Corte IV
D-153/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Robert Galliker
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM)
Quellenweg 6, 3003 Berna
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 gennaio 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-153/2008
Fatti:
A.
Il 15 novembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo
in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione del 7 e del 28 dicembre 2007), d'essere
espatriato nell'ottobre 2007 per timore d'essere ucciso da un
malvivente di nome “B._______”. Nel [...], durante la sua attività come
maggiore presso la frontiera di C._______, l'interessato avrebbe infatti
fermato e sequestrato due autocarri con carico illegale di alcool
appartenenti al succitato malvivente. Quest'ultimo avrebbe in seguito
perseguitato, maltrattato, derubato e, in tre occasioni, accoltellato
l'interessato (tra il [...] e il [...] o l'[...]) e reclamato di essere ripagato
per i danni subiti. L'interessato avrebbe denunciato gli accaduti in due
occasioni alla polizia, che però non sarebbe intervenuta in suo favore
ma gli avrebbe, invece, consigliato di pagare i sussistenti debiti.
B.
Il 7 gennaio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 9 gennaio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese
processuali.
D.
Il 19 febbraio, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i motivi
ivi indicati (gravame privo di probabilità d'esito favorevole) la domanda
d'assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare un
anticipo, di fr. 600.--, entro il 27 febbraio 2008, a copertura delle
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presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del
ricorso in caso di mancato versamento del detto anticipo.
E.
Il 26 febbraio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero delle safe
countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte
processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in
caso di rientro in patria. Le dichiarazioni di quest'ultimo sono state
giudicate come contraddittorie in modo flagrante e clamoroso.
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5.
Nel gravame, l'insorgente sostiene, fra l'altro, di avere fornito lui stesso
delle valide spiegazioni riguardo alle presunte contraddizioni nel suo
racconto. Fa valere che il suo racconto giustifica un'entrata nel merito
della domanda d'asilo e sostiene, infine, che l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Mongolia non è ragionevolmente esigibile
poiché la sua vita sarebbe in pericolo.
6.
Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
6.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima
una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
6.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18).
7.
7.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.2 Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito, per quanto attiene alla
sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di
persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non
emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione. Quest'ultime s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
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provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Questo
Tribunale constata che l'insorgente si è contraddetto varie volte nel
corso delle due audizioni. A titolo d'esempio, nell'ambito dell'audizione
del 7 dicembre 2007, il ricorrente aveva affermato di essere stato
accoltellato alla testa ed alla schiena da B._______ quando si trovava
a D._______ e di essere stato, in seguito, ricoverato per 14 giorni
nell'ospedale di E._______ (pag. 5). Durante l'audizione del 28
dicembre 2007 ha invece sostenuto, descrivendo lo stesso episodio, di
essere stato accoltellato due volte alla testa e di essere stato
ricoverato per una settimana (pag. 4). Inoltre, il ricorrente si è
manifestamente contraddetto riguardo ai beni sottrattigli da B._______
nel [...] (v. verbale d'audizione del 7 dicembre pag. 5 e verbale
d'audizione del 28 dicembre 2007 pag. 4) e sulla data del proprio
trasferimento in campagna (v. verbale d'audizione del 7 dicembre pag.
5 e verbale d'audizione del 28 dicembre 2007 pag. 4). Non soccorre,
altresì, l'insorgente la generica censura ricorsuale, secondo la quale le
contraddizioni risalirebbero al fatto che non sarebbe “totalmente lucido
a causa delle ferite, delle coltellate e delle percosse subite” (v.
gravame, pag. 2). Tale generica censura sembra poco convincente,
considerato, altresì, che, né anteriormente alla pronuncia del
provvedimento litigioso, né in procedura di ricorso, l'insorgente ha
indicato quali divergenze sarebbero da attribuire al suo stato di salute,
perché, e, infine, quale sarebbe la sua versione dei fatti definitiva.
Inoltre, va rilevato che il comportamento del ricorrente, che appare
avere vissuto per 6 anni in patria dopo essere stato minacciato e
accoltellato una prima volta nel [...] prima dell'espatrio nell'[...] (cfr.
verbale d'audizione del 7 dicembre 2007 pag. 1 e 4), dimostra
l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo paese
d'origine. Infine, giova rilevare che non vi è ragione di ritenere che le
autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al
ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo di terzi nei suoi confronti, per lo più se, come sostenuto, il
ricorrente aveva lavorato per ben dieci anni come ispettore doganale
(cfr. verbale d'audizione del 7 dicembre 2007 pag. 2 e 4).
8.
8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Mongolia possa violare
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l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il
ricorrente è giovane, ha una certa esperienza professionale (cfr.
verbale d'audizione del 7 dicembre 2007 pag. 2 e 4) e può contare in
patria su una sufficiente rete di contatti sociali (genitori e due sorelle;
cfr. verbale d'audizione del 7 dicembre 2007 pag. 2). Non ha, altresì,
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine.
8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
8.5 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
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Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 26
febbraio 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 26 febbraio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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