- B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1493/2012
S e n t e n z a d e l 6 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Egitto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 febbraio 2012 / N (...).
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino egiziano di religione copta, è nato a B._______ nel
governatorato di Giza (Egitto), dove vi avrebbe risieduto fino all'ottobre
del 2006. In seguito, sarebbe espatriato a C._______ (Bielorussia) bene-
ficiando di un visto di studio rilasciato dall'Ambasciata bielorussa d'Egitto.
Nel novembre del 2007 sarebbe giunto a Milano (Italia) a bordo di un TIR
e avrebbe vissuto in questa città sino al 12 gennaio del 2011, giorno in cui
ha raggiunto la Svizzera depositando la domanda d'asilo in oggetto
(cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2011 [di seguito: verbale 1],
pagg. 1-2).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere fuggito in quanto in Patria sarebbe
discriminato in ragione della sua fede cristiana. In particolare, sarebbe
stato licenziato per motivi religiosi (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale d'audi-
zione del 15 luglio 2008 [di seguito: verbale 2], F54, pag. 7).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto la propria
carta d'identità egiziana, una dichiarazione del Console generale egiziano
in Milano del (...), la copia del proprio passaporto egiziano, la copia della
carta d'immatricolazione presso un'università egiziana relativa all'anno di
studio 2002/3.
B.
Con decisione del 16 febbraio 2012, l'UFM ha respinto la succitata do-
manda di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla
Svizzera dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso
l'Egitto, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 16 marzo 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
19 marzo 2012), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli
ha altresì presentato una domanda di esenzione dalle spese processuali
e dal relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. Al ricorso ha inoltre
allegato la copia del rapporto di polizia circa la denuncia relativa all'evo-
cato rapimento della sorella.
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D.
Il Tribunale con ordinanza del 23 marzo 2012 ha informato il ricorrente
della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della pro-
cedura e, nel contempo, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria,
invitando l'insorgente a versare un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali, e quella di gratuito patrocinio.
E.
In data 10 aprile 2012, il ricorrente ha tempestivamente versato al Tribu-
nale il succitato anticipo spese.
F.
In data 8 maggio 2012, il ricorrente ha inviato al Tribunale uno scritto in
lingua straniera senza traduzione di "Al Kalema Center For Human
Rights".
G.
Il 13 giugno 2012, il Signor François Bochud ha comunicato al Tribunale
di patrocinare il ricorrente. Egli ha allegato la relativa procura ed ha chie-
sto la trasmissione degli atti di causa nonché un termine per il completa-
mento del ricorso, ritenuto che, a suo dire, l'insorgente non avrebbe avuto
accesso agli atti di causa.
H.
Con ordinanza del 15 giugno 2012, il Tribunale ha informato il rappresen-
tante che gli atti di causa sono stati trasmessi, come da volere del
ricorrente, al HEKS Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende
St. Gallen/Appenzell.
Preso atto della succitata ordinanza, il rappresentante, con scritto del
23 giugno 2012, ha rinunciato alla trasmissione degli atti di causa.
I.
In data 3 luglio 2012, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale uno scritto in
lingua straniera senza traduzione.
J.
In data 5 aprile 2013 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale un plico con-
tenente, senza ulteriori spiegazioni, una fotocopia del libretto per stranieri
e un documento in lingua straniera privo di traduzione.
K.
Con decisione incidentale del 24 giugno 2013, il Tribunale ha invitato
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l'insorgente, entro un termine di 20 giorni a partire dalla giorno successivo
alla notifica di quest'ultima, a produrre la traduzione, in una lingua ufficiale
svizzera, dei documenti scritti in lingua straniera e, nel contempo, a forni-
re una spiegazione in merito alla rilevanza ai sensi del ricorso degli stes-
si.
L.
Con scritto del 27 giugno 2013, il rappresentante ha disdetto con effetto
immediato il proprio mandato di rappresentanza nei confronti del ricorren-
te.
M.
In data 2 e 3 luglio 2013, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale la tradu-
zione in lingua inglese dei summenzionati documenti.
N.
Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
È tuttavia necessario rilevare che il ricorso, redatto presumibilmente
dall'interessato, non presenta delle conclusioni concrete e precise, tutta-
via, sulla base di quanto espresso nel gravame e delle dichiarazioni a
verbale, è possibile interpretare le conclusioni dell'insorgente nel senso di
una richiesta di annullamento della decisione impugnata e di concessione
dell'asilo.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impu-
gnata è stata resa in tedesco, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua
italiana. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale ha rinunciato allo scambio degli
scritti.
5.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prenden-
do quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6,
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
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6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto i motivi adotti dal ricor-
rente come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, l'insorgen-
te avrebbe dichiarato che egli non sarebbe toccato in maniera specifica
dalle discriminazioni, bensì le difficoltà che riscontrerebbe nel Paese di
origine in ragione della propria religione sarebbero del tutto
analoghe a quelle degli altri milioni di cristiani in Egitto. Anche l'episodio
principale del proprio racconto, il licenziamento dall'Hotel D._______, sa-
rebbe contraddittorio. Infatti, il ricorrente avrebbe dapprima dichiarato di
avere lavorato presso tale Hotel tra il 2004 ed il 2006, in seguito avrebbe
invece affermato di averci lavorato unicamente tra la fine del 2005 e mar-
zo o
aprile del 2006. A queste incongruenze andrebbe inoltre aggiunto che
l'insorgente risulterebbe essere registrato in Slovacchia in data
(...) e (...), dove avrebbe anche chiesto asilo. Anche per quanto concerne
l'allontanamento del ricorrente verso l'Egitto non vi sarebbero particolari
problemi ritenuta l'attuale situazione di stabilità nel Paese, il buono stato
di salute e le conoscenze linguistiche e scolastiche dell'insorgente.
6.2 Nel gravame il ricorrente sostiene che la propria situazione sarebbe
differente rispetto a quella delle altre famiglie cristiane in Egitto essendo il
padre un missionario e servo della Chiesa locale. Oltretutto, vivrebbe in
una regione molto pericolosa e popolata da musulmani radicali che
avrebbero creato numerosi problemi alla propria famiglia. In particolare,
questi ultimi avrebbero intimato loro di andarsene, minacciandoli di morte
o di bruciare la loro abitazione se non lo avessero fatto. Lo stesso ricor-
rente sarebbe stato minacciato più volte di morte. A suo dire questi avve-
nimenti non risulterebbero dai verbali in quanto vi sarebbero stati dei pro-
blemi di traduzione dovuti alla varietà dei dialetti arabi che sarebbe stata
causa di incomprensioni. Nel ricorso l'insorgente allega poi il rapimento
della sorella da parte dei musulmani che sarebbe avvenuto il (...). Il padre
avrebbe denunciato l'accaduto alla polizia locale ma questa lo avrebbe
invitato a risolvere la questione da solo. Infine, il ricorrente sostiene che
Imbaba sarebbe una regione conosciuta per la presenza di
attività terroristiche, tant'è che negli anni 80 ad B._______ vi sarebbe sta-
to un tentativo di creazione di uno Stato islamico indipendente dall'Egitto.
7.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifu-
giati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Pae-
se di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
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della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timo-
re di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segna-
tamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della liber-
tà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopporta-
bile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condi-
zione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi ri-
conosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente ricono-
scibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'es-
sere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una
persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5, p. 827 e s.; DTAF 2010/44,
consid. 3.3 p. 620). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli
antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni
anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo
religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fonda-
to timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di
persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di
nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima
volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano
oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti
che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità,
l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti,
quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potreb-
bero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid.
2.5; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447
e ss.; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999,
pag. 69 e ss.; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les no-
tions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des
réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991,
pag. 44; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e ed.,
Berna/Stoccarda 1991, pagg. 108 e ss.; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, pag. 126 e 143 e ss.; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berna 1987, p. 287 e ss.).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
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preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In
altre parole, per potere ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni
devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero
non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o
più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non
esclusivamente atomizzata delle singole allegazioni decisive, in modo da
consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il
pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante
(cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3).
8.
Nella fattispecie, il ricorrente fa valere fondamentalmente discriminazioni
avvenute in Patria in ragione dell'appartenenza alla minoranza copta-
ortodossa, come pure i timori di essere nuovamente sottoposto alle
angherie che avrebbe subito in Egitto prima dell'espatrio.
Nel caso concreto, le dichiarazioni determinanti in materia di asilo rese
dall'insorgente, si esauriscono in mere e generiche affermazioni di parte,
non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le
ragioni che seguono.
In particolare, il ricorrente non ha dimostrato di essere particolarmente
toccato da discriminazioni concrete o di subire seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi. L'unico motivo concreto adotto dall'insorgente risulta esse-
re l'asserito licenziamento che egli farebbe risalire a motivazioni religiose.
Tuttavia, tale episodio appare d'acchito contraddittorio ed inverosimile.
Innanzitutto, si potrebbe supporre che se il licenziamento fosse effettiva-
mente stato causato da motivi religiosi, il datore di lavoro, a conoscenza
della fede religiosa del ricorrente sin dall'inizio, non lo avrebbe assunto.
Oltretutto, su questo aspetto le dichiarazioni del ricorrente sono risultate
vaghe e discordanti. In particolare, egli ha inizialmente affermato di avere
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lavorato presso l'albergo D._______ a Giza come traduttore tra il febbraio
del 2004 ed il maggio del 2006 (cfr. verbale 1, pag. 3), allorché nel corso
della seconda audizione, ha sostenuto di avere lavorato presso tale al-
bergo alla ricezione e con mansioni di pulizia, unicamente per quattro o
cinque mesi tra la fine del 2005 e marzo o aprile 2006 (cfr. verbale 2, F64
e F76,
pag. 8-9). Va inoltre osservato che le verifiche svolte dall'UFM per mezzo
dell'unità centrale del sistema "EURODAC", hanno permesso di accertare
che l'insorgente è stato registrato in Slovacchia, dove ha chiesto asilo, il
(...) ed il (...) (cfr. A2/1 e A3/2). A tal proposito, l'interessato si è limitato ad
affermare che ciò non sarebbe possibile in quanto sarebbe stato in Egitto
(cfr. A6/2). Indipendentemente dalla verosimiglianza o meno di tale epi-
sodio, è inoltre importante rilevare che un
semplice licenziamento non è manifestamente un pregiudizio ai sensi
dell'art. 3 LAsi e che pertanto non risulta essere determinante in materia
di asilo. In questo senso, eccetto il contraddittorio episodio del licenzia-
mento, il ricorrente ha affermato, in maniera del tutto generica, che ver-
rebbe picchiato sin da quando è ragazzino in ragione della sua fede
cristiana. In realtà, dalle dichiarazioni dell'interessato, si evince come lo
stesso, piuttosto che discriminazioni puntuali e mirate nei suoi confronti,
ai sensi dell'art. 3 LAsi, debba far fronte alle difficoltà di chi vive in un
territorio in cui rappresenta una minoranza. D'altronde, lo stesso insor-
gente ha specificato che in Egitto vivrebbero circa dodici milioni di cristia-
ni e che le discriminazioni che subirebbe in Patria sarebbero le medesime
di quelle sopportate dalla maggior parte dei cristiani presenti in Egitto
(cfr. verbale 2, F57-60, pagg. 7-8). Occorre inoltre osservare che, mal-
grado le asserite persecuzioni, l'insorgente ha comunque avuto modo in
Patria di studiare tre anni di diritto presso la locale Università
(cfr. verbale 2, F13, pag. 3) e di trovare lavoro in un albergo oltre che
quale commerciante di vestiti (cfr. verbale 1, pag. 3).
Nel ricorso l'insorgente ha sorprendentemente modificato quanto dichia-
rato nei verbali, sostenendo che la situazione della propria famiglia sa-
rebbe differente da quella delle altre famiglie egiziane di fede cristiana
ritenuto che il padre sarebbe un servo della locale Chiesa nonché un
missionario. Oltretutto, a suo dire, B._______ sarebbe un quartiere noto
per la forte intolleranza nei confronti dei cristiani e lo stesso ricorrente, ol-
tre che la propria propria famiglia, avrebbero subito minacce di morte.
Tuttavia, tali argomentazioni non sono state minimamente accennate in
occasione delle audizioni, pertanto esse risultano già per questo motivo
inverosimili. È infatti lecito ritenere che se il ricorrente avesse realmente
subito tali minacce le avrebbe quantomeno accennate nel corso delle
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audizioni. D'altronde, tali episodi, sono ben più rilevanti rispetto alla
circostanza del licenziamento. Oltretutto, va ricordato che in sede di ver-
balizzazione, il ricorrente è stato più volte invitato a fornire tutti i motivi di
asilo. In questo senso, la giustificazione secondo cui tali avvenimenti non
figurerebbero nei verbali a causa di malintesi con l'interprete, non soccor-
re l'insorgente, ritenuto che egli ha sempre affermato di comprendere
bene l'interprete. Per giunta, apponendo la propria firma in calce al verba-
le ha confermato la fedefacenza dello stesso dichiarazioni rese.
Per quanto concerne il quartiere di B._______, secondo le informazioni a
disposizione del Tribunale, lo stesso è stato effettivamente spesso teatro
di scontri a sfondo religioso tra cristiani copti e musulmani, ma ciò non
perché sarebbe controllato da integralisti musulmani, bensì in quanto
B.________ risulta essere uno dei quartieri maggiormente popolato dai
cristiani, tant'è che al suo interno vi si trovano almeno cinque chiese cop-
te e tre anglicane.
In merito al rapimento della sorella, che sarebbe avvenuto il
(...), il Tribunale osserva che tale episodio è verosimilmente evocato a
posteriori per evidenti bisogni di causa, se non altro anche per il fatto che
il ricorrente ha fornito dichiarazioni contrastanti già per quanto attiene
all'effettiva esistenza di sorelle. Egli ha infatti menzionato queste ultime
unicamente nella seconda audizione (cfr. verbale 2, F37, pag. 5), allorché
nella prima ha declinato unicamente l'esistenza di un fratello
(cfr. verbale 1, pag. 3). Preso atto di questa prima contraddizione, si
osserva ancora che l'unica prova concreta a sostegno dell'asserito rapi-
mento è rappresentata dal presunto rapporto di polizia in lingua araba
tradotto in italiano presumibilmente dallo stesso insorgente. Tuttavia, vi
sono seri dubbi anche a riguardo dell'autenticità di tale documento. Infatti,
lo stesso è confezionato su semplice carta priva di qualsiasi autentifica-
zione ed il timbro apposto in calce risulta essere in realtà stampato
mediante una stampante a colori. In ogni caso, occorre rilevare che tale
documento, se autentico, proverebbe unicamente l'avvenuta denuncia di
un fatto alla polizia, ma non l'effettiva esistenza del fatto denunciato.
Per ciò che concerne i documenti per i quali il Tribunale ha chiesto la tra-
duzione in una lingua ufficiale effettuata da un traduttore professionale, va
innanzitutto rilevato che il ricorrente non ha ottemperato alle richieste
poste con decisione incidentale del 24 giugno 2013. Infatti, l'insorgente si
è limitato ad inoltrare a questa Autorità la traduzione in inglese dei docu-
menti presumibilmente effettuata di proprio pugno. Tuttavia, in ragione
dell'inconsistenza dei mezzi di prova in oggetto, si ritiene superfluo richie-
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dere ulteriori approfondimenti in merito. In particolare, il certificato di
battesimo della chiesa cristiana non apporta nulla in quanto nel caso in
oggetto non è contestata la fede cristiana del ricorrente. Gli attestati del
Sinodo generale delle chiese di E._______, così come quello di "Al Ka-
lema", oltre che di dubbia autenticità, risultano essere dichiarazioni di par-
te e pertanto prive di qualsiasi portata probatoria. Infine, lo scritto del di-
partimento di polizia di B._______ relativo al rapimento della sorella, an-
che in
relazione alla non verosimiglianza di questa circostanza, risulta essere di
dubbia autenticità.
In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non
soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nem-
meno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.
In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento
della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Va in particolare menzionato che, quo alla situazione dei cristiani copti in
Egitto, in una recente Sentenza la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
(di seguito: CorteEDU), ha constatato le numerose violenze e persecu-
zioni subite dai cristiani copti nel corso degli anni 2010 e 2011, così come
la reticenza delle autorità egiziane a perseguire gli aggressori di tali vio-
lenze. Tuttavia, la Corte è dell'avviso che non si possa concludere ad un
rischio generalizzato, per tutti i cristiani copti, sufficiente a configurare una
violazione dell'art. 3 convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101)
(cfr. Sentenza della CorteEDU affaire M.E c. Francia del 6 giugno 2013, in
particolare § 50).
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Pagina 12
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 1 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento del-
la prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser
[Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.).
Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allonta-
namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce
(cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
10.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particola-
re l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del-
le libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie
e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel
Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti
articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte
serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4
consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribuna-
le ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re-
spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del
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diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv.,
RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente po-
trebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato
("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni
(cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte
EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati
forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficien-
temente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposi-
zione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni
sopraccitate.
Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie,
nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da
ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la
soglia per ammettere un "real risk" sia raggiunta. A questo riguardo, al
fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa
l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (consid. 7).
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche
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che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1,
DTAF 2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1).
Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Egitto, da un lato, e della sua situazione
personale, dall'altro.
Come già esaminato, in Egitto, malgrado i noti disordini e l'instabilità del
paese, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale. (cfr. sentenza precitata M.E c. Francia del
6 giugno 2013, pag. 12 § 50).
Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e dispone
di una buona rete sociale in patria, ritenuto che nel paese d'origine vivono
i genitori, un fratello e quattro zii (cfr. verbale 1, pag. 3), oltre alle sorelle
(cfr. verbale 2, F37, pag. 5). Il ricorrente ha una buona formazione
avendo ottenuto la maturità e studiato tre anni di diritto presso la locale
Università (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, F13, pag. 3). Ha inoltre già
avuto più esperienze lavorative in patria, presso un albergo e come
commerciante (cfr. verbale 1, pag. 2-3), ed in Italia come muratore
(cfr. verbale 1, pag. 8). Infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione
provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti),
senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una loro permanenza in Svizzera per motivi medici.
Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve
essere considerata ragionevolmente esigibile.
10.3 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi
ed art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria
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diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione,
il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore con-
fermata.
11.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il dirit-
to federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
ma istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il
che il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono
compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data
10 aprile 2012.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo versato in data 10 aprile 2012.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: