B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1461/2016
Sen t en z a d e l 1 4 ma r z o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Marti, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
(…)
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 19 febbraio 2016 / N (…).
D-1461/2016
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a L’interessato, cittadino afgano di etnia Hazara originario di B._______
nella provincia di Maidan Wardak, è giunto in Svizzera nel febbraio del
2015, ove ha depositato una domanda d’asilo registrata il 7 febbraio 2015
(cfr. atto A9, pag. 3 e segg.).
A.b Nel corso dell’audizione sulle generalità svoltasi il 12 febbraio 2015, il
richiedente asilo ha dichiarato aver vissuto nella regione d’origine sino
all’età di due anni, per poi trasferirsi a Kabul, ove sarebbe restato sino al
compimento dei quattordici anni frequentando per un certo tempo la locale
scuola. Sempre secondo quanto da lui asserito in seguito egli si sarebbe
recato in Iran con il cugino e vi avrebbe svolto la professione di bracciante
agricolo fino alla sua partenza alla volta dell’Europa, avvenuta nella prima-
vera del 2014. In tale occasione l’interessato ha anche addotto che lo zio
paterno vivrebbe a Kabul con la moglie ed altri cugini e che sarebbe in
buoni rapporti con quest’ultimi. Il padre sarebbe invece stato ucciso quando
egli aveva otto anni a causa di una faida famigliare. Un clan rivale, detto
Khodaidad, lo avrebbe infatti sospettato dell’uccisione di tre dei loro mem-
bri. Il richiedente avrebbe lasciato l’Afghanistan su consiglio dello zio, che
lo avrebbe informato quanto all’esistenza di diversi nemici del padre pronti
a fargli del male (cfr. atto A9, pag. 3 e segg.).
A.c In occasione della successiva e più approfondita audizione sui motivi
d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi, l’interessato ha a più riprese dichiarato
aver lasciato il paese all’età di otto o nove anni. Egli ha imputato tale fuga
all’uccisione del padre, che avrebbe diretto una caserma statale e sarebbe
stato assassinato nell’ambito di alcune lotte tra Mujaheddin. Un gruppo ri-
vale, i Khodaidad, lo avrebbe accusato di avere ucciso un loro affiliato.
Dopo la morte del padre il richiedente avrebbe vissuto per un circa una
anno presso lo zio Shakidad a Kabul. Un giorno, mentre frequentava la
scuola, sarebbe stato aggredito e picchiato venendo poi ricoverato in ospe-
dale. A suo dire anche tale aggressione sarebbe riconducibile a persone
appartenenti al clan Khodaidad. Dall’ospedale si sarebbe diretto immedia-
tamente a Herat, per poi recarsi in Iran. Egli si sarebbe quindi intrattenuto
in tale paese per cinque o sei anni prima di lasciare la regione (cfr. atto
A17).
B.
Con decisione del 19 febbraio 2016, notificata al richiedente 26 febbraio
2016 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di
D-1461/2016
Pagina 3
seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando con-
testualmente l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e non rite-
nendo in specie data la presenza di ostacoli all’esecuzione dello stesso.
C.
In data 2 agosto 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 3
agosto 2015) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendone l’accoglimento e la restituzione degli atti all’autorità inferiore per
un nuovo esame materiale della domanda; in subordine l’accertamento
dell’inesigibilità dell’allontanamento e la conseguente ammissione provvi-
soria in Svizzera; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di
essere esentato dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 agosto 2016, ha respinto la
succitata domanda di esenzione invitando nel contempo il richiedente a
versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali.
E.
Il 25 agosto 2016 il ricorrente ha tempestivamente versato la somma ri-
chiesta.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
D-1461/2016
Pagina 4
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I
requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Giusta l’art. 111a LAsi, il Tribunale
può rinunciare allo scambio di scritti.
3.
3.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inve-
rosimile l’integralità delle allegazioni rese dal ricorrente a sostegno della
sua domanda d’asilo. Le dichiarazioni dell’interessato si contraddistingue-
rebbero infatti per la grossolanità di contraddizioni su fatti essenziali e an-
drebbero pertanto considerate inattendibili nel loro insieme. La circostanza
del pestaggio antecedente all’espatrio sarebbe inoltre comparsa tardiva-
mente, non essendo stata menzionata dal richiedente in occasione dell’au-
dizione sulle generalità.
3.2 In sede ricorsuale, il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti
esposti in corso di procedura, constata anzitutto come la valutazione
dell’autorità di prime cure sarebbe troppo severa. L’insorgente avrebbe in-
fatti già avanzato delle difficoltà a livello di memoria; difficoltà a tal punto
estese ch’egli nemmeno sarebbe certo della sua età. Per questi motivi il
richiedente non sarebbe stato in grado di fornire informazioni precise sulle
date. Inoltre, molte domande gli sarebbero state ripetute sino a che egli
non avrebbe reso risposte ritenute conformi dall’auditore. Visto che poi si
sarebbe dimenticato di quanto ipotizzato nella prima audizione, le allega-
zioni si sarebbero quindi rivelate incongruenti. Ancora, egli rileva come i
fatti in questione si sarebbero svolti allorquando egli era ancora un bam-
bino, per il che, quanto da lui riferibile ad oggi null’altro sarebbe che il frutto
di brevi rimembranze di ricordi infantili e di quanto riportatogli dai famigliari.
Da ultimo, l’insorgente rammenta la sua limitata formazione scolastica ed
il differente modo di pensare dettato dal contesto di provenienza, che gli
avrebbe creato degli impedimenti nell’affrontare le audizioni.
D-1461/2016
Pagina 5
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
5.
5.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
D-1461/2016
Pagina 6
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
6.
Nel caso che ci occupa il Tribunale constata in primo luogo come le dichia-
razioni del ricorrente in merito ai motivi d’asilo invocati siano contraddistinte
per la loro palese contraddittorietà su punti essenziali; palese contradditto-
rietà che non può essere spiegata, come lo vuole l’interessato, in base a
difficoltà di vario genere insorte in occasione delle audizioni. Invero, già a
proposito del suo espatrio, egli ha fornito due diverse versioni del tutto in-
compatibili in occasione delle audizioni a cui è stato sottoposto. Nell’ambito
dell’audizione sulle generalità egli ha infatti ribadito più volte aver lasciato
l’Afghanistan nel 2010 (cfr. atto A9, D2.01) all’età di quattordici anni (cfr.
atto A9, D1.07 e D5.01) e dopo aver svolto ben 3 anni di scuola a Kabul
(cfr. atto A9, D1.17.04) allorché al momento di essere sentito sui motivi
d’asilo, così come prescritto dall’art. 29 LAsi, il richiedente ha asserito a più
riprese essere espatriato all’età di otto o nove anni (cfr. atto A17, D5 e D84),
dopo aver svolto un solo anno di scuola (cfr. atto A17, D46). Allo stesso
modo, anche il conflitto all’origine del decesso del padre, a cui sono diret-
tamente riconducibili i motivi d’asilo fatti valere in questa sede, risulta es-
sere stato riportato in modo incongruente. Secondo quanto allegato dall’in-
sorgente nel primo frangente, quest’ultimo sarebbe infatti stato ritenuto re-
sponsabile dell’uccisione di tre affiliati del clan Khodaidad nell’ambito di
una faida famigliare (cfr. atto A9, D3.01 e D7.02). Sennonché, nel corso
della successiva audizione, l’insorgete ha allegato che le accuse nei con-
fronti del genitore avrebbero riguardato l’assassinio di un solo Mujahedin
facente parte di tale fazione allorquando, durante i conflitti tra i vari gruppi
combattenti, costui era dipendente governativo e dirigeva una caserma (cfr.
atto A17, D25-D40). Pure del tutto estemporaneo è anche il resoconto del
richiedente asilo a proposito dell’aggressione che avrebbe subito da dei
membri del gruppo Khodaidad immediatamente prima dell’abbandono del
paese natale (cfr. atto A17, D67-D69); circostanza quest’ultima che, oltre a
non trovare alcun riscontro nella prima audizione, mal si sposa con le prime
indicazioni in merito al momento dell’espatrio (cfr. atto A9, D1.07 e D5.01)
ed al fatto ch’egli non avrebbe avuto alcun problema personale con tali
Khodaidad (cfr. atto A9, D7.02 in fine).
D-1461/2016
Pagina 7
La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente.
Il ricorso, sul punto di questione dell’asilo va conseguentemente respinto.
7.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell’allontana-
mento, la decisione impugnata va confermata.
8.
8.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 LStr. Giu-
sta tale norma essa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr),
ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr). Le condizioni precitate sono di natura alternativa
(cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l’esecuzione dell’allontanamento
non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l’UFM
dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli
ostacoli all’allontanamento vale la stessa valutazione della prova consa-
crata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Nelle
procedure d’asilo – cosi come nelle altre procedure di natura amministra-
tiva – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità compe-
tente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti
giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art. 106
cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall’obbligo di col-
laborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9;
CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8,
pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell’art. 13 cpv. 1
lett. c PA. In particolare, quando l’interessato, con il suo comportamento,
D-1461/2016
Pagina 8
impedisce all’autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo
nel paese di provenienza, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere
evitata (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt
am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è
segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla deluci-
dazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l’esame degli
ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento verso il suo reale paese d’ori-
gine (cfr. sentenza del Tribunale D-620/2017 del 15 febbraio 2018 consid.
6.2 e riferimenti citati). Non è infatti compito delle autorità elvetiche compe-
tenti in materia d’asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del ri-
chiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso
senso, nulla osta all’esecuzione dell’allontanamento quando la stessa è
subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF
2011/7 consid. 9.9) ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la
sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all’autorità
d’asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima
eventualità, qualora l’autorità d’asilo giunga a conclusione che l’interessato
abbia agito di sorta onde occultare l’esistenza di alcuni fattori favorevoli
(quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conse-
guenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr.
cfr. sentenza del Tribunale D-620/2017 consid. 6.2 e riferimenti citati). Va
tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell’obbligo di collabo-
rare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere
ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.
9.
9.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza ha ritenuto adem-
piuti i presupposti di legge per rinvio del ricorrente a Kabul. In particolare,
l’esecuzione dell’allontanamento verso tale luogo andrebbe considerata ra-
gionevolmente esigibile. L’interessato, giovane ed in buona salute, si sa-
rebbe infatti spostato nella capitale all’età di 2 anni, rimanendoci sino
all’espatrio. Per di più, egli disporrebbe di esperienza professionale come
giardiniere acquisita durante la permanenza in Iran. Avendo inoltre fornito
dichiarazioni contraddittorie in merito alla presenza di una rete famigliare a
Kabul, l’autorità di prime cure non sarebbe stata in grado di pronunciarsi in
piena cognizione di causa a proposito dell’esigibilità del rinvio. L’obbligo
d’istruire d’ufficio sarebbe infatti limitato dal rifiuto di collaborare e di dire la
verità del richiedente asilo. L’insorgente sarebbe dunque tenuto a soppor-
tare le conseguenze della mancata collaborazione, di modo che si possa
partire dal presupposto ch’egli disponga anche di una solida rete famigliare
in loco.
D-1461/2016
Pagina 9
9.2 In sede ricorsuale, l’insorgente avversa tale valutazione. A suo dire,
l’autorità di prima istanza avrebbe dato troppo peso a quanto verbalizzato
in occasione dell’audizione sulle generalità. In realtà, egli avrebbe vissuto
a Kabul per solo un anno, al momento dello svolgimento della seconda
elementare. La valutazione della SEM quanto all’esistenza di un’alternativa
di fuga nella capitale sarebbe del resto viziata da una serie di sviste nella
lettura dei verbali. Egli non proverebbe infatti da Kabul ma bensì da May-
dan Shahr e non disporrebbe di nessuna rete famigliare nella capitale.
10.
10.1 L’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso il Paese d’origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere
costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua inte-
grità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzio-
nati all’art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d’essere costretto a re-
carsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta
l’art. 25 cpv. 3 Cost., l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105) e l’art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto
a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27
consid. 8.2).
10.2 Nel caso in esame, visto che l’interessato non è riuscito a dimostrare
l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pre-
giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova
applicazione ed il rinvio dell’insorgente verso l’Afghanistan è dunque am-
missibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi.
10.3 In siffatte circostanze non v’è nemmeno motivo di considerare l’esi-
stenza di un rischio personale, concreto e serio per l’insorgente di essere
esposto, nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito ai sensi
dell’art. 3 CEDU o dell’art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU
ed il Comitato dell’ONU contro la tortura, spetta all’interessato rendere
plausibile l’esistenza di un rischio reale ("real risk") di essere sottoposto a
trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Ca-
mera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con
giurisprudenza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei
diritti dell’uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover conside-
D-1461/2016
Pagina 10
rare l’esecuzione dell’allontanamento come inammissibile. Pertanto, l’ese-
cuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto
internazionale pubblico nonché della LAsi.
11.
11.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non può
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono
l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
11.3 Nell’ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della
sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr,
codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in
Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell’ultimo periodo.
Sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell’Afghanistan è
a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia
esistenziale ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. sentenza del Tribunale D
D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata come sentenza di
riferimento). Anche nella capitale le circostanze si sono nettamente
aggravate a causa dell’arrivo di un alto numero di rifugiati interni.
Conseguentemente, l’esecuzione dell’allontanamento va pertanto ritenuta
di principio inesigibile anche verso tale luogo, a meno che l’interessato
D-1461/2016
Pagina 11
possa avvalersi di un insieme circostanze personali favorevoli quali la
giovane età, l’assenza di prole, le buone condizioni di salute, l’esistenza di
una solida rete di rapporti sociali e la possibilità di procacciarsi il minimo
esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. sentenza del Tribunale D-
5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7). Ciò vale, mutatis
mutandis, anche laddove il soggiorno nella capitale sia da valutarsi quale
alternativa di soggiorno interna (Aufenthaltsalternative; cfr. DTAF 2011/49
consid. 7.3.5).
11.4 Nel caso in esame l’interessato si è dichiarato originario della
provincia di Maidan Wardak. L’esecuzione dell’allontanamento verso tale
luogo risulta inesigibile. Egli, seppur in termini illineari, ha parimenti
asserito aver risieduto per un certo tempo a Kabul. Resta quindi da
determinare se un suo allontanamento verso tale luogo sia da considerarsi
conforme alla giurisprudenza citata.
11.5 Va a tal proposito rilevato che il ricorrente è giovane ed in buona salute
e non ha persone dipendenti a carico. Inoltre, si può partire dal presupposto
che nel periodo antecedente all’espatrio egli abbia vissuto per un periodo
più o meno lungo nella capitale con diverse persone appartenenti alla sua
schiera parentale (cfr. supra consid. A e 6). Parte delle condizioni di cui alla
summenzionata giurisprudenza risultano pertanto incontestabilmente
adempiute. Sennonché, egli constesta ora l’esigibilità di un suo
allontanamento verso Kabul sulla base del fatto che vi avrebbe risieduto
solo in tenera età e che non disporrebbe di alcuna rete sociale in loco. A tal
riguardo v’è tuttavia da prendere atto del fatto che la quasi totalità delle
allegazioni da lui rese in corso di procedura sono risultate manifestamente
inverosimili in quanto crassamente contraddittorie. Ciò riguarda in
particolare le asserzioni a proposito di modalità e durata del suo soggiorno
nella capitale (cfr. supra consid. 6). Inoltre, anche in merito alla presenza
di famigliari in loco, le versioni da lui fornite risultano in completo
disaccordo, avendo l’insorgente in un primo momento allegato che lo zio
paterno, con il quale avrebbe precedentemente vissuto (cfr. atto A9,
D2.01), risiederebbe tuttora a Kabul con la moglie ed alcuni figli (cfr. atto
A9, D3.01) allorché, nella successiva occasione, egli ha asserito che
quest’ultimo avrebbe lasciato la capitale (cfr. atto A17, D37 e D92) pur
precisando nella medesima occasione non aver più avuto sue notizie dal
giorno del suo espatrio (cfr. atto A17, D67). Ora, la difformità nella
testimonianza dell’insorgente è tale da lasciar presagire un tentativo di
avvalersi di circostanze non corrispondenti alla realtà, le quali, vista la loro
entità, non possono spiegarsi sulla base delle giustificazioni invocate in
sede ricorsuale. Per queste stesse ragioni, si può in casu concludere che
D-1461/2016
Pagina 12
il ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Cosi facendo il
richiedente ha posto l’autorità di prime cure nell’impossibilità di determinare
se egli disponga o meno di una possibilità di dimora esigibile a Kabul. Non
può infatti essere compito dell’autorità d’asilo dipanarsi in valutazioni a
valore ipotetico in merito all’esisenza di fattori favorevoli. Altresì, per i
medesimi motivi si può partire dal presupposto che dietro le varie versioni
contraddittorie siano identificabili un certo numero di indizi che lascino
presagire la presenza di un sostegno economico e famigliare nella capitale,
luogo di ultimo domicilio del ricorrente prima dell’espatrio.
11.6 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontana-
mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all’art. 44 LAsi).
12.
Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all’art. 44 LAsi). L’insorgente, usando della necessaria diligenza, po-
trà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile.
13.
Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
per quanto censurabile non è inopportuna, per il che il ricorso va respinto.
14.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
15.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-1461/2016
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono
poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese versato il 25
agosto 2016.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: