B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1480/2015
Sen t en z a d e l 2 1 l u g l i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David Wenger, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._____, nata il (…),
Siria,
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 3 febbraio 2015 / N (…).
D-1480/2015
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Fatti:
A.
L'interessata, musulmana sunnita di etnia curda, è nata in Siria a
B._____ nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe
(curdo) e vi avrebbe vissuto fino all'espatrio avvenuto il 2 ottobre 2013. Mu-
nita di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappre-
sentanza svizzera a Istanbul per la durata di 90 giorni è entrata legalmente
in territorio elvetico il 26 ottobre 2013. In data 30 ottobre 2013 ha presen-
tato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale di audizione del 15 novem-
bre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6).
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per la situazione d'insicurezza
causata dal conflitto in essere e per essere stata minacciata da membri di
partiti curdi, anch'essi impegnati per la causa curda (cfr. verbale 1, pagg. 6
seg.; verbale di audizione del 9 settembre 2014 [di seguito: verbale 2],
pag. 8).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto un certifi-
cato del 28 maggio 2014 redatto dal partito curdo per l'unione democratica
(Partiya Yekitîya Demokrat [PYD]) - sezione europea attestante la sua qua-
lità di simpatizzante del partito.
B.
Con decisione del 3 febbraio 2015, notificata alla richiedente in data
4 febbraio 2015 (cfr. atto A21/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando con-
testualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera. Non di meno
ha ritenuto attualmente l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria non
ragionevolmente esigibile, ammettendola quindi provvisoriamente.
C.
In data 6 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
9 marzo 2015) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo. Subordinata-
mente ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una
nuova decisione. Altresì ha presentato istanza di esenzione dal versa-
mento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali con pro-
testate spese e ripetibili.
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A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto ventidue facsimili
di fotografie ritraenti la ricorrente nell'esercizio delle sue funzioni d'inse-
gnante di lingua curda e nel corso di manifestazioni, alcune delle quali svol-
tesi in Svizzera.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 13 marzo 2015, ha respinto la
domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle pre-
sunte spese processuali ed ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di
CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in
caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. In
seguito all'accoglimento della richiesta di pagamento rateale, l'insorgente
ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo.
E.
Con risposta del 15 maggio 2015, l'autorità inferiore ha rinviato alla deci-
sione impugnata, cogliendo tuttavia l'occasione per presentare le sue os-
servazioni circa il ricorso ed i relativi allegati.
F.
In data 19 giugno 2015 la ricorrente si è espressa in replica, presentando
le osservazioni in merito alla risposta al ricorso ed allegando dodici foto-
grafie della stessa durante una manifestazione svoltasi in Svizzera a Bel-
linzona e un certificato del 1° marzo 2015 redatto dal PYD, sezione euro-
pea attestante la sua qualità di membro del partito.
G.
La SEM, con duplica del 7 luglio 2015, ha sottolineato la contraddittorietà
tra i due certificati del PYD, sezione europea prodotti dall'insorgente e pro-
posto la reiezione del gravame.
H.
Con scritto del 31 luglio 2015, la ricorrente ha prodotto un terzo certificato
del PYD, sezione europea del 20 aprile 2015 redatto in lingua straniera con
relativa traduzione come pure ulteriori fotografie.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta
al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 3 febbraio 2015, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allonta-
namento.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
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sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
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Pagina 6
5.
5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le allega-
zioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessata: ella avrebbe for-
nito dichiarazioni contraddittorie circa le attività svolte in Siria prima del suo
espatrio. Interrotti gli studi nel 2010 oppure nel 2011 si sarebbe dedicata
alla difesa della lingua curda, contribuendo alla promozione ed all'insegna-
mento, ed avrebbe svolto la funzione di direttrice amministrativa nella for-
mazione di futuri insegnanti in circa 25 villaggi nei quali si sarebbe recata
accompagnata da agenti del servizio di sicurezza. Tuttavia tali dichiarazioni
sarebbero in piena contraddizione con le dichiarazioni anteriori, giusta le
quali ella avrebbe frequentato la scuola fino al suo espatrio avvenuto il
2 ottobre 2013 ed avrebbe avuto paura di uscire di casa, spostandosi
esclusivamente accompagnata da giovani curdi. Se da un lato avrebbe in-
dicato di essere stata minacciata per una sua apparizione televisiva, dall'al-
tro lato la stessa avrebbe rettificato tale affermazione, precisando di essere
stata unicamente rimproverata da conoscenti. Per la SEM poi, l'avere men-
zionato solo in sede di audizione federale sui motivi d'asilo di appartenere
ad un'istituzione che fa capo al PYD e di considerarsi membro del PYD,
sarebbe, oltre che un'allegazione esposta tardivamente, una dichiarazione
incompatibile con quanto sostenuto anteriormente. Circa il certificato del
28 maggio 2014 del PYD, sezione europea, la SEM ha sottolineato come
l'interessata sarebbe conosciuta come simpatizzante e non membro con-
trariamente a quanto indicato dalla stessa. Infine, la SEM ha messo in dub-
bio la sua candidatura alla presidenza della municipalità e le susseguenti
minacce di morte subite da dei membri di due famiglie che si sarebbero
opposte alla sua presidenza poiché, allorquando invitata ad indicare gli au-
tori delle minacce subite, ella avrebbe asserito di non essere mai stata mi-
nacciata in modo preciso e diretto. Nell'insieme quindi, le dichiarazioni
dell'interessata non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previ-
ste all'art. 7 LAsi. Pertanto la SEM non le ha riconosciuto la qualità di rifu-
giato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allonta-
namento dalla Svizzera.
5.2 Con ricorso l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'in-
verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. Contrariamente a quanto ritenuto
dall'autorità inferiore ella avrebbe fornito dichiarazioni collimanti durante le
due audizioni. L'unica sostanziale differenza sarebbe da ricondurre al fatto
che, per la sua natura approfondita, avrebbe fornito dettagli unicamente
durante l'audizione sui motivi d'asilo. A suo parere, sarebbe dunque da
considerarsi come verosimile sia l’attività di insegnate di lingua curda da
lei svolta, cosi come il fatto di essere stata scortata da giovani curdi in
quanto entrambi gli accadimenti sarebbero stati indicati sia in occasione di
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Pagina 7
dell’audizione sulle generalità sia in quella susseguente e riguardante i mo-
tivi d’asilo. Sempre in tal senso anche le minacce e il clima d'intimidazione
creato dai partiti filo curdi trasparirebbero in maniera lineare dalle audizioni.
Inoltre, la contraddizione circa il termine dei suoi studi sarebbe assoluta-
mente infondata poiché la ricorrente non avrebbe mai dichiarato di averli
terminati nel 2010 o nel 2011, ma si sarebbe invece limitata ad asserire di
essersi iscritta ad una scuola chiamata "Institut de banque". Nel gravame
l'insorgente ha anche sottolineato di non aver mai sostenuto essere mem-
bro oppure simpatizzante del PYD, ma bensì indicato che la sua famiglia
sarebbe stata da tempo affiliata allo stesso. Circa le minacce l'insorgente
è dell’avviso che, nonostante non lo abbia espresso chiaramente, ella si
sarebbe riferita a due tipi di minacce: le prime formulate da partiti avversi
filo curdi a causa delle sue apparizioni televisive ed al suo ruolo d'inse-
gnante e le altre proferite invece da conoscenti a causa della sua candida-
tura a presidente della municipalità. I facsimili delle fotografie prodotti in
sede ricorsuale, oltre a comprovare la verosimiglianza delle attività svolte
in Siria, mostrerebbero la sua partecipazione durante delle manifestazioni,
alcune delle quali svoltesi in Svizzera.
5.3 Nel suo atto responsivo la SEM ha sottolineato che l'insorgente
avrebbe confermato di avere ottenuto il diploma di maturità nel 2010 o nel
2011 in occasione dell'audizione federale sui motivi d'asilo. A precisa do-
manda, la richiedente avrebbe tuttavia omesso d'indicare di aver intrapreso
una successiva formazione dopo l'ottenimento di detto diploma. Sempre in
tale sede l'autorità inferiore ha poi comunicato come durante l'audizione
sulle generalità non sia stata fatta alcuna menzione circa l’esistenza di mi-
nacce – anche solo indirette – relazionabili al suo ruolo d'insegnante e an-
cor di meno di affiliata al PYD o di aspirante presidente della municipalità.
Tali allegazioni, sollevate solo in sede di impugnativa, non troverebbero
alcun riscontro nemmeno nella successiva audizione, laddove la ricorrente
si sarebbe limitata ad informare gli intervistatori circa alcuni rimproveri e
minacce generiche di cui sarebbe stata oggetto in ragione delle frequenti
apparizioni televisive alle quali avrebbe preso parte. Quanto alla documen-
tazione prodotta ulteriormente, l'autorità inferiore ritiene che la stessa sia
di scarsa qualità e priva di qualsivoglia indicazione utile in quanto esente
di riferimenti geografici e temporali. In tal senso la lettera dell'SZK (Sazia
Zmané Kurdi) attesterebbe unicamente una sua partecipazione a corsi di
curdo e la buona valutazione ricevuta in occasione di quest’ultimi, parteci-
pazione che non avrebbe alcun interesse nell’ottica dell’evasione del gra-
vame.
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Pagina 8
5.4
Circa la scarsa qualità dei mezzi probatori addotti, l'insorgente ha indicato,
in sede di replica, come la stessa sarebbe da ricondurre al fatto che il ma-
teriale digitale sarebbe stato salvato su di un dispositivo di memoria USB
mentre le fotografie sarebbero state stampate su semplice carta comune.
Nel medesimo atto processuale ed a riprova di quanto sostenuto pocanzi,
la ricorrente ha prodotto un secondo certificato del PYD, sezione europea,
atto ad attestare la sua qualità di membro e delle fotografie di buona qualità
che la ritrarrebbero durante una manifestazione dello stesso a Bellinzona.
5.5
Nelle osservazioni in duplica, la SEM ha messo in evidenza come quest’ul-
timo certificato rilasciato dal PYD, sezione europea e che attesterebbe la
sua qualità di membro e non più di semplice simpatizzante, sarebbe
anch’esso antecedente al gravame ricorsuale, nel quale l'insorgente si sa-
rebbe dichiarata simpatizzante del partito. In tal senso la SEM non com-
prenderebbe come l'insorgente abbia omesso di indicare la sua qualità di
membro nel ricorso, giungendo pure a negare di avere asserito di essere
membro oppure simpatizzante. In ragione di ciò, le allegazioni ricorsuali
contraddirebbero il contenuto riportato nel secondo certificato tant’è che le
stesse lascerebbero intendere che quest’ultimo sarebbe stato datato ante-
riormente per i bisogni della causa, ovvero per comprovare delle attività
politiche mai effettuate.
5.6
A suo volta in sede di duplica, l'insorgente ha contestato l'interpretazione
fornita dalla SEM circa il certificato del PYD, sezione europea prodotto in
sede di replica: lo stesso non sarebbe un documento di compiacenza poi-
ché al momento dell'inoltro del ricorso la ricorrente non sarebbe stata in
possesso dello stesso. Ad ogni buon conto, la data del certificato non sa-
rebbe rilevante nella presente fattispecie, ma andrebbe invece fatto riferi-
mento al contenuto dello stesso, contenuto, quest’ultimo, che comprove-
rebbe l’entità delle attività svolte per conto del PYD. Producendo un terzo
ed ulteriore documento rilasciato dal PYD, sezione europea e datato al
20 aprile 2015, l'insorgente ha quindi inteso dissipare ogni dubbio circa le
sue attività svolte per il partito. Tale documento attesterebbe inoltre che
l'insorgente avrebbe avuto problemi con le autorità siriane a causa della
sua qualità d'insegnate della lingua curda. Oltre a ciò la ricorrente ha pro-
dotto un’altra serie di fotografie che la ritrarrebbero durante un'apparizione
televisiva che l'avrebbe esposta a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo.
D-1480/2015
Pagina 9
6.
A mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore
nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dalla ricorrente circa i motivi
d'asilo si esauriscono in affermazioni poco sostanziate, contraddittorie e
quindi inverosimili.
Innanzitutto la ricorrente non ha saputo fornire dichiarazioni sostanziate
circa le minacce subite: dapprima ha indicato di essere stata minacciata in
maniera imprecisa e indiretta da membri di gruppi terroristici quali l’ISIL e
Al-Nusra ma anche da degli affiliati ad altri partiti curdi, i quali avrebbero
avuto la finalità di ottenere la maggioranza dei consensi a discapito del
PYD (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 8). Chiestole se avesse men-
zionato tutti i motivi per i quali sarebbe espatriata ella avrebbe risposto po-
sitivamente (cfr. verbale 1, pag. 7). Ciononostante, durante l'audizione fe-
derale sui motivi d'asilo, l'insorgente ha aggiunto che sarebbe stata minac-
ciata di morte da due famiglie curde le quali si sarebbero opposte alla sua
elezione come presidente della municipalità (cfr. verbale 2, pag. 9). Ciò po-
sto, sorprende che l’interessata abbia omesso di riportare tali minacce di
morte subite direttamente in occasione della prima audizione. Chiestole il
motivo per cui avesse in un primo momento indicato unicamente le mi-
nacce subite indirettamente, ella ha fornito una risposta evasiva (cfr. ibi-
dem). Nemmeno l'allegazione ricorsuale, secondo la quale tale fatto sa-
rebbe stato omesso a causa del carattere sommario dell'audizione sulle
generalità, può soccorrere l'insorgente su questo punto, vista la portata ora
diretta e concreta delle asserite minacce. Non diradano i dubbi circa la ve-
rosimiglianza le sue dichiarazioni prive di dettagli e stereotipate a tal punto
da potere concludere che il vero motivo d'espatrio sia da ricondurre alla
situazione d'insicurezza causata dal conflitto in essere, come d'altronde
esplicitamente indicato dalla stessa a più riprese (cfr. verbale 1, pag. 6 e
verbale 2, pagg. 8 e 10). In tal senso, pur considerando la frammentazione
del territorio facente seguito alla guerra civile siriana e il fatto che, conse-
guentemente, sullo stesso territorio sarebbero potute essere attive diverse
fazioni, difficilmente le stesse avrebbero potuto proferire minacce – pur in-
dirette – nei confronti dell’insorgente in uno tale stato di fatto. È utile qui
rilevare che i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conse-
guenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi
dell'asilo, nella misura in cui non sono dettati dalla volontà di persecuzione
mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi.
Quo ai tre certificati del PYD, sezione europea, prodotti dalla ricorrente nei
suoi allegati ricorsuali, va rilevato come gli stessi vadano considerati, alla
stregua di quanto ritenuto dalla SEM, ad esiguo valore probatorio. Ritenute
D-1480/2015
Pagina 10
altresi le incongruenze del loro contenuto, essi non giungono a rendere
verosimili le dichiarazioni dell’insorgente. In tal senso, occorre rilevare
come nel terzo certificato del 20 aprile 2015 è riportato d'un lato, che la
ricorrente sarebbe stata uno dei membri attivi del PYD – il che, di per
sé, – non spiegherebbe la qualità di simpatizzante indicata nel primo certi-
ficato , e dall'altro lato, che avrebbe subito molte persecuzioni da parte
delle autorità di sicurezza siriane, che l'avrebbero considerata come una
minaccia. Orbene, tale certificato getta ombra sulla verosimiglianza del rac-
conto nel suo insieme tant’è che lo stesso va ritenuto alla stregua di un
documento di compiacenza. Infatti, alla luce del primo certificato che atte-
stava la semplice qualità di simpatizzante del partito, il ruolo di membro
attivo ora addotto è da ritenersi quantomeno dubbio, considerato anche
come nel racconto, già di per sé privo di dettagli, la ricorrente non abbia
mai indicato di avere subito delle persecuzioni da parte delle autorità si-
riane, sostenendo invece di avere potuto insegnare il curdo presso una
scuola gestita dalle autorità siriane (cfr. verbale 2, pag. 8).
Nemmeno le fotografie prodotte dall'insorgente conducono il Tribunale ad
un esito distinto. Le stesse ritraggono infatti la ricorrente durante delle ma-
nifestazioni in Svizzera e durante alcune attività svolte quale insegnante di
lingua curda in Siria. Tali fotografie, come manifestamente ravvisabile, non
sono atte a dimostrare la verosimiglianza delle minacce subite. Per sovrab-
bondanza, vista l'assenza di censura ricorsuale, il Tribunale rileva che l'in-
sorgente non ha un profilo di oppositrice del regime tale da riconoscerle la
qualità di rifugiato per le sue partecipazioni alle manifestazioni su suolo
Svizzero a sostegno della causa curda (cfr. sulla questione, sentenza di
riferimento del TAF D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.6).
Ciò posto, questo Tribunale ritiene quindi che la SEM ha rettamente consi-
derato che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di
verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di que-
stione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
D-1480/2015
Pagina 11
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e prelevate
sull'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dalla ricorrente il 15 aprile 2015
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1480/2015
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente e
prelevate sull'anticipo versato il 15 aprile 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: