Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1477/2011
Sentenza dell'11 marzo 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
dichiaratosi originario della Palestina,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 marzo 2011 / N (…).
D-1477/2011
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (…) in Svizzera,
il verbale d'audizione del 31 gennaio 2011 (cfr. act. A5, di seguito: verbale
1) al Centro di registrazione e di procedura di B._______ durante il quale
il richiedente ha dichiarato di essere nato a C._______ (Palestina) e di
non possedere alcuna cittadinanza,
l'analisi LINGUA effettuata l'(…), il relativo rapporto del (…)
dell'esaminatore che l'ha effettuata (cfr. act. A11/1-6), nonché la nota agli
atti del secondo esperto espressosi sulle risultanze di detta analisi (cfr.
act. A11/7),
il verbale d'audizione del 4 marzo 2011 (cfr. act. A17, di seguito: verbale
2), in occasione del quale al richiedente è stato conferito il diritto di
essere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA, nonché in merito
all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31),
il verbale della decisione dell'UFM del 4 marzo 2011, notificata oralmente
all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta da lui
sottoscritto, cfr. act. A19),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) il 7 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato),
l'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale l'8 marzo 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
D-1477/2011
Pagina 3
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105
LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché 108 cpv. 2 LAsi,
che, nella decisione del 4 marzo 2011, l'UFM ha considerato che, in virtù
delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA e delle dichiarazioni del
ricorrente, il medesimo avrebbe ingannato le autorità svizzere in materia
d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi,
essendo verosimile che non sia originario della Palestina, bensì che la
sua socializzazione sia avvenuta in ambiente maghrebino,
che, di conseguenza, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della
citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, pronunciando nel
contempo l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua
esecuzione verso l'Algeria, siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, il ricorrente è dell'avviso che lo svolgimento dell'esame
LINGUA presenti vizi formali, che giustificherebbero già da soli
l'annullamento della decisione impugnata; che, per quanto attiene alla
conclusione dell'esperto LINGUA in merito alla sua provenienza, afferma
di essere cittadino palestinese e ritiene che il fatto che la sua parlata
presenti elementi importanti tipici dell'arabo maghrebino, dovuti al suo
soggiorno pluriennale in Algeria e Tunisia, non sia sufficiente ad
escludere che provenga dalla Palestina; che, oltretutto, la giovane età in
cui avrebbe vissuto in detto Paese spiegherebbe le sue risposte lacunose
in merito ad aspetti politici dello stesso,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
D-1477/2011
Pagina 4
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo,
rispettivamente dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato
una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità
e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi
di prova,
che, in casu, va esaminata la fondatezza della conclusione dell'UFM
secondo cui l'insorgente non proverrebbe dalla Palestina, bensì
dall'Algeria,
che l’esame LINGUA va sussunto al mezzo di prova dell’informazione
giusta l’art. 12 lett. c PA (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14,
tuttora applicabile); che esso soggiace al libero apprezzamento delle
prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno
sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. GICRA 1999 n. 19 e
n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una
decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo; che è tuttavia
consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame
LINGUA consenta di escludere inequivocabilmente che il richiedente
l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza
(GICRA 2004 n. 4),
che, a titolo preliminare, per quanto attiene alle censure formali del
ricorrente, egli ha denunciato di non aver potuto avere accesso integrale
al relativo rapporto del 21 febbraio 2011 (di seguito: rapporto LINGUA,
act. A11), che la relativa registrazione telefonica non sarebbe stata
acquisita agli atti e, da ultimo, che la persona che l'avrebbe esaminato
sarebbe esperta dell'Algeria, ma non della Palestina, ragione per cui non
sarebbe stata sufficientemente qualificata per smentire la sua allegata
provenienza dalla Palestina (cfr. ricorso pagg. 2-3),
che, per quel che concerne un rapporto LINGUA come quello stilato nella
fattispecie, la giurisprudenza ammette un interesse pubblico
preponderante alla sua segretezza, rispettivamente alla segretezza delle
integrali e precise informazioni che hanno permesso di stabilire
l'infondatezza delle allegazioni del ricorrente, potendo queste essere, in
D-1477/2011
Pagina 5
futuro, utilizzate abusivamente da altri richiedenti l'asilo (cfr. GICRA 2004
n. 28 consid. 7 e GICRA 1998 n. 34 consid. 9); che il rispetto del diritto di
essere sentito comporta, tuttavia, che il richiedente sia messo a
conoscenza del contenuto essenziale del rapporto LINGUA, per potersi
esprimere in merito ed apportare eventuali mezzi di prova (cfr. GICRA
1998 n. 34 consid. 9); che, al fine di garantire il rispetto del principio
dell'equo processo e quindi di garantire un corretto esercizio del diritto di
difesa, in tale contesto è sufficiente la messa a disposizione al ricorrente
di una relazione riassuntiva dei risultati acquisiti dall'esame LINGUA; che,
in altre parole, tale relazione – che può essere comunicata oralmente o
per iscritto – non deve essere una trascrizione completa degli stessi,
bensì deve riportare il contenuto essenziale dell'esame LINGUA
medesimo (cfr. art. 28 PA): segnatamente deve contenere le domande
poste dal consulente, la sostanza delle risposte ottenute dal richiedente
(quelle favorevoli, come pure quelle contrarie all'evocata provenienza),
nonché l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento probatorio
acquisito alle carte processuali per fondare l'apprezzamento cui perviene
il consulente (GICRA 2003 n. 14, consid. 9),
che, nella fattispecie, dalle carte processuali risulta che, in occasione
dell'audizione espressamente prevista per l'esercizio del diritto di essere
sentito del ricorrente in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, la relazione riassuntiva sulle risultanze del
rapporto esame LINGUA è stata sottoposta oralmente al ricorrente, con
particolare riferimento sia alle domande postegli, che alle sue risposte e
alle conclusioni dell'esaminatore, e pertanto del contenuto essenziale di
tale rapporto, di cui ha pertanto potuto prendere conoscenza e sulle quali
ha potuto esprimersi (cfr. verbale 2 pagg. 1-3); che, di conseguenza, non
vi è motivo di concludere all'esistenza di un vizio grave – quale la
violazione del diritto di essere sentito e del principio dell'equo processo –
suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del TAF medesimo,
che, in considerazione di quanto precede, la richiesta del ricorrente di
prendere integralmente visione del rapporto LINGUA non può essere
accolta,
che, per quanto attiene alla censura in merito alle qualifiche dell'esperto
LINGUA, l'esame telefonico dell'insorgente è stato effettuato dall'esperto
D._______ (cfr. act. A11/1), il quale, come si evince dagli atti, proviene
dal Vicino Oriente, è cognito, in particolare, dell'arabo e dei dialetti arabi,
lingue con le quali intrattiene un contatto da oltre 43 anni, ed ha
esaminato le dichiarazioni dell'insorgente con particolare riferimento alla
D-1477/2011
Pagina 6
Palestina ed ambienti palestinesi, al Libano ed alla Libia (cfr. act. A11/8);
che, secondariamente, il rapporto stilato da D._______ è stato trasmesso
per ulteriore determinazione all'esperto E._______ (cfr. act. A11/7), il
quale è originario dall'Algeria, vanta conoscenze dell'arabo e dei dialetti
arabi della regione del Maghreb ed un contatto con tali ambienti da oltre
33 anni, ed ha analizzato le risposte date dal ricorrente con riferimento
all'Algeria e alla zona di confine con il Marocco (cfr. act. A11/9); che,
pertanto, l'esame LINGUA dell'UFM, a differenza di quanto sollevato
dall'autore del gravame, non è stato effettuato da un esaminatore
dell'Algeria con solo riferimento all'Algeria, bensì, tramite la prima analisi
del perito D._______, anche da una persona esperta dell'arabo e del
Vicino Oriente, tra cui la Palestina, miratamente ad una sua possibile
provenienza, tra l'altro, da detto Paese (cfr., per questo ultimo aspetto,
act. A11/2/§3); che, oltremodo, fondandosi la decisione impugnata sulle
conclusioni sia dell'esperto D._______, che dell'esperto E._______, nulla
può essere rimproverato all'UFM, ragione per cui anche tale censura non
può essere condivisa,
che, quanto al fondo delle contestazioni del ricorrente in merito alle
risultanze dell'esame LINGUA, egli ha allegato in un primo momento di
essere nato a C._______, ma di non essere originario di alcun Paese e,
pertanto, di non possedere nessuna cittadinanza (cfr. verbale 1 pagg. 1, 2
e 5), rispettivamente di ignorare la sua etnia (cfr. ibidem pag. 3), per poi,
in sede ricorsuale, dichiarare più volte di essere palestinese (cfr. ricorso
pagg. 2-3),
che dalle risultanze dell'esame LINGUA, da un lato, è emerso con
certezza che la socializzazione principale del ricorrente è avvenuta nel
Maghreb e, molto probabilmente, in Algeria (senza escludere che abbia
vissuto anche un certo tempo in Tunisia) e, dall'altro lato, è stato escluso
con altrettanta certezza che la stessa sia avvenuta a C._______,
rispettivamente in un ambiente palestinese (cfr. act. A11/1, 5 e 7),
che, infatti, l'esaminatore che ha svolto l'analisi telefonica ha indicato che,
sebbene l'insorgente abbia allegato di essere nato e vissuto per undici
anni in un quartiere specifico di C._______, ha mostrato di non avere né
conoscenze geografiche della F._______, né familiarità con elementi di
attualità per quanto attiene alla cultura e alla politica di detta zona,
presentando, piuttosto, conoscenze specifiche attinenti al Maghreb,
ragione per cui sarebbe da escludere che sia stato socializzato in un
ambiente palestinese (cfr. act. A11/4/§3); che, difatti, non è stato in grado
di localizzare l'allegato quartiere di origine, né menzionare altri quartieri di
D-1477/2011
Pagina 7
C._______ (cfr. act. A11/2/§3); che, inoltre, ha dichiarato di non
conoscere il centro governativo sito vicino all'allegato quartiere di
provenienza, né i campi profughi palestinesi, rispettivamente gli
insediamenti israeliani del passato nelle vicinanze di C._______, benché
gli stessi siano, di norma, conosciuti anche da palestinesi non provenienti
da detto centro, in ragione della loro frequente menzione nei notiziari (cfr.
ibidem); che non è altresì stato in grado di indicare ulteriori città o villaggi
della F._______ (cfr. act. A11/3/§3); che, nonostante i palestinesi della
predetta regione dispongano di regola di un atto di nascita, ha affermato
di non saper descrivere né detto certificato, né i documenti d'identità
palestinesi, in quanto non li avrebbe mai visti (cfr. ibidem); che dall'esame
svolto è altresì emerso che il ricorrente presenta lacune importanti in
merito ad elementi politici legati alla Palestina, quali il significato della
dicitura "Autorità autonoma palestinese" ed il nome di politici di rilievo di
norma conosciuti nella F._______ (cfr. ibidem); che, in tale contesto, ha
reso un nominativo sbagliato circa la maniera con cui i palestinesi
chiamano Arafat e, esortato ad indicare organizzazioni politiche
palestinesi, ha menzionato il gruppo "Hizbullah", il quale, tuttavia, è un
gruppo libanese (cfr. ibidem); che a ciò si aggiunge che ha mostrato di
avere ristrette conoscenze della cultura e della vita quotidiana palestinesi,
ignorando ad esempio il nome della valuta in uso, l'inno nazionale ed il
significato di tre note feste di commemorazione palestinesi (cfr. ibidem);
che, interrogato circa il nome di tre tipici giochi praticati dai bambini
palestinesi, ben conosciuti nella F._______, ha affermato di ignorarli (cfr.
ibidem); che, tuttavia, ha dichiarato di conoscere la denominazione di un
gioco appartenente al vocabolario tunisino-algerino, generalmente
sconosciuto in Palestina (cfr. ibidem); che, oltremodo, ha reso una
descrizione scorretta della bandiera palestinese e, interpellato in
relazione al termine palestinese indicante il copricapo maschile, ha fornito
il termine dell'arabo moderno standard (cfr. ibidem); che, inoltre,
nonostante abbia affermato di avere vissuto 11 anni con la madre
palestinese, non è stato in grado di elencare pietanze tipiche palestinesi o
il pasto di norma consumato dai palestinesi per colazione, non
riconoscendo nemmeno il nome di tre piatti tipici della F._______ e di due
spezie particolarmente utilizzate in detta zona (cfr. ibidem),
che, per quanto attiene alla parlata dell'insorgente, l'esperto ha messo in
evidenza come, da un punto di vista fonologico, morfologico e lessicale, il
suo modo di esprimersi non presenti elementi caratteristici dell'arabo
parlato nella F._______, bensì, in contraddizione con le sue allegazioni
circa la sua provenienza, vari elementi linguistici tipici dell'arabo utilizzato
nel Maghreb, di cui alcuni lasciano concludere ad una socializzazione in
D-1477/2011
Pagina 8
ambito algerino (cfr. act. A11/5/§4); che, in particolare, è emerso che non
usa vocaboli tipicamente palestinesi, bensì vocaboli ed espressioni
impiegati per lo più nell'arabo tunisino ed algerino, e non conosce il
significato di determinate parole di uso tipicamente palestinese (cfr. act.
A11/5/§4); che denomina i termini "calze" e "orecchini" con vocaboli
tipicamente algerini, di norma non utilizzati né in Palestina, né in Tunisia,
ed elenca i mesi in lingua francese, tipico per la Tunisia, l'Algeria ed il
Marocco, ma del tutto atipico per la Palestina, dove i mesi dell'anno sono
chiamati altrimenti (cfr. ibidem); che anche il secondo esperto chiamato
ad esprimersi sulla parlata del ricorrente è giunto, sulla base della
fonologia, della morfosintassi e del lessico impiegati, alla conclusione che
il Paese di socializzazione principale è molto probabilmente l'Algeria (cfr.
act. A11/7),
che, oltretutto, il ricorrente ha mostrato di possedere conoscenze corrette
inerenti alla Tunisia e all'Algeria, quali i quartieri in cui ha allegato di avere
vissuto, le bandiere di detti Paesi, alcune pietanze tipiche algerine, come
pure il nome di politici algerini di rilievo (cfr. act. A11/6/§6),
che, d'altronde, il ricorrente, sia in occasione del diritto di essere sentito,
sia in sede di ricorso, non ha fatto valere alcun argomento o mezzo di
prova scuscettibile di contestare la fondatezza dell'esame LINGUA,
rispettivamente delle risultanze dello stesso a cui è giunto l'esaminatore
e, pertanto, della decisione impugnata; che, in particolare, la
dichiarazione secondo cui soffrirebbe di un'amnesia, a causa della quale
non sarebbe stato in grado di rispondere alle domande dell'esperto (cfr.
verbale 2 pag. 2), è una mera affermazione di parte non corroborata da
alcunché; che, inoltre, in considerazione di quanto esposto in
precedenza, non soccorrono le allegazioni secondo cui la sua giovane
età durante il soggiorno in Palestina ed il fatto che non vi avrebbe
frequentato la scuola esplicherebbero le lacune in merito agli aspetti
testati dall'esperto e che la sua parlata presenterebbe elementi dell'arabo
maghrebino, perché avrebbe trascorso diversi anni in Tunisia ed in
Algeria, dove sarebbe cresciuto e diventato adulto (cfr. ibidem pag. 3);
che, difatti, a differenza di quanto invocato in sede ricorsuale (cfr. ricorso
pag. 2), non è verosimile che, benché egli abbia trascorso i suoi primi
undici di anni in Palestina con la madre palestinese, egli non disponga di
alcuna conoscenza in merito alla geografia del Paese (quali, ad esempio,
il nome di città oltre a quella di C._______) e non sia in grado di nominare
né i giochi tipici ivi praticati dai bambini, e, pertanto, anche da lui
(menzionando, invece, un gioco sconosciuto in detto Paese), né i piatti
tipici e gli ingredienti caratterizzanti la prima colazione palestinese, ossia
D-1477/2011
Pagina 9
olio di oliva e timo; che, oltremodo, sebbene abbia asserito di aver
lasciato la Palestina ad undici anni, è inverosimile che, dopo detto lasso
di tempo vissuto in un contesto palestinese, egli non presenti più alcuna
accezione linguistica dell'arabo d'uso in detto Paese, rispettivamente non
utilizzi, e, addirittura, ignori il significato di determinate parole di uso
tipicamente palestinese, che da una persona che vi ha vissuto oltre dieci
anni, benché nell'infanzia, ci si potrebbe attendere conosca e rammenti
per il corso della vita,
che, in ragione di quanto esposto, il Tribunale ritiene inverosimile che
l'insorgente provenga dalla Palestina; che, pertanto, lo stesso ha celato la
sua vera identità; che non vi è quindi motivo di scostarsi dalla decisione
dell'autorità di prime cure,
che, in virtù di quanto precede, la presa di conoscenza diretta da parte
del Tribunale del contenuto della registrazione telefonica dell'esame
LINGUA non risulta necessaria,
che, in virtù delle emergenze processuali, ne discende che l’UFM ha
rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di
una decisione di non entrata nel merito ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a
dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni
procedurali (OAsi 1, RS 142.311),
che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile; che la questione del
carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio;
che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo del ricorrente di
collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi
(cfr. Sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid.
3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basile e Francoforte sul
D-1477/2011
Pagina 10
Meno, 1990, pag. 262); che trattasi di un tipico caso d'applicazione
dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA,
che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con
riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio
nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il suo vero
Paese d'origine ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
verso suddetto Paese,
che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di
non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo
dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito
del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento
proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv.
tortura, RS 0.105; cfr. GICRA 1996 n. 18),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è
ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la
sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine deve essere altresì considerata ragionevolmente esigibile
(art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. Decisone del Tribunale amministrativo federale
D-1477/2011
Pagina 11
svizzero [DTAF] 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1477/2011
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: