B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1530/2017
Sen t en z a d e l 1 4 s e t t emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jürg Marcel Tiefenthal, Gérald Bovier,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…),
con i figli
B._______, nato il (…),
C._______, nata il (…),
D._______, nata il (…),
Siria,
tutti rappresentati dal signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 10 febbraio 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina siriana di etnia curda, nata a E._______ e vissuta a
F._______ sino alla partenza del marito avvenuta alla fine del 2010 ed in
seguito presso il domicilio dei genitori a E._______, nel governatorato di
G._______, ha dichiarato di essere espatriata legalmente in H._______
con i figli minorenni di nome D._______, C._______ e B._______, tutti cit-
tadini siriani con ultimo domicilio a E._______. Gli stessi ricorrenti muniti di
un visto rilasciato dall’ambasciata svizzera in H._______ per la durata di
90 giorni, sono entrati legalmente in territorio elvetico, depositandovi una
domanda d’asilo il (…) agosto 2015 e ricongiungendosi con il marito e ri-
spettivo padre, il quale vive da tempo in Svizzera essendo stato ammesso
provvisoriamente in Svizzera con decisione della SEM del 25 aprile 2013,
quest’ultima confermata dallo scrivente Tribunale con sentenza del 14 lu-
glio 2015 di cui ai ruoli D-3001/2013 (cfr. risultanze processuali nonché atti
B13, pag. 3 segg.; B11, pag. 3 segg.; B12, pag. 3 segg.; B21, D9 segg.,
pag. 3 e D77 segg., pag. 9; B22, D12 segg., pag. 3 seg.; B23, D20 segg.,
pag. 3 seg.).
B.
B.a Sentita sui motivi d’asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriata principalmente poiché sarebbe
stata perseguitata a causa delle attività politiche del marito. Difatti ella
avrebbe subito un numero innumerevole di prelevamenti forzati dal suo do-
micilio e di interrogatori, con una frequenza quindicinale o di due mesi, da
parte di persone facenti parte del reparto di informazione politica del go-
verno siriano, che avrebbero voluto sapere dove si trovasse il marito. Du-
rante tali interrogatori l’interessata sarebbe stata vittima di maltrattamenti.
Segnatamente, nel corso di un interrogatorio, l’avrebbero torturata con
delle scosse elettriche per estorcerle il luogo dove risiederebbe il marito
mentre durante un altro fermo, a seguito delle percosse subite, avrebbe
perso i sensi. Dai fermi ella sarebbe sempre stata liberata grazie all’inter-
cessione di uno zio (…), il quale avrebbe versato delle tangenti per il suo
rilascio. Gli arresti sarebbero avvenuti in presenza dei figli, ciò che avrebbe
comportato per la figlia C._______ delle ripercussioni, presentando tutt’ora
delle difficoltà di linguaggio, mentre al figlio B._______ durante un episo-
dio, gli avrebbero tirato un pugno al naso, causandogli la rottura del setto
nasale. Dopo il suo espatrio, ella avrebbe appreso da una telefonata con
parenti, che sarebbe stata ricercata dalle autorità ancora una volta presso
il domicilio dei genitori. Oltracciò in H._______ non avrebbe più avuto alcun
alloggio, dato che con i figli se ne sarebbe andata dalla casa paterna dopo
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che suo padre, stanco della situazione, le avrebbe ingiunto di portare i figli
ai nonni paterni e di chiedere il divorzio. Infine ella riferisce che il padre
avrebbe insistito, anche picchiandola in un’occasione, perché lei lasciasse
i figli ai suoceri e per farle sposare un altro uomo contro la sua volontà (cfr.
atto B21, D37 segg., pag. 5 segg.).
B.b La figlia, C._______, ascoltata in presenza della madre, in quanto
all’epoca minorenne, ha indicato di essere espatriata per la situazione di
guerra in essere nel paese d’origine. Ella ha inoltre asserito che delle per-
sone sarebbero venute svariate volte a prendere la madre presso il domi-
cilio e avrebbero inferto a quest’ultima anche dei pugni e dei calci. Lei sa-
rebbe stata presente al momento dei prelevamenti forzati della madre ed
avrebbe sofferto e temuto a seguito degli stessi (cfr. atto B11, pag. 6 e atto
B22, D14 segg., pag. 3 segg.).
B.c Dal canto suo B._______, sentito sui suoi motivi d’asilo in presenza
della madre, poiché anche lui minorenne al momento dell’audizione, ha
dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, che sarebbe espatriato in
quanto non vi sarebbe alcuna libertà e giustizia in Siria, ed essendo curdo,
non riterrebbe che tale Stato sia il suo Paese. Durante il corso della se-
conda audizione federale, ha pure affermato che egli sarebbe stato pic-
chiato al volto con un bastone da uno degli agenti del governo che erano
venuti a prelevare la madre a casa; colpo che gli avrebbe occasionato la
rottura del setto nasale e problematiche visive all’occhio sinistro (cfr. B23,
D43 segg., pag. 5).
B.d A sostegno della loro domanda d’asilo gli interessati hanno prodotto:
– i loro passaporti siriani;
– la carta d’identità siriana di A._______;
– quattro ricevute dei biglietti aerei da I._______ a J._______ della “(…)”;
– dei certificati di analisi mediche di B._______ in lingua straniera;
– un certificato di un’analisi della vista del 20.10.2014 di B._______ in lin-
gua straniera.
C.
Con decisione unica del 10 febbraio 2017 notificata ai richiedenti il più pre-
sto in data 11 febbraio 2017 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di
Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto le succitate domande
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d’asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l’ese-
cuzione dell’allontanamento degli interessati verso la Siria, concedendo
loro di conseguenza l’ammissione provvisoria.
D.
In data 13 marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
14 marzo 2017) i richiedenti sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la suddetta deci-
sione, chiedendo a titolo principale la concessione dell’asilo in Svizzera, ed
in subordine che gli atti vengano restituiti all’autorità inferiore per una nuova
valutazione in merito alla qualità di rifugiato. Altresì hanno presentato
istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripe-
tibili.
E.
Con decisione incidentale del 2 febbraio 2018, il Tribunale ha accolto
l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria a condizione che l’indi-
genza venisse dimostrata con un’attestazione entro il 12 febbraio 2018.
Con scritto del 6 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 7 febbraio 2018), i ricorrenti hanno dato seguito a quanto richie-
sto.
F.
Con risposta del 4 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 6 aprile 2018), la SEM ha proposto la reiezione del gravame, ri-
mandando alla decisione impugnata e cogliendo l’occasione per presen-
tare delle osservazioni aggiuntive.
G.
In data 23 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
24 aprile 2018), il patrocinatore dei ricorrenti, si è espresso in replica ri-
mandando e riconfermandosi nelle motivazioni ricorsuali. Tali osservazioni
di replica sono state trasmesse alla SEM per conoscenza con ordinanza
del Tribunale del 2 maggio 2018.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati gli insorgenti posti
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento nella decisione avversata del 10 febbraio 2017, e non
avendo censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in
questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto
della loro domanda d’asilo.
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Pagina 6
4.
4.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inve-
rosimili giusta l’art. 7 LAsi i motivi a fondamento della domanda d’asilo degli
interessati.
4.1.1 In primo luogo la SEM ha rilevato che la credibilità dei fatti dichiarati
dai richiedenti sarebbe seriamente messa in dubbio dall’incoerenza tem-
porale riguardo alla data d’espatrio, che condurrebbe alla conclusione che
gli stessi non abbiano vissuto in modo continuativo in patria e che gli eventi
narrati non si siano effettivamente verificati. Gli insorgenti avrebbero difatti
asserito dapprima di essere espatriati dalla Siria il (…) gennaio 2013; men-
tre che nel corso delle audizioni sui motivi d’asilo, avrebbero fornito cia-
scuno una versione divergente riguardo la partenza definitiva dal Paese
d’origine. Segnatamente A._______ avrebbe indicato di essere espatriata
nel 2010 o nel 2011, la figlia C._______ all’età di (…) anni ed in ultimo il
figlio B._______ all’età di (…) o di (…) anni, ovvero due anni dopo la par-
tenza del padre.
4.1.2 Circa i motivi d’asilo addotti da A._______, l’autorità di prime cure ha
innanzitutto riscontrato che i continui prelevamenti forzati da parte di agenti
governativi sarebbero inverosimili in quanto la stessa si sarebbe contrad-
detta in merito a svariati punti nel corso delle audizioni. In particolare vi
sarebbe un’incoerenza delle sue dichiarazioni circa la frequenza dei fermi,
avendo dapprima sostenuto che veniva prelevata ed interrogata ogni due
mesi; ed in seguito invece che gli stessi sarebbero stati un centinaio, ed
ancora che avvenivano con una frequenza quindicinale. Confrontata in me-
rito a tale divergenza, l’insorgente avrebbe unicamente asserito che in prin-
cipio sarebbe stata interrogata ogni quindici giorni, tuttavia su richiesta
dello zio (…), verso la fine la frequenza dei fermi si sarebbe diradata. Ol-
tracciò anche le allegazioni circa la durata del primo fermo sarebbero in-
congruenti, avendo in primo luogo sostenuto che lo stesso fosse durato sei
ore, ed in secondo luogo che fosse stata invece trattenuta per due giorni.
Interrogata anche in merito a questa incoerenza, l’interessata avrebbe af-
fermato che l’interrogatorio sarebbe durato sei ore, ma che sarebbe stata
liberata soltanto dopo due giorni. Infine si sarebbe smentita svariate volte
circa le modalità di tali arresti e interrogatori, dichiarando dapprima di es-
sere stata prelevata insieme al padre e ad uno dei fratelli, quando invece
nella seconda audizione, avrebbe sostenuto che soltanto in un’unica occa-
sione era stato condotto via da casa pure uno dei fratelli. Confrontata circa
tale incongruenza, la richiedente avrebbe dapprima affermato che fisica-
mente veniva portata via soltanto lei e che soltanto in un’occasione suo
fratello K._______ sarebbe stato arrestato. Successivamente, avrebbe
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inoltre asserito che anche suo padre sarebbe stato arrestato una volta. In
seguito la SEM ha rilevato che la descrizione del penultimo fermo da parte
dell’insorgente sarebbe inconsistente, poiché troppo generico e stereoti-
pato. Inoltre anche il comportamento dell’interessata, malgrado le reiterate
violenze subite, non sarebbe comprensibile. Invero, se quest’ultima fosse
stata realmente vittima dei sistematici interrogatori ed arresti narrati, si sa-
rebbe rifugiata altrove rispetto al domicilio dei genitori o di altri famigliari, in
quanto luoghi facilmente reperibili per le autorità. Infine l’autorità inferiore
mette in dubbio l’attendibilità delle dichiarazioni della ricorrente relative al
contatto delle autorità eritree con i suoi famigliari successivo al suo espa-
trio, come pure in merito all’aggressione del figlio B._______ da parte delle
autorità durante uno dei fermi presso l’abitazione familiare, oltre alle pres-
sioni che il padre le avrebbe fatto perché divorziasse ed accettasse di spo-
sare un amico dello stesso. Invero le stesse sarebbero intempestive, in
quanto presentate senza una giustificazione convincente soltanto nel corso
della seconda audizione, oltre che insufficientemente dettagliate, in quanto
l’interessata non sarebbe stata in grado di indicare quando il figlio sarebbe
stato picchiato, né conoscerebbe il nome del presunto pretendente.
4.1.3 Quo alle dichiarazioni rilasciate dal figlio B._______, la SEM ritiene
che anche le medesime siano inverosimili, in quanto contraddittorie e non
sufficientemente circostanziate. Nel corso della prima audizione egli
avrebbe infatti sostenuto che le autorità non gli avrebbero fatto nulla, men-
tre invece sarebbe stato picchiato da vicini di casa, allorché si recava ad
acquistare il pane. Diversamente nell’audizione federale sui motivi d’asilo,
avrebbe affermato dapprima di essere stato colpito al volto da parte di un
agente governativo che era penetrato in casa per condurre via la madre,
provocandogli la frattura del setto nasale e delle problematiche ad un oc-
chio; ed in secondo luogo che egli sarebbe stato invece sempre colpito
dagli agenti, ogni volta che portavano via la madre. Confrontato in merito
alle precitate incoerenze, egli si sarebbe giustificato affermando di non
avere narrato i fatti interamente nell’arco della prima audizione e di non
rammentare tutto. La documentazione medica prodotta dal ricorrente per
provare i motivi d’asilo succitati, non sarebbe inoltre pertinente secondo
l’autorità di prime cure, in quanto non corroborerebbe l’episodio di violenza
subito da parte dell’agente governativo, ma enuncerebbe unicamente delle
problematiche di salute di B._______. Infine le allegazioni dell’insorgente
quo alla carente libertà e giustizia in Siria ed al fatto che le persone vivreb-
bero nel medesimo Paese sempre sotto pressione, non sono a mente della
SEM più credibili. Difatti le sue dichiarazioni in merito sarebbero vaghe,
sommarie e stereotipate, indizio di eventi non vissuti direttamente.
D-1530/2017
Pagina 8
4.1.4 In conclusione anche i fatti allegati dalla figlia C._______ non sareb-
bero veritieri, in quanto avrebbe narrato gli episodi nei quali sarebbe stata
condotta via da casa la madre in modo superficiale, vago e spiccio, spesso
appellandosi al fatto di non ricordare gli stessi.
4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura,
gli insorgenti contestano l’inverosimiglianza ritenuta dalla SEM circa i loro
motivi d’asilo, che sarebbe la conseguenza di un esame incompleto dei
fatti determinanti e di un’interpretazione errata del diritto applicabile.
4.2.1 Innanzitutto, le divergenze riguardo alla data d’espatrio non andreb-
bero interpretate come indicative di fatti non realmente vissuti. Invero la
contraddizione rimarcata sarebbe frutto di un momento di confusione da
parte dell’insorgente durante la seconda audizione, che avrebbe menzio-
nato durante la stessa il periodo del suo soggiorno in H._______ in occa-
sione della partenza del marito per l’Europa e non del suo definitivo espa-
trio dalla Siria. Che la ricorrente fosse tornata in Siria nel (…) 2011, sarebbe
inoltre attestato dal timbro apposto sul suo passaporto. Per quanto attiene
le allegazioni incoerenti in merito da parte dei figli C._______ e B._______,
le stesse andrebbero relativizzate, poiché strettamente connesse con la
loro minore età al momento dell’audizione federale, il lungo periodo tra-
scorso tra le due audizioni, i traumi che avrebbero subito in Patria, nonché
le loro gravi lacune scolastiche.
4.2.2 In seconda analisi, il gravame riporta come le contraddizioni rimar-
cate nella decisione avversata circa i prelevamenti forzati di A._______,
sarebbero da ascrivere al contesto generale nel quale si sono verificati,
ovverossia al numero consistente di fermi alla quale la ricorrente sarebbe
stata sottoposta, al tempo trascorso dagli eventi in questione, come pure
ai traumi dalla medesima sofferti. Riguardo a ciò, pure le dichiarazioni rese
dalla figlia C._______, seppure concise, sarebbero coerenti con quanto af-
fermato dalla madre. Le difficoltà di ricordo palesate dalla figlia, sarebbero
inoltre da mettere in relazione principalmente con la sua giovane età ed i
momenti drammatici vissuti.
4.2.3 In terzo luogo, in merito alle violenze che B._______ avrebbe subito
da un agente governativo, gli insorgenti rammentano che egli avrebbe so-
stenuto nel corso della seconda audizione di non essere riuscito a ricordare
ed a narrare tutto durante la prima audizione federale, a causa dell’emo-
zione per gli eventi successogli. Inoltre andrebbe preso in considerazione
che, al momento dell’audizione sulle generalità, il ricorrente aveva soltanto
(…) anni ed era appena giunto in Svizzera.
D-1530/2017
Pagina 9
4.2.4 Nel proseguo del suo memoriale ricorsuale il patrocinatore degli in-
sorgenti, afferma che la narrazione del penultimo fermo di A._______ sa-
rebbe stata sufficientemente sostanziata e ricca di elementi emotivi che
attesterebbero del vissuto di tale evento da parte della stessa. Inoltre, il
fatto che l’insorgente non sia stata in grado di riferire l’esito delle analisi
mediche successive a tale fermo, non andrebbe interpretato come una sua
volontà di essere vaga, bensì di riferire ciò che ella effettivamente sapeva
riguardo all’evento. Dipoi non sarebbe assolutamente illogico ed irrealistico
che l’insorgente, se fosse stata effettivamente vittima di abusi sessuali
mentre era svenuta, non sia stata posta a conoscenza degli esiti medici da
parte del padre o dello zio (…), che avrebbero voluto in tal senso rispar-
miarle un motivo di sofferenza, di trauma o di vergogna aggiuntivo, visto
anche il contesto socio-culturale. Oltracciò il comportamento tenuto dalla
ricorrente non sarebbe illogico, in quanto ella quale donna sola con tre
bambini piccoli e nel contesto siriano, non avrebbe potuto trovare alcun’al-
tra possibilità di fuga se non presso familiari.
4.2.5 Gli insorgenti nell’impugnativa, pur riconoscendo che le allegazioni di
B._______ in merito alla mancanza di libertà e di giustizia in Siria, non
siano rilevanti in materia d’asilo, ritengono comunque le stesse coerenti
con la realtà nota in merito al suo Paese d’origine.
4.2.6 I ricorrenti sono inoltre dell’avviso che anche le dichiarazioni giudicate
tardive dall’autorità di prime cure, siano da ritenere verosimili. Difatti come
A._______ avrebbe rilevato durante l’audizione federale, d’un lato la natura
dell’audizione sulle generalità ha una natura differente, e d’altro lato
avrebbe scoperto soltanto in Svizzera la gravità delle problematiche al
naso del figlio. Visti gli eventi successi all’insorgente negli ultimi anni tra-
scorsi in Siria, sarebbe inoltre comprensibile che la visita delle autorità
presso il domicilio dei genitori dopo la sua partenza definitiva dal Paese,
come pure le pressioni del padre perché lei divorziasse, siano stati inter-
pretati come eventi di minore importanza rispetto ai motivi principali addotti
nella prima audizione dall’insorgente. Per di più il fatto che ella non cono-
scesse l’identità dell’amico che il padre era intenzionato a farle sposare,
come pure la data nella quale al figlio sarebbe stato fratturato il setto na-
sale, non sarebbero fatti determinanti.
4.2.7 Infine gli interessati ritengono che, in ragione dei motivi addotti di na-
tura essenzialmente politica, segnatamente dei prelevamenti e delle vio-
lenze fisiche e psichiche subite da A._______, dalle quali ella si sarebbe
potuta sottrarre soltanto fuggendo dalla Siria, vi sarebbero i presupposti
per riconoscere loro la qualità di rifugiato.
D-1530/2017
Pagina 10
4.3 Nel suo atto responsivo la SEM rileva in aggiunta a quanto già soste-
nuto nella decisione impugnata, che i motivi d’asilo del marito della ricor-
rente, i quali sarebbero intrinsecamente legati a quelli degli insorgenti, sa-
rebbero già stati valutati dall’autorità di prime cure come inverosimili, ciò
che poi sarebbe pure stato confermato con sentenza da codesto Tribunale.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase
LAsi).
5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti
allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili
e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili
di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di
una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non
possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì ne-
cessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare,
quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati
(art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in
maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre-
cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra
scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-
zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo
siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità
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Pagina 11
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi
a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega-
zione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen-
ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un
punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti-
specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
6.
A mente del Tribunale, appare opportuno procedere in primo luogo analiz-
zando i motivi d’asilo individuali invocati dai ricorrenti.
6.1 Innanzitutto gli insorgenti hanno indicato di essere espatriati a causa
dei presunti reiterati fermi, interrogatori e conseguenti violenze che
A._______ avrebbe subito in patria facenti seguito alle supposte attività
politiche del marito, rispettivamente padre, L._______. Quest’ultimo, come
detto, ha fatto l’oggetto di una separata procedura d’asilo terminata con
sentenza del Tribunale del 14 luglio 2015 di cui ai ruoli D-3001/2013, che
ha confermato la decisione dell’autorità inferiore di non riconoscere lo sta-
tuto di rifugiato allo stesso né di concedergli il diritto d’asilo. Ora, come
correttamente ritenuto dall’autorità di prime cure, gli eventi narrati dai ricor-
renti in merito, non sono verosimili, in quanto risultano in più punti contrad-
dittori, incoerenti e non compatibili con l’esperienza generale di vita e la
logica dell’agire.
6.1.1 Questo Tribunale constata come A._______ abbia presentato delle
versioni dissonanti circa l’inizio degli arresti, della frequenza dei fermi e
degli interrogatori da parte delle autorità siriane come pure relativo ai fami-
gliari che sarebbero stati interrogati con la medesima. Invero, nell’ambito
dell’audizione sulle generalità, ella ha dichiarato dapprima di essere stata
interrogata dalle autorità la prima volta nel 2010, ad un mese dall’espatrio
del marito, e di aver subito i successivi fermi ed interrogatori a distanza di
due mesi l’uno dall’altro (cfr. atto B13, p.to 7.01, pag. 8), per circa una de-
cina di volte (cfr. atto B13, p.to 7.02, pag. 9), e con essa sarebbero sempre
stati arrestati ed interrogati anche suo padre, suo fratello M._______ o il
fratello K._______ (cfr. atto B13, p.to 7.01, pag. 8). Nel corso della succes-
siva audizione sui motivi d’asilo, l’interessata ha invece dichiarato di essere
stata condotta via dal domicilio la prima volta, subito dopo il suo rientro in
Siria, dopo aver accompagnato il marito in H._______ (cfr. atto B21, D44,
pag. 5); nonché che i suoi prelevamenti forzati avvenissero con una ca-
denza quindicinale e per un totale di quasi più di cento volte (cfr. atto B21,
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Pagina 12
D42, pag.5 e D53/D54, pag. 6). Durante tali fermi soltanto in un’occasione
il fratello K._______ sarebbe stato condotto via assieme a lei (cfr. atto B21,
D101 seg., pag. 11) e non altri famigliari. A precisa domanda dell’auditore,
ella si è nuovamente contraddetta, dichiarando che anche il padre sarebbe
stato arrestato un’unica volta e che uno zio (…) avrebbe pagato per il rila-
scio sia del padre che del fratello (cfr. atto B21, D104, pag. 12). Il dubbio
che gli eventi non si siano effettivamente svolti così come narrati, è del
resto rafforzato anche dalle incongruenze nelle dichiarazioni della ricor-
rente in merito al primo e all’ultimo fermo. Invero, oltre a situare temporal-
mente in modo differente il primo arresto, come precedentemente rimar-
cato, ella riferisce durante l’audizione sulle generalità che le autorità siriane
si sarebbero presentate a casa dei suoi genitori, dove ella viveva con i figli
(cfr. atto B13, p.to 7.02, pag. 8) e di essere stata trattenuta presso i loro
uffici per sei ore (cfr. atto B13, p.to 7.02, pag. 9); mentre nella seconda
audizione federale, la stessa ha dichiarato che le autorità l’avrebbero ricer-
cata a casa dei suoceri (cfr. atto B21, D46, pag. 6), e sarebbe stata arre-
stata e trattenuta per due giorni, durante i quali avrebbe dormito per terra
(cfr. atto B21, D59 seg., pag. 7). Interrogata in merito a quest’ultima con-
traddizione, ella ha fornito una versione ancora differente, affermando di
essere stata interrogata per sei ore, mentre che il fermo sarebbe durato
complessivamente due giorni (cfr. atto B21, D69, pag. 8). Circa l’ultimo epi-
sodio nel quale ella sarebbe stata prelevata dalle autorità per essere inter-
rogata, lo stesso sarebbe avvenuto secondo le dichiarazioni della ricor-
rente poco prima del suo espatrio, ovvero nel novembre 2011, mentre che
durante la prima audizione sulle generalità, aveva asserito essere espa-
triata dal suo Paese d’origine nel gennaio del 2013 (cfr. atto B13, p.to 5.01,
pag. 7). Interrogata anche in merito a quest’ultima incongruenza, la richie-
dente ha dapprima cercato di tergiversare per poi, incalzata dall’auditore,
fornire una risposta inconcludente, asserendo che la data del suo espatrio
sarebbe dimostrata dal suo passaporto (cfr. atto B21, D77 seg., pag. 9).
Tali contraddizioni ed incoerenze negli eventi narrati dall’insorgente, per la
loro importanza, non possono essere comprensibili e spiegabili con l’argo-
mentazione inconsistente dei ricorrenti che A._______ si possa essere
confusa circa le date di espatrio, oppure che le stesse sarebbero dovute
alla distanza temporale dagli eventi occorsole o agli episodi traumatici vis-
suti.
6.1.2 Quanto lascia maggiormente perplessi è il fatto che, malgrado i pre-
sunti arresti e maltrattamenti reiterati subiti durante i fermi, la ricorrente sia
rimasta quasi tutto il tempo a casa dei suoi genitori. Ora, anche in merito
le dichiarazioni della stessa non sono scevre da incoerenze, in quanto nella
prima audizione sulle generalità, ella ha affermato aver tentato di lasciare
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il domicilio paterno una volta recandosi da una sorella che vivrebbe nello
stesso villaggio, ma che le autorità si sarebbero presentate almeno una
decina di volte anche lì per interrogarla (cfr. atto B13, p.to 7.01, pag. 8), ed
in seguito inspiegabilmente affermare invece di avere soggiornato per quin-
dici giorni presso una sorella che abiterebbe in un altro villaggio, nel corso
dei quali non sarebbe mai stata ricercata dalle autorità (cfr. atto B21, D96
seg., pag. 11). E’ soltanto a precisa domanda dell’auditore, che ella ha fi-
nalmente addotto che gli avvenimenti narrati precedentemente sarebbero
riconducibili ad una sorella (…), mentre invece gli eventi narrati nella prima
audizione federale concernevano quanto avvenuto presso un’altra sorella
che abiterebbe nello stesso villaggio paterno (cfr. atto B21, D99 seg.,
pag. 11). Anche le motivazioni ricorsuali in merito non convincono per la
loro genericità ed inconsistenza. Invero, anche se come allegato, la ricor-
rente era una donna sola con tre figli a carico, anche nel contesto sociale
e culturale specifico, ha dimostrato di aver deciso autonomamente di ab-
bandonare il domicilio paterno e di espatriare, senza alcuna consultazione
con il circolo familiare e più specificatamente maschile al quale apparte-
neva. Inoltre il Tribunale constata che le circostanze che l’avrebbero final-
mente determinata all’espatrio sarebbero state le pressioni ricevute dal
contesto familiare perché lasciasse i figli presso il domicilio dei nonni pa-
terni (cfr. atto B13, p.to 7.01, pag. 8; atto B21, D37, pag. 5), e non i presunti
e reiterati arresti e maltrattamenti compiuti dalle autorità siriane. A causa di
questi ultimi l’insorgente non ha invece neppure tentato di trovare una so-
luzione abitativa differente a quella familiare, per cercare di sfuggire ai suoi
presunti persecutori, o almeno di mettere al sicuro i figli da possibili riper-
cussioni, ciò che risulta illogico e contrario alla generale esperienza di vita.
6.1.3 Infine, come rettamente constatato dall’autorità inferiore nella deci-
sione impugnata, neppure i figli B._______ e C._______, con le loro di-
chiarazioni contraddittorie ed inconsistenti, soccorrono la ricorrente nelle
sue allegazioni, ma semmai confermano ancora maggiormente l’inverosi-
miglianza delle stesse. Al riguardo, stupisce in particolare che la presunta
aggressione del figlio B._______ da parte delle forze governative durante
uno dei fermi della madre, sia stato allegato sia da quest’ultimo che da
A._______, soltanto nel corso della seconda audizione. Invero, la ricor-
rente ha accennato al fatto alla fine di quest’ultima audizione, raccontando
che al figlio gli avrebbero sferrato un pugno sul naso, rompendogli il setto
nasale, diagnosi che però sarebbe emersa soltanto in N._______ (cfr. atto
B21, D109 segg., pag. 12 seg.). Il figlio, nell’audizione avvenuta il giorno
dopo a quella della ricorrente, ha però inspiegabilmente presentato una
dinamica differente del colpo che gli sarebbe stato inferto al naso. Difatti
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ha dichiarato essere stato colpito con un bastone da un agente governa-
tivo, che gli avrebbe procurato sia la rottura del setto nasale che delle pro-
blematiche all’occhio (…), certificate a mente sua dalla documentazione
medica prodotta agli atti (cfr. atto B23, D43 segg., pag. 5 seg.). Senonché
tali eventi non sono minimamente sostenuti dalla documentazione medica
in lingua straniera prodotta nel gravame, in quanto riportanti analisi medi-
che e della vista generiche e pertanto inconsistenti, che non sono ricondu-
cibili direttamente ai fatti addotti. Inoltre risulta maggiormente incomprensi-
bile, se tale evento fosse stato realmente vissuto, perché B._______ abbia
negato nella prima audizione di aver avuto qualsivoglia problematica con
le autorità del suo paese d’origine, dichiarando invece che fossero i suoi
vicini a malmenarlo quando si recava a comprare il pane (cfr. atto B12, p.to
7.02, pag. 6).
6.1.4 A titolo abbondanziale l’esistenza di una persecuzione riflessa – ov-
vero quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle
rappresaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, esple-
tate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obiettivo di imporre una
cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr.
DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del TAF D-4396/2015 del 14 di-
cembre 2017 consid. 3.3) – di A._______ per le presunte attività politiche
esercitate dal marito, è pure seriamente messa in dubbio dal fatto che con
sentenza del Tribunale del 14 luglio 2015 di cui ai ruoli D-3001/2013, già
citata nei considerandi precedenti, le motivazioni politiche addotte dal ma-
rito L._______, sono state ritenute inverosimili (cfr. consid. 7). Alla luce
delle evenienze succitate, neppure le dichiarazioni circa le ricerche di
A._______ da parte delle autorità siriane successive al suo espatrio (cfr.
B21, D28 segg., pag. 4) risultano credibili.
7.
In sunto, vi è dunque luogo di ritenere che la versione addotta dai ricorrenti
delle persecuzioni che avrebbero subito da parte delle autorità siriane non
sia stata resa verosimile, in quanto sia le allegazioni degli insorgenti che i
mezzi di prova prodotti, non ossequiano i criteri di cui all’art. 7 LAsi. Inoltre,
la credibilità delle loro allegazioni va considerata fortemente compro-
messa, stante l’inverosimiglianza pregressa e confermata da codesto Tri-
bunale delle dichiarazioni del marito, rispettivamente padre, L._______,
come giustamente denotato anche dall’autorità inferiore nel suo atto re-
sponsivo.
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8.
Quo alle allegazioni di A._______ relative al fatto che il padre avrebbe vo-
luto farle sposare in patria un altro uomo, le stesse non risultano credibili.
Invero, le sue dichiarazioni in merito risultano contraddittorie ed incoerenti.
Ella adduce infatti dapprima che il padre non solo avrebbe esercitato delle
pressioni su di lei perché sposasse il presunto pretendente, ma l’avrebbe
pure picchiata, ciò che l’avrebbe determinata il giorno dopo a lasciare il
domicilio paterno e ad espatriare (cfr. atto B21, D118 segg., pag. 13 seg.).
Successivamente, però, ella riferisce che il padre l’avrebbe malmenata una
settimana prima dell’espatrio (cfr. atto B21, D122, pag. 14). Tale incoe-
renza importante non trova alcuna spiegazione, anche ponendo mente al
fatto che, dalle dichiarazioni precedenti, sarebbe stato l’evento che
l’avrebbe finalmente determinata a partire con i figli (cfr. atto B21, D37,
pag. 5 e D121, pag. 14). Inoltre, la ricorrente, senza alcuna motivazione
plausibile, ha presentato tali allegazioni soltanto nel corso dell’audizione
sui motivi d’asilo, ciò che mette maggiormente in dubbio i fatti da lei narrati.
Invero stupisce che, se tali eventi l’avessero effettivamente determinata
all’espatrio, non siano stati neppure accennati nel corso della prima audi-
zione sulle generalità. Malgrado le sia stata offerta più volte la possibilità di
esprimersi in merito ai suoi motivi d’asilo, ella ha unicamente asserito che
il padre le avrebbe riferito che poteva ospitare presso il suo domicilio sol-
tanto lei, mentre che i suoi figli si sarebbero dovuti recare dai suoceri, ciò
che lei avrebbe rifiutato (cfr. atto B13, p.to 7.01 segg., pag. 8 segg.). Ciò
che stupisce maggiormente, è inoltre che ella, interrogata inizialmente du-
rante l’audizione sui motivi circa i famigliari ancora presenti in patria, abbia
sostenuto dapprima che il padre fosse deceduto già poco prima del suo
espatrio in H._______ (cfr. atto B21, pag. 23), circostanza che sconfesse-
rebbe la concatenazione degli eventi relativi alle pressioni subite dal padre
della ricorrente prima della sua partenza dalla Siria, per subito dopo alle-
gare invece che il padre sarebbe stato ancora in vita durante la sua prima
audizione in Svizzera, essendo deceduto da poco più di un anno (cfr. atto
B21, D24 seg., pag. 4). Pertanto, alla luce degli elementi discrepanti ed
incoerenti succitati, si ritiene che anche gli avvicendamenti dichiarati in me-
rito alle pressioni esercitate dal padre della ricorrente perché sposasse un
altro uomo, non adempiono le condizioni di verosimiglianza ai sensi
dell’art. 7 LAsi.
9.
Per scrupolo di esaustività, circa le ulteriori circostanze addotte da
A._______ in merito alle pressioni che suo padre avrebbe esercitato su di
lei perché lasciasse i suoi figli ai suoceri e chiedesse il divorzio (cfr. atto
B21, D37, pag. 5), come pure delle pressioni dei familiari paterni che
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Pagina 16
B._______ dichiara avessero ricevuto perché lasciassero il domicilio dei
nonni paterni (cfr. atto B12, p.to 7.01 segg., pag. 6 seg.), le stesse, anche
se fossero ritenute verosimili, non risultano rilevanti ai sensi dell’asilo. In-
vero il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono-
sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili
da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere
esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu-
zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul
piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell’interes-
sato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della
sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico,
che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecu-
zioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi og-
gettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di
colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5
con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere
fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Nel caso in esame non
vi sono evidenze agli atti che permettano di concludere che in un futuro
prossimo e con un’alta probabilità il padre dell’insorgente potesse mettere
in atto effettivamente le sue pressioni, non avendo intrapreso alcunché di
concreto per far sancire il divorzio tra l’insorgente ed il marito, come pure
perché i figli lasciassero la madre, salvo aver ingiunto alla figlia di riaccom-
pagnare i figli dai suoceri, come pure di chiedere il divorzio, perché non
riscontrassero più delle problematiche con le autorità (cfr. atto B13, p.to
7.01, pag. 8 e atto B21, D37, pag. 5). Pertanto dalle allegazioni dei richie-
denti non risultano sufficienti indizi per ritenere un fondato timore di subire
dei pregiudizi da parte del padre, rispettivamente del nonno, per tali circo-
stanze se ella fosse rimasta presso il domicilio paterno. Inoltre, essendo il
padre, rispettivamente nonno materno, nel frattempo deceduto (cfr. atto
B21, D23 segg., pag. 4; atto B23, D32, pag. 4), tali circostanze, quand’an-
che verosimili, non esporrebbero in un prossimo futuro i ricorrenti a dei seri
pregiudizi ex art. 3 LAsi.
10.
Infine, i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati anche a causa della
situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e delle conseguenze
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indirette da essa derivanti (cfr. atto B11, p.to 7.01, pag. 6; atto B12, p.to
7.03, pag. 10; atto B13, p.to 7.03, pag. 10), come pure B._______, ha ad-
dotto genericamente alla mancanza di libertà e giustizia in Siria, alle discri-
minazioni subite in quanto curdo, ed alle difficoltà di costruirsi un futuro nel
suo paese d’origine (cfr. atto B23, D43, pag. 5; D64 segg., pag. 7 seg.; D79
e D81, pag. 9). In relazione a quanto precede, va rammentato che gli atti e
le conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o vio-
lenza generalizzata, seppur di indubbia gravità, non sono ascrivibili ad una
persecuzione intensa e mirata e motivata da uno dei motivi enunciati
all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n°17 consid. 4c,
bb). Inoltre, la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita
all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi,
suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o
di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di
crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a tro-
vare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizza-
zione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali
ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata (cfr. tra le
tante sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017). Le eve-
nienze citate dai ricorrenti, non risultano pertanto rilevanti in materia d’asilo,
in quanto in parte ascrivibili alla situazione di guerra e di violenza genera-
lizzata ed in parte alle difficoltà socio-economiche ai quali in modo generico
è sottoposta tutta la popolazione in Siria. La situazione di pericolo dovuta
alla situazione d’insicurezza in un determinato paese, è del resto contem-
plata esclusivamente dall’art. 83 cpv. 4 LStr (RS 142.20), il quale prevede
che, qualora nel Paese d’origine o di provenienza lo straniero venisse a
trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra,
guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, l’esecuzione
dell’allontanamento non è esigibile. Il pericolo generale dovuto all’attuale
situazione in Siria è stato correttamente analizzato dall’autorità inferiore,
poiché la stessa ha disposto per i ricorrenti l’ammissione provvisoria per
inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
11.
Ne discende pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto di
rifugiato e della conseguente concessione dell’asilo, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata. La SEM, con la decisione
avversata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’ap-
prezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
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12.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con deci-
sione incidentale del 2 febbraio 2018, accolto l’istanza di assistenza giudi-
ziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA a condizione che fosse dimostrata con un’at-
testazione d’indigenza e l’inoltro della documentazione attestante il perce-
pimento di prestazioni assistenziali da parte del nucleo familiare il 6 feb-
braio 2018, non sono riscosse le spese processuali.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: