Corte IV
D-1480/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1480/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 20 gennaio
2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
loro domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 4 e del 25 febbraio 2009,
la decisione dell'UFM del 6 marzo 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e ricevuta sottoscritto
dall'interessato),
il ricorso inoltrato dall'insorgente lo stesso giorno (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato e vissuto
a B._______ (Nigeria) sostanzialmente fino al suo espatrio (cfr.
verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 1-2),
che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine ad ottobre
rispettivamente a novembre 2008, per il timore della vendetta da parte
del padre - funzionario di Polizia - della sua fidanzata, la quale
sarebbe rimasta incinta e sarebbe deceduta durante il tragitto dal
villaggio all'ospedale a causa di un suo malore, rispettivamente perché
le strade non erano percorribili,
che, dopo aver vissuto a C._______ per [...] settimana circa,
l'interessato sarebbe espatriato raggiungendo D._______ in auto e poi
la Libia, da dove avrebbe continuato il viaggio via mare su una canoa.
Egli sarebbe arrivato in un Paese sconosciuto in Europa,
rispettivamente l'Italia, da dove avrebbe poi preso un treno fino a
raggiungere la Svizzera il 20 gennaio 2009 senza documenti e senza
subire controlli,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
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che, nella decisione del 6 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito sostanzialmente di non aver
mai posseduto un passaporto, in quanto dalle sue parti solo
pochissime persone li utilizzano, e poiché, al momento della sua fuga,
non avrebbe avuto né il tempo, né sarebbe stato nelle condizioni di
procurarseli. Avrebbe quindi viaggiato senza documenti e gli sarebbe
oggettivamente impossibile far arrivare qualsivoglia documento dalla
Nigeria. L'interessato ha allegato di aver richiesto la sua carta
d'identità nel 2007, tuttavia senza successo,
che, inoltre, il ricorrente ha addotto che non potrebbe rientrare in
Nigeria dove la sua vita sarebbe in grave pericolo, in quanto il padre
della sua fidanzata, la quale aspettava un bambino da lui e sarebbe
deceduta durante il trasporto in ospedale, vorrebbe vendicarsi contro
l'interessato. Quest'ultimo non avrebbe inoltre nessuna possibilità di
farsi proteggere dalla Polizia, visto che il padre della sua fidanzata
sarebbe un funzionario di Polizia,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
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applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha allegato di aver viaggiato via mare su una canoa
dalla Libia (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 7-8) ed
in seguito - alla domanda sullo sbarco - ha affermato che sarebbe
sbarcato dove c'era un grande fiume (cfr. verbale d'audizione (1) del 4
febbraio 2009 pag. 8),
che, inoltre, l'insorgente non è stato in grado di indicare con precisione
né il Paese in cui sarebbe sbarcato, né i tanti Paesi da cui sarebbe
transitato per arrivare successivamente in Svizzera (cfr. verbale
d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 8). Il ricorrente avrebbe
affermato in seguito di essere arrivato in Italia (cfr. verbale d'audizione
del 25 febbraio 2009 pag. 11) ed ha accennato all'isola di E._______
quale luogo di partenza - e quindi anche quale luogo di sbarco
secondo le sue dichiarazioni (cfr. cfr. verbale d'audizione (1) del 4
febbraio 2009 pag. 8) - da dove avrebbe preso il treno per la Svizzera,
senza tuttavia ricordare da quale stazione, della quale non ha peraltro
saputo darne una descrizione (cfr. verbale d'audizione (2) del 4
febbraio 2009 pag. 2). Egli inoltre ha affermato che avrebbe cambiato
treno solo in un'occasione, senza rammentare di preciso dove, ma
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ricordandosi di F._______ (cfr. verbale d'audizione (2) del 4 febbraio
2009 pag. 2),
che non soccorrono l'insorgente le sue dichiarazioni secondo cui non
avrebbe pagato alcunché per il suo viaggio d'espatrio, in quanto
sostanzialmente sarebbe semplicemente stato aiutato da altre persone
(cfr. verbali d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 8 e del 25 febbraio
2009 pag. 11) o li avrebbe pregati di aiutarlo (cfr. ibidem pag. 12 e
verbale d'audizione (2) del 4 febbraio 2009 pag. 2) e tantomento non
avrebbe subito controlli per arrivare in Svizzera, senonché da parte del
controllore del treno (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009
pag. 8),
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, d'altronde non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti
(cfr. ricorso pag. 2), essendo che non avrebbe mai richiesto il
passaporto e rispettivamente non avrebbe mai ricevuto la carta
d'identità sebbene l'avrebbe richiesta (cfr. verbale d'audizione (1) del 4
febbraio 2009 pag. 4 e ricorso pag. 2) e poiché - essendo fuggito dal
suo Paese - non avrebbe avuto il tempo e non sarebbe stato nelle
condizioni di procurarseli (cfr. ricorso pag. 2). Tali asserzioni, infatti,
non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione
di documenti ai sensi di legge, tenuto conto che il ricorrente non ha
saputo rispondere in modo preciso alla domanda su come si
identificherebbe nel suo Paese (cfr. verbale d'audizione (1) del 4
febbraio 2009 pag. 5),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, inoltre, il ricorrente si è limitato ad affermare che non potrebbe far
arrivare dalla Nigeria i suoi documenti, poiché non avrebbe nessuno
che potrebbe contattattare e nessun numero (cfr. verbale d0audizione
del 25 febbraio 2009 pag. 3) ciò che è innanzitutto contraddittorio
nonché inverosimile ritenuto che, oltre alla madre e alla sorella, egli ha
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dichiarato di avere tanti zii (cfr. verbale d'audizione (1) del 4
febbraio 2009 pag. 4). Egli non ha peraltro dimostrato di aver davvvero
effettuato dei seri e concreti sforzi in tal senso (cfr. verbale d'audizione
del 25 febbraio 2009 pag. 3) ciò che costituisce un'ulteriore conferma
della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di
regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non
intraprende alcunché per procurarsene di nuovi,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere arrestato nonché rispettivamente
ucciso da parte del padre - funzionario di Polizia - della sua fidanzata,
la quale sarebbe rimasta incinta di lui e sarebbe deceduta durante il
tragitto dal villaggio all'ospedale (cfr. verbale d'audizione (1) del 4
febbraio 2009 pag. 5-6 e del 25 febbraio 2009 pag. 4, 8 e 12),
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
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che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate
dall'autorità inferiore, codesto Tribunale osserva che la vicenda
raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è
inverosimile. Basti rilevare - tra gli altri - che l'incapacità del ricorrente
di indicare esattamente la data della morte della sua fidanzata - che
peraltro dovrebbe corrispondere alla data della nascita di loro figlio
che quest'ultima portava in grembo (cfr. verbale d'audizione (1) del 4
febbraio 2008 pag. 3-4 e del 25 febbraio 2009 pag. 5) - porta a
concludere senza dubbio all'inverosimiglianza di tale avvenimento,
così come - di conseguenza - all'inconsistenza delle persecuzioni in
caso di rientro in Patria ad esso correlate, ed in particolare da parte
del padre della stessa, le quali il ricorrente pretenderebbe far valere a
sostegno della sua domanda,
che peraltro, le minacce nonché le ricerche di cui il ricorrente pretende
essere vittima da parte del padre della sua fidanzata gli sarebbero
state soltanto riferite da sua sorella (cfr. verbale d'audizione (1) del 4
febbraio 2008 pag. 7 e del 25 febbraio 2009 pag. 8),
che, inoltre, l'asserita allegazione secondo cui il padre della vittima
sarebbe un ufficiale di Polizia o rispettivamente un poliziotto (cfr.
verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 6 e del 25 febbraio
2009 pag. 6-9) - e che di conseguenza il ricorrente non potrebbe
beneficiare della protezione della Polizia (cfr. ricorso pag. 2) -
costituisce una mera affermazione di parte non corroborata in alcun
modo, allorquando l'insorgente non ha nemmeno saputo indicare
quale funzione avrebbe avuto costui (cfr. verbale d'audizione (1) del 4
febbraio 2009 pag. 6 e del 25 febbraio 2009 pag. 6)
che, vista l'inverosimiglianza e l'inconsistenza delle dichiarazioni rese
dal ricorrente circa la vicenda raccontata a sostegno della sua
domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che insorgente non possa
ottenere in Nigeria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi
confronti,
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che, infine, il comportamento assunto dal ricorrente nel corso
dell'audizione del 25 febbraio 2009 in cui in più occasioni si è rifiutato
di rispondere alle domande, limitandosi ad affermare di non ricordare
rispettivamente di averlo già fatto nel corso della prima audizione (cfr.
verbale d'audizione del 25 febbraio 2009 pag. 4 e 5) costituisce - come
rettamente evidenziato dall'autorità inferiore - una violazione del suo
dovere di collaborazione, che conduce a confermare senza dubbio -
oltre a quanto già sopraevocato - che il racconto reso da parte
dell'insorgente è totalmente inverosimile.
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi ,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
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LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che egli è giovane, ha una formazione scolastica di base, nonché ha
lavorato quale (...) (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag.
3). Inoltre, in Patria egli può beneficiare di un'importante rete sociale,
ritenuto che la sua famiglia - tra cui sua madre, sua sorella, i suoi zii
nonché la figlia che egli ha asserito di aver avuto - si trovano ancora in
loco (cfr. ibidem pag. 4),
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza degll'insorgente in
Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- G._______ (in copia)
La giudice unica: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna
Data di spedizione:
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