Corte IV
D-1549/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Emilia Antonioni, Daniel Schmid,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nata l'(...),
B._______, nato il (...),
C._______, nato il(...),
D._______, nato il (...),
E._______, nato il (...),
F._______, nato il (...),
G._______, nato il (...),
H._______, nata il (...),
Kosovo,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 marzo 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1549/2009
Fatti:
A.
Il 14 aprile 1999, il signor B._______, unitamente alla moglie
A._______e il loro primo figlio - originari di I._______, rispettivamente
di J._______ (Kosovo) nonché di etnia Ashkali, rispettivamente Rom
con ultimo domicilio a K._______(Kosovo) - hanno presentato una
prima domanda d'asilo in Svizzera.
B.
Con decisione del 7 giugno 2001, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR,
attualmente e di seguito UFM) ha negato la qualità di rifugiato agli
interessati. Ha, tuttavia, concesso ai medesimi l'ammissione
provvisoria, ritenuto che il loro allontanamento verso il Kosovo non era
ragionevolmente esigibile, così come verso la Repubblica federativa di
Yugoslava, quale alternativa di rifugio interno, avuto riguardo della loro
appartenenza etnica e delle circostanze della fattispecie.
C.
Il 31 luglio 2006, gli interessati si sono resi irreperibili. A fronte della
loro scomparsa, in data 14 maggio 2007, l'UFM ha comunicato
all'autorità cantonale competente la revoca dell'ammissione
provvisoria pronunciata il 7 giugno 2001 in favore degli interessati.
D.
Il 31 gennaio 2009, gli interessati, assieme ai loro sei figli minorenni,
hanno presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Hanno
dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione dell'11 e del 26 febbraio 2009), di essere rientrati a
K._______ (Kosovo) nel (...) a causa di problemi di salute del marito e
di essere scappati - dopo un mese - a L._______, nella regione di
M._______ (Serbia), a seguito degli insulti, delle minacce, nonché
dell'aggressione subita in casa da parte di alcuni albanesi. Dopo aver
vissuto per circa due anni in un campo rom, gli interessati sarebbero
espatriati nuovamente in maniera definitiva verso la Svizzera, a causa
delle loro difficili condizioni economiche, rispettivamente perché i serbi
gli intimavano di andarsene.
E.
Il 6 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del
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26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il Kosovo siccome lecita, esigibile e
possibile, rilevando altresì la possibilità per i medesimi di ritornare a
stabilirsi a M._______.
F.
Il 10 marzo 2009, gli interessati - per il tramite del loro patrocinatore -
hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via
principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione
degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel
merito della loro domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
G.
Il 13 marzo 2009, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai
ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso e ad esprimersi sull'eventuale
incidenza della proclamazione dell'indipendenza, il 18 febbraio 2008,
della Repubblica del Kosovo sulla fattispecie in esame.
H.
Il 1° aprile 2009, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha
proposto la reiezione del gravame.
I.
Il 20 aprile 2009, i ricorrenti hanno inoltrato l'atto di replica,
sottolineando la situazione volatile nel proprio Paese, la quale
necessiterebbe un esame approfondito dal profilo dell'esecuzione
dell'allontanamento.
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Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinate la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha constatato, da un
lato, che la prima procedura d'asilo si è definitivamente conclusa e,
dall'altro, ha considerato che i fatti posteriori alla conclusione della
precedente procedura d'asilo addotti dai ricorrenti, non sarebbero
propri a motivare la qualità di rifugiato o determinati per la
concessione della protezione provvisoria. Infatti, il racconto degli
insorgenti sarebbe vago, stereotipato, inattendibile e contraddittorio in
più punti, come ad esempio sul luogo del loro soggiorno, sul numero
degli aggressori, sulle armi in loro possesso durante l'aggressione,
nonché sul momento della giornata in cui essa sarebbe avvenuta,
nonché sulle circostanze dopo l'aggressione. Inoltre, l'UFM ha ritenuto
che le probabilità di un pericolo concreto solo per motivi etnici per i
Rom di lingua albanese, gli Ashkali e gli egiziani sarebbe esclusa,
ritenuta la situazione ormai stabile in molti villaggi e distretti, i
miglioramenti della convivenza interetnica e la garanzia per questi
gruppi, in principio in tutto il Kosovo, della libertà di movimento e delle
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strutture medico-sociali. D'altronde, non esisterebbero motivi
individuali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dei
richiedenti in Kosovo. Infine, detto Ufficio ha rilevato la possibilità per i
medesimi di rientrare a M._______, dove essi avrebbero vissuto dal
2006 fino al loro ritorno in Svizzera.
5.
Nel gravame, i ricorrenti hanno fatto valere che le minacce e violenze
subite costituirebbero fatti nuovi rilevanti che avrebbero dovuto
condurre ad una decisione materiale. Le loro allegazioni
corrisponderebbero, infatti, a quanto noto sulla difficile realtà delle
minoranze etniche in Kosovo, mentre che le contraddizioni evidenziate
dall'UFM sarebbero irrilevanti. Quanto all'esecuzione
dell'allontanamento, gli insorgenti hanno asserito che la decisione
dell'UFM andrebbe annullata, in quanto violerebbe le indicazioni
dettate dalla giurisprudenza, ritenuto che non risulta dagli atti che
detto Ufficio abbia svolto un'indagine o una misura d'istruzione
equivalente per valutare l'esigibilità del loro allontanamento. Inoltre, la
situazione familiare delicata e fragile dei ricorrenti, la perdita della loro
casa, nonché le pregiudicate possibilità di reinserimento in Kosovo -
non avendo nessuna garanzia di mimino vitale e di alloggio -
esporrebbero i ricorrenti al rischio concreto di trattamenti persecutori e
discriminatori in caso di rientro in detto Paese, richiamate a tal
proposito anche le osservazioni dell'Organizzazione svizzera di aiuto
ai rifugiati (OSAR). Infine, un loro rientro in Serbia sarebbe altrettanto
ragionevolmente inesigibile, visto che sarebbero costretti a vivere in
capannoni di fortuna e le condizioni di vita sarebbero inaccettabili.
6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame,
in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. In
aggiunta, l'autorità inferiore ha rilevato che la dichiarazione
d'indipendenza del Kosovo non inciderebbe né sulla valutazione dei
motivi d'asilo, né su quella dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti,
a seguito di tale fatto, la situazione degli interessati non avrebbe
subito cambiamenti. D'altronde, il Kosovo è stato designato Paese
esente da persecuzioni (Safe country) e, di conseguenza, la sua
nuova costituzione concederebbe alle minoranze completi diritti. In
detto Paese, inoltre, sarebbero presenti due missioni internazionali,
nonché le forze internazionali di sicurezza e la Polizia del Kosovo che
sarebbero in grado di proteggere le minoranze etniche.
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7.
Nella replica, gli insorgenti hanno sostanzialmente confermato le
considerazioni già esposte con l'atto di ricorso. Inoltre, in relazione a
quanto ritenuto in risposta dall'UFM, essi hanno fatto valere che, se la
loro situazione non è cambiata rispetto alla prima procedura d'asilo,
non vi sarebbe motivo per cui non gli debba essere concessa
l'ammissione provvisoria, come sarebbe stato il caso allora. Essi
hanno contestato che l'UFM abbia "attentamente" valutato i motivi
d'asilo e l'esecuzione dell'allontanamento, senza aver svolto le indagini
indicate dalla giurisprudenza. Nonostante l'inserimento del Kosovo nei
Paesi sicuri, nella fattisecie si tratterebbe di una decisione di non
entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. Tale decisione
presupporrebbe l'accertamento della manifesta insussistenza di indizi
di nuovi elementi per la qualità di rifugiato o la concessione
dell'ammissione provvisoria, ciò che nel caso manifestamente non
sussisterebbe. Infine, i ricorrenti hanno addotto che la presunzione di
assenza di persecuzioni non sarebbe una presunzione assoluta e la
situazione delle minoranze meriterebbe una particolare cautela. A loro
avviso, spetterebbe esclusivamente a codesto Tribunale un eventuale
mutamento di giurisprudenza in merito ai principi, da esso stabiliti, per
la valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento per tali minoranze
del Kosovo. Altrimenti, tali principi dovrebbero essere considerati
perfettamente validi al momento della pronuncia della decisione
impugnata.
8.
8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo, se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di
una procedura d'asilo terminata con una decisione negativa o se,
mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese
d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che
siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di
rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria.
8.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della
decisione dell'UFM del 7 giugno 2001.
8.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente
procedura, questo Tribunale osserva che i ricorrenti non hanno
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presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni già indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi. all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In
particolare, basti rilevare che gli insorgenti hanno reso dichiarazioni
contraddittorie proprio sull'avvenimento principale addotto a sostegno
della loro domanda d'asilo, ovvero l'aggressione che avrebbero subito
nel (...), allorquando essi sarebbero rientrati a K._______. Il ricorrente
ha affermato che tale fatto sarebbe avvenuto alle ore (...), senza
tuttavia essere stato in grado di indicare né la data (mese e giorno) né
perlomeno il periodo dell'anno (cfr. verbale d'audizione [1] del
ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 7), mentre che la ricorrente ha
dichiarato inizialmente che sarebbe successo a notte inoltrata (cfr.
verbale d'audizione della ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 8) e
successivamente un'ora circa dopo di pranzo (cfr. verbale d'audizione
della ricorrente del 26 febbraio 2009 D50 pag. 6). Chiamati ad
esprimersi su tali contraddizioni, i ricorrenti hanno confermato le loro
versioni, senza saper dare una spiegazione alle dichiarazioni
incongruenti dell'uno o dell'altra (cfr. verbale d'audizione [2] del
ricorrente del 26 febbraio 2009 D2 pag. 1 e della ricorrente del
26 febbraio 2009 D100). Oltre al momento dei fatti, gli insorgenti si
sono contraddetti anche sul luogo in cui l'aggressione sarebbe
avvenuta. Il marito ha dichiarato che sarebbe avvenuta a casa loro, la
quale era costituita da due camere che avrebbero retto e che si
situerebbe vicino a quella della famiglia presso cui vivevano, in un
villaggio nei pressi di K._______ (cfr. verbale d'audizione del ricorrente
dell'11 febbraio 2009 pag. 7 e [2] del 26 febbraio 2009 D6, D18, D42).
Dal canto suo, la moglie ha affermato che al momento
dell'aggressione si trovava a casa dei vicini dei suoi genitori a
J._______ per poi rettificare ed affermare che i fatti si sarebbero svolti
a K._______ (cfr. verbale d'audizione della ricorrente
dell'11 febbraio 2009 pag. 7) nella casa dei vicini di suo marito dove
essi avrebbero vissuto (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del
26 febbraio 2009 D27 e D51-54), dato che la loro casa sarebbe stata
bruciata e della quale non sarebbe rimasto più niente (cfr. ibidem D31-
34 pag. 5). Ancora una volta, chiamati a rispondere su tali
contraddizioni, i ricorrenti hanno confermato le rispettive versioni
senza spiegazione alcuna (cfr. verbale d'audizione [2] del ricorrente
del 26 febbraio 2009 D2 e della ricorrente D100 pag. 10).
Le contraddizioni rilevate, considerato che vertono su punti essenziali
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del racconto degli insorgenti, non possono di certo essere ritenute
come irrilevanti, secondo quanto essi hanno invece preteso in sede di
ricorso (cfr. ricorso pag. 2). Tali contraddizioni bastano manifestamente
a concludere all'inverosimiglianza dell'intera vicenda addotta dai
ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo, senza che sia
necessario enumerare ulteriori elementi d'inattendibilità. Infine, è
d'uopo constatare che delle semplici e generali allegazioni quanto alle
presunte e note discriminazioni nei confronti delle minoranze etniche -
di cui i ricorrenti si prevalgono (cfr. ricorso pag. 2) - non bastano a
dimostrare l'esistenza per i ricorrenti di un pericolo d'esposizione a
persecuzioni in Kosovo a causa della loro etnia. In considerazione di
quanto precede, dunque, i motivi fatti valere dagli insorgenti
nell'ambito della procedura in esame sono da considerare inverosimili
e, in tutta evidenza, non costituiscono un indizio proprio a giustificare
la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi o determinanti per la
concessione provvisoria della protezione.
9.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è
impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio
federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle
disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
11.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione
dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità -
sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è
adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione
dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in
Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria
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(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA 2006] n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e
seg.).
11.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia
ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la
pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44
cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione
dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se
implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone
che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai
sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto
internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare
quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro
etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o
dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente
di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato
reinserimento (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale
[DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve
dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.
11.3 Questo Tribunale rileva inoltre che al momento della pronuncia
della decisione impugnata era nota all'autorità inferiore la
giurisprudenza di questo Tribunale, secondo la quale l'esecuzione
dell'allontanamento verso il Kosovo dei Rom, Ashkali e "Egiziani" è
stata considerata di principio come ragionevolmente esigibile nella
misura in cui sia stato preventivamente stabilito sulla base di un
accertamento individuale - in particolare mediante informazioni
raccolte sul luogo tramite l'Ufficio di collegamento in Kosovo (ora
tramite l'Ambasciata di Svizzera a Pristina) - che le condizioni per un
adeguato reinserimento, come la formazione professionale, lo stato di
salute, l'età, i mezzi necessari al sostentamento e la rete di contatti
sociali, siano soddisfatte (cfr. DTAF 2007/10).
11.4 Per quanto attiene all'etnia dei ricorrenti, l'UFM ha in questa
procedura d'asilo riconosciuto l'appartenenza dei ricorrenti all'etnia
Rom. Per contro, nella prima procedura d'asilo, era stato constatato -
sulla base dell'esame LINGUA (cfr. agli atti A 12/8 I° domanda d'asilo)
che essi apparterrebbero all'etnia Ashkali. La questione
dell'appartenenza dei ricorrenti all'etnia Rom o Ashkali può essere
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comunque lasciata indecisa, ritenuto che, secondo quanto esposto ai
considerandi precedenti (cfr. consid. 11. 2 e 11.3), valgono le
medesime esigenze per le due etnie.
11.5 Contrariamente alla giurisprudenza sopraevocata, l'UFM non ha
effettuato alcuna indagine ai sensi del considerando 11.3 della
presente. Tuttavia, le citate indagini sulla situazione sanitaria,
familiare, sociale e professionale in Kosovo erano in ogni caso
indispensabili alla pronuncia di una decisione d'esecuzione
dell'allontanamento (cfr. DTAF 2007/10). Solo una tale misura
d'istruzione avrebbe permesso di assicurare con sufficiente precisione
e certezza l'esistenza di una rete familiale e sociale suscettibile di
accogliere ed occuparsi dei ricorrenti, nonché di assicurare le
possibilità di reinserimento professionale in Kosovo al momento
dell'esecuzione dell'allontanamento. Peraltro, nulla lascia presumere
che gli insorgenti avessero, o abbiano, dei legami particolarmente
stretti con la maggioranza albanese nel loro Paese d'origine (cfr. DTAF
2007/10 consid. 5.3 pag. 111). Non soccorre peraltro l'UFM il fatto che
gli insorgenti provengano da I._______, rispettivamente da J._______
(Kosovo), visto che la giurisprudenza sopraccitata non prevede
eccezioni alla regola delle indagini complementari a seconda del luogo
di provenienza degli interessati all'interno del Kosovo. Peraltro, è
d'uopo constatare che i ricorrenti sono giunti in Svizzera per la prima
volta nel 1999, rimanendovi per ben quasi otto anni al beneficio
dell'ammissione provvisoria (cfr. agli atti). Essi, dopo il loro rientro in
Kosovo nel (...), sarebbero rimasti soltanto un mese, rispettivamente
sei mesi in detto Paese, prima di trasferirsi a M._______ (cfr. verbale
d'audizione della ricorrente dell'11 febbraio 2009 pagg. 7-8, del
26 febbraio 2009 D13-14/D41; verbale d'audizione del ricorrente
dell'11 febbraio 2009 pagg. 2, 7 e 8 e [1] del 26 febbraio 2009 D6).
Inoltre, il fatto che il ricorrente abbia una sorella a N._______, che li
avrebbe ospitati e dei vicini di casa a K._______ che li avrebbero
aiutati non assicura, di per sé, che essi possano essere ospitati
ulteriormente e possano essere sostenuti dal punto di vista finanziario
in caso di rientro in Patria. Gli insorgenti hanno peraltro dichiarato che
la loro casa sarebbe stata in parte demolita, che per questo avrebbero
vissuto presso i vicini e, infine, che sarebbero stati soltanto una notte
rispettivamente ogni tanto dalla sorella del ricorrente a N._______
(cfr. verbale d'audizione della ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 8 e
del 26 febbraio 2009 D29, noncé verbale d'audizione del ricorrente
dell'11 febbraio 2009 pag. 7, del 26 febbraio 2009 D27, 32 e 47 e D3
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del secondo verbale del 26 febbraio 2009). Per di più, una parte dei
parenti degli insorgenti si trovano in altri Paesi, quali la Svizzera,
Germania e Montenegro, mentre che un'altra parte in Serbia o in
Kosovo, di cui tuttavia i ricorrenti non sono in grado di indicare
l'indirizzo (cfr. verbale del ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 3 e
della ricorrente pag. 3; verbale d'audizione del ricorrente [1] del
26 febbraio 2009 D13-14, 17 e della ricorrente D17-20). Infine, si
osserva che i ricorrenti hanno a loro carico ben sei figli, ancora in
tenera età, ciò che presuppone che la loro madre non possa trovare
un'attività lucrativa, bensì debba occuparsi di loro totalmente, tanto più
che non ha una formazione - indipendentemente dal fatto che sappia
leggere e scrivere - e non ha mai lavorato (cfr. verbale d'audizione
della ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 2 e del 26 febbraio 2009
D21-24). D'altro lato, il fatto che il marito ha avuto a disposizione dei
risparmi, non è sufficiente a concludere che egli possa riuscire a
reinserirsi professionalmente, non avendo peraltro una formazione
scolastica o professionale e non avendo mai svolto un'attività lucrativa
nel suo Paese, se non la vendita di "pacchetti", cartoni (cfr. verbale
d'audizione del ricorrente dell'11 febbraio 2009 pag. 2, [1] del
26 febbraio 2009 D25 e della ricorrente del 26 febbraio 2009 D26) - ed
assicurare, di conseguenza, un adeguato sostentamento alla sua
famiglia in Kosovo.
11.6 Il TAF constata perdipiù che l'UFM nella decisione impugnata ha
ritenuto che i ricorrenti avrebbero la possibilità di ristabilirsi a
M._______ (Serbia), dove essi avrebbero vissuto - in alloggi messi a
loro disposizione, unitamente al padre del ricorrente - dal (...) fino al
loro arrivo in Svizzera nel 2009 e dove avrebbero ricevuto dalle
autorità serbe periodicamente (...) Euro. A dire dell'UFM, inoltre, il
ricorrente avrebbe potuto usufruire delle strutture ospedaliere e
vendere scatole per provvedere al sostentamento della sua famiglia,
mentre i figli avrebbero avuto la possibilità di andare a scuola. A tal
proposito, codesto Tribunale osserva che l'esistenza di un'alternativa
di soggiorno, così come ritenuta dall'UFM - non costituisce
un'alternativa di soggiorno interna allo stesso Paese nella fattispecie,
bensì una possibilità di stabilirsi fuori dal Kosovo in uno Stato Terzo,
ovvero la Serbia, a seguito appunto della proclamazione
dell'indipendenza, il 18 febbraio 2008, della Repubblica del Kosovo. La
Serbia tra l'altro non ha ad oggi riconosciuto il Kosovo, quale nuovo
Stato. Inoltre, per decidere dell'ammissibilità di tale possibilità non è
sufficiente limitarsi all'analisi della situazione personale dei ricorrenti in
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suddetto Paese - come ha ritenuto l'UFM - bensì occorre chinarsi sulla
questione della cittadinanza degli insorgenti, in base agli accertamenti
necessari in merito (cfr. le sentenze del TAF D-9817/2006 del 30
settembre 2009 consid. 11 pag. 9; E-3307/2006 del 12 maggio 2009
consid. 6 pag. 15). Nella fattispecie, l'UFM non si è adoperato
all'accertamento della cittadinanza dei ricorrenti riguardo al loro
allontanamento verso la Serbia. Di conseguenza, la soluzione
dell'UFM non può essere condivisa da codesto Tribunale, secondo cui,
visto quanto sopra, sono necessari degli ulteriori chiarimenti per
accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione del loro
allontanamento in Serbia.
11.7 Pertanto, la decisione impugnata - nella misura in cui pronuncia
l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Kosovo e la
possibilità di stabilirsi a M._______ (Serbia) - incorre
nell'annullamento.
12.
Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con
istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv.
1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In
particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore, se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del
25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Come
precedentemente considerato, tale non è il caso nella presente
fattispecie. In effetti, da un lato mancano palesemente le indagini sulla
situazione sanitaria, familiare, sociale e professionale in Kosovo
indispensabili alla pronuncia di una decisione d'esecuzione
dell'allontanamento (cfr. DTAF 2007/10), dall'altro, la situazione
fattuale del Kosovo è, nel frattempo, mutata in modo decisivo.
Il 17 febbraio 2008, il Kosovo ha autoproclamato la propria
indipendenza e alcune componenti rappresentative della comunità
internazionale - fra cui la Francia, la Germania, la Gran Bretagna,
l'Italia, gli Stati Uniti e, per ciò che qui maggiormente interessa, la
Svizzera (quest'ultima il 27 febbraio 2008) - hanno riconosciuto il
nuovo Stato. L'UFM dovrà esaminare le conseguenze del
riconoscimento del Kosovo, quale Stato indipendente, da parte della
Svizzera nel del caso di specie, non potendo senz'altro argomentare
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un eventuale allontanamento in un altro Paese - come la Serbia -
quale alternativa di soggiorno interna. Andrà pure accertata la
questione della cittadinanza - o della doppia cittadinanza - dei
ricorrenti e dovrà essere precisata la questione dell'adempimento alle
condizioni per ottenere la cittadinanza serba, come anche lo statuto
dei ricorrenti in Serbia durante il loro soggiorno di due anni e la
possibilità di un rientro in questo Paese. Gli atti di causa sono pertanto
rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini
ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti
determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento, da un lato,
in particolare mediante informazioni raccolte sul luogo tramite
l'Ambasciata di Svizzera presente in Kosovo, dall'altro, in relazione
all'indipendenza del Kosovo e alla cittadinanza dei ricorrenti,
nell'ipotesi della possibilità per loro di ritornare in Serbia, e ad
emettere una nuova decisione rispettosa dei considerandi della
presente sentenza di cassazione.
13.
Visto l’esito del gravame, sono riscosse parzialmente delle spese
processuali per un importo di CHF 300.- (art. 63 PA). Ritenuto che i
ricorrenti sono assistiti in questa sede da un mandatario professionale,
si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese
ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d’ufficio in CHF 300.--, tenuto conto del
lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14
cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, in materia d'esecuzione dell'allontanamento; per il
resto, è respinto.
2.
I punti 3 e 4 della decisione impugnata sono annullati.
3.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
4.
Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
5.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 300.- a titolo di spese ripetibili in
questa sede.
6.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- O._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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