B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1533/2017
Sen t en z a d e l 7 n o vemb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dall Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 16 febbraio 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino eritreo con ultimo domicilio a B._______ (nome uffi-
ciale locale: C._______), nella regione del sud (Zoba Debub), è espatriato
nell’ottobre del 2014 giungendo poi in Svizzera il 10 luglio 2015, data nella
quale ha depositato la propria domanda d’asilo (cfr. atto A8).
Sentito sui motivi alla base della stessa, egli ha dichiarato di aver svolto la
dodicesima classe alla scuola Warsay Yikelao, situata nel campo di adde-
stramento di Sawa, presso il quale avrebbe anche ottenuto un primo adde-
stramento militare. Dopo aver ricevuto un congedo di un mese nell’estate
del 2014, egli sarebbe dovuto tornare a Sawa al fine di farsi assegnare ad
un’unita militare civile a dipendenza del punteggio ottenuto nel corso
dell’anno scolastico precedente. Sennonché, conscio che, in virtù delle sue
scarse doti di studente, avrebbe con ogni probabilità dovuto integrare l’ap-
parato militare, egli si sarebbe deciso a non fare ritorno al campo di adde-
stramento nonostante le autorità avessero iniziato a richiamare in servizio
i giovani del suo girone. Dopo aver lasciato il paese, l’interessato avrebbe
appreso dalla madre che le autorità gli avrebbero trasmesso un invito a
ripresentarsi a Sawa (cfr. atto A8).
B.
Con decisione del 16 febbraio 2017, notificata al richiedente il giorno se-
guente (cfr. atto A28), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestual-
mente il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile
C.
Il 13 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 14
marzo 2018), l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via
principale egli ha postulato l’annullamento della decisione impugnata, il ri-
conoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo. In primo
subordine ha chiesto la ritrasmissione degli atti alla SEM per una nuova
valutazione di tali aspetti. In via ancor più subordinata di essere ammesso
provvisoriamente in Svizzera dopo constatazioni della presenza di ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento. Altresì ha presentato, secondo il senso,
una domanda di assistenza giudiziaria, come esenzione dal versamento
delle spese processuali e del relativo anticipo.
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Contestualmente al proprio ricorso, l’insorgente, oltre agli allegati d’uso, ha
fatto pervenire al Tribunale diverse fotografie che lo ritraggono in divisa ed
una copia del certificato di iscrizione alla scuola Warsay Yikelao.
D.
Con ulteriore scritto del 31 marzo 2017, il ricorrente ha versato agli atti il
summenzionato certificato in originale.
E.
Il 26 luglio 2018 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria
ed ha trasmesso gravame e mezzi di prova alla SEM.
F.
Con osservazioni del 6 agosto 2018, l’autorità intimata ha presentato la
propria risposta all’allegato ricorsuale.
G.
Il 29 agosto 2018, il ricorrente si è espresso in replica.
H.
Lo scambio scritti si è concluso con la duplica della SEM del 19 settembre
2018, trasmessa per conoscenza all’insorgente.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applica-
zione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27 consid. 3.3).
2.2 Nelle procedura d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art.
106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e
completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione ne-
cessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed
amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21
consid. 5). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la deci-
sione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è
un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le
circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2
con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.).
3.
3.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inte-
gralmente inverosimile il racconto dell’interessato. A mente della SEM, il
richiedente asilo avrebbe reso asserzioni inconsistenti in merito alla sua
esperienza a Sawa. Egli non sarebbe stato in misura di descrivere attendi-
bilmente né il suo arrivo, né il suo soggiorno, né tantomeno il periodo tra-
scorso nel campo di addestramento. Le sue spiegazioni in merito al viaggio
verso tale luogo si sarebbero rivelate insufficienti. Anche quo alle “fattezze”
di Sawa, il suo resoconto sarebbe stato lacunoso, di modo che l’autorità di
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prime cure è giunta persino a mettere in dubbio che l’interessato vi abbia
soggiornato. A comprova di ciò, ha proseguito l’autorità di prime cure, an-
drebbero annoverate anche le vaghe e stereotipate affermazioni del richie-
dente asilo in merito alla sua permanenza in loco. La caratterizzazione
dell’addestramento iniziale e del successivo periodo di studio sarebbe in-
vero stata proposta per il tramite di una superficiale descrizione delle gior-
nate tipo. Egli non sarebbe segnatamente stato in misura di dettagliare il
contenuto dell’addestramento iniziale, il tenore delle lezioni e le materie
insegnate così come l’istruzione militare finale e le relative simulazioni di
combattimento. Oltremodo, ha concluso l’autorità di prima istanza, le alle-
gazioni riguardanti la diserzione sarebbero inconsistenti e contrastanti.
L’insorgente avrebbe infatti dapprima asserito che le autorità militari avreb-
bero iniziato a cercarlo in quanto non avrebbe rispettato i termini del con-
gedo, sicché gli avrebbero mandato un richiamo. Successivamente, egli si
sarebbe però smentito, affermando che il richiamo non sarebbe mai arri-
vato a casa e che avrebbe appreso delle ricerche solo dopo l’espatrio. Di-
poi, durante l’audizione sulle generalità, l’interessato nemmeno sarebbe
stato in misura di descrivere il momento del recapito della comunicazione
alla madre né tantomeno il suo contenuto. Inoltre, nel corso dell’audizione
sulle generalità il richiedente asilo avrebbe affermato di doversi recare a
Sawa per sapere il luogo in cui sarebbe stato mandato mentre in seguito
avrebbe ricondotto tale necessità al fatto di ottenere informazioni circa il
suo punteggio dell’anno precedente. Su tali presupposti, l’asserito espatrio
illegale non sarebbe rilevante in materia d’asilo.
3.1.1 Con ricorso, l’insorgente contesta le valutazioni dell’autorità di prime
cure. A suo dire, la descrizione del viaggio non presenterebbe alcun indizio
dal quale poter inferire elementi d’inverosimiglianza. Lo stesso varrebbe
del resto anche quanto alla caratterizzazione dell’area di Sawa, che, per
quanto scarna, corrisponderebbe alle informazioni note sulla realtà pae-
saggistica (effettivamente povera) del luogo. Oltremodo, prosegue il ricor-
rente, la descrizione temporale di una giornata tipo da lui fornita sarebbe
stata minuziosa. Egli avrebbe inoltre reso indicazioni concludenti circa la
sua incorporazione e le generalità del suo insegnante. Per quanto succinta,
la sua esposizione circa l’addestramento le attività fisiche svolte non giu-
stificherebbe un giudizio di inverosimiglianza. Una tale conclusione rischie-
rebbe infatti di essere fuorviante, in particolare laddove si consideri la strin-
gatezza quale aspetto della personalità del richiedente asilo; aspetto che
trasparirebbe dagli stessi verbali. Ove si consideri il complesso delle alle-
gazioni emergerebbe invece che le stesse siano tali da permettere di con-
cludere che l’insorgente abbia realmente vissuto tali circostanze. Sarebbe
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infatti difficile immaginare ch’egli fosse in misura di delucidare l’autorità in-
terrogante a proposito dei differenti aspetti della vita militare senza essere
effettivamente stato incorporato. Oltracciò, conclude l’interessato, le pre-
sunte contraddizioni circa il recapito o meno del richiamo a rientrare in ser-
vizio, pur potendosi effettivamente evincere dai verbali, non sarebbero af-
fatto riconducibili ad un tentativo di avvalersi di un costrutto fittizio ai fini
della causa. La frase potrebbe infatti essere stata mal interpretata ed inol-
tre, il richiedente asilo avrebbe immediatamente chiarito la corretta crono-
logia dei fatti, senza che nulla gli fosse stato contestato. In quel momento,
le indicazioni incriminate non sarebbero state in contrasto con nessuna
delle allegazioni precedenti. Mal si comprenderebbe invero come mai egli
avrebbe rettificato le sue dichiarazioni se effettivamente intento a escogi-
tare una “storia” in quel preciso istante. Allo stesso modo, quo alla diver-
genza sul motivo per il quale egli si sarebbe dovuto recare nuovamente a
Sawa, il ricorrente avrebbe semplicemente voluto indicare che, conto te-
nuto delle sue difficoltà scolastiche, sarebbe senz’altro stato assegnato ad
un percorso in ambito militare. Nel prosieguo del gravame egli rinvia quindi
ai mezzi di prova prodotti, che, congiuntamente alle sue allegazioni nel
complesso, renderebbero verosimile la sua versione dei fatti. I motivi
d’asilo addotti soddisferebbero del resto pienamente le condizioni di cui
all’art. 3 LAsi.
3.2 Nell’ambito della propria risposta al gravame, l’autorità intimata ha in
parte rivisto la propria valutazione del caso. Ritenuti in particolare i docu-
menti prodotti, la SEM ha infatti considerato plausibile che l’insorgente sia
effettivamente stato nel campo di addestramento di Sawa. Tuttavia, dal
momento che permarrebbero ugualmente dubbi insormontabili quanto al
periodo successivo, non sarebbe comunque dato a sapersi se l’interessato
aspettasse ancora una convocazione o fosse di fatto già stato esentato.
3.3 In sede di replica, l’insorgente sottolinea come l’ipotesi avanzata dalla
SEM circa l’eventuale esenzione dal servizio nazionale sarebbe il frutto di
impressioni soggettive non supportate da sufficienti riscontri. Essa non
avrebbe infatti sostenuto che l’esenzione gli sarebbe stata concessa poi-
ché già attivo nel servizio nazionale precedentemente all’emanazione della
“Proclamation on National Service” o in quanto partecipante alla guerra ci-
vile. Al contrario, la licenza cui avrebbe fatto riferimento l’insorgente do-
vrebbe essere compresa come quella successiva agli esami del dodice-
simo anno. Secondo le fonti riportate nella presa di posizione, tale congedo
avrebbe effettivamente la durata di un mese e sarebbe spesso utilizzato
dagli studenti per lasciare il paese. Apparrebbe pertanto verosimile che l’in-
sorgente, che temeva di essere assegnato alla parte militare del servizio
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Pagina 7
nazionale in caso di ritorno a Sawa, abbia disertato o si sia sottratto all’ob-
bligo di leva. La probabilità che i fatti si siano svolti diversamente sarebbe
invero estremamente bassa.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi). A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
4.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettiva-
mente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto
è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure
se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 con-
sid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effet-
tuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudi-
zio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Dal canto suo, l’espatrio illegale
dall’Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi
supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle
autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017
[pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).
4.3 In una recente sentenza in ambito di ammissibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento il Tribunale ha tra le altre cose rilevato che il recluta-
mento per il servizio nazionale avviene in genere nel corso dell’ultimo anno
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della scuola secondaria. Di norma, tutti gli studenti sono tenuti ad assolvere
il dodicesimo anno di scuola presso il campo di addestramento di Sawa,
laddove ricevono un basilare addestramento militare, terminano la loro for-
mazione scolastica e sostengono gli esami di fine ciclo. I diplomati migliori
hanno quindi la possibilità di accedere a degli studi superiori, per poi essere
assegnati al servizio nazionale civile. Gli studenti con valutazioni più basse
ricevono invece una formazione professionale all’interno o all’esterno del
campo di addestramento; in seguito ed a seconda dei casi e delle valuta-
zioni, sono incorporati nel servizio nazionale civile o militare (cfr. sentenza
del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata come sentenza
di riferimento] consid. 12.2 e riferimenti citati).
5.
5.1 Ora, visto quanto precede, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell’in-
teressato a proposito del suo primo anno a Sawa possano iscriversi in un
contesto di generale plausibilità. Su tali aspetti la versione del ricorrente
risulta pure esente da contraddizioni in punti essenziali e, nonostante l’au-
torità di prima istanza sia del parere contrario, può altresì dirsi sufficiente-
mente sostanziata. Le fotografie prodotte in sede ricorsuale avvalorano
tale tesi in quanto raffigurano incontestabilmente il ricorrente in un contesto
apparentabile al campo di addestramento citato. Inoltre, il certificato di iscri-
zione agli esami presso la scuola interna allo stesso Sawa risulta conforme
al materiale comparativo in possesso del Tribunale e come tale può essere
considerato un valido mezzo di prova a sostegno delle sue dichiarazioni.
Si può dunque partire dal presupposto che il ricorrente abbia effettivamente
svolto il dodicesimo anno di scuola a Sawa ricevendo anche una prima
formazione militare. Del resto, la SEM, nell’ambito della propria risposta al
gravame, ha a sua volta ritenuto plausibile tale aspetto, riconsiderando de
facto buona parte della motivazione contenuta nella decisione impugnata.
5.2 Sennonché, l’autorità di prime cure permane dell’opinione che i suc-
cessivi avvenimenti, e meglio, il congedo e la riconvocazione al campo di
addestramento non sarebbero verosimili. Ora, la versione dell’interessato
sembra effettivamente differire sui alcuni aspetti dal momento che nel
corso dell’audizione sulle generalità, egli pare aver dapprima asserito che
le autorità avrebbero iniziato a cercarlo e che gli avrebbero mandato un
richiamo salvo poi, di lì a poco, affermare di non aver ricevuto nulla al do-
micilio e di aver semplicemente appreso che le stesse “stavano facendo il
giro”. Tuttavia, a mente del Tribunale, tale presunta dissonanza non per-
mette ad essa sola di giungere con la necessaria preponderanza ad un
giudizio d’inverosimiglianza. In primo luogo, le dichiarazioni in questione
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Pagina 9
sono state rilasciate nell’ambito di un’audizione volta ad accertare le gene-
ralità del ricorrente e non i suoi motivi d’asilo (tanto che l’interessato non è
stato questionato al riguardo ma unicamente a proposito del percorso for-
mativo). Inoltre, a ben guardare si potrebbe altresì ritenere che il ricorrente,
più che rendere asserti contradditori, abbia voluto precisare quanto asse-
rito poc’anzi, finanche ch’egli avesse potuto omettere di distinguere tra il
periodo di permanenza nel paese d’origine e quello successivo. Non di
meno, alla luce delle fonti disponibili, la durata del congedo estivo da lui
indicata sembra a sua volta plausibile. Lo stesso può dirsi quanto al fatto
di doversi ripresentare onde ottenere i risultati del dodicesimo anno e co-
noscere il suo percorso futuro in seno al servizio nazionale. Del resto, an-
che le ulteriori considerazioni della SEM (che ha intravisto dell’incon-
gruenze a proposito del motivo per il quale l’interessato si sarebbe dovuto
recare nuovamente a Sawa) sembrano d’acchito ingiustificate. Le due que-
stioni (il fatto di conoscere il punteggio del dodicesimo anno e di sapere il
settore di futura assegnazione) sono infatti strettamente correlate. Menzio-
nando alternativamente le due circostanze, l’insorgente non ha dunque
reso dichiarazioni contrastanti bensì ha elencato due aspetti interdipen-
denti della medesima contingenza.
5.3 Sia quel che sia, quanto appare indubbio in specie è che l’autorità di
prime cure sia incappata in un accertamento inesatto delle circostanze giu-
ridicamente rilevanti. Ciò mettendo dapprima a torto in dubbio il vissuto
dell’insorgente a Sawa (salvo poi correggersi in sede ricorsuale a fronte dei
mezzi di prova prodotti) e successivamente ritenendo inverosimili gli avve-
nimenti susseguenti sulla sola scorta di valutazioni poco convincenti. Ciò
detto, il Tribunale ritiene giudizioso rinviare la presente causa alla SEM
perché quest’ultima abbia a verificare dettagliatamente e sulla base di un
giudizio di probabilità preponderante (tenente conto anche dei succitati
aspetti di plausibilità) se il ricorrente possa o meno essere considerato
quale renitente/disertore. In buona sostanza, l’autorità è chiamata ad ac-
certare se, dopo lo svolgimento del dodicesimo anno di formazione, l’inte-
ressato sia stato effettivamente esentato dalla leva o se, al contrario, non
si sia ripresentato in servizio nonostante fosse tenuto a farlo.
6.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 2 marzo 2017 è
annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) af-
finché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pro-
nunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente
sentenza, eventualmente dopo ulteriori misure d’istruzione.
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Pagina 10
Su tali presupposti, il Tribunale può esimersi dal passare in rivista le ulte-
riori censure ricorsuali, segnatamente per quanto concerne gli aspetti rela-
tivi all’esecuzione dell’allontanamento.
7.
7.1 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA).
7.2 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
8.
Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 1050.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 16 febbraio 2017 è annul-
lata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1050.– a titolo di
indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: