Corte IV
D-1499/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, (presidente del
collegio), Bruno Huber e Daniel Schmid;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento
(domanda di restituzione del termine); decisione
dell'UFM del 26 febbraio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1499/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 29 gennaio 2009, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera.
2.
Il 26 febbraio 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed
ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome
lecita, esigibile e possibile.
3.
Il 9 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione
dell'UFM (cfr. timbro postale sul plico raccomandato contenente il
ricorso). Ha chiesto, in ordine, la restituzione del termine ricorsuale,
mentre che, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata, e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
4.
Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], nonché
art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
5.
Il TAF è competente per statuire nei casi di domande di restituzione
dei termini nelle fattispecie che rientrano nella sua giurisdizione
(URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985,
S. 233).
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6.
Nel suo gravame, il ricorrente afferma che la suddetta decisione
dell'UFM del 26 febbraio 2009 gli sarebbe stata notificata al più presto
il 27 febbraio 2009, e che il suo ricorso del 9 marzo 2009 l'avrebbe
trasmesso con un giorno di ritardo. Egli sostiene che il giorno in cui
avrebbe ricevuto la suddetta decisione, la direzione del Centro di
registrazione e di procedura di B._______ gli avrebbe impedito di
uscire per effettuare quanto necessario alla redazione ed all'invio del
ricorso. Inoltre, il ricorrente adduce che nel corso della settimana
successiva avrebbe avuto dei grossi problemi legati alla sua
tossicodipendenza, per cui non sarebbe riuscito ad essere lucido e
non sarebbe potuto uscire. Fa valere quindi che la trasmissione tardiva
di un giorno del ricorso sarebbe dovuta in buona parte a fatti legati al
suo stato di tossicodipendenza che non sarebbero a lui addebitabili e
che dovrebbero condurre a ritenere che egli sarebbe stato impedito,
senza sua colpa, di ricorrere nei termini di legge.
7.
7.1 La restituzione per l’inosservanza di un termine (stabilito dalla
legge o dall'autorità) può essere accordata se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il
termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev’essere
presentata nei trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento; entro lo
stesso termine deve essere compiuto l’atto omesso (art. 24 cpv. 1
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 [PA, RS 172.021]). Le tre suddette condizioni devono realizzarsi
in modo cumulativo. La prova del rispetto di tali condizioni incombe al
ricorrente.
7.2 Nel caso concreto, è da considerare che l'atto omesso, ovvero il
ricorso nonché la domanda di restituzione del termine, sono stati
inoltrati entro il termine legale di trenta giorni dalla cessazione
dell'impedimento, sebbene il ricorrente non abbia specificato tale
termine. Per conseguenza, ne consegue che detta domanda è
ricevibile.
7.3 Un impedimento è considerato senza colpa quando un ricorrente o
il suo rappresentante non è oggettivamente in grado d'osservare il
termine fissato sia per causa di forza maggiore sia a seguito di grave
malattia contratta improvvisamente poco prima dello spirare del
termine, nella misura in cui né il ricorrente né il suo patrocinatore
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potevano agire od incaricare un rappresentante (DTF 119 II 87
consid. 2a). In altri termini, non basta che il ricorrente medesimo sia
stato impedito d'agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo
inoltre essere pure stato impossibilitato di incaricare un terzo di
compiere gli atti di procedura necessari. La giurisprudenza in materia
di restituzione dei termini è molto restrittiva (v. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, p. 267, n. 2.2.6.7). Non
appena sia esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o
che affidi ad un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa
l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA. Infine, un
insieme di circostanze sfavorevoli - termine di ricorso molto breve,
decisione impugnata necessitante di una traduzione, mancata
disponibilità di un mandatario - può anch'esso costituire un
impedimento estraneo ad ogni omissione intenzionale e a negligenza,
e giustificare la restituzione del termine ricorsale ai sensi
dell'art. 24 cpv. 1 PA (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2005 n. 10 pag. 88 seg.).
7.4 Questo Tribunale osserva nel caso di specie che il richiedente non
ha fatto valere, ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, motivo alcuno, non
imputabile a propria colpa, che l'avrebbe impedito dall'agire entro il
termine di ricorso di 5 giorni lavorativi stabilito giusta l'art. 108 cpv. 2
LAsi, ossia il 5 marzo 2009 (la decisione dell’UFM del 26 febbraio
2009 è stata notificata al ricorrente il medesimo giorno [cfr. avviso di
notifica e di ricevuta agli atti A 14/1], di conseguenza il termine di
ricorso ha cominciato a decorrere il 27 febbraio 2009). Infatti, i
problemi legati alla sua tossicodipendenza - e peralto nemmeno
comprovati - non rientrano nella fattispecie della grave malattia. Anche
se costretto a restare al Centro sia che sia per i problemi legati alla
sua tossicodipendenza o per un'incomprensibile asserito impedimento
da parte della direzione del Centro, altrettanto non comprovato, il
richiedente sarebbe stato comunque in grado di incaricare un terzo di
compiere gli atti di procedura necessari. Per di più, codesto Tribunale
osserva che i documenti allegati con il ricorso dal ricorrente datano del
27 febbraio 2009. Pertanto, v'è ragione di concludere che il ricorrente
era assolutamente in misura di fare quanto necesssario per
allestimento e l'invio dell'atto ricorsuale entro il termine scadente il
5 marzo 2009. Infine, non soccorrono l'insorgente né le scuse
presentate con il ricorso, né le allegazioni, rilevatasi fasulle, secondo
cui avrebbe ricevuto la decisione dell'UFM il 27 febbraio 2009, nonché
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avrebbe presentato il ricorso con un solo giorno di ritardo (cfr. ricorso
pag. 2).
7.5 Per conseguenza, la richiesta di restituzione del termine è
respinta in assenza di un ostacolo oggettivo che avrebbe impedito,
senza colpa, al ricorrente d'agire in tempo utile.
8.
In considerazione di quanto precede, il TAF osserva che il termine per
l'inoltro del ricorso non è stato rispettato. Il gravame, consegnato
all'ufficio postale il 9 marzo 2009 (cfr. timbro postale sulla busta
d’invio) è pertanto irricevibile.
9.
Con la presente sentenza, la domanda d'esenzione dal versamento di
un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La domanda di restituzione del termine è respinta.
2.
Il ricorso è irricevibile.
3.
La domana d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle spese processuali è divenuta senza oggetto.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- C._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna
Data di spedizione:
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