B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1432/2018
Sen t en z a d e l 2 3 magg i o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Constance Leisinger,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…), con la figlia
B._______, nata il (…),
Eritrea,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 5 febbraio 2018 / N (…)
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Fatti:
A.
A._______, cittadina eritrea con ultimo domicilio ad C._______ è giunta in
Svizzera il 23 aprile 2015 depositando una d’asilo in Svizzera (cfr. atto A3).
Nell’ambito delle audizioni del 21 maggio 2015 e del 13 ottobre 2016, la
ricorrente la richiedente asilo ha dichiarato aver interrotto la scuola dopo la
nona classe in quanto non intenzionata a recarsi al campo di addestra-
mento di Sawa. Pertanto, dal luglio 2013 al novembre del 2014 ella sa-
rebbe rimasta a casa ad aiutare la sorella maggiore, con la quale viveva
dopo il decesso dei suoi genitori. Sennonché, il 29 novembre del 2014,
l’interessata sarebbe stata prelevata da due militari e condotta dal loro su-
periore presso gli edifici amministrativi locali. Quest’ultimo le avrebbe
quindi proposto di lavorare come spia promettendogli diversi privilegi qua-
lora avesse accettato. Avendo tuttavia la richiedente rifiutato la proposta, il
graduato si sarebbe adirato con lei minacciando di farla sparire. L’interes-
sata sarebbe quindi stata rinchiusa in una stanza per circa quattro ore, fi-
nendo per accettare l’incarico. Sarebbe quindi rientrata a casa, nell’attesa
che i militari approntassero le necessarie infrastrutture e, dopo averne par-
lato con i famigliari, avrebbe lasciato illegalmente il paese dietro loro con-
siglio (cfr. atto A3, pag. 6 e A15, pag. 7 e seg.).
A sostegno della sua domanda, ella ha versato agli atti una copia del pro-
prio certificato scolastico e della carta d’identità della sorella (cfr. atto A12).
B.
Il 10 ottobre 2015 A._______ ha dato alla luce la figlia B._______.
C.
Con decisione del 5 febbraio 2018, notificata il 6 febbraio 2018 (cfr.
atto A20), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha re-
spinto la succitata domanda d’asilo pronunciando nel contempo l’allonta-
namento dell’interessata e della figlia Mila dalla Svizzera, salvo ammetterla
provvisoriamente per inesigibilità dell’esecuzione dello stesso.
D.
L’8 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), la richiedente e la figlia
sono insorte contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l’annullamento
della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subor-
dine la restituzione degli atti all’autorità inferiore per una nuova decisione;
contestualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso
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dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo,
il tutto con protesta di spese e indennità ripetibili.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità infe-
riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un
interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applica-
zione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27 consid. 3.3).
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3.
Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, i ricorsi manifestamente infondati sono decisi
dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo
giudice e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi). Anche in tale ambito il Tribunale può rinunciare allo scambio degli
scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo state le ricorrenti poste
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 5 febbraio 2018 e non avendo cen-
surato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede
risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto
di rifugiato e della concessione dell’asilo
5.
5.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inte-
gralmente inverosimile il racconto dell’interessata. Anzitutto le allegazioni
della richiedente sarebbero insufficientemente sostanziate. Mal si com-
prenderebbe infatti il motivo per il quale i militari si siano rivolti a lei per
svolgere un compito così delicato. Inoltre, il suo resoconto sarebbe povero
di dettagli e superficiale. Ciò riguarderebbe la descrizione delle circostanze
degli arresti, le sensazioni da lei provate al momento del fermo e il suo
stato d’animo durante la breve detenzione. Sarebbe inoltre sorprendente
che vista la sua situazione di renitenza, all’interessata sia stata offerta una
ricompensa per la collaborazione. Altresì, se da una parte la richiedente
asilo avrebbe affermato essere stata arrestata il 29 novembre 2014 ed es-
sere espatriata il giorno seguente, dall’altra ella avrebbe affermato aver la-
sciato Ali Gider solo il 1° dicembre 2014. Anche il suo curriculum scolastico
darebbe adito ad alcuni dubbi, avendo ella dichiarato aver terminato la
nona classe nel 2013. Da ultimo, non emergerebbero dagli atti elementi
che lascino intendere che la richiedente sia stata chiamata a svolgere il
servizio militare. L’asserito espatrio illegale sarebbe inoltre irrilevante.
5.2 Con ricorso, l’insorgente contesta le valutazioni dell’autorità di prime
cure. Invero, la veridicità del suo racconto sarebbe riscontrabile sulla base
della descrizione delle precise modalità dell’arresto, dell’aspetto fisico,
delle generalità e della reputazione del capo militare nonché dai dettagli
sul suo ufficio. Le considerazioni della SEM circa l’inverosimiglianza del
fatto che le sia stato offerto un lavoro da spia nonostante fosse sconosciuta
all’autorità non terrebbero inoltre sufficientemente conto della realtà quoti-
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diana in Eritrea; realtà caratterizzata da un controllo serrato della popola-
zione. Non di meno, sino al 2013 la ricorrente avrebbe regolarmente fre-
quentato la scuola, figurando pertanto negli elenchi amministrativi. Da ul-
timo, non essendo l’interessata al corrente dei piani delle autorità militari
nei suoi confronti, non ci si sarebbe dovuto attendere ch’ella si dipanasse
in speculazioni. Quanto al suo stato d’animo, andrebbe tenuto conto del
fatto che la richiedente avrebbe chiaramente dichiarato aver pianto e pen-
sato di dover accettare l’incarico durante la reclusione. Inoltre, ella avrebbe
descritto con perizia il lavoro che sarebbe stata chiamata a svolgere e le
modalità di raccolta delle informazioni. Quanto alla ricompensa offertale,
seppur la somma possa considerarsi elevata, la ricorrente non la avrebbe
accettata in ragione delle terribili conseguenze a cui sarebbero andate in-
contro le persone da lei denunciate. Le somme in questione sarebbero inol-
tre probabilmente state un raggiro per indurla ad accettare. Si sarebbe in-
vero trattato di una costrizione mascherata con un lauto compenso. Da ul-
timo, quanto alla formazione, andrebbe tenuta in debita considerazione la
dispersione scolastiche che attanaglierebbe l’Eritrea. Per questo motivo
ella avrebbe dichiarato che essere iscritta a scuola all’Età di 21 anni sia
normale. In definitiva, l’ammissione provvisoria andrebbe considerata
inammissibile, dal momento che le forze di sicurezza avrebbero minacciato
la ricorrente al momento dell’arresto.
6.
6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
6.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettiva-
mente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto
è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure
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se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 con-
sid. 4.10 pag. 40).
6.3 In una recente sentenza in ambito di ammissibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento il Tribunale ha tra le altre cose rilevato che il recluta-
mento per il servizio nazionale avviene in genere nel corso dell’ultimo anno
della scuola secondaria. Di norma, tutti gli studenti sono tenuti ad assolvere
il 12° anno di scuola presso il campo di addestramento di Sawa, laddove
ricevono un basilare addestramento militare, terminano la loro formazione
scolastica e sostengono i loro esami di fine ciclo. I diplomati migliori hanno
quindi la possibilità di accedere a degli studi superiori, per poi essere as-
segnati al servizio nazionale civile. Gli studenti con valutazioni più basse
ricevono invece una formazione professionale all’interno o all’esterno del
campo di addestramento; in seguito ed a seconda dei casi, sono incorporati
nel servizio nazionale civile o militare (cfr. sentenza del Tribunale D-
2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata come sentenza di riferimento,
consid. 12.2 e riferimenti citati). Nella medesima occasione, il Tribunale ha
parimenti concluso che, sebbene la durata del servizio nazionale non sia
definita, si possa partire quantomeno dal presupposto che congedi siano
comuni, in particolare per le donne sposate e per le persone oltre i 25 anni
di età (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 12.5).
6.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
6.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
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nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
7.
7.1 Nel caso in disamina, è indubbio che la versione fornita dalla ricorrente
presenti alcuni elementi che lasciano sorgere diversi dubbi quanto alla ve-
ridicità della stessa.
7.2 Come ha già avuto modo di sottolinearlo l’autorità di prime cure, è an-
zitutto piuttosto illogico che l’interessata, solo parzialmente alfabetizzata e
senza alcuna esperienza professionale, sia stata chiamata a svolgere una
mansione sensibile dal più alto ufficiale del luogo senza che le autorità
avessero avuto alcun contatto pregresso con lei. Invero, secondo le sue
stesse dichiarazioni, la ricorrente avrebbe dovuto, da una parte svolgere il
ruolo di spia e dall’altra gestire sotto copertura un punto ristoro sulla fron-
tiera, entrambe mansioni per le quali non aveva alcuna qualifica. Allo
stesso modo, il fatto che le siano stati offerti privilegi e ricompense senza
che le fosse mai stata fatta menzione del rischio di essere sanzionata per
il mancato svolgimento del servizio nazionale mal si sposa con i suoi timori
in quanto renitente la leva. Del resto, va parimenti constatato come il reso-
conto della richiedente non collimi con le fonti esposte a proposito delle
modalità di contatto con le autorità militari. Infine, occorre rilevare come le
giustificazioni rese dall’interessata a tal riguardo in sede di audizione (cfr.
atto A15, pag. 14) e nello stesso ricorso risultino del tutto insoddisfacenti e
lascino presagire un tentativo di avvalersi di circostanze non corrispondenti
alla realtà dei fatti.
7.3 Non di meno, è ugualmente indubbio che nel narrato della richiedente
sia presente una certa inconsistenza. Il racconto spontaneo della visita dei
militari e del successivo spostamento verso l’unità amministrativa appare
infatti banale e privo di dettagli personali tanto da risultare stereotipato.
L’insorgente si è infatti limitata ad asserire che due uomini in uniforme si
sarebbero presentati presso la sua abitazione per poi scortarla sino al loro
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superiore (cfr. atto A15, pag. 6-7). Anche quanto asserito a proposito del
successivo colloquio con il responsabile militare del luogo risulta imperso-
nale e insufficientemente sostanziato. Nel suo narrato non v’è infatti traccia
di caratterizzazioni quanto alle sensazioni da lei provate in quel momento
né tantomeno dei suoi dubbi o certezze a proposito della sua situazione
(cfr. atto A15, pag. 7). Da ultimo, nemmeno le risposte da lei fornite alle
puntuali domande dell’auditore permettono di dissipare i dubbi in tal senso.
A precisa domanda circa i suoi pensieri al momento del fermo, la richie-
dente si è infatti limitata a rispondere ch’ella temeva la volessero incorpo-
rare nel servizio nazionale (cfr. atto A15, D63). Allo stesso modo, quando
chiamata a descrivere il suo stato d’animo durante la breve detenzione,
ella si è limitata ad asserire che il suo unico pensiero sarebbe stato quello
di accettare la mansione propostagli (cfr. atto A15, D98). Anche a tal ri-
guardo, le argomentazioni ricorsuali non risultano concludenti.
7.4 In ultima analisi, si necessita parimenti di constatare come a ben guar-
dare il racconto dell’interessata non sia nemmeno privo di contraddizioni.
In occasione dell’audizione sulle generalità, ella ha infatti addotto essere
espatriata il giorno seguente all’arresto, avvenuto il 29 novembre 2014 (cfr.
atto A3, D5.01 e 7.01) mentre in seguito ella ha asserito essere espatriata
il 1° dicembre 2014 (cfr. atto A15, D58).
7.5 Si può dunque a giusto titolo concludere che la ricorrente non sia riu-
scita a rendere verosimili i suoi motivi d’asilo.
8.
8.1 Ora, alla luce della constatata inverosimiglianza e vista l’assenza di ul-
teriori elementi agli atti che permettano di concludere quanto ad un pre-
gresso contatto della ricorrente con le autorità, si può partire dal presuppo-
sto che quest’ultima non possa avvalersi di alcun timore oggettivamente
fondato di essere sanzionata per renitenza o diserzione per il tramite di una
misura contraria all’art. 3 Lasi.
8.2 Negli stessi termini, quo all’asserito espatrio illegale, la ricorrente non
può vantare elementi supplementari che lascino presupporre ch’ella sia
malvista dalle autorità eritree. V’è pertanto luogo di concludere anche a tal
riguardo ch’ella non abbia a temere trattamenti configuranti un persecu-
zione ai sensi dei disposti citati in caso di ritorno in patria (cfr. sentenza
D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, pubblicata come decisione di riferi-
mento)
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9.
Nel complesso è dunque a giusto titolo che l’autorità di prime cure ha ne-
gato l’asilo alle interessate. Ne discende che la SEM con la decisione im-
pugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’ap-
prezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va dunque re-
spinto.
10.
10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali
sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giu-
diziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali,
va respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
10.2 Visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
11.
La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: