Corte IV
D-1496/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 a g o s t o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn,
cancelliera Chiara Piras.
A._______,
B._______,
C._______, Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 marzo 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1496/2008
Fatti:
A.
Il 27 dicembre 2007, gli interessati hanno presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di
rilievo (cfr. verbali d'audizione del 4 e del 26 febbraio 2008), d'essere
espatriati nell'ottobre rispettivamente nel novembre 2004 per recarsi in
Francia, dove hanno vissuto, prima come richiedenti l'asilo, poi
illegalmente, fino al [...] 2007, quando sono entrati in Svizzera.
Avrebbero lasciato il loro Paese d'origine dopo che l'interessato
sarebbe stato condannato ad una pena di 11 anni, per l'uccisione di un
suo collega di lavoro. Dichiarandosi innocente e vittima di un
complotto, l'interessato avrebbe approfittato di un congedo
accordatogli dalle autorità nel [...] 2004 per lasciare il Paese con la
moglie e la figlia. Arrivati in Francia, gli interessati avrebbero
presentato domanda d'asilo, ricevendo però una risposta negativa. Da
allora avrebbero vissuto in Francia illegalmente fino al [...] 2007,
quando alla stazione nord di D._______, l'interessato sarebbe stato
intercettato da due amici della vittima, venuti in Francia con
l'intenzione di vendicarla.
B.
Il 4 marzo 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Francia siccome lecita, esigibile e
possibile (v. accordo di riammissione Franco-Svizzero del [...]).
C.
Il 5 marzo 2008, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda
d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo.
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D.
Il 13 marzo 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i
motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali ed ha invitato i ricorrenti a versare un
siffatto anticipo, di fr. 600.--, entro il 25 marzo 2008, con comminatoria
d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del
termine.
E.
Il 17 marzo 2008, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinate la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il 14 dicembre
2007, la Francia è stata designata dal Consiglio federale come Stato
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terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di
divieto di respingimento. Detto Ufficio constata che gli insorgenti
hanno dichiarato loro stessi di avere soggiornato in Francia prima di
entrare in Svizzera. Inoltre, i ricorrenti non avrebbero presentato dei
motivi per invalidare la summenzionata presunzione ma avrebbero
invece semplicemente dichiarato di non volere rientrare in Francia per
paura di essere incarcerati e rinviati in patria. L'UFM sottolinea la
competenza delle autorità francesi a valutare le possibilità di un rinvio
in patria e ribadisce, che potranno rivolgersi alle autorità francesi per
ottenere un'appropriata protezione contro un'eventuale agire illegittimo
di terzi nei loro confronti. Infine, nei loro racconti dei fatti, i ricorrenti
avrebbero reso versioni divergenti e si sarebbero contraddetti più volte
riguardo alle modalità del processo subito dal ricorrente e riguardo alle
minacce alle quali è stata sottoposta la ricorrente da parte della
famiglia del marito.
5.
Nel gravame, i ricorrenti fanno valere che A._______ è stato
condannato ingiustamente alla pena di undici anni nonché maltrattato
ed umiliato in carcere. Inoltre, sostengono che anche se la Francia
viene riconosciuta come paese sicuro, tornandoci non avrebbero
“nessuna prospettiva, né alloggio, né mezzi per sopravvivere” (cfr.
ricorso pag. 2). Infine, gli insorgenti sostengono che in Francia
correrebbero il rischio essere rimpatriati immediatamente.
6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo
l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
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7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente adempite, essendo incontestato che i ricorrenti hanno
soggiornato in Francia precedentemente al loro arrivo in Svizzera. È
inoltre stabilito che la Francia – designata come Stato sicuro dal
Consiglio federale il 14 febbraio 2007 – ha dato il suo accordo alla
riammissione degli insorgenti, in applicazione dell'Accordo del 28
ottobre 1998 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della
Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione
irregolare (RS 0.142.113.49).
7.2 Questo Tribunale osserva, altresì, che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui i ricorrenti intrattengano rapporti stretti o che
siano loro parenti stretti. Da quanto esposto, discende che nel caso
concreto non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, i ricorrenti non
sono manifestamente riusciti a comprovare la propria qualità di rifugiati
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che i ricorrenti non hanno
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo
da loro presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora
rilevare che non compete alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla
presunta ingiustizia della sentenza emessa dalle autorità giudiziarie
mongole nei confronti del ricorrente. Inoltre, di regola una sentenza
ingiusta o un'errore giudiziario ai danni dell'insorgente è irrilevante in
materia d'asilo, senza che il ricorrente abbia presentato argomenti
precisi e seri suscettibili di giustificare un'eccezione alla regola. Per
conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha
rettamente considerato come del tutto prive di fondamento le
dichiarazioni rese dai ricorrenti. In virtù di quanto precede, nel caso di
specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è
applicabile.
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7.4 Dato che la Francia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
agli insorgenti invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, i ricorrenti non sono manifestamente
riusciti in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi
secondo cui le autorità francesi, confrontate ad elementi e prove
suscettibili ad attestare la qualità di rifugiati, non accorderebbero
un'appropriata protezione. Infine, il fatto che gli insorgenti, a loro dire,
non dispongano in Francia di nessuna prospettiva, né alloggio, né
mezzi per sopravvivere (cfr. ricorso pag. 2), appare irrilevante in
materia d'asilo. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova
applicazione nella fattispecie.
8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
Per gli stessi motivi, non emerge dalle carte processuali alcun serio
indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei
ricorrenti in Francia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio
1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento)
nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
9.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Francia, che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta degli insorgenti.
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9.2 Inoltre, i ricorrenti sono giovani, hanno una certa esperienza
professionale e non hanno altresì preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. Per
sovrabbondanza, giova rilevare che in Francia risiede la figlia
minorenne dei ricorrenti.
9.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità francesi si sono dichiarate disposte a riammettere i ricorrenti
sul loro territorio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
10.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]).
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5
PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo, di fr. 600.--, versato dai
ricorrenti il 17 marzo 2008 è computato con le spese processuali.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti.
L'anticipo di fr. 600.--, versato dagli insorgenti il 17 marzo 2008, è
computato con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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