B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1495/2015
Sen t en z a d e l 2 1 ma r z o 20 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Marti, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…),
Siria,
patrocinata dall'avv. Ergin Cimen,
Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 3 febbraio 2015 / N (…).
D-1495/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a L'interessata, cittadina siriana di religione cristiana e confessione siro-
ortodossa nonché di etnia assira, è nata ad al-Qamishli (arabo) rispettiva-
mente Qamişlo (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente
Hesiçe (curdo) dove ha vissuto fino al suo espatrio avvenuto il 1° mag-
gio 2012. Munita di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato
dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni è entrata
legalmente in territorio elvetico il 4 maggio 2012 (cfr. verbale d'audizione
del 9 agosto 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6).
A.b In data 24 luglio 2012 ha presentato domanda d'asilo in Svizzera per
effetto della guerra in Siria e per timore di subire delle persecuzioni da parte
dei curdi a cagione della sua appartenenza religiosa. Inoltre, a causa di
problemi di salute, non sarebbe più in grado di vivere da sola in Siria
(cfr. verbale 1, pagg. 6 e 8 e verbale d'audizione del 13 novembre 2013,
pagg. 6 e 8).
A.c Con decisione del 21 novembre 2013 l'Ufficio federale della migra-
zione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la
succitata domanda d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevol-
mente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria conceden-
dole l'ammissione provvisoria.
A.d Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con sen-
tenza D-7235/2013 del 1° ottobre 2014, ha accolto il ricorso contro la sum-
menzionata decisione ed ha trasmesso gli atti di causa alla SEM per la
pronuncia di una nuova decisione dopo verifica approfondita ed esauriente
della situazione dei cristiani in Siria.
B.
Con decisione del 3 febbraio 2015, notificata alla richiedente in data 4 feb-
braio 2015 (cfr. atto A48/1), la SEM ha respinto nuovamente la domanda
d'asilo ed ha disposto l'ammissione provvisoria.
C.
In data 6 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
9 marzo 2015), l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale chiedendo, in via preliminare, d'ordinare un'istruttoria
ai sensi delle prove richieste nel gravame nonché di procedere allo scam-
bio di scritti, ossia concedere alla ricorrente la facoltà di esprimersi circa la
risposta al ricorso della SEM ed ordinare un dibattimento. Nel merito, ha
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Pagina 3
concluso all'accoglimento del ricorso, al riconoscimento della qualità di ri-
fugiato ed all'annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della deci-
sione impugnata. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assi-
stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di
giustizia e del relativo anticipo.
A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto i seguenti
documenti:
– copia della decisione impugnata (all. A);
– copia della busta d'intimazione con relativo numero del plico raccoman-
dato (all. B);
– un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US
and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores"
(all. D);
– un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Iraq. Onu accusa Is di pulizia
etnica. Siria pronta a cooperare con Usa" (all. E);
– un articolo del 29 settembre 2014 intitolato "Iraq, primi raid aerei britan-
nici contro lo Stato Islamico" (all. F);
– un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Primi raid Usa e alleati
arabi in Siria. Obama: " (all. G);
– un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Obama scaglia l'arma ae-
rea contro l'Is in Siria e spera in alleati arabi e curdi per l'offensiva di
terra" (all. H);
– un articolo del 5 ottobre 2014 intitolato "Isis, nuova ondata di raid Usa
in Siria e Iraq" (all. I);
– un articolo del 30 settembre 2014 intitolato "La situation humanitaire en
Syrie continue de s'aggraver, prévient Valerie Amos" (all. L);
– un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Isis: la Siria agli Stati
Uniti. Onu, " (all. M);
– un articolo non recante data intitolato "Onu:
in Iraq>. Siria apre a Usa" (all. N);
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Pagina 4
– un articolo del 26 agosto 2014 intitolato ". Siria
chiama Obama" (all. O);
– un articolo del 18 aprile 2014 intitolato "Syrie: une religieuse dénonce
des crucifixions de chrétiens par des jihadistes" (all. P);
– un articolo del 17 settembre 2014 intitolato ".
I cristiani siriani e il terrore
ora>" (all. Q);
– un articolo del 2 giugno 2014 intitolato "Siria: Fides a Raqqa jiahdisti
ISIL sequestrano proprietà cristiani" (all. R);
– una testimonianza e un rapporto in lingua inglese del U.S. Department
of State del 10 settembre 2014 intitolato "ISIL's persecution of religious
minorities in Iraq and Syria" (all. S);
– la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in
Iraq e in Siria e l'offensiva dell'ISIS, inclusa la persecuzione delle mino-
ranze, 16 settembre 2014, doc. B8-0109/2014 (all. T);
– un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria, rapiti almeno 150 cri-
stiani " (all. U);
– un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "Monitor:
90 Christians abducted by ISIL in Syria" (all. V);
– un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria Cristiani nel mirino
dell'ISIS" (all. Z);
– un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "ISIS ab-
ducts scores of Christians in northeastern Syria, groups say" (all. AA).
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale dell'11 marzo 2015, ha invitato il pa-
trocinatore dell'insorgente a giustificarsi allegando una procura scritta at-
tuale. Dando seguito alla richiesta, il patrocinatore ha prodotto la procura
(all. C) con scritto del 13 marzo 2015.
E.
Con decisione incidentale del 24 marzo 2015, il Tribunale ha accolto l'i-
stanza di concessione dell'assistenza giudiziaria a condizione che fosse
D-1495/2015
Pagina 5
dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale fu-
turo cambiamento della situazione finanziaria della ricorrente. Il
25 marzo 2015 l'insorgente ha prodotto l'attestazione di indigenza.
F.
In data 27 marzo 2015 il Tribunale ha trasmesso un esemplare del ricorso
e copia dei relativi allegati alla SEM, dandole occasione di inoltrare una
risposta al ricorso rispettivamente eventuali osservazioni.
G.
La SEM, con scritto del 9 aprile 2015, ha inoltrato le sue osservazioni, tra-
smesse all'insorgente per conoscenza, nelle quali ha rinviato ai conside-
randi della propria decisione e proposto la reiezione del gravame.
H.
Con scritto spontaneo del 13 agosto 2015, trasmesso alla SEM per cono-
scenza con la presente sentenza, l'insorgente ha portato all'attenzione del
Tribunale il peggioramento della situazione di sicurezza nella regione di al-
Hasaka causato dal conflitto in essere.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
D-1495/2015
Pagina 6
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Nell'atto di ricorso, l'insorgente chiede di ordinare un dibattimento giusta
l'art. 57 cpv. 2 PA in modo da permettere alle parti di amministrare le prove
e proporre le rispettive conclusioni.
La domanda di ordinare un dibattimento, questo Tribunale la intende come
domanda di assunzione di prove e non come richiesta di organizzare un
dibattimento pubblico. Non di meno questo Tribunale considera il substrato
fattuale esposto in maniera sufficiente per potersi esprimere, avendo la
parte in causa avuto occasione, segnatamente nella precedente procedura
sfociata in sentenza D-7235/2014 del 1° ottobre 2014, nell'atto ricorsuale
del 6 marzo 2015 come pure nello scritto spontaneo del 13 agosto 2015,
di potersi esprimere. Alla richiesta non è quindi dato seguito.
È utile a questo punto precisare, a scanso di equivoci, che, in generale,
secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU presuppone che la parte formuli
una richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di
prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure
ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo, a meno che
siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. DTF
130 II 425 consid. 2.4; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013
consid. 6.3). Ciò detto, nel caso concreto, pur ammettendo che la ricorrente
non si sia limitata a presentare una semplice domanda di assunzione di
prove, ma abbia chiesto di organizzare un dibattimento pubblico, ella non
può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentita
oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia
di diritto di asilo (cfr. DTF 132 I 229 consid. 6.2, DTF 130 I 388 consid. 5.1;
HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und
die Schweiz, 2a ed., 1999, pag. 147).
D-1495/2015
Pagina 7
4.
Preliminarmente si osserva che con sentenza di cassazione D-7235/2013
il Tribunale ha accolto il ricorso dell'insorgente contro la decisione del
21 novembre 2013 e ha trasmesso gli atti di causa alla SEM per la pronun-
cia di una nuova decisione alla luce dell'appartenenza alla religione cri-
stiana dell'insorgente ed al peggioramento della situazione di violenza ed
insicurezza creatosi in Siria dopo il suo espatrio. Pertanto, oggetto del pre-
sente litigio in questa sede è esclusivamente la decisione riguardante il
rifiuto della sua domanda d'asilo per motivi insorti dopo la fuga
(cfr. sentenza del TAF D-7235/2013 del 1° ottobre 2014 consid. 8) nonché
la pronuncia dell'allontanamento, essendo la stessa al beneficio dell'am-
missione provvisoria.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
6.
6.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato i motivi d'asilo invo-
cati dall'insorgente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Nel contempo non ha
ravvisato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
Secondo quanto evidenziato dall'autorità inferiore nel provvedimento
impugnato, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione
sarebbe stimata attorno al 10%. Dallo scoppio della guerra civile il numero
di cristiani che avrebbe cercato rifugio all'estero sarebbe esiguo dal
momento che i cristiani avrebbero cercato rifugio in altre zone della Siria.
Varie fonti avrebbero confermato che la maggior parte dei cristiani fuggiti
all'estero sarebbe principalmente espatriata a causa dal conflitto in essere.
Tuttavia, a dipendenza del luogo di residenza, potrebbe variare il tipo di
minaccia nei confronti dei cristiani a causa della loro fede. In linea di
D-1495/2015
Pagina 8
massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal
governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura
prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece
rimasti pochissimi cristiani. Ciò sarebbe dovuto al pericolo di "barrel
bombing" presente nelle zone controllate dall'opposizione ed assente nei
territori controllati dal governo. I cristiani residenti nelle zone controllate
dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede
nelle chiese. In tali territori la situazione dei cristiani rischierebbe di
deteriorarsi qualora gli stessi venissero identificati quali sostenitori del
governo: la causa di possibili misure di persecuzione non sarebbe di natura
religiosa, bensì di natura politica quali avversari politici. Sebbene il governo
e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità
cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra,
riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della
regione di residenza. Sarebbero noti singoli casi di cristiani caduti nel
mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione, tuttavia il
carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso.
Pertanto non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione
sistematica dei cristiani da parte delle autorità siriane.
Sempre a dire della SEM, diversa sarebbe la situazione della comunità
cristiana residente nelle regioni controllate dal cosiddetto "Stato Islamico".
Si tratterebbe essenzialmente di alcune regioni del nord e dell'est della
Siria, in particolare le regioni di ar-Raqqa fino a Kobanê nell'immediata
vicinanza della frontiera con la Turchia e di località situate lungo la valle
dell'Eufrate verso l'Iraq. Ar-Raqqa sarebbe il centro del califfato instaurato
nel nord della Siria. Nelle zone conquistate dallo "Stato Islamico" vigerebbe
un regime fondato su precetti islamici severi. Il califfato sarebbe dotato di
un'amministrazione e una giurisdizione propria: vi sarebbero state
conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi. Oltre
a ciò vi sarebbero stati casi di pagamento forzato di tasse pro capite
imposto ai cristiani come pure di divieto di praticare in pubblico una
religione non musulmana. Sarebbero inoltre vietati il fumo, il consumo di
alcol e l'ascolto di musica occidentale. Quasi tutti i cristiani residenti in tali
regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria perlopiù a nord-est
in regioni controllate dal Partito curdo dell'unione democratica (Partiya
Yekitîya Demokrat, PYD), oppure nelle regioni prevalentemente sotto il
controllo delle autorità siriane situate nelle regione di Damasco e nelle
montagne delle catene costiere a ovest del Paese, dove la popolazione
cristiana sarebbe proporzionalmente aumentata dall'inizio della guerra
civile.
D-1495/2015
Pagina 9
L'agire dello "Stato Islamico" non colpirebbe soltanto le minoranze
religiose, bensì anche importanti gruppi islamici quali sunniti e sciiti. Non si
avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato
islamico". Se da un lato lo "Stato Islamico" e altri gruppi ribelli terrebbero
migliaia di persone rinchiuse, dall'altro lato non vi sarebbero indicatori di
esecuzioni pubbliche di cristiani perpetrate dallo "Stato Islamico" per motivi
religiosi. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero prevalentemente
combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero
opposto resistenza. In Siria sarebbero avvenuti pochissimi assassini di
cristiani per motivi religiosi.
La situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi
varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani in
Siria sarebbe stata vittima di abusi: l'entità del fenomeno potrebbe pertanto
essere considerata esigua. Le condizioni per il riconoscimento di una
persecuzione collettiva della popolazione cristiana in Siria non sarebbero
soddisfatte.
Nell'insieme quindi, i motivi d'asilo dell'interessata non soddisferebbero le
condizioni di rilevanza previste all'art. 3 LAsi e pertanto la SEM non le ha
riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed
ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera.
6.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura
come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, l'insorgente
ha contestato l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i suoi motivi d'asilo.
La ricorrente è dell'avviso che vi siano gli estremi per riconoscere la
persecuzione collettiva dei cristiani da parte dello "Stato Islamico". L'ONU
avrebbe accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa:
i jihadisti attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in
base alla loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in
modo spietato tale pulizia nelle zone che sono sotto il loro controllo. I
cristiani sarebbero tra i primi bersagli, verrebbero rapiti, uccisi, addirittura
crocifissi se non accettano di convertirsi all'islam o se non pagano la tasse
pro capite. Le chiese verrebbero occupate e dissacrate. Il Parlamento
europeo avrebbe condannato gli atti terroristici commessi dallo "Stato
Islamico" e deplorato le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti
umani commessi dai terroristi jihadisti a danno di cristiani e di altre
minoranze religiose od etniche. Nei villaggi conquistati dai gruppi
fondamentalisti di matrice islamica sarebbe immediatamente imposta la
shari'a. Oltre ad imporre alle donne cristiane l'obbligo di indossare il velo,
D-1495/2015
Pagina 10
ai parroci sarebbe vietato celebrare messe. Due vescovi di Aleppo
sarebbero stati rapiti ed un parroco sarebbe stato giustiziato. Sarebbe
quindi notorio che i cristiani siano particolarmente soggetti a sequestri da
parte delle milizie islamiche le quali chiederebbero dei riscatti esorbitanti
per la loro liberazione. L'avanzata dei fondamentalisti islamici avrebbe
permesso di definire le loro barbarie quale tentativo di procedere ad un
vero e proprio genocidio nei confronti di coloro (e quindi anche dei cristiani)
che non sarebbero (o non sposerebbero) la fede sunnita più oltranzista. In
Siria sarebbe dunque in atto una pulizia etnica condotta da gruppi
fondamentalisti di matrice islamica.
Parimenti la ricorrente ha sottolineato come nella regione del suo villaggio
d'origine, ossia la regione di al-Hasaka i fondamentalisti islamici avrebbero,
proprio poco prima della presente procedura, attaccato villaggi cristiani.
Avrebbero dissacrato chiese, bruciato case ed ucciso una decina di civili.
Questi ultimi avrebbero inoltre rapito più di trecento cristiani. Gli attacchi in
tale regione potrebbero continuare giacché al-Hasaka si trova nelle
immediate vicinanze del confine con la Turchia e l'Iraq. L'intenzione dei
terroristi sembrerebbe quella di aprire un varco con il confine turco e
iracheno, vista la recente sconfitta sull'altro fronte a Kobanê. I cristiani
sarebbero quindi bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice
islamica, avendo questi ultimi già conquistato la maggior parte del territorio
siriano ed in particolare il nord-est del Paese, luogo in cui si troverebbe il
villaggio natale della ricorrente, ossia al-Qamishli. Per questi motivi alla
ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato.
6.3 Nella risposta al ricorso, la SEM ha osservato che l'atto ricorsuale come
pure i documenti allegati concernenti la situazione dei cristiani in Siria non
conterrebbero fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una
modificazione della sua posizione. Di conseguenza ha rinviato ai propri
considerandi confermandoli pienamente.
6.4 Con scritto spontaneo la ricorrente ha indicato che la situazione dei
cristiani nella provincia di al-Hasaka sarebbe peggiorata e che ivi sarebbe
in atto una pulizia etnica dei cristiani operata dallo "Stato Islamico".
7.
7.1 Una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua
domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personal-
mente contro di lei. Nel caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'o-
rigine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone
D-1495/2015
Pagina 11
esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi
dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
7.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una perse-
cuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive e la sola appartenenza
ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per mo-
tivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la perse-
cuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di
persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità
dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata
deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di per-
sone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata
verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti
sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual
misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere
caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allor-
quando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita,
lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di consi-
derevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono
avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di una deter-
minato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla
grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per ap-
prezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi
pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole
dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii;
2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le
misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e
siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte
di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato
timore di future persecuzioni (cfr. GICRA 1995 n. 1 consid. 6a).
8.
Ad oggi il Tribunale ha avuto modo di trattare solo in alcuni procedimenti la
questione della persecuzione collettiva dei cristiani in Siria e non ne ha
ravvisato la sussistenza (cfr. tra le altre, sentenze del TAF E-5549/2014 del
10 giugno 2015 consid. 5.2.3; E-6712/2014 del 17 febbraio 2015 con-
sid. 5.2.2).
Viene qui di seguito focalizzata la situazione dei cristiani (consid. 9.2) nel
contesto della situazione attuale in Siria (consid. 9.1) ed esaminato se
sussistono le condizioni per riconoscere una persecuzione collettiva
(consid. 9.3-9.4).
D-1495/2015
Pagina 12
9.
9.1 Il Tribunale ha già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà
della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF
2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Va premesso che nel contesto del conflitto ri-
sulta difficile trovare informazioni affidabili, neutrali, verificabili e valide a
lungo termine sulla situazione in Siria. Il conflitto è caratterizzato dal repen-
tino cambiamento del controllo esercitato dai partecipanti al conflitto su
parti del territorio siriano. Questi ultimi approfittano dell'assenza o della mi-
nima presenza di giornalisti neutrali e organizzazioni non governative neu-
trali per diffondere ciascuno le proprie informazioni. Il regime diffonderebbe
immagini e informazioni atte a discreditare l'opposizione – cosiddette forze
ribelli – le quali avrebbero l'obiettivo di perseguitare i cristiani, mentre al
contrario la propaganda dell'opposizione cercherebbe di dimostrare che le
forze del regime avrebbero attaccato villaggi cristiani e che l'opposizione
sarebbe in grado di proteggere gli stessi e le loro chiese dai bombarda-
menti del regime1)2)3).
9.2 Prima dello scoppio della guerra civile, la minoranza cristiana in Siria
rappresentava, secondo le differenti fonti, il 9%, il 10% o il 15% della po-
polazione siriana stimata a più di 22 mio.4)5)6). I musulmani sunniti rappre-
sentano la grande maggioranza della popolazione siriana seguiti dagli
alauiti, ai quali appartiene il presidente siriano Bashar al-Assad. Prima della
guerra, la gran parte dei cristiani era concentrata perlopiù nella città di
Aleppo (nell'omonima provincia), nella valle del fiume Oronte e nella cosid-
detta "valle dei cristiani" a nord ovest della città di Homs vicino alla provin-
cia di Tartus; nella città e nei pressi di Damasco e nella città e nei pressi di
al-Qamishli. Altre minori zone popolate da cristiani erano registrate in tutto
il territorio siriano, segnatamente nelle province di Tartus, al-Lattakia, ar-
Raqqa e Idlib7). I cristiani in Siria appartengono alle seguenti distinte etnie:
assiro-caldea-aramaica-siriaca, araba e armena8). Posto che i membri di
tale comunità aderiscono a differenti confessioni del cristianesimo, appar-
tengono a distinte etnie e si concentrano in distinte regioni della Siria, si
utilizzerà qui di seguito l'appellativo semplificato "cristiani".
9.2.1 In tempi precedenti al conflitto in essere, i cristiani in Siria come altre
minoranze sono state tollerate dal regime di al-Assad; i cristiani avevano
la possibilità di praticare la propria religione fintanto che non si fossero op-
posti al regime9). Fonti indicano che nonostante i cristiani fossero una mi-
noranza in Siria avrebbero goduto di una certa protezione da parte di Ba-
shar al-Assad e dal padre (il quale ha condotto il regime precedente); cio-
nonostante è raro che un cristiano ricopra una carica importante: quest'ul-
tima è di principio destinata a un alauita o un sunnita10)11).
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9.2.2 Dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani ed altre mi-
noranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del con-
flitto queste ultime si sarebbero tuttavia trovate obbligate a schierarsi e so-
stenere il regime oppure l'opposizione12)13). La maggioranza dei cristiani
sostiene il regime per timore d'essere discriminati qualora la maggioranza
sunnita si ritrovasse al potere14); tuttavia non si può partire dal principio che
tutti i cristiani sostengano il regime. Si noti, per esempio, l'attivismo d'op-
posizione di intellettuali cristiani15) oppure la presenza di milizie di assiri
cristiani nei territori autonomi curdi nel nord della Siria, l'una in principio
filogovernativa (Sootoro) e l'altra (Sutoro) schierata contro il regime16).
9.2.3 Con lo scoppio della guerra civile molti siriani cristiani sono fuggiti
all'estero. La cifra stimata, secondo le diverse fonti, varia tra i 300'000 e i
450'00017)18)19). Fino al mese di marzo 2014 i siriani che si sono spostati
internamente sono più di sei milioni, mentre i siriani rifugiati registrati nelle
nazioni vicine sono poco più di tre milioni20). Sembra che i cristiani più ab-
bienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei
Paesi dell'ovest, mentre i cristiani che non hanno avuto tale possibilità sa-
rebbero fuggiti da città e regioni ad altre città o regioni della Siria dove la
situazione sarebbe per loro meno pericolosa21)22). Si stima che la cosiddetta
valle dei cristiani ha quadruplicato la sua popolazione dal 2011 grazie all'ar-
rivo di cristiani provenienti da Homs, Damasco e Aleppo23). È interessante
sottolineare che più fonti hanno indicato che nonostante le frontiere del Li-
bano fossero dichiarate chiuse per i rifugiati siriani, un'eccezione per gli
assiri cristiani è stata prevista24)25).
9.2.4 I principali motivi di fuga dei cristiani dalla Sira sarebbero da ricon-
durre alle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla crimina-
lità. Per quanto concerne questi due ultimi punti è d'uopo rilevare che né i
militari del regime né i militari dell'opposizione riceverebbero sufficienti
mezzi per il loro mantenimento, pertanto ai checkpoint si sarebbero regi-
strati estorsioni oppure rapimenti26)27). Oltre la situazione di violenza, per i
cristiani la causa della fuga potrebbe essere altresì il timore di essere presi
di mira per la sola appartenenza religiosa28)29). Nonostante non siano i cri-
stiani il solo gruppo vittima della violenza accresciuta, la situazione per
questi ultimi sarebbe precaria giacché le varie fazioni in conflitto li sospet-
terebbero di sostenere la fazione opposta30). Secondo un rapporto dell'AC-
NUR, le parti in conflitto tendono quindi a riconoscere un'opinione politica
o un'affiliazione di gruppi di persone a dipendenza dall'appartenenza reli-
giosa, etnica, famigliare o dalla provenienza regionale31). Ad aggravare la
situazione di per sé già tesa delle minoranze toccate dal conflitto siriano è
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la presenza dello "Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham" (ISIS) anche cono-
sciuto come "Stato Islamico dell'Iraq e del Levante" (ISIL) ed autoprocla-
matosi "Stato Islamico" (IS): le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui
quindi anche i cristiani, temerebbero di essere uccisi dall'organizzazione
"Stato Islamico" o da altri gruppi estremisti qualora il governo siriano do-
vesse cadere32). Oltracciò la vulnerabilità dei cristiani sarebbe peggiorata
a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate: tali zone avrebbero ac-
quisito una certa importanza a livello strategico e militare del conflitto in
essere33). Per tutte queste ragioni, i cristiani in Siria sono fuggiti all'estero,
si sono spostati internamente o stanno cercando di fuggire.
9.3 La situazione dei cristiani in Siria varia non di meno a seconda della
regione in cui si trovano e a seconda di chi vi esercita il controllo. Gli atti di
violenza subiti dai cristiani, tali come omicidi, minacce, espulsioni e rapi-
menti non sono, in maniera generale, mossi da motivi religiosi, ma anche
da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra
civile. Difatti in tutto il territorio siriano sarebbero poche le uccisioni di cri-
stiani motivate esclusivamente dall'appartenenza religiosa34). Se da un lato
vi sono fonti che indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cri-
stiani sarebbero rari e che vi sarebbero casi di musulmani siriani che li
avrebbero protetti dai jihadisti stranieri35), dall'altro lato, la fuga massiva dei
cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta preca-
rietà che sembra andare al di là della situazione di violenza generalizzata
causata dalla guerra civile. Tra le mille vittime cristiane stimate non è tutta-
via chiaro se gli autori siano le forze governative o filogovernative oppure
forze dell'opposizione e segnatamente gruppi islamisti, oppure entrambe
le fazioni36).
L'ACNUR considera i cristiani come gruppo a rischio di persecuzioni, ma
anche altri gruppi quali i sunniti, alauiti, ismailiti, duodecimani, drusi e iazidi
sarebbero nella stessa situazione. L'Alto Commissariato ha stilato inoltre
una lista di gruppi etnici minoritari a rischio, tali come i curdi, i turkmeni, gli
assiri, gli adighè e gli armeni37). Nonostante molte associazioni e
rappresentanti cristiani indichino la presenza di esecuzioni di massa di
persone appartenenti alla fede cristiana, le fonti non sono esplicitamente
citate o menzionate come neppure le località precise di tali
avvenimenti38)39).
Posto ciò, vista la situazione di violenza generalizzata presente su tutto il
territorio siriano, la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani
va analizzata secondo il luogo d'origine del richiedente l'asilo a seconda
dell'entità statale o quasi statale o non statale che attualmente de facto
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controlla quel determinato territorio giacché la situazione della minoranza
cristiana in Siria può cambiare repentinamente a seconda degli sviluppi
militari e strategici del conflitto in essere. Essendo la qui ricorrente
originaria di al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka il Tribunale focalizza il
suo esame su tale regione e sulla rispettiva città.
9.3.1 Nella provincia di al-Hasaka dal luglio 2012, allorquando parte delle
truppe del regime si sono ritirate per andare a rafforzare la difesa di Aleppo
e di Damasco, le milizie curde hanno riconquistato parte di tali territori
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.1)40). L'Unità di protezione popolare
(Yekîneyên Parastina Gel [YPG]) e l'Unità di protezione delle donne
(Yekîneyên Parastina Jin [YPJ]) agiscono come forze armate delle autorità
autonome curde dopo la dichiarazione di autonomia dei cosiddetti "cantoni"
curdi siriani. Il PYD, il partito curdo più forte dei "cantoni" autonomi curdi –
popolati in maggioranza da curdi ma anche da arabi, assiri e altre mino-
ranze41) – è molto impegnato ad estendere e rafforzare il suo controllo po-
litico e militare su gran parte della regione nord della Siria popolata da
curdi. Tuttavia in tali regioni le forze armate del governo siriano sono pre-
senti e il PYD come l'YPG sono messi sotto pressione dall'organizzazione
"Stato Islamico", la quale dall'inizio del 2014 ha il controllo di alcuni territori
del nord-est della Siria. L'azione militare dell'organizzazione "Stato Isla-
mico" non è soltanto quella di attaccare le truppe del regime, bensì di con-
quistare la gran parte dei territori del nord controllati dai curdi. Nel settem-
bre del 2014 l'organizzazione "Stato Islamico" ha iniziato un attacco contro
il PYD e l'YPG per conquistare Ayn al-Arab (arabo) rispettivamente Kobanê
(curdo) nella provincia di Aleppo: tale attacco ha causato la fuga di più di
190'000 persone verso la Turchia. All'infuori dei cosiddetti "cantoni" con-
trollati dai curdi, tra ottobre e novembre del 2014 la provincia nord di Idlib
è stata teatro di un'offensiva attuata da parte di Jabhat al-Nusra, fronte
estremista siriano legato ad al-Qaida, che ha avuto come risultato il con-
trollo della stessa e la partenza delle truppe del regime. La situazione nel
territorio controllato dai curdi è precaria e repentini cambiamenti a livello
militare e politico non possono al momento attuale essere esclusi (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.3). Ad al-Qamishli molti cristiani sono fuggiti
all'estero e altrettanti vi hanno cercato rifugio scappando da Aleppo, Homs,
ar-Raqqa e da città distrutte a causa dei bombardamenti oppure conqui-
state dagli islamisti radicali42).
Testimone della pressione esercitata dall'organizzazione "Stato Islamico"
sui territori controllati dai curdi è l'offensiva effettuata dal gruppo islamista
nel febbraio 2015 presso le coste del fiume Khabur, popolate da assiri
cristiani43), nella provincia di al-Hasaka. In tale occasione l'organizzazione
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"Stato Islamico" ha rapito più di 200 assiri cristiani44)45)46). L'YPG e il
Consiglio militare siriaco (Mawtbo Fullhoyo Suryoyo [MFS]), un corpo
militare di cristiani assiri alleato dell'YPG47), hanno poi sferrato la
controffensiva per evitare l'attraversamento del fiume Khabur e la
conquista da parte dell'organizzazione "Stato Islamico" di Tall Tamer. La
controffensiva ha avuto successo e l'organizzazione "Stato Islamico" ha
dovuto per il momento retrocedere48). Nonostante nelle ultime settimane la
nuova coalizione delle forze democratiche siriane (Syrian Democratic
Forces [SDF]) – formate dall'YPG e da altre milizie – abbiano effettuato
un'offensiva che ha permesso la retrocessione dell'organizzazione "Stato
Islamico" verso il sud della provincia di al-Hasaka49), suddetta provincia non
può tuttavia ancora essere definita del tutto stabile.
9.3.2 La città d'origine della ricorrente, ossia al-Qamishli, è prevalente-
mente controllata da forze filogovernative e milizie curde come pure dalle
milizie di assiri cristiani Sootoro e Sutoro. Attualmente l'organizzazione
"Stato Islamico" non esercita alcun controllo sulla città di al-Qamishli. Ciò
posto il Tribunale rileva che da parte del regime e delle forze filogovernative
non vi sono attualmente elementi per riconoscere una persecuzione collet-
tiva dei cristiani per motivi religiosi poiché il regime tendenzialmente puni-
sce i suoi oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa50)51).
Si sono registrati casi in cui i servizi segreti siriani hanno arrestato o con-
vocato per interrogatori dei cristiani, i quali, di regola, sono stati pronta-
mente liberati. Tuttavia vi sono due casi avvenuti nel 2012 nei quali un av-
vocato cristiano attivo per la difesa dei diritti dell'uomo è stato arrestato e
non ancora condotto davanti ad un giudice, rispettivamente di uno scultore
cristiano che è stato torturato fino alla morte52). I bombardamenti di quartieri
cristiani, la susseguente distruzione di alcune chiese ed il peggioramento
delle condizioni di vita dei cristiani che vivono nei territori controllati dal re-
gime e dalle forze filogovernative sono conseguenze del conflitto in essere
le quali non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mi-
rata contro la minoranza cristiana. Pertanto non si può concludere che il
regime siriano abbia l'intenzione di perseguitare tutti i cristiani in Siria a
causa della loro appartenenza religiosa: i cristiani non hanno attualmente
il fondato timore di essere esposti a pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi da parte
dello stato siriano. Nemmeno da parte delle autorità curde che esercitano
il controllo ad al-Qamishli vi è una persecuzione collettiva contro la mino-
ranza cristiana. Al di là di casi di criminalità dovuti alla situazione di violenza
generalizzata non sono stati registrati casi di persecuzioni mirate ed in-
tense contro i cristiani. Al momento attuale non vi sono informazioni se-
condo le quali le autorità autonome curde abbiano perseguitato la mino-
ranza cristiana per la sola appartenenza religiosa.
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9.4 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si
può dunque concludere che ogni cristiano siriano abbia una forte probabi-
lità di essere perseguitato poiché, come esposto più sopra, la sussistenza
della persecuzione collettiva potrebbe variare a seconda di chi controlla la
regione d'origine del richiedente l'asilo cristiano. Pertanto al momento at-
tuale il Tribunale giunge a concludere che nella città di al-Qamishli non v'è
attualmente una persecuzione collettiva dei cristiani, fatto salvo che perse-
cuzioni individuali per causa dell'appartenenza religiosa non possono es-
sere escluse. Nel caso in narrativa, la sola possibilità di essere vittima di
gruppi islamisti radicali, come sollevato dalla ricorrente, da sola, senza ul-
teriori elementi fondati, non è ancora sufficiente per ammettere un timore
fondato individuale di persecuzioni future.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
10.1 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di que-
stione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
10.2 V'è quivi da precisare che, visti i precedenti considerandi e lo sviluppo
della situazione in Siria, non si può escludere che la ricorrente non sia con-
frontata con una situazione di pericolo in Siria. Tuttavia tale situazione di
pericolo è contemplata esclusivamente dall'art. 83 cpv. 4 LStr (RS 142.20)
il quale prevede che qualora nel Paese d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica l'e-
secuzione dell'allontanamento non è esigibile. Il pericolo generale dovuto
all'attuale situazione in Siria è stato correttamente analizzato dall'autorità
inferiore poiché la stessa ha disposto alla ricorrente l'ammissione provvi-
soria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
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11.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente. Cionono-
stante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 24 marzo 2015,
accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA a condi-
zione che fosse dimostrata con un'attestazione di indigenza e l'inoltro di
quest'ultima il 25 marzo 2015, non sono riscosse le spese processuali.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo ed elenco delle fonti consultate alle pagine seguenti)
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Elenco delle fonti consultate:
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: