Corte IV
D-1482/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, dichiaratosi B._______, ,
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 febbraio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1482/2009
Fatti:
A.
Il 5 ottobre 2008, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in
Svizzera. Nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 10 ottobre 2008 e del 17 novembre 2008) l'interessato
si è presentato sotto altre generalità ed ha dichiarato di essere
cittadino iracheno, da padre iracheno e madre algerina, e di essere,
nato a C._______. Ha affermato di aver vissuto a C._______ dalla
nascita fino al [...], quando si sarebbe trasferito ad D._______
(Algeria) con la madre. Dal [...] al [...], egli sarebbe poi ritornato a
vivere a C._______. Nel 2004, la casa famigliare in cui viveva è stata
attaccata e incendiata dalla Polizia Irachena. La sua famiglia sarebbe
stata sterminata, mentre lui sarebbe sopravvissuto all'attacco.
Nell'agosto dello stesso anno, l'interessato avrebbe lasciato il suo
Paese d'origine per trasferirsi ad E._______ (Algeria), dove avrebbe
vissuto per [...] anni, rispettivamente fino all'estate del 2008, quando
sarebbe partito dall'Algeria via mare a destinazione della F._______
(Italia). In Italia, l'interessato avrebbe depositato una domanda d'asilo
e sarebbe stato accolto in un Centro nonché sottoposto all'esame
delle impronte digitali. Senza aspettare l'esito della sua domanda, egli
sarebbe partito da G._______ (Italia) in treno verso la Francia, da
dove - dopo essersi fermato una notte rispettivamente tutto il mese del
ramadan - sarebbe ripartito per arrivare in treno in Svizzera il 4 ottobre
2008.
B.
Il 14 ottobre 2008 l'autorità svizzera competente ha inviato alle autorità
italiane la scheda dei rilievi dattiloscopici che sono stati effettuati
sull'interessato in Svizzera, affinché fossero confrontati con i rilievi a
cui egli si sarebbe sottoposto in Italia (cfr. agli atti A 17/5).
C.
Il 19 novembre 2008, le autorità italiane si sono dichiarate disposte a
riaccettare nuovamente il richiedente sul loro territorio, dove egli si era
presentato sotto un'altra identità.
D.
Il 23 dicembre 2008, il termine per la riammissione dell'interessato è
stato prorogato per 30 giorni (cfr. agli atti A 22/1).
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E.
Il 9 gennaio 2009, l'UFM ha concesso all'interessato il diritto di essere
sentito, giusta l'art. 36 cpv. 2 LAsi, in merito ai risultati del confronto
dattiloscopico con l'Italia nonché al suo eventuale allontanamento
verso il suddetto Paese (cfr. agli atti A 24/3).
F.
Con lettera del 20 gennaio 2009, l'interessato ha espresso le proprie
osservazioni (cfr. agli atti A 25/1).
G.
Su richiesta dell'autorità svizzera competente, il 20 febbraio 2009, le
autorità italiane hanno dato nuovamente il loro accordo alla
riammissione dell'interessato sul loro territorio, il cui termine era nel
frattempo venuto a scadere (cfr. agli atti A 26/5).
H.
Il 25 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile
e possibile (v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 20 febbraio
2009).
I.
Il 6 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione
dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
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art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata
designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Detto Ufficio ha constatato che il richiedente avrebbe
soggiornato in Italia - dove si è presentato sotto la sua vera identità - e
come lo stesso avrebbe confermato con il suo scritto del 20 gennaio
2009. Peraltro, le autorità italiane, in data 20 febbraio 2009, si
sarebbero dichiarate disposte a riammetterlo sul loro territorio. Inoltre,
il richiedente non avrebbe presentato alcun motivo in grado di
confutare la presunzione del principio di "non-refoulement". Il
medesimo si sarebbe limitato ad affermare che in Italia non vi sarebbe
né una legge relativa al trattamento della sua domanda d'asilo, né vi
sussisterebbe un aiuto per le persone che vi chiedono asilo. Dalle
dichiarazioni del richiedente, non risulterebbe che in Svizzera vivono
persone con cui egli intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti
prossimi. L'UFM ha inoltre ritenuto che le dichiarazioni del richiedente
in merito a persecuzioni da parte di ignoti a C._______ sarebbero
vaghe. Detto Ufficio ha peraltro presunto che in realtà il medesimo non
avrebbe vissuto a C._______, in quanto egli non sarebbe stato in
grado di dire dove avrebbe vissuto esattamente e in quanto avrebbe
peraltro reso affermazioni divergenti sulle date dei suoi soggiorni in
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Iraq. Per conseguenza, l'UFM ha considerato che il richiedente non
adempie manifestamente la qualità di rifugiato, in quanto non esistono
motivi manifesti per ritenere che egli possa essere esposto in Patria a
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5.
Nel gravame, l'insorgente ha ribadito di essere cittadino iracheno,
ammettendo tuttavia che la sua vera identità è quella con cui si
sarebbe presentato in Italia. Egli ha allegato di aver fornito una falsa
identità in Svizzera perché sarebbe stato mal consigliato da altri
richiedenti d'asilo. Il ricorrente ha inoltre addotto che nel suo caso
dovrebbe essere applicata in particolare l'eccezione prevista all'art. 34
cpv. 2 (recte: 34 cpv. 3) LAsi, in quanto in Italia non vi sarebbe alcuna
protezione contro il respingimento, dato che le autorità italiane
procederebbero direttamente al rimpatrio dei richiedenti, dall'isola di
Lampedusa, senza verificare l'esistenza della qualità di rifugiato.
6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, ritenuto che, da un lato, è incontestato che
il ricorrente ha soggiornato in Italia, avendo egli stesso affermato in
diverse occasioni di essere stato registrato in questo Paese nonché
sottoposto all'esame dattiloscopico (cfr. verbale d'audizione del 10
ottobre 2008 pag. 8-10) e di esservi soffermato per qualche tempo,
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come pure di avervi deposto una domanda d'asilo (cfr. verbale
d'audizione del 17 novembre 2008 pag. 7). Tali allegazioni sono state
confermate dal ricorrente nella sua lettera del 20 gennaio 2009, e
rimaste inalterate in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2). Dall'altro lato,
è incontestabile che i risultati dell'esame dattiloscopico del ricorrente
avvenuto in Italia hanno potuto essere messi a confronto con quelli
rilevati in Svizzera e che - essendo combacianti - hanno permesso di
concludere che si trattava della medesima persona che aveva
soggiornato in Italia ed hanno condotto le autorità italiane a dare il loro
accordo alla riammissione di ques'ultima (cfr. agli atti A 17/5). Inoltre,
giova rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro
antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per
l'allontanamento verso tale Stato (v. Sentenza del TAF D-6775/2008
dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Infine, l'Italia - designata
come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 -
ha dato il suo accordo alla riammissione dell'insorgente, in
applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in
situazione irregolare (RS 0.142.114.549) in data 20 febbraio 2009.
Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di
riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica e
tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente.
Nel caso concreto, è da considerare ancora valida la riammissione non
ancora scaduta e di cui può ad ogni modo essere chiesta un'ulteriore
proroga del termine di validità.
7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano
suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso
concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
7.3 L'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la
propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì,
che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
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in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
rilevare che - tra gli altri - l'incapacità del ricorrente di indicare
esattamente la data dell'attacco in cui tutta la sua famiglia sarebbe
stata sterminata, mentre lui sarebbe sopravvissuto (cfr. verbali
d'audizione del 10 ottobre 2008 pag. 7 e del 17 novembre 2008 pag. 3)
porta a concludere all'inverosimiglianza di tale avvenimento, così
come - di conseguenza - all'inconsistenza delle persecuzioni in caso di
rientro in Patria ad esso correlate, le quali il ricorrente pretenderebbe
far valere a sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. verbale
d'audizione del 10 ottobre 2008 pag. 6). Egli infatti ha dichiarato di non
aver avuto altri problemi a seguito dell'evocato avvenimento (cfr.
verbale d'audizione del 10 ottobre 2008 pag. 7). In siffatte circostanze
e altresì - alla luce delle affermazioni divergenti e vaghe del ricorrente
rettamente evidenziate dall'UFM e della sua ammissione circa
l'inganno sulla sua vera identità (cfr. lettera del 20 gennaio 2009 e
ricorso pag. 2) che conducono a presagire che l'insorgente non è
cittadino iracheno ed ha così violato il suo obbligo di collaborare -
codesto Tribunale ha ragione di ritenere che il racconto reso da parte
dell'insorgente è totalmente inverosimile. Pertanto, nel caso di specie,
l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile.
7.4
Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente
riuscito in tale intento, essendosi limitanto a mere affermazioni di parte
circa la mancanza in Italia di protezione contro il respingimento (cfr.
ricorso pag. 2) e l'inesistenza di assistenza nei confronti dei richiedenti
l'asilo (cfr. lettera 20 gennaio 2009). Infatti, nell'incartamento non vi
sono indizi secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e
prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non
accorderebbero un'appropriata protezione. Inoltre, il TAF rileva che il
ricorrente nel corso della prima audizione ha affermato di non avere
nessun timore rigurdo ad un suo eventuale rinvio verso l'Italia (cfr.
verbale d'audizione del 10 ottobre 2008 pag. 9). Pertanto, l'art. 34 cpv.
3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie.
8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
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9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105).
10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta del ricorrente.
10.3 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è
giovane e - sebbene ha dichiarato di non essere scolarizzato (cfr.
verbale d'audizione del 17 novembre 2008 pag. 5) - egli ha lavorato
quale (...) e anche nel piccolo (...) (cfr. verbali d'audizione del 10
ottobre 2008 pag. 3 e del 17 novembre 2008 pag. 5). Egli non ha
altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame
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d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del
ricorrente in Svizzera per motivi medici.
10.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente
sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del 20
febbraio 2009). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento))
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- H._______ (in copia)
La giudice unica: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna
Data di spedizione:
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