B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1511/2015
Sen t en z a d e l 1 6 ma r z o 20 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Sylvie Cossy;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato (…), alias
B._______, nato (…), alias
C._______, nato (…),
Georgia, alias
D.________, nato (…),
Bulgaria,
(…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)
ed allontanamento;
decisione della SEM del 7 gennaio 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 26 otto-
bre 2014;
l'audizione sulle generalità del 31 ottobre 2014 nella quale, tra le altre cose,
al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale
evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata
nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) con il relativo
trasferimento verso l'Austria, la Slovacchia, la Francia o l'Italia;
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 7 gennaio 2015, notificata il
4 marzo 2015 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale la SEM non è
entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Austria;
il ricorso del 5 marzo 2015 (data d'entrata: 10 marzo 2015) inoltrato dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la men-
zionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso, secondo
il senso, all'annullamento della decisione impugnata;
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
11 marzo 2015;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
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che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento;
che, a questo proposito, il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i mec-
canismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di
una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gaz-
zetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III) è applicabile;
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM in data 27 ot-
tobre 2014 hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del si-
stema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato domanda
d'asilo in Austria il (…) agosto 2007;
che il 17 dicembre 2014, la SEM ha presentato alle autorità austriache
competenti, nei termini fissati agli art. 23 par. 2 e art. 24 par. 2 Regola-
mento Dublino III una prima richiesta, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Re-
golamento Dublino III, di ripresa in carico;
che il 18 dicembre 2014 le autorità austriache hanno respinto la richiesta
di ripresa in carico;
che il 30 dicembre 2014, la SEM ha sollecitato le autorità austriache per un
riesame della richiesta di ripresa in carico ai sensi dell'art. 5 par. 2 del re-
golamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 re-
cante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Con-
siglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003;
modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della
Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 8.2.2014]);
che il 2 gennaio 2015, queste autorità hanno riesaminato la richiesta di ri-
presa in carico ed hanno espressamente accettato il trasferimento del
ricorrente verso l'Austria, in applicazione della stessa disposizione (art. 18
par. 1 lett. d Regolamento Dublino III);
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che, quindi, l'Austria ha riconosciuto la propria competenza nella tratta-
zione della domanda di asilo in questione;
che il ricorrente non ha contestato né di aver depositato una domanda di
asilo in Austria, né che questo Stato sia competente per trattare la sua do-
manda; che egli ha unicamente affermato la sua volontà di far ritorno in
Georgia; che tuttavia, la Svizzera non è competente per eseguire tale al-
lontanamento essendo bensì l'Austria – competente per l'esecuzione della
procedura d'asilo e d'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);
che non vi sono fondati motivi di ritenere che in Austria sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase del Regolamento
Dublino III);
che, peraltro, il paese in questione è firmatario della CartaUE, della Con-
venzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 di-
cembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio
1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del
relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne ap-
plica le disposizioni;
che, con l'allegazione ricorsuale secondo cui in caso di ritorno in Austria
passerebbe dei mesi in prigione, il ricorrente fa implicito riferimento alla
clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III
(clausola discrezionale di sovranità);
che nulla permette di concludere che in Austria la domanda sia stata trat-
tata in modo lacunoso e che con la pronuncia dell'allontanamento lo Stato
di destinazione non ha rispettato il principio del divieto di respingimento;
che, in tutta evidenza, il trasferimento del ricorrente in Austria non lo
espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese
dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minac-
ciate;
che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro
(«one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al feno-
meno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»);
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che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un tra-
sferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di es-
sere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza, dell'art. 4 della CartaUE,
dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura;
che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione;
che i problemi di tossicodipendenza dell'interessato non costituiscono un
impedimento al trasferimento; che, invero, è notorio che lo Stato di desti-
nazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti e potrà dunque pren-
dere in carico l'interessato;
che l'insorgente può dunque essere trasferito in Austria; che, del resto, non
vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in que-
stione la situazione medica del ricorrente (art. 31 e 32 del Regolamento
Dublino III);
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) del Regolamento Dublino III;
che, per gli stessi motivi, non vi è neppure motivo di applicare la clausola
umanitaria prevista all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311);
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Austria è competente dell'esame della domanda di asilo
del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo
in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 del Rego-
lamento Dublino III;
che, quindi, è a giusto titolo che il SEM non è entrato in materia della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa
a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
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dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 con-
sid. 10);
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
del SEM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia
il trasferimento dalla Svizzera verso l'Austria, confermata;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, al SEM e all'autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: