Corte IV
D-1466/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Iraq, alias
B._______, Iraq, alias
C._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1466/2009
Fatti:
A.
Il 29 gennaio 2009, l'interessato, originario di Mosul con ultimo
domicilio a D._______ nella regione di Duhok nell'Iraq del nord, ha
presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella
sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriato il
18 gennaio 2009, il 18 o il 29 di un mese del 2008, oppure del 2009
per motivi economici, ovvero per trovare un posto di lavoro ([...]). Si
sarebbe quindi recato in Turchia legalmente munito del proprio
passaporto, dove sarebbe rimasto per sei giorni in una città a lui
sconosciuta. L'interessato, avrebbe quindi raggiunto la Svizzera il
29 gennaio 2009 in un TIR dopo un viaggio di quattro giorni ([...]).
B.
Il 5 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il
passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 6 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito e l'accordo dell'asilo, in via sussidiaria,
la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
Pagina 2
D-1466/2009
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni
dell'interessato come non convincenti, siccome avrebbe lasciato in
mano al passatore il suo passaporto in Turchia, mentre la carta
d'identità sarebbe rimasta a casa, e non avrebbe fatto alcun serio
sforzo per procurarsi dei documenti dopo oltre un mese trascorso al
CRP. Inoltre, non persuaderebbe il fatto che non saprebbe in quale
città turca avrebbe soggiornato per sei giorni, né in quale località
sarebbe salito e sceso dal TIR, né il Paese delle targhe, né quali Paesi
avrebbe attraversato per giungere in Svizzera. Pertanto, l'UFM ha
considerato che l'interessato non ha adotto alcun motivo scusabile per
la mancata consegna di documenti d'identità validi, non ha viaggiato
nelle condizioni descritte ed ha dissimulato i suoi documenti per i
bisogni della causa. Inoltre, l'interessato avrebbe dichiarato di non
Pagina 3
D-1466/2009
essersi mai preoccupato personalmente di sapere cosa le autorità
governative stessero facendo a profitto della sua famiglia, nonostante
avesse allegato di vivere nella povertà. Peraltro, avrebbe pagato
$ 9'000.-, ovvero una cifra notevole, per il suo viaggio d'espatrio.
Pertanto, l'UFM ha ritenuto come non evidente il suo stato di povertà
addotto e che le difficili condizioni di vita presentate dal richiedente,
ovvero la mancanza di un lavoro continuo, il mancato aiuto economico
statale e le difficoltà finanziarie per il pagamento dell'affitto, sarebbero
l'espressione della situazione sociale ed economica vigente in Iraq e
non costituirebbero quindi una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori
chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
del ricorrente.
4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, per quanto qui di rilievo, di
non essere in grado di recuperare il suo passaporto e che la carta
d'identità sarebbe rimasta in Iraq. Avrebbe contattato più volte
telefonicamente i suoi familiari per farsi spedire la carta d'identità ed
avrebbe fatto inoltrare prossimamente una copia tramite fax
anticipando così l'arrivo per posta dell'originale. Infine, ha allegato che
nella sua regione non vi sarebbe alcuna prospettiva per il suo futuro.
5.
5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
5.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
Pagina 4
D-1466/2009
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli
studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2007/7 consid. 6).
5.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
6.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento
dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare,
che l'insorgente è già stato invitato a presentare tali documenti. Inoltre,
egli ha dichiarato durante la procedura di prima istanza ed in sede di
ricorso, di aver contattato i suoi familiari per farsi spedire la sua carta
d'identità rimasta a casa sua e che sarebbe stata trasmessa tra breve
([...]). Tuttavia, questo Tribunale rileva che il ricorrente non ha tuttora
versato suddetto documento agli atti, nonostante sia trascorso più di
un mese da quando egli ha segnalato per la prima volta che si
sarebbe occupato della faccenda. Peraltro, lo stesso ha allegato di
avere raggiunto la Svizzera in un TIR, attraversando vari Paesi della
zona Schengen a lui ignoti, senza essere stato controllato neanche
una volta, malgrado il TIR sia stato fermato e controllato ([...]). In
aggiunta, avrebbe soggiornato per sei giorni in una città in Turchia, a
lui sconosciuta, e non saprebbe in quale località turca sarebbe salito
sul TIR ([...]). Per di più, si è pure contraddetto sulla data d'espatrio
([...]). Vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali
dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere
viaggiato nelle condizioni descritte e dissimuli i documenti d'identità
per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un
richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
Pagina 5
D-1466/2009
esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza,
non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007
del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
7.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
rilevare che il motivo d'asilo presentato dall'insorgente, ovvero i suoi
problemi economici, non è pertinente in materia d'asilo, in quanto non
rientra nella fattispecie di cui all'art. 3 LAsi. Inoltre, risulta poco
credibile che egli si trovi veramente in una situazione di povertà,
poiché avrebbe pagato ben $ 9'000.- per il viaggio ([...]). Peraltro, in
sede di ricorso non si è neanche espresso in merito a come sarebbe
stato in grado di procurare tale cifra, limitandosi a ribadire la sua
condizione di vita in patria senza prospettive per il futuro. Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come irrilevanti in
materia d'asilo, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dall'insorgente.
8.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 7 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si
giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
9.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
Pagina 6
D-1466/2009
10.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha
rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20).
11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
11.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
Pagina 7
D-1466/2009
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di
relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8).
11.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di etnia curda, di aver vissuto a D._______ nella regione di
Duhok nell'Iraq del nord, dal 2004 fino al suo espatrio ([...]). Inoltre,
l'insorgente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza come
manovale. Dispone altresì di una rete famigliare nella regione di
Duhok, ovvero i genitori, due fratelli, tre sorelle, degli zii e dei cugini a
D._______, Duhok e E._______ ([...]). Peraltro, l'autore del gravame
ha la possibilità di beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di
distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in
particolare 7.5.4). Il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003
n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per
motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un
adeguato reinserimento sociale in Iraq.
11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
12.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
Pagina 8
D-1466/2009
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
D-1466/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Fulvio Haefeli Carlo Monti
Data di spedizione:
Pagina 10