
di ottenere l’accompagnamento medico necessario in Italia, è già stata am-
piamente esaminata dalla SEM e dal Tribunale con sentenza D-6879/2017.
Al riguardo il Tribunale è in particolare giunto alla conclusione che non vi
fossero indizi per ritenere che il trasferimento del ricorrente comporterebbe
una violazione dell’art. 3 CEDU, e che una volta posta la diagnosi definitiva
ed instaurata una terapia efficace, non vi sono ulteriori ostacoli al trasferi-
mento del medesimo in Italia (cfr. sentenza D-6879/2017, pag. 9). Oltrac-
ciò, tale Paese, essendo firmatario della direttiva accoglienza, deve prov-
vedere affinché i richiedenti l’asilo ottengano la necessaria assistenza sa-
nitaria (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).
5.1.2.2 Il Tribunale ritiene che tali considerazioni rimangano valide anche
nella presente procedura di riesame e vengono pienamente confermate dal
momento che, anche su questo punto, gli interessati non hanno apportato
nuovi elementi o fatto valere un cambiamento di circostanze. Invero, da
una parte i documenti allegati (doc. 3, 5, 7-13) non attestano alcun peggio-
ramento dello stato di salute di D._______, in quanto la sua evoluzione si
sarebbe mantenuta stabile nell’ultimo anno, e dall’altra sarebbe stata posta
una diagnosi chiara ed una terapia efficace. Di conseguenza, non essendo
al momento il minore sottoposto ad un nuovo trattamento, e non essendo
il suo stato di salute peggiorato, non vi è motivo di scostarsi dalle prece-
denti considerazioni e ritenere che il trasferimento degli interessati in Italia
costituirà una violazione dell’art. 3 CEDU. A tale conclusione si giunge an-
che tenendo conto dell’eventuale terapia (…) con (…), segnalata nel rap-
porto medico di decorso del 25 settembre 2018 (doc. 13), che verrebbe in-
trodotta dopo l’esito della risonanza magnetica dell’intero corpo, in quanto
D-1427/2018
Pagina 20
la stessa risulta essere soltanto un’ipotesi e non ancora concretamente
messa in atto. Da ultimo, il fatto che le garanzie individuali e concrete, siano
giunte dalle autorità italiane solo in seguito all’accettazione tacita ex art. 22
par. 7 Regolamento Dublino III, non mette minimamente in discussione,
come ritengono invece gli insorgenti, che lo Stato d’accoglienza, quale
membro di tale Regolamento, prenda le dovute disposizioni per la loro ap-
propriata presa in carico dal loro arrivo, come disposto dalla stessa norma
precitata.
5.2 Pertanto, senza voler minimizzare in alcun modo le patologie di cui sof-
fre il minore, si ritiene che il suo stato di salute non sia di una gravità tale
da rappresentare un ostacolo al suo trasferimento in Italia, in quanto non
vi è da temere un rischio di degradazione grave, rapida ed irreversibile del
suo stato valetudinario, che comporterebbe la violazione dell’art. 3 CEDU
(cfr. sentenza Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10).
In merito si rileva inoltre che, malgrado la ricorrente abbia allegato di non
voler fare ritorno in Italia in quanto non sarebbe stata contenta delle cure
prodigate al figlio (cfr. verbale, p.to 8.01, pag. 11), non vi è alcuna evidenza
agli atti che egli non abbia ricevuto delle cure mediche appropriate e sod-
disfacenti, già quando non aveva ancora depositato alcuna domanda
d’asilo in tale Paese (cfr. verbale, p.to 8.02, pag. 11). Si ricorda infine se-
gnatamente che l’Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva acco-
glienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assi-
stenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soc-
corso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e
fornire necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esi-
genze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate mi-
sure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).
5.3
5.3.1 Dappoi il Tribunale sottolinea che, come già rettamente segnalato
nella decisione del 9 novembre 2017 della SEM e nella sentenza del Tri-
bunale dell’11 dicembre 2017 (D-6879/2017), così come ricordato nella de-
cisione del 29 gennaio 2018 sulla domanda di riesame dell’autorità infe-
riore e specificato pure nelle successive prese di posizione della presente
procedura dall’autorità di prima istanza, incomberà alle autorità svizzere
incaricate dell’esecuzione del trasferimento di trasmettere alle autorità ita-
liane, con tutta la precisione che la situazione impone, le informazioni che
permettano una presa in carico medica adeguata ed immediata di
D._______. Tale comunicazione dovrà inoltre insistere sulla necessità as-
soluta di assicurare al medesimo un subitaneo e stretto follow-up medico
D-1427/2018
Pagina 21
in una struttura adeguata. Ciò per permettere anche eventualmente al per-
sonale medico in Italia di prendere contatto con i medici che hanno attual-
mente in cura il bambino, come segnalato dalla Dr.ssa med. K._______ nel
certificato medico del 25 settembre 2018 (doc. 13).
5.3.2 Alfine di garantire una presa in carico effettiva, tempestiva ed ade-
guata del ricorrente dal momento del suo trasferimento in Italia, risulta tut-
tavia necessario iscrivere nel dispositivo della presente sentenza, che in-
comberà alle autorità incaricate dell’esecuzione del trasferimento dell’inte-
ressato, di trasmettere alle autorità italiane, prima del trasferimento ed in
applicazione dell’art. 31 del Regolamento Dublino III, tutte le informazioni
utili concernenti il suo stato di salute attuale, nonché le cure e le terapie di
cui necessita in modo continuativo.
5.4 A titolo puramente abbondanziale il Tribunale rileva che il timore degli
interessati di venire alloggiati in un centro di prima accoglienza o in un cen-
tro CARA (segnatamente quello di J._______, oggetto di report negativi),
risulta una mera supposizione di parte non fondata su alcun elemento con-
creto, dal momento che le garanzie individuali italiane indicano espressa-
mente che i richiedenti verranno alloggiati quale nucleo familiare in un pro-
getto SPRAR. Infine, per quanto concerne le liste dei progetti SPRAR, a
differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, esse sono costantemente ag-
giornate dalle autorità italiane ed il numero degli stessi è in continuo au-
mento (cfr. Ministero dell’interno, Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati (SPRAR), , consul-
tato il 26 ottobre 2018, dove si esplicano i dati aggiornati di posti disponibili
nei progetti SPRAR a luglio 2018; che per la R._______ risultano un totale
di […] posti).
5.5 Da ultimo, i ricorrenti ritengono che la SEM avrebbe dovuto applicare
la clausola di sovranità in quanto, in violazione dell’interesse superiore di
D._______ – segnatamente poiché egli vivrebbe in Svizzera dal (…) ago-
sto 2017, ivi avrebbe intessuto delle relazioni sociali ed avuto accesso alla
scuola ed all’assistenza medica – se egli venisse trasferito in Italia, inter-
romperebbe nuovamente un percorso di vita iniziato e, di conseguenza,
lederebbe gravemente i suoi diritti fondamentali previsti dalla Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: Con-
venzione). Con tali argomentazioni essi fanno dunque riferimento ai motivi
umanitari a norma dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Ai sensi della precitata dispo-
sizione, se “motivi umanitari” lo giustificano, la SEM può entrare nel merito
della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro
Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr.
D-1427/2018
Pagina 22
DTAF 2015/9 consid. 7.6). Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità infe-
riore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito
dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° feb-
braio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha eserci-
tato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se
l’autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri
oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Le considerazioni de-
terminanti dell’autorità inferiore devono essere integrate nella motivazione
della decisione ed è dunque necessario che la SEM indichi in maniera
esplicita per quale ragione applica o meno la clausola di sovranità (cfr. ibi-
dem). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione
della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali –
quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il
principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero
apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-
5666/2017 consid. 4.4). Inoltre, se da una parte l’interesse superiore del
bambino è un elemento che può condurre a considerare come inesigibile
l’esecuzione del rinvio del minore, in caso di forte integrazione in Svizzera,
derivante in particolare dalle relazioni ivi intessute, dallo stadio e dal pro-
nostico del suo sviluppo come pure dalla sua scolarizzazione in tale Paese
(cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3), d’altra parte
nessuna di tali condizioni è nella fattispecie data. Invero, egli risiede in
Svizzera con la madre, da poco più di un anno ed ha unicamente un inizio
di scolarizzazione nel S._______. Pertanto, si rileva che non si può con-
cludere ad una forte integrazione in Svizzera o a delle relazioni importanti
e determinanti per D._______ da rappresentare per lo stesso uno sradica-
mento in caso di un suo trasferimento verso l’Italia e, conseguentemente,
si constata che non vi è alcuna violazione del suo interesse superiore ai
sensi della Convenzione.
5.6 Alla luce di tutto quanto sopra, nella fattispecie e dagli atti, non ap-
paiono elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in ma-
niera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Non vi è di conseguenza
motivo di applicare le clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 Regola-
mento Dublino III (clausola di sovranità) in relazione con l’art. 29a cpv. 3
OAsi 1.
6.
In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta
le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del tra-
sferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStr (RS 142.20), dal
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momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel
merito nel quadro di una procedura Dublino; cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2
e DTAF 2010/45 consid. 10.2).
7.
Visto quanto precede, la decisione su riesame del 29 gennaio 2018 della
SEM, va confermata ed il ricorso deve essere respinto.
8.
8.1 Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc-
combenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda
di concessione dell’assistenza giudiziaria con decisione incidentale del
13 marzo 2018 – confermata con decisione incidentale del 27 marzo 2018
– non vengono prelevate spese processuali.
8.2 Per quanto attiene la richiesta di esonero dal versamento dell’emolu-
mento di CHF 600.–, richiesto dalla SEM ai ricorrenti nella procedura din-
nanzi ad essa con decisione incidentale del 10 gennaio 2018 e confermato
con decisione del 29 gennaio 2018, si osserva che a ragione l’autorità in-
feriore ha considerato la domanda di riesame del 10 gennaio 2018 come
priva di probabilità di successo ex art. 111d cpv. 2 LAsi. Invero, i motivi ad-
dotti ed i mezzi di prova prodotti con la richiesta di riesame dagli interessati,
non presentavano d’acchito alcun elemento nuovo e rilevante atto a rimet-
tere in discussione la decisione della SEM del 9 novembre 2017 e le con-
siderazioni espresse dal Tribunale nella sentenza dell’ 11 dicembre 2017
di cui ai ruoli D-6879/2017. Pertanto, neppure su questo punto in questione
il ricorso va ammesso, e la decisione del 29 gennaio 2018 dell’autorità in-
feriore, nel senso che pone a carico dei ricorrenti un emolumento di
CHF 600.–, va confermata.
9.
Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, nella persona dell’avv. Immaco-
lata Iglio Rezzonico, la stessa va accolta in applicazione dell’art. 65 cpv. 2
PA a cui rinvia l’art. 110a cpv. 2 LAsi. Ora, per prassi del Tribunale, nei casi
in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli av-
vocati oscilla tra CHF 200.– e CHF 220.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF).
Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e
tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante dei
ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un’indennità totale per
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patrocinio d’ufficio di CHF 1’850.– (disborsi e indennità supplementare in
rapporto all’IVA compresi).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le autorità incaricate dell’esecuzione del trasferimento, sono invitate ad
informare, in anticipo ed in maniera appropriata, le autorità italiane compe-
tenti sulle specificità mediche e l’urgenza nella continuazione della presa
in carico medica di D._______.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L’emolumento di CHF 600.–, richiesto dalla SEM con decisione incidentale
del 10 gennaio 2018 e confermato al punto 3 del dispositivo della decisione
del 29 gennaio 2018 della SEM, è confermato.
5.
E’ accolta la domanda di gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 PA,
nella persona dell’avv. Immacolata Iglio Rezzonico. La cassa del Tribunale
verserà alla patrocinatrice d’ufficio un’indennità complessiva di
CHF 1’850.– a titolo di spese di patrocinio.
6.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: