Corte IV
D-1471/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Iraq, alias
B._______, Iraq, alias
C._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 4 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1471/2009
Fatti:
A.
Il 10 febbraio 2009, l'interessato, originario di Duhok nell'omonima
regione nell'Iraq del nord, ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo,
d'essere espatriato il 28 gennaio 2009, per motivi economici e sociali,
ovvero per trovare un posto di lavoro, per poter riprendere gli studi e
per scappare dall'influenza della sua matrigna con cui non andrebbe
d'accordo ([...]). Si sarebbe quindi recato in Turchia, da dove avrebbe
raggiunto l'Italia in un TIR. In seguito, avrebbe continuato il suo viaggio
dal confine italo-francese in treno e sarebbe stato fermato e controllato
dalle autorità francesi nelle vicinanze di Nizza. Quest'ultime
l'avrebbero rilasciato dopo che egli si sarebbe rifiutato di chiedere
l'asilo in Francia. L'interessato, avrebbe quindi proseguito il suo
viaggio in auto e sarebbe arrivato in Svizzera il 9 febbraio 2009 ([...]).
B.
Il 4 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il
passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 6 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito e l'accordo dell'asilo, in via sussidiaria,
la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
Pagina 2
D-1471/2009
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto la dichiarazione
dell'interessato, secondo la quale non avrebbe fatto nulla per
consegnare la sua carta d'identità, siccome sua sorella ed il suo
marito non avrebbero saputo come e dove spedirla, come non valida,
visto che l'indirizzo dell'UFM sarebbe indicato sul promemoria
consegnato al richiedente. Inoltre, l'interessato stesso avrebbe
ammesso di aver omesso di proposito di consegnare i suoi documenti
al fine di rendere impossibile l'esecuzione dell'allontanamento.
Pertanto, l'UFM ha considerato che l'interessato non ha adotto alcun
motivo scusabile per la mancata consegna di documenti d'identità
validi. Inoltre, l'interessato avrebbe dichiarato di essere espatriato per
sfuggire alla mancanza di futuro a causa del disagio economico, per
poter riprendere gli studi e poiché sarebbe stato maltrattato dalla sua
Pagina 3
D-1471/2009
matrigna. Pertanto, l'UFM ha ritenuto che i suoi problemi non
sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Infine, l'autorità inferiore ha
considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento
della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.
4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, per quanto qui di rilievo, di
non essere stato in grado di presentare il suo passaporto, in quanto
mai posseduto, e che la carta d'identità sarebbe rimasta in Iraq a casa
di sua sorella. Inoltre, ha allegato che nel frattempo sarebbe riuscito a
contattarla per farsela spedire per posta e che tale documento
verrebbe preceduto da un fax. Peraltro, il ricorrente ha asserito di
essere espatriato a causa dei suoi problemi familiari ed economici.
Infine, ha asserito di non poter ritornare in patria, poiché nella sua
regione del Kurdistan non vi sarebbe una situazione di piena sicurezza
e non potrebbe più contare su una solida rete sociale.
5.
5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
5.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli
studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2007/7 consid. 6).
Pagina 4
D-1471/2009
5.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
6.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento
dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare,
che l'insorgente è già stato invitato a presentare tali documenti. Inoltre,
egli ha dichiarato in sede di ricorso, di essere risuscito a contattare
sua sorella e che quest'ultima avrebbe provveduto a spedirgli la sua
carta d'identità ([...]). Tuttavia, questo Tribunale rileva che il ricorrente
non ha tuttora versato suddetto documento agli atti, nonostante sia
trascorso più di un mese da quando egli ha segnalato per la prima
volta che si sarebbe occupato della faccenda ([...]). Inoltre, l'insorgente
si è limitato in fase di procedura di prima istanza a dichiarare di non
essere stato in grado di spiegare l'indirizzo del CRP a sua sorella, in
quanto analfabeta, ma che sarebbe stato capace di darle il numero del
fax ed in sede di ricorso ha allegato di aver contattato sua sorella e
che sarebbe in arrivo la sua carta d'identità senza riferirsi più ai suoi
problemi circa l'analfabetismo ([...]). Peraltro, lo stesso ha allegato di
avere viaggiato senza carta d'identità per il timore d'essere rimpatriato
([...]). Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'insorgente
ha deliberatamente omesso di presentare i documenti d'identità per i
bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un
richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza,
non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007
del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
7.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
Pagina 5
D-1471/2009
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
rilevare che i motivi d'asilo presentati dall'insorgente, ovvero i suoi
problemi economici e sociali, non sono pertinenti in materia d'asilo, in
quanto non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 3 LAsi. Inoltre,
risulta poco credibile che egli si trovi veramente in una situazione di
povertà, poiché sarebbe riuscito a procurarsi ben $ 9'700.- per il
viaggio ([...]). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come irrilevanti in materia d'asilo, con riferimento
all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
8.
Ritenuta la manifesta irrilevanza delle allegazioni decisive presentate
dal ricorrente (v. considerando 7 del presente giudizio), non risultano
elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si
giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
9.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
10.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha
Pagina 6
D-1471/2009
rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20).
11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
11.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di
relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8).
11.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di etnia curda, di aver vissuto a Duhok nell'omonima regione
nell'Iraq del nord, dalla nascita fino al suo espatrio in data
28 gennaio 2009 ([...]). Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe ed ha una
Pagina 7
D-1471/2009
certa esperienza come fruttivendolo. Dispone altresì di una rete
famigliare a Duhok, ovvero un fratello, una sorella ed il suo cognato di
cui potrà ottenere un sostegno economico, come già successo in
passato quando ha ricevuto da quest'ultimo una parte del denaro per il
viaggio ([...]). Peraltro, l'autore del gravame ha la possibilità di
beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi
alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). Il ricorrente
non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale in Iraq.
11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
12.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
Pagina 8
D-1471/2009
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
D-1471/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...])
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Fulvio Haefeli Carlo Monti
Data di spedizione:
Pagina 10