Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1462/2011
Sentenza dell'11 marzo 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Christa Luterbacher;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Russia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 febbraio 2011 / N (…).
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Visto:
la prima domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) 2010
in Svizzera,
la decisione dell'UFM del 20 dicembre 2010, in cui l'autorità inferiore non
è entrata nel merito della menzionata domanda ed ha ordinato
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera,
la sentenza del 5 gennaio 2011 del Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) che ha respinto il ricorso del 22 dicembre 2010
inoltrato dal ricorrente contro la suddetta decisione,
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che il ricorrente ha presentato in
data (…) 2011,
il verbale d'audizione del 9 febbraio 2011 (di seguito: verbale 1), nonché
quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (di seguito: verbale 2), del medesimo giorno,
la decisione dell'UFM del 24 febbraio 2011, notificata al ricorrente il
giorno stesso,
il ricorso inoltrato dall'insorgente al Tribunale il 2 marzo 2011 (cfr. timbro
del plico raccomandato),
la copia dell'incarto originale dell'UFM, nonché l'incarto originale
dell'UFM, pervenuti al Tribunale in data 7 marzo 2011, rispettivamente
l'8 marzo 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
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federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il ricorrente ha dichiarato di
essere cittadino russo, di etnia (…) e di aver avuto ultimo domicilio a
B._______ (Russia),
che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera dopo la conclusione
infruttuosa della sua prima procedura d'asilo e di aver soggiornato in
Francia circa due settimane, fino al suo rientro in Svizzera in data
29 gennaio 2011,
che, nella decisione del 24 febbraio 2011, l'UFM ha considerato, da un
lato, che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti
addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare
la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua
esecuzione verso la Russia siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che la consegna della copia del
libretto militare costituirebbe un elemento nuovo rispetto alla prima
domanda d'asilo,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la
crescita in giudicato della decisione di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed allontanamento dalla Svizzera dell'UFM
del 20 dicembre 2010, a seguito della sentenza del 5 gennaio 2011 del
Tribunale,
che in tale procedura l'autorità giudicante si è pronunciata espressamente
sulla questione della qualità di rifugiato, ritenendo il ricorrente come non
avente tale qualità (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale
[DTAF] 2007/8),
che, pertanto, la precedente procedura è stata una procedura d'asilo
infruttuosa (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1 cons. 5),
che, d'altronde, il ricorrente non è ritornato nel suo Paese d'origine tra la
prima e la seconda procedura d'asilo in Svizzera,
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che il ricorrente non ha presentato, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta
l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
che il ricorrente stesso ha espressamente affermato di non avere nuovi
motivi d'asilo rispetto a quelli fatti valere in occasione della prima
domanda d'asilo e che i motivi sarebbero gli stessi (cfr. verbale 1, pag. 5;
verbale 2, pag. 1),
che, peraltro, la consegna della copia del libretto militare non soccorre il
ricorrente, in quanto trattasi di una semplice copia – suscettibile di essere
facilmente manomessa – e, quindi, non è atta a provare nulla,
che, del resto, la semplice presentazione di tale documento, anche in
originale, senza alcuna spiegazione in merito, non costituisce un indizio di
nuovi fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria,
che, per di più, il ricorrente ha dichiarato che la sua volontà è quella di
restare in Svizzera per qualche mese – sei mesi al massimo – per curarsi
e "vivere come una persona civile", giacché stanco di viaggiare da un
Paese all'altro; che poi potrebbe tornare in Russia (cfr. verbale 1, pag. 7),
che, alla luce di quanto evocato, v'è ragione di concludere che non vi
siano indizi che, tra la prima e la seconda procedura d'asilo, siano
intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per
la concessione della protezione provvisoria (cfr. DTAF 2009/53 consid.
4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti),
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
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possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Russia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4
LStr),
che, inoltre, in Russia, non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli ha una
formazione professionale nonché può contare in patria sulla presenza di
sua madre residente a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 3); che, inoltre,
avendo egli vissuto a B._______ sin dalla nascita, il Tribunale può partire
dal presupposto che il ricorrente abbia una rete sociale in loco,
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24); che, infatti, l'epatite C di cui
soffrirebbe il ricorrente – peraltro non corroborata da nessun certificato
medico, né menzionata nel gravame – può essere curata in Russia, come
rettamente rilevato dall'UFM nella decisione contestata,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
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indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: